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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VIII civile
Proc. n. 7427/2025 R.G.
Il Giudice
a scioglimento della riserva;
esaminati atti e documenti di causa;
rilevato che all'udienza fissata ai sensi dell'art. 663 c.p.c., parte conduttrice compariva opponendosi alla convalida dello sfratto, contestando l'ammontare della morosità indicata da parte locatrice, avendo pagato i canoni sino a novembre 2024 mediante adempimento del terzo ex art 1180 c.c., residuando, pertanto, solamente quattro mensilità a Parte_1 fronte delle quindici intimate dalla locatrice. che, parte locatrice imputava i suddetti pagamenti a precedenti situazioni debitorie tra le parti e relative a diversi contratti di locazione e insisteva per la convalida dello sfratto, chiedendo, in subordine, pronunciarsi ordinanza ex art. 665 c.p.c., stante l'opposizione del convenuto ritenuto
-che debba essere accolta l'istanza di concessione dell'ordinanza di rilascio non essendo l'opposizione proposta, allo stato e salva diversa valutazione, assistita da adeguato fumus di fondatezza e fondata su prova scritta;
-Che secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in tema di locazioni commerciali, la risoluzione del contratto per mancato pagamento di canoni può aversi solo con riferimento a inadempimenti tali da rompere l'equilibrio contrattuale, tenuto conto del complessivo comportamento osservato dal conduttore, nonché della durata contrattuale (Cass. civ. n.
8076/2002);
-Che la valutazione dell'inadempimento si conforma ai criteri di cui all'art. 1455 c.c. a mente del quale il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra;
-Che nel caso di specie, l'inadempimento della conduttrice è grave ed è di rilevante importanza, tenuto conto delle mensilità insolute ed espressamente riconosciute come dovute dalla stessa conduttrice, quanto meno da dicembre 2024 ad oggi, comprensive di oneri accessori;
Pagina 1 -che, ai sensi dell'art. 56 legge 392/1978, deve, pertanto, essere fissato il termine per l'esecuzione del rilascio che, comparate le esigenze del locatore con quelle del conduttore, considerati i motivi del rilascio, quali emergenti dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione allo stato versata in giudizio, pare congruo individuare nella data del
31.05.2025
P.Q.M.
Visti gli artt. 665, 667 e 447 bis c.p.c.; ordina a ETIK S.R.L. di rilasciare l'unità immobiliare sita in Torino (TO), Via Valprato n. 68, piano terra compartimento B del Condominio Dock identificato al N.C.E.U. al fg CP_1
51, num. 428, sub 5023, classe D08 libera da persone e cose;
fissa per l'esecuzione la data del 31.05.2025; dispone il mutamento del rito per l'esame delle eccezioni del convenuto;
assegna alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di
mediazione;
fissa udienza di comparizione delle parti al 23.10.2025 ore 10,30 AULA 12610 assegnando a parte ricorrente termine perentorio fino al 23.9.2025 e a parte convenuta termine perentorio fino a dieci giorni prima della fissata udienza, per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 426 co. 1 c.p.c.;
Si comunichi.
Torino, 18 aprile 2025
Il Giudice
A. De Magistris
Pagina 2
Sezione VIII civile
Proc. n. 7427/2025 R.G.
Il Giudice
a scioglimento della riserva;
esaminati atti e documenti di causa;
rilevato che all'udienza fissata ai sensi dell'art. 663 c.p.c., parte conduttrice compariva opponendosi alla convalida dello sfratto, contestando l'ammontare della morosità indicata da parte locatrice, avendo pagato i canoni sino a novembre 2024 mediante adempimento del terzo ex art 1180 c.c., residuando, pertanto, solamente quattro mensilità a Parte_1 fronte delle quindici intimate dalla locatrice. che, parte locatrice imputava i suddetti pagamenti a precedenti situazioni debitorie tra le parti e relative a diversi contratti di locazione e insisteva per la convalida dello sfratto, chiedendo, in subordine, pronunciarsi ordinanza ex art. 665 c.p.c., stante l'opposizione del convenuto ritenuto
-che debba essere accolta l'istanza di concessione dell'ordinanza di rilascio non essendo l'opposizione proposta, allo stato e salva diversa valutazione, assistita da adeguato fumus di fondatezza e fondata su prova scritta;
-Che secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in tema di locazioni commerciali, la risoluzione del contratto per mancato pagamento di canoni può aversi solo con riferimento a inadempimenti tali da rompere l'equilibrio contrattuale, tenuto conto del complessivo comportamento osservato dal conduttore, nonché della durata contrattuale (Cass. civ. n.
8076/2002);
-Che la valutazione dell'inadempimento si conforma ai criteri di cui all'art. 1455 c.c. a mente del quale il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra;
-Che nel caso di specie, l'inadempimento della conduttrice è grave ed è di rilevante importanza, tenuto conto delle mensilità insolute ed espressamente riconosciute come dovute dalla stessa conduttrice, quanto meno da dicembre 2024 ad oggi, comprensive di oneri accessori;
Pagina 1 -che, ai sensi dell'art. 56 legge 392/1978, deve, pertanto, essere fissato il termine per l'esecuzione del rilascio che, comparate le esigenze del locatore con quelle del conduttore, considerati i motivi del rilascio, quali emergenti dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione allo stato versata in giudizio, pare congruo individuare nella data del
31.05.2025
P.Q.M.
Visti gli artt. 665, 667 e 447 bis c.p.c.; ordina a ETIK S.R.L. di rilasciare l'unità immobiliare sita in Torino (TO), Via Valprato n. 68, piano terra compartimento B del Condominio Dock identificato al N.C.E.U. al fg CP_1
51, num. 428, sub 5023, classe D08 libera da persone e cose;
fissa per l'esecuzione la data del 31.05.2025; dispone il mutamento del rito per l'esame delle eccezioni del convenuto;
assegna alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di
mediazione;
fissa udienza di comparizione delle parti al 23.10.2025 ore 10,30 AULA 12610 assegnando a parte ricorrente termine perentorio fino al 23.9.2025 e a parte convenuta termine perentorio fino a dieci giorni prima della fissata udienza, per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 426 co. 1 c.p.c.;
Si comunichi.
Torino, 18 aprile 2025
Il Giudice
A. De Magistris
Pagina 2