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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/03/2024, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5551 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MARISA MARTINI
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato GIOVANNA ZANOLINI
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 21.2.2024 e quindi come nei rispettivi atti introduttivi.
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. La separazione dei coniugi è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 77/2022, pubblicata il 24.1.2022, con cui è stata altresì respinta la domanda di addebito rivolta dalla moglie al marito, sola richiesta accessoria, non essendo nati figli dall'unione e avendo le parti dato atto in quella sede di essere economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso del 28.9.2023, ha chiesto: Parte_1
- in via principale, un assegno per il proprio mantenimento (art. 156, primo comma, c.c.), a carico della moglie, di euro 700,00 mensili;
- in via subordinata, un assegno alimentare (articoli 433 e seguenti c.c.), sempre a carico della moglie, di euro 500,00 mensili.
A sostegno delle pretese avanzate, il ricorrente ha allegato peggioramento delle proprie condizioni di salute e il forzato rilascio alla moglie della ex casa familiare, di proprietà di quest'ultima, ove egli in precedenza viveva, in tal modo essendosi venuto a trovare in uno stato di indigenza emendabile solo grazie al contributo dell'agiata consorte.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita chiedendo il rigetto delle CP_1
pretese avversarie, ritenute infondate.
4. All'udienza del 21.2.2024, dopo discussione orale dei Difensori, sono state respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti, quindi fatte loro precisare le conclusioni e infine rimessa la causa al Collegio per la decisione, poi discussa nella camera di consiglio tenutasi il 28.2.2024.
§
A) L'art. 156, ultimo comma, c.c., come noto, stabilisce che le statuizioni contenute nella sentenza di separazione possono essere rivisitate “qualora sopravvengano giustificati motivi”.
Si tratta di presupposto intrinseco all'applicazione del tradizionale concetto di giudicato alle relazioni familiari, per loro natura sempre in evoluzione.
Il requisito enunciato dalla norma, tuttavia, non è meramente ricognitivo dei principi generali, e di conseguenza, in sostanza privo di autonoma valenza precettiva.
pagina 2 di 4 Con l'impiego dell'aggettivo “giustificato”, il Legislatore ha infatti inteso chiarire come non ogni sopravvenienza sia idonea a fondare richieste di modifica di provvedimento passato in giudicato. E', al contrario, necessario che l'istante dimostri uno stabile, significativo e imprevedibile mutamento della pregressa situazione di fatto.
Tale non può ritenersi l'asserito peggioramento delle condizioni di salute del che egli nella sostanza già lamentava nell'anno 2020 nell'ambito del Pt_1
giudizio di separazione proprio a causa della medesima patologia diabetica da cui risulta da lungo tempo affetto (cfr. doc. 2 di parte convenuta). Si tratta, infatti, a tutto concedere (cfr. le videoregistrazioni prodotte sub doc. 26 dalla convenuta), di fisiologico prevedibile sviluppo di circostanza non certo sopravvenuta.
Lo stesso dicasi per il rilascio della ex casa familiare, di cui il ricorrente è stato edotto con chiarezza sin dall'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione
(doc. 6 di parte convenuta) e che, di conseguenza, non può essere qualificata alla stregua di sopravvenienza utile al fine preteso.
La domanda proposta in via principale dal in conclusione, è infondata e Pt_1
viene respinta.
B) Né differente sorte merita la domanda alimentare, se solo si considera che il ricorrente – che non risulta nemmeno ammesso al patrocinio a spese dello Stato – ha riferito di essere occupato part-time per 18 ore settimanali con stipendio mensile di euro 900,00, così come al tempo della separazione, fatto che di per sé esclude la sussistenza dello stato di bisogno di cui all'art. 438 c.c.
C) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ai Pt_1 sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 (come aggiornato dal d.m.
147/2022) in euro 2.500,00, oltre accessori di legge, considerando il presente procedimento di valore indeterminabile basso, dunque ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva e di trattazione (quest'ultima avendo le parti depositato le memorie istruttorie) e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la sostanziale semplicità delle questioni trattate.
pagina 3 di 4 P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1) respinge le domande proposte da Parte_1
2) condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28.2.2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Eleonora Ramacciotti
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