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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/12/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 711/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 711/2025 del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliata, al Corso
Umberto I n. 80, presso lo studio dell'avv. Marco Bondini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
, C.F.: , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.04.2025, ha chiesto dichiararsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con in data 20.12.1983 (atto n. Controparte_1
03938, parte I, Serie 01, Anno 1983), disponendo che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
A fondamento della domanda ha dedotto che dall'unione coniugale era nata, in data 09.05.1984, la figlia ha precisato che, da molto tempo, era venuta meno la comunione materiale e spirituale Per_1 della coppia, mai più ripristinata, e che oramai convive con altra persona, con la quale ha instaurato una solida relazione sentimentale dopo essersi allontanata dalla casa familiare nel 2002; momento a partire dal quale non aveva più avuto alcun rapporto con il per cui aveva chiesto ed CP_1 ottenuto la separazione personale pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 1249/2022 del
26.01.2022 (R.G. n. 31345/2019).
2. Non si è costituito in giudizio . Controparte_1
All'udienza dell'11.12.2025, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia del resistente, stante la ritualità delle notifiche, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso e ha chiesto che la causa venisse decisa, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti difensivi previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c.
La causa è stata quindi riservata alla decisione del Collegio.
3. Preliminarmente, occorre ricordare che per le domande di scioglimento del matrimonio, in mancanza di figli minori, è competente il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore, qualora il convenuto, come nel caso in esame, risulti irreperibile (art. 473 bis.47 c.p.c.).
Inoltre, se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (art. 143, c. 1, c.p.c.). In queste ipotesi, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (art. 143, c. 3, c.p.c.).
Nel caso in scrutinio, il resistente risulta irreperibile a partire dal 2008 (all. Controparte_1
1 del ricorso), giacché ne sono sconosciuti la residenza, la dimora, nonché il domicilio.
La ha notificato il ricorso al avvalendosi dell'Ufficiale giudiziario, il quale ha Pt_1 CP_1 depositato il ricorso stesso e il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione presso la
2 casa comunale dell'ultima residenza nota del medesimo (Roma, Via Angelo Mai n. 7, CP_1
Scala F, P. 3, Interno 61, cfr. nota di deposito del 02.07.2025 di parte ricorrente).
Inoltre, la ricorrente risulta residente in [...]e l'unica figlia delle parti è attualmente maggiorenne.
Ne discende la competenza di questo Tribunale, nonché la declaratoria di contumacia di
[...]
, in quanto, essendo decorsi almeno venti giorni dal giorno in cui l'Ufficiale CP_1 giudiziario ha eseguito le formalità previste (art. 143, c. 1, c.p.c.), la notifica si è ritualmente perfezionata (art. 143, c. 3, c.p.c.).
4. Venendo al merito, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Invero, la ricorrente ha dedotto che sin dal 2002 si allontanava dalla casa familiare e non aveva più avuto rapporti con il resistente, avendo instaurato una solida relazione sentimentale con il suo nuovo compagno.
L'irreperibilità del resistente avvalora il suo disinteresse alla prosecuzione del rapporto coniugale, in quanto sintomatica del suo distacco.
Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta infatti che, dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale per la separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge.
Inoltre, non risulta che i coniugi si siano riconciliati a seguito della sentenza di separazione n.
1249/2022 del 26.01.2022.
5. Infine, la e il dovranno provvedere autonomamente al proprio mantenimento, Pt_1 CP_1 come richiesto dalla ricorrente stessa e in mancanza di elementi che inducano a stabilire una diversa regolamentazione delle condizioni economiche.
6. Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, in considerazione dell'accoglimento delle richieste della ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori minimi, muovendo dallo scaglione di valore
“indeterminabile – complessità bassa”, tenuto conto della natura e della ridotta complessità del giudizio, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 711/2025, vertente tra e , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Roma in data 20.12.1983 (atto n. 03938, parte I, Serie 01, Anno 1983); CP_1
3) Dispone che e provvederanno autonomamente al Parte_1 Controparte_1 proprio mantenimento;
4) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida nella somma di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per la trascrizione e per l'annotazione previste, rispettivamente, dagli artt. 63, c. 2, lett. f) e g), e 69, lett. d), D.P.R.
396/2000.
Ai sensi dell'art. 52, c. 2, seconda parte, D.Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del
Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 711/2025 del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliata, al Corso
Umberto I n. 80, presso lo studio dell'avv. Marco Bondini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
, C.F.: , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.04.2025, ha chiesto dichiararsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con in data 20.12.1983 (atto n. Controparte_1
03938, parte I, Serie 01, Anno 1983), disponendo che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
A fondamento della domanda ha dedotto che dall'unione coniugale era nata, in data 09.05.1984, la figlia ha precisato che, da molto tempo, era venuta meno la comunione materiale e spirituale Per_1 della coppia, mai più ripristinata, e che oramai convive con altra persona, con la quale ha instaurato una solida relazione sentimentale dopo essersi allontanata dalla casa familiare nel 2002; momento a partire dal quale non aveva più avuto alcun rapporto con il per cui aveva chiesto ed CP_1 ottenuto la separazione personale pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 1249/2022 del
26.01.2022 (R.G. n. 31345/2019).
2. Non si è costituito in giudizio . Controparte_1
All'udienza dell'11.12.2025, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia del resistente, stante la ritualità delle notifiche, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso e ha chiesto che la causa venisse decisa, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti difensivi previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c.
La causa è stata quindi riservata alla decisione del Collegio.
3. Preliminarmente, occorre ricordare che per le domande di scioglimento del matrimonio, in mancanza di figli minori, è competente il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore, qualora il convenuto, come nel caso in esame, risulti irreperibile (art. 473 bis.47 c.p.c.).
Inoltre, se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (art. 143, c. 1, c.p.c.). In queste ipotesi, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (art. 143, c. 3, c.p.c.).
Nel caso in scrutinio, il resistente risulta irreperibile a partire dal 2008 (all. Controparte_1
1 del ricorso), giacché ne sono sconosciuti la residenza, la dimora, nonché il domicilio.
La ha notificato il ricorso al avvalendosi dell'Ufficiale giudiziario, il quale ha Pt_1 CP_1 depositato il ricorso stesso e il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione presso la
2 casa comunale dell'ultima residenza nota del medesimo (Roma, Via Angelo Mai n. 7, CP_1
Scala F, P. 3, Interno 61, cfr. nota di deposito del 02.07.2025 di parte ricorrente).
Inoltre, la ricorrente risulta residente in [...]e l'unica figlia delle parti è attualmente maggiorenne.
Ne discende la competenza di questo Tribunale, nonché la declaratoria di contumacia di
[...]
, in quanto, essendo decorsi almeno venti giorni dal giorno in cui l'Ufficiale CP_1 giudiziario ha eseguito le formalità previste (art. 143, c. 1, c.p.c.), la notifica si è ritualmente perfezionata (art. 143, c. 3, c.p.c.).
4. Venendo al merito, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Invero, la ricorrente ha dedotto che sin dal 2002 si allontanava dalla casa familiare e non aveva più avuto rapporti con il resistente, avendo instaurato una solida relazione sentimentale con il suo nuovo compagno.
L'irreperibilità del resistente avvalora il suo disinteresse alla prosecuzione del rapporto coniugale, in quanto sintomatica del suo distacco.
Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta infatti che, dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale per la separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge.
Inoltre, non risulta che i coniugi si siano riconciliati a seguito della sentenza di separazione n.
1249/2022 del 26.01.2022.
5. Infine, la e il dovranno provvedere autonomamente al proprio mantenimento, Pt_1 CP_1 come richiesto dalla ricorrente stessa e in mancanza di elementi che inducano a stabilire una diversa regolamentazione delle condizioni economiche.
6. Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, in considerazione dell'accoglimento delle richieste della ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori minimi, muovendo dallo scaglione di valore
“indeterminabile – complessità bassa”, tenuto conto della natura e della ridotta complessità del giudizio, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 711/2025, vertente tra e , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Roma in data 20.12.1983 (atto n. 03938, parte I, Serie 01, Anno 1983); CP_1
3) Dispone che e provvederanno autonomamente al Parte_1 Controparte_1 proprio mantenimento;
4) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida nella somma di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per la trascrizione e per l'annotazione previste, rispettivamente, dagli artt. 63, c. 2, lett. f) e g), e 69, lett. d), D.P.R.
396/2000.
Ai sensi dell'art. 52, c. 2, seconda parte, D.Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del
Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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