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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 593/2025 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 13.5.25, e vertente
T R A
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Barletta, giusta procura allegata al ricorso in appello,
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Milano in Via Manara n.
11.
APPELLANTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Irene Di Mauro, CP_1 C.F._1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Brindisi, in Viale Porta Pia, n. 22.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 36/25,
depositata il 29.1.25.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13.5.25, a intendersi qui integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 7 D.lgs. 150/2011 depositato in data 29.11.24 innanzi al Giudice di Pace di 1 Guardia Sanframondi, a seguito di ordinanza di incompetenza del Giudice di Pace di Benevento
del 18.10.24, ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
20230134300002510 della notificata in data 22.12.23, per il mancato Parte_1
pagamento del verbale di accertamento di infrazione del Codice della Strada n. 1699/2019,
emesso dall'ufficio della Polizia Municipale del Comune di Castelvenere, asseritamente notificato in data 29.7.19, per un totale di Euro 922,60.
La ricorrente in primo grado ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento, sull'assunto dell'illegittimità della notificazione del prodromico verbale di accertamento dell'infrazione, in quanto avvenuta, per compiuta giacenza in data
29.7.19, presso la precedente residenza della ricorrente in Viterbo in Via Fontana Delfini n. 7,
residenza trasferita fin dal 18.1.19 - e dunque più di 6 mesi prima della notifica in discorso - in
Viterbo alla Via Valla Ondina n. 15.
Instaurato il contraddittorio esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione, si è
costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di Parte_1
sospensiva, affermando la legittimità degli atti impositivi e la regolarità della notificazione di tali atti, fornendone prova documentale.
In particolare, la resistente ha dedotto che il verbale di accertamento era stato notificato all'indirizzo risultante al P.R.A., non aggiornato a causa della condotta colpevole della CP_1
la quale, all'atto del cambio di residenza, non avrebbe comunicato il numero di targa dei propri veicoli, rendendo in tal modo impossibile agli uffici comunali informare del trasferimento anche la motorizzazione civile affinché a sua volta procedesse ad aggiornare i registri nazionali dei veicoli.
Il Giudice di prime cure con sentenza n. 36/25, depositata il 29.1.25, ha accolto la domanda,
annullando l'intimazione di pagamento e condannando alle spese di lite la resistente.
In particolare, la decisione è stata così argomentata: “ (…) Appare evidente, quindi, che nel caso
di specie la notifica del verbale non ha raggiunto il suo scopo perché effettuata in luogo diverso
da quello di residenza del ricorrente per compiuta giacenza, sicché la notifica è radicalmente
nulla(…); (…)la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore
risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il 2 ritardo dell'Amministrazione nell'aggiornare i propri dati produrre effetti negativi nella sfera
giuridica del cittadino non inadempiente. (…). In particolare, come si evince dai menzionati
precedenti, è da ritenere fosse il Comune onerato di comunicare la variazione anagrafica
all'Ufficio della Motorizzazione civile.(…)”
Con ricorso depositato il 28.2.25 la ha impugnato la sentenza, lamentando Parte_1
l'erroneità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non perfezionata la notificazione del verbale di accertamento n. 1669/2019, notificazione che invece sarebbe stata correttamente effettuata presso la precedente residenza della non avendo quest'ultima comunicato CP_1
all'ufficio anagrafe la targa del veicolo di sua proprietà, e, conseguentemente, non avendo messo la P.A. nella condizione di aggiornare i propri registri.
Con memoria depositata in data 2.5.25 si è costituita la ed ha sostenuto la correttezza CP_1
della sentenza gravata, ribadendo le difese svolte nel primo grado di giudizio.
All'udienza del 13.5.25 la causa è stata riservata in decisione.
Il ricorso in appello, tempestivo e ammissibile in quanto contenente una chiara e specifica indicazione degli elementi indicati dall'art. 434 CPC, deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
Oggetto del contendere è la ritualità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada effettuata presso la residenza del trasgressore risultante dal P.R.A.
(pubblico registro automobilistico) o dall'A.N.V. (archivio nazionale veicoli), nonostante il trasferimento di detta residenza prima della notificazione dell'atto.
L'art. 201 C.d.S. stabilisce che, nel caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, essa debba essere notificata ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 196, nel luogo risultante dai pubblici registri alla data dell'accertamento, aggiungendosi che la notifica è
validamente effettuata alla residenza, domicilio o sede del soggetto, quali emergenti dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli ovvero dal P.R.A. o dalla patente di guida.
La Suprema Corte ha chiarito sul punto che “in tema di violazioni del codice della strada, ove la
notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come
risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato
aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. 3 solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante
verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato
correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione
è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea
notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale” (cfr. Cass. n. 21899/2022).
Sussiste dunque un onere del cittadino consistente nell'informare gli uffici comunali del numero di targa delle autovetture intestate durante il procedimento amministrativo volto ad effettuare il cambio di residenza;
a partire da quel momento, poi, la Pubblica Amministrazione procederà, in collaborazione con le altre Amministrazioni e senza aggravi procedimentali per il privato,
all'aggiornamento di tutti i pubblici registri contenenti le informazioni in questione, rilevanti anche per la notificazione dei verbali di accertamento per violazione del Codice della Strada.
In mancanza di tale impulso di parte, la P.A. può legittimamente fare affidamento sulle indicazioni dei registri, anche se la residenza ivi riportata non coincida più con quella effettiva,
in quanto trasferita altrove.
L'onere di dimostrare la comunicazione dei numeri di targa delle autovetture intestate al richiedente all'atto del cambio di residenza, in virtù del principio di vicinanza della prova, grava sul privato richiedente.
A costui, infatti, presentata la domanda, viene rilasciata una ricevuta che va mantenuta all'interno della patente ed in copia nei rispettivi libretti di circolazione fino all'arrivo del tagliando definitivo della Motorizzazione Civile. Inoltre, definita la pratica di cambio di residenza o di domicilio, il
Comune deve inviare al richiedente comunicazione scritta dell'avvenuta registrazione negli elenchi anagrafici.
Nel caso di specie la non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta CP_1
comunicazione delle targhe dei veicoli all'atto del cambio di residenza.
Il verbale di accertamento n. 1699/2019 è stato dunque correttamente notificato in data 29.7.19
in Viterbo, alla Via Fontana Delfini n. 7.
La pretesa della è pertanto legittima. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e, per il primo grado e secondo grado di giudizio, sono 4 liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi del D.M. n. 55/14, come modificato dal
D.M. n. 147/22, relativi alle controversie di valore fino ad Euro 1.100,00; per entrambi i gradi di giudizio con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria.
Alla riforma della sentenza gravata segue, come da domanda, la condanna della parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto all'appellante in esecuzione della medesima sentenza.
PQM
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230134300002510 emessa CP_1
dalla Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate quanto al primo grado CP_1
di giudizio, esclusa la fase istruttoria/trattazione, in complessivi Euro 139,00 (Euro 34,00 per la fase di studio, Euro 34,00 per la fase introduttiva, Euro 71,00 per la fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, e quanto al secondo grado di giudizio, esclusa la fase istruttoria/trattazione, in complessivi Euro
232,00 (Euro 66,00 per la fase di studio, Euro 66,00 per la fase introduttiva, Euro 100,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%
come per legge;
3. condanna la parte appellata alla restituzione all'appellante di quanto da questa corrisposto in esecuzione della sentenza gravata.
Benevento, 26.5.25
Il Giudice
(dott. Ennio Ricci)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 593/2025 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 13.5.25, e vertente
T R A
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Barletta, giusta procura allegata al ricorso in appello,
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Milano in Via Manara n.
11.
APPELLANTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Irene Di Mauro, CP_1 C.F._1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Brindisi, in Viale Porta Pia, n. 22.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 36/25,
depositata il 29.1.25.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13.5.25, a intendersi qui integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 7 D.lgs. 150/2011 depositato in data 29.11.24 innanzi al Giudice di Pace di 1 Guardia Sanframondi, a seguito di ordinanza di incompetenza del Giudice di Pace di Benevento
del 18.10.24, ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
20230134300002510 della notificata in data 22.12.23, per il mancato Parte_1
pagamento del verbale di accertamento di infrazione del Codice della Strada n. 1699/2019,
emesso dall'ufficio della Polizia Municipale del Comune di Castelvenere, asseritamente notificato in data 29.7.19, per un totale di Euro 922,60.
La ricorrente in primo grado ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento, sull'assunto dell'illegittimità della notificazione del prodromico verbale di accertamento dell'infrazione, in quanto avvenuta, per compiuta giacenza in data
29.7.19, presso la precedente residenza della ricorrente in Viterbo in Via Fontana Delfini n. 7,
residenza trasferita fin dal 18.1.19 - e dunque più di 6 mesi prima della notifica in discorso - in
Viterbo alla Via Valla Ondina n. 15.
Instaurato il contraddittorio esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione, si è
costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di Parte_1
sospensiva, affermando la legittimità degli atti impositivi e la regolarità della notificazione di tali atti, fornendone prova documentale.
In particolare, la resistente ha dedotto che il verbale di accertamento era stato notificato all'indirizzo risultante al P.R.A., non aggiornato a causa della condotta colpevole della CP_1
la quale, all'atto del cambio di residenza, non avrebbe comunicato il numero di targa dei propri veicoli, rendendo in tal modo impossibile agli uffici comunali informare del trasferimento anche la motorizzazione civile affinché a sua volta procedesse ad aggiornare i registri nazionali dei veicoli.
Il Giudice di prime cure con sentenza n. 36/25, depositata il 29.1.25, ha accolto la domanda,
annullando l'intimazione di pagamento e condannando alle spese di lite la resistente.
In particolare, la decisione è stata così argomentata: “ (…) Appare evidente, quindi, che nel caso
di specie la notifica del verbale non ha raggiunto il suo scopo perché effettuata in luogo diverso
da quello di residenza del ricorrente per compiuta giacenza, sicché la notifica è radicalmente
nulla(…); (…)la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore
risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il 2 ritardo dell'Amministrazione nell'aggiornare i propri dati produrre effetti negativi nella sfera
giuridica del cittadino non inadempiente. (…). In particolare, come si evince dai menzionati
precedenti, è da ritenere fosse il Comune onerato di comunicare la variazione anagrafica
all'Ufficio della Motorizzazione civile.(…)”
Con ricorso depositato il 28.2.25 la ha impugnato la sentenza, lamentando Parte_1
l'erroneità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non perfezionata la notificazione del verbale di accertamento n. 1669/2019, notificazione che invece sarebbe stata correttamente effettuata presso la precedente residenza della non avendo quest'ultima comunicato CP_1
all'ufficio anagrafe la targa del veicolo di sua proprietà, e, conseguentemente, non avendo messo la P.A. nella condizione di aggiornare i propri registri.
Con memoria depositata in data 2.5.25 si è costituita la ed ha sostenuto la correttezza CP_1
della sentenza gravata, ribadendo le difese svolte nel primo grado di giudizio.
All'udienza del 13.5.25 la causa è stata riservata in decisione.
Il ricorso in appello, tempestivo e ammissibile in quanto contenente una chiara e specifica indicazione degli elementi indicati dall'art. 434 CPC, deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
Oggetto del contendere è la ritualità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada effettuata presso la residenza del trasgressore risultante dal P.R.A.
(pubblico registro automobilistico) o dall'A.N.V. (archivio nazionale veicoli), nonostante il trasferimento di detta residenza prima della notificazione dell'atto.
L'art. 201 C.d.S. stabilisce che, nel caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, essa debba essere notificata ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 196, nel luogo risultante dai pubblici registri alla data dell'accertamento, aggiungendosi che la notifica è
validamente effettuata alla residenza, domicilio o sede del soggetto, quali emergenti dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli ovvero dal P.R.A. o dalla patente di guida.
La Suprema Corte ha chiarito sul punto che “in tema di violazioni del codice della strada, ove la
notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come
risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato
aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. 3 solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante
verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato
correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione
è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea
notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale” (cfr. Cass. n. 21899/2022).
Sussiste dunque un onere del cittadino consistente nell'informare gli uffici comunali del numero di targa delle autovetture intestate durante il procedimento amministrativo volto ad effettuare il cambio di residenza;
a partire da quel momento, poi, la Pubblica Amministrazione procederà, in collaborazione con le altre Amministrazioni e senza aggravi procedimentali per il privato,
all'aggiornamento di tutti i pubblici registri contenenti le informazioni in questione, rilevanti anche per la notificazione dei verbali di accertamento per violazione del Codice della Strada.
In mancanza di tale impulso di parte, la P.A. può legittimamente fare affidamento sulle indicazioni dei registri, anche se la residenza ivi riportata non coincida più con quella effettiva,
in quanto trasferita altrove.
L'onere di dimostrare la comunicazione dei numeri di targa delle autovetture intestate al richiedente all'atto del cambio di residenza, in virtù del principio di vicinanza della prova, grava sul privato richiedente.
A costui, infatti, presentata la domanda, viene rilasciata una ricevuta che va mantenuta all'interno della patente ed in copia nei rispettivi libretti di circolazione fino all'arrivo del tagliando definitivo della Motorizzazione Civile. Inoltre, definita la pratica di cambio di residenza o di domicilio, il
Comune deve inviare al richiedente comunicazione scritta dell'avvenuta registrazione negli elenchi anagrafici.
Nel caso di specie la non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta CP_1
comunicazione delle targhe dei veicoli all'atto del cambio di residenza.
Il verbale di accertamento n. 1699/2019 è stato dunque correttamente notificato in data 29.7.19
in Viterbo, alla Via Fontana Delfini n. 7.
La pretesa della è pertanto legittima. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e, per il primo grado e secondo grado di giudizio, sono 4 liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi del D.M. n. 55/14, come modificato dal
D.M. n. 147/22, relativi alle controversie di valore fino ad Euro 1.100,00; per entrambi i gradi di giudizio con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria.
Alla riforma della sentenza gravata segue, come da domanda, la condanna della parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto all'appellante in esecuzione della medesima sentenza.
PQM
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230134300002510 emessa CP_1
dalla Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate quanto al primo grado CP_1
di giudizio, esclusa la fase istruttoria/trattazione, in complessivi Euro 139,00 (Euro 34,00 per la fase di studio, Euro 34,00 per la fase introduttiva, Euro 71,00 per la fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, e quanto al secondo grado di giudizio, esclusa la fase istruttoria/trattazione, in complessivi Euro
232,00 (Euro 66,00 per la fase di studio, Euro 66,00 per la fase introduttiva, Euro 100,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%
come per legge;
3. condanna la parte appellata alla restituzione all'appellante di quanto da questa corrisposto in esecuzione della sentenza gravata.
Benevento, 26.5.25
Il Giudice
(dott. Ennio Ricci)
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