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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 4066/2024
TRA
rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Marcello Ajale Parte_1
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ad ATPO
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento all'esito del quale il C.T.U. nominato non riconosceva la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'Ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per ottenere l'indennità di accompagnamento.
1 Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
27.3.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 29.2.2024 e, del decreto di fissazione dei del 9.2.2024.
Ciò posto, va poi premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Ebbene, nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste, a ben vedere, nella generica contestazione dell'elaborato peritale: parte ricorrente ha difatti contestato la relazione peritale depositata nella fase atp dal ctu nominato, dott. , deducendo che il CTU avrebbe Persona_1
sottovalutato le patologie lamentate.
Osserva il Tribunale che il CTU dott. ha rilevato che la signora è affetta da: Per_1 Pt_1
“Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con sindrome di Fahar. Cardiopatia ipertensiva.
Diabete mellito insulino dipendente compicato da retinopatia diabetica. Note di artrosi diffusa”.
Il CTU ha dato atto della presenza di una vasculopatia cerebrale in soggetto con sindrome di Fahar
e con note di deficit cognitivo, ma a giudizio del ctu la ricorrente è ancora discretamente orientata nel tempo e nello spazio, sussistendo solo un lieve rallentamento ideo-motorio ed una lieve riduzione delle sue capacità di critica e di giudizio, cui attribuiva il codice 1002 e la percentuale del
70%.
Il ctu ha poi rilevato che la stessa è affetta da cardiopatia ipertensiva in sufficiente controllo emodinamico con la terapia adottata e che, in assenza di danno d'organo strumentalmente rilevato, la stessa può essere valutata con criterio analogico in misura del 30% con il codice 6441.
2 Ha evidenziato poi la presenza di diabete mellito tipo 2 insulino dipendente, complicato da retinopatia diabetica e deficit del visus, e che lo stesso, in concorrenza con la patologia cardiovascolare, debba essere valutato con codice 9309, per maggiorazione in misura del 65%.
Infine, ha rilevato una artrosi diffusa in soggetto con discreta capacità deambulatoria autonoma che valutava come da codice 7010 in misura del 40%.
Ha quindi concluso precisando che tali patologie risultano essere coesistenti tra loro e che, nell'insieme, applicando la formula di Balthazaard, esse determinano una riduzione complessiva della capacità di lavoro pari al 100% (cento per cento) a far data dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono logiche e coerenti con gli atti di causa e le censure alla perizia sono generiche e non idonee a confutare quanto osservato dal perito nominato dal Tribunale.
Il ctu ha difatti valutato ognuna delle patologie da cui è affetta la ricorrente nonché la documentazione medica prodotta ed attestante la gravità delle suddette patologie.
Osserva poi il giudicante che la difesa di parte ricorrente ha depositato nella presente fase nuova documentazione medica relativa alle condizioni di salute della sig.ra , senza tuttavia nulla Pt_1
specificamente dedurre sul punto.
Come noto, il mero deposito di documentazione medica prodotta successivamente non consente né giustifica ex se il rinnovo della consulenza, atteso che, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
E' onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incida sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Per tali motivi, pertanto, non avendo parte ricorrente assolto il predetto onere di allegazione, non può disporsi il chiesto rinnovo della Consulenza.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
3 Devono quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite fase sono irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 6365/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione;
nulla per le spese di lite.
Aversa, 28.3.2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 4066/2024
TRA
rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Marcello Ajale Parte_1
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ad ATPO
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento all'esito del quale il C.T.U. nominato non riconosceva la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'Ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per ottenere l'indennità di accompagnamento.
1 Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
27.3.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 29.2.2024 e, del decreto di fissazione dei del 9.2.2024.
Ciò posto, va poi premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Ebbene, nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste, a ben vedere, nella generica contestazione dell'elaborato peritale: parte ricorrente ha difatti contestato la relazione peritale depositata nella fase atp dal ctu nominato, dott. , deducendo che il CTU avrebbe Persona_1
sottovalutato le patologie lamentate.
Osserva il Tribunale che il CTU dott. ha rilevato che la signora è affetta da: Per_1 Pt_1
“Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con sindrome di Fahar. Cardiopatia ipertensiva.
Diabete mellito insulino dipendente compicato da retinopatia diabetica. Note di artrosi diffusa”.
Il CTU ha dato atto della presenza di una vasculopatia cerebrale in soggetto con sindrome di Fahar
e con note di deficit cognitivo, ma a giudizio del ctu la ricorrente è ancora discretamente orientata nel tempo e nello spazio, sussistendo solo un lieve rallentamento ideo-motorio ed una lieve riduzione delle sue capacità di critica e di giudizio, cui attribuiva il codice 1002 e la percentuale del
70%.
Il ctu ha poi rilevato che la stessa è affetta da cardiopatia ipertensiva in sufficiente controllo emodinamico con la terapia adottata e che, in assenza di danno d'organo strumentalmente rilevato, la stessa può essere valutata con criterio analogico in misura del 30% con il codice 6441.
2 Ha evidenziato poi la presenza di diabete mellito tipo 2 insulino dipendente, complicato da retinopatia diabetica e deficit del visus, e che lo stesso, in concorrenza con la patologia cardiovascolare, debba essere valutato con codice 9309, per maggiorazione in misura del 65%.
Infine, ha rilevato una artrosi diffusa in soggetto con discreta capacità deambulatoria autonoma che valutava come da codice 7010 in misura del 40%.
Ha quindi concluso precisando che tali patologie risultano essere coesistenti tra loro e che, nell'insieme, applicando la formula di Balthazaard, esse determinano una riduzione complessiva della capacità di lavoro pari al 100% (cento per cento) a far data dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono logiche e coerenti con gli atti di causa e le censure alla perizia sono generiche e non idonee a confutare quanto osservato dal perito nominato dal Tribunale.
Il ctu ha difatti valutato ognuna delle patologie da cui è affetta la ricorrente nonché la documentazione medica prodotta ed attestante la gravità delle suddette patologie.
Osserva poi il giudicante che la difesa di parte ricorrente ha depositato nella presente fase nuova documentazione medica relativa alle condizioni di salute della sig.ra , senza tuttavia nulla Pt_1
specificamente dedurre sul punto.
Come noto, il mero deposito di documentazione medica prodotta successivamente non consente né giustifica ex se il rinnovo della consulenza, atteso che, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, è onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incide sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
E' onere della parte dedurre l'incidenza dell'aggravamento, in quale modo il dedotto aggravamento incida sulle patologie esistenti, e sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU della fase atp, non venendo meno l'onere di allegazione della parte con la mera produzione di certificazione medica successiva e la generica deduzione di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Per tali motivi, pertanto, non avendo parte ricorrente assolto il predetto onere di allegazione, non può disporsi il chiesto rinnovo della Consulenza.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
3 Devono quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite fase sono irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 6365/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione;
nulla per le spese di lite.
Aversa, 28.3.2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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