CA
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 213/20 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, v.le Gramsci n. 10
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
in persona del Rettore legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Abignente, presso il cui studio domicilia, in Napoli, via
Carlo Poerio n. 90
APPELLATA
1 NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la sede di via De Gasperi n. 55
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dal 1981 al 1997 legato da un formale rapporto di collaborazione Parte_1 libero professionale esterna con l'Università e il Policlinico indicati in epigrafe, quest'ultimo annesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell' (c.d. “medico Controparte_2 gettonato”) ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 8433 del 2019 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato, per mancato riconoscimento di un intercorso rapporto di subordinazione, la sua domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, con riferimento al periodo su indicato, e quindi alla condanna degli Enti convenuti al relativo versamento dei contributi omessi o al risarcimento del danno, anche in riferimento all'art. 13 della l. n. 1338 del
1962.
Censurava detta pronuncia, deducendo che la Suprema Corte, al fine di poter dichiarare definitivamente la propria giurisdizione, aveva compiuto una approfondita disamina della questione per poter inquadrare a pieno la vicenda riguardante il rapporto lavorativo instauratosi con l'Università nel periodo 1981-1997, valorizzando il contenuto delle sentenze del Tar Campnia nn. 1093 del 1997 e 3758 del 1998
Ne consegue che il primo Giudice non poteva discostarsi dal pronunciato della Corte di Cassazione sia con riguardo alla pronuncia sulla giurisdizione che all'iter argomentativo fondato sull'avvenuta integrazione di un rapporto di pubblico impiego.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva l' che preliminarmente sottolineava che il Controparte_2
primo giudizio veniva chiamato in seguito a declaratoria di sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario affermato dalla Corte di Appello n. 366 del 2016, precedentemente negata dal Tribunale di
Napoli n. 27754 del 2010. La causa pertanto era regredita al primo Giudice ex art. 353 c.p., all'epoca vigente. Contro la sentenza della Corte territoriale era stato proposto ricorso per Cassazione e la S.C., con sent. n. 16994 del 2019, aveva rigettato il ricorso, pronuncia che quindi vincolava unicamente sulla giurisdizione.
Reiterava, inoltre l'eccezione di prescrizione dei contributi azionati.
2 Nel merito resisteva all'appello.
Non si costituiva, come già in primo grado, nonostante la regolare notifica, l' Controparte_1
.
[...]
Si costituiva, altresì, l' , che resisteva all'appello, in Controparte_3
particolare deducendo che non vi era alcun giudicato sulla sussistenza di un rapporto di subordinazione per il periodo azionato, puntualizzando che la sent. n. 1093 del 1997 del Tar Campania disponeva solamente l'interruzione dei rapporti e delle attività in corso con i c.d. “medici gettonati”, mentre la successiva sent. n. 3758 del 1998 si concludeva con una pronuncia di inammissibilità, per cui alcun giudicato poteva dirsi formato sul profilo della sussistenza della subordinazione, obiter dictum estraneo al dispositivo.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è fondato, nei termini che seguono.
La sostanza della res controversa attiene all'effettiva tipologia di rapporto intrattenuto dal con Pt_1
l'Università, libero-professionale per la resistente Università, di subordinazione per il ricorrente, come tale da assoggettare alla relativa contribuzione.
Come esposto in premessa, avverso la sentenza n. 366 del 2016 di questa Corte, che in riforma della sentenza impugnata affermava sulla presente causa la giurisdizione del Giudice ordinario, l'Università proponeva ricorso per Cassazione, che veniva rigettato con sent. n. 16994 del 2019. La Suprema Corte, nel confermare la giurisdizione di questo Giudice, sviluppava ulteriori considerazioni anche sulla natura del rapporto per cui è causa.
Si legge in detta pronuncia che la definizione del rapporto in discorso in termini di subordinazione
“trova riscontro sia nell'art. 19, comma 9-bis, del CCNL 17 luglio 1997 integrativo del CCNL 21 maggio 1996 Comparto Università sia nella giurisprudenza amministrativa ove è confermato che il rapporto di lavoro con l' dei medici c.d. “gettonati” “è proseguito” senza soluzione di CP_2
continuità e con le stesse caratteristiche a partire dal 2 gennaio 1998 in poi prima a tempo determinato
e poi a tempo indeterminato (T.A.R. Campania Napoli sez. II, sentenza 11/11/2010 n. 23782; Tar
Campania Napoli, sez. II sentenza 31 ottobre 2011 n. 5090).”.
Pertanto, ha aggiunto la S.C., “il rapporto del Dott. è proseguito con le medesime caratteristiche Pt_1
definite dalla sentenza n. 3758 del 1998 del Tar Campania divenuta definitiva, cioè come rapporto subordinato, il quale anche se in ipotesi affetto da nullità non può non rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c. per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, con il conseguente diritto del dipendente anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo l disciplina prevista per gli impiegati pubblici, come correttamente affermato dalla Corte di Appello dia
Napoli”.
3 Il Supremo Giudice, dunque, ha sviluppato precise considerazioni che portano a definire di fatto e in concreto subordinato il rapporto del nel periodo azionato, e tanto sulla base della disposizione Pt_1
pattizia sopra riportata e della condivisibile e consolidata giurisprudenza amministrativa sui c.d. “medici gettonati”, che, per la stessa impostazione sistematica della loro “collaborazione”, hanno operato all'interno delle cliniche universitarie rendendo esattamente le medesime prestazioni che rendevano gli altri medici che pacificamente erano legati da un rapporto di formalizzata subordinazione.
La Cassazione ha poi fatto ripetuto riferimento alla sentenza del Tar Campania n. 3758 del 1998, resa tra le medesime parti, specificando che “i contributi previdenziali richiesti al si riferiscono al Pt_1 periodo dal 1981 al 1997, ma il rapporto di lavoro con l'Università, comunque considerato subordinato dalla richiamata sentenza n. 3758 del 1998 del Tar Campania Napoli divenuta definitiva (a prescindere dal nomen juris contenuto nell'atto costitutivo del rapporto) è – pacificamente – “proseguito”, in unicità, a partire dal 2 gennaio 1998 in poi prima a tempo indeterminato e poi a tempo determinato”, da cui la giurisdizione.
Detta pronuncia del Giudice amministrativo ha chiarito l'equivalenza del rapporto di lavoro del Pt_1
e di tutti i gettonati del Policlinico con i medici di ruolo del Policlinico medesimo e ha riconosciuto la natura subordinata della prestazione del e, quindi, la sua qualificazione come rapporto di pubblico Pt_1 impiego di fatto, affermando: “….la sezione è dunque pervenuta alla conclusione della natura di lavoro subordinato di fatto contro legge propria dei rapporti di prestazione assistenziale dei medici gettonati”….Nella sostanza l'organizzazione e la gestione delle relative prestazioni in nulla si differenzia da quelle del personale di ruolo” …“Conclusivamente sul punto, non può che ribadirsi la accertata natura di lavoro subordinato del rapporto in esame e la sua riconducibilità nell'alveo del fenomeno del pubblico impiego” .
Le costituite parti appellate contestano il valore del giudicato sulla subordinazione sia della cit. sentenza della Cassazione, che sarebbe vincolante solo per l'affermazione di giurisdizione, sia della cit. sentenza del Tar Campania, il cui dispositivo non attiene alle affermazioni sopra riportate, che dunque esprimerebbero solamente un obiter dictum.
Osserva al riguardo questa Corte che nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza sono coperti dal giudicato, escludendosi tale forza solo per quelle affermazioni, cioè quegli obiter dicta, eccedenti la necessità logico-giuridica della decisione (arg. ex Cass., I, 10.11.20222 n. 33150).
4 Orbene, nelle due ipotesi menzionate in un caso l'affermazione della subordinazione ha per così dire illuminato la decisione di devolvere la controversie al Giudice ordinario, nell'altro la declaratoria di inammissibilità della domanda, volta all'annullamento di un nota rettorale contente una proposta di assunzione a tempo determinato, con la specificazione che il rapporto pregresso di collaborazione era un mero presupposto dell'assunzione (l voleva formalmente trasformare il rapporto perché CP_2
l'Inps, sulla base di una precedente pronuncia giudiziale, chiedeva il pagamento dei contributi per tutti i “gettonati”, per complessivi 55 miliardi di lire, perché da considerarsi tutti lavoratori subordinati), costituiva un presupposto argomentativo della dichiarata inammissibilità della pretesa ivi spiegata.
In altri termini, l'affermazione della subordinazione ha costituto in entrambi i casi un accertamento funzionale alle rispettive decisioni, che pur non riguardavano direttamente quel profilo. Ne discende che l'argomento della subordinazione, non caratterizzandosi come un'enunciazione puramente incidentale o comunque estranea alla controversia e priva di relazione causale col deciso, è un profilo idoneo a essere coperto dal giudicato . (arg. ex Cass., II, 3.10.2019 n. 24722). D'altronde, anche che la
Cassazione, dall'esposizione sviluppata nella sent. n. 16994 cit., sembra conferire un tale valore alla sent. Tar Campania n. n. 3758 del 1998 e, in ogni, caso, ne sposa chiaramente la medesima tesi.
A tale ultimo riguardo, va rimarcato che l'atto di appello richiama le sentenza di cui si è detto non solo nel loro formale valore di giudicato, ma anche per le argomentazioni che le stesse esprimono, che anche per questa Corte sono del tutto condivisibili, perché fanno un opportuno riferimento a una disposizione pattizia (art. 19, comma 9-bis, del CCNL 17 luglio 1997 integrativo del CCNL 21 maggio 1996, che parla di “prosecuzione” del rapporto, divenuto pacificamente di subordinazione, senza soluzione di continuità, dopo il 2 gennaio 1998) e comunque compiono una corretta disamina normativa del “medico gettonato”, tale da collocarlo all'interno della struttura datoriale con le forme i vincoli che sono propri della subordinazione.
In tale contesto, allora, l'affermazione del primo Giudice, per la quale quanto affermato dalla Cassazione
è corretto in astratto, ma inapplicabile in concreto, perché manca la prova della subordinazione, non è reputato corretto da questa Corte, sia nella prospettiva del giudicato che nella logica di adesione alle del tutto lineari argomentazioni che quelle pronunce hanno espresso.
Ne discende che il rapporto del Limite con l' quale “medico gettonato va considerato di lavoro CP_2 subordinato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art., 2126 c.c..
Come ripetutamente affermato dalla S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 20.5.2008 n. 12749) la prestazione di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di un Ente pubblico non economico in violazione di norme imperative deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole
5 previste per gli impiegati pubblici;
tale principio si applica anche ai dipendenti delle Università, per le quali, anche a seguito dell'autonomia loro riconosciuta dalle leggi n. 168 del 1989 e n. 537 del 1993, non è stata introdotta alcuna norma di modifica del regime pensionistico dei loro dipendenti, che rimane omogeneo a quello dei dipendenti delle altre amministrazioni statali.
In tale ambito va accolta la domanda di pagamento di contributi, formulata in via principale, non essendovi prescrizione ai sensi dell'art. 3, comma 10 bis, della l. n. 335 del 1995, come da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 202 del 2024, conv. in l. n. 15 del 2025.
Tale obbligo è a carico di entrambe le parti convenute.
Va rilevato che la più autorevole giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 9.5.2016 n.9279) ha avuto modo di osservare che l'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra
[...]
e che prevedono la loro collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria, Controparte_4
dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico
(l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla regione ed all'università, per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici.
In particolare, premesso che con il d.l.vo n. 229 del 1999 fu prevista l'istituzione di aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.l.vo n. 517 del 1999 furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, va rilevato che, a norma dell'art. 4 cit. d.l.l.vo l'organo amministrativo dell'azienda ospedaliera universitaria (il direttore generale) ed il presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della regione d'intesa con il rettore.
Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 1, "al sostegno economico- finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall' sia dal Fondo sanitario regionale ai CP_2
sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta...".
In sostanza, i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che delinea la legittimazione di entrambi gli enti rispetto alla una rivendicazione economica formulata da un lavoratore.
Anche Cass., Sez. Un., 29.5.2012 n. 8521, ha affermato che il personale universitario "strutturato" nel
Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l' , è in rapporto di CP_2
servizio con l'Azienda , la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del Parte_2
rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.l.vo n. 517 del 1999, è passivamente
6 legittimata (al pari dell'Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario per la corresponsione di un'indennità particolare. Ed infatti la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere l'indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass. Sez. Un., 15.6..2000 n. 439, non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l'Azienda ospedaliera) cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università.
Tale impostazione è stata mantenuta dalla più recente, (cfr. Cass., Sez. Lav., 29.12.2020 Parte_3
n.29765), che ha riaffermato che tra e esiste una vera e propria Controparte_5 CP_2
cogestione, il che giustifica la legittimazione di entrambe, atteso che con l' esiste il Controparte_6
rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dalle e qualificato per il diretto coinvolgimento CP_2
dell'Azienda ospedaliera nella gestione dei rapporti di lavoro, mentre con l' Controparte_2
sussiste la condizione di dipendente e dunque la sussistenza di un rapporto di impiego.
A quanto esposto consegue l'accoglimento dell'appello, per cui l'impugnata sentenza va riformata, con la condanna, in solido, dell' e dell' Controparte_2 Controparte_1
, a regolarizzare la posizione previdenziale di per l'azionato periodo dal 1981
[...] Parte_1
al 1997.
Le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico dell' e dell' appellate e liquidate CP_2 CP_1 alla controparte, nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022, indicata in dispositivo.
In considerazione della peculiare posizione dell' , reputa la Corte equo dichiarare, anche nel CP_3 contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n.
77/18, integralmente compensate, nel relativo rapporto processuale, le spese medesime del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' Controparte_2
e l' , in solido, a regolarizzare la posizione
[...] Controparte_1 previdenziale di per l'azionato periodo dal 1981 al 1997; Parte_1 condanna l' e l' , in Controparte_2 Controparte_1 solido, a corrispondere a , con distrazione all'avv. Patrizia Kivel Mazuy, le spese di lite Parte_1
del doppio grado, che liquida, per compenso, in euro 3.500,00 per il primo grado e in euro 3.500,00 per
7 il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese medesime nel rapporto processuale con l'Inps.
Napoli, 1° aprile2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 213/20 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, v.le Gramsci n. 10
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
in persona del Rettore legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Abignente, presso il cui studio domicilia, in Napoli, via
Carlo Poerio n. 90
APPELLATA
1 NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la sede di via De Gasperi n. 55
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dal 1981 al 1997 legato da un formale rapporto di collaborazione Parte_1 libero professionale esterna con l'Università e il Policlinico indicati in epigrafe, quest'ultimo annesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell' (c.d. “medico Controparte_2 gettonato”) ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 8433 del 2019 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato, per mancato riconoscimento di un intercorso rapporto di subordinazione, la sua domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, con riferimento al periodo su indicato, e quindi alla condanna degli Enti convenuti al relativo versamento dei contributi omessi o al risarcimento del danno, anche in riferimento all'art. 13 della l. n. 1338 del
1962.
Censurava detta pronuncia, deducendo che la Suprema Corte, al fine di poter dichiarare definitivamente la propria giurisdizione, aveva compiuto una approfondita disamina della questione per poter inquadrare a pieno la vicenda riguardante il rapporto lavorativo instauratosi con l'Università nel periodo 1981-1997, valorizzando il contenuto delle sentenze del Tar Campnia nn. 1093 del 1997 e 3758 del 1998
Ne consegue che il primo Giudice non poteva discostarsi dal pronunciato della Corte di Cassazione sia con riguardo alla pronuncia sulla giurisdizione che all'iter argomentativo fondato sull'avvenuta integrazione di un rapporto di pubblico impiego.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva l' che preliminarmente sottolineava che il Controparte_2
primo giudizio veniva chiamato in seguito a declaratoria di sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario affermato dalla Corte di Appello n. 366 del 2016, precedentemente negata dal Tribunale di
Napoli n. 27754 del 2010. La causa pertanto era regredita al primo Giudice ex art. 353 c.p., all'epoca vigente. Contro la sentenza della Corte territoriale era stato proposto ricorso per Cassazione e la S.C., con sent. n. 16994 del 2019, aveva rigettato il ricorso, pronuncia che quindi vincolava unicamente sulla giurisdizione.
Reiterava, inoltre l'eccezione di prescrizione dei contributi azionati.
2 Nel merito resisteva all'appello.
Non si costituiva, come già in primo grado, nonostante la regolare notifica, l' Controparte_1
.
[...]
Si costituiva, altresì, l' , che resisteva all'appello, in Controparte_3
particolare deducendo che non vi era alcun giudicato sulla sussistenza di un rapporto di subordinazione per il periodo azionato, puntualizzando che la sent. n. 1093 del 1997 del Tar Campania disponeva solamente l'interruzione dei rapporti e delle attività in corso con i c.d. “medici gettonati”, mentre la successiva sent. n. 3758 del 1998 si concludeva con una pronuncia di inammissibilità, per cui alcun giudicato poteva dirsi formato sul profilo della sussistenza della subordinazione, obiter dictum estraneo al dispositivo.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è fondato, nei termini che seguono.
La sostanza della res controversa attiene all'effettiva tipologia di rapporto intrattenuto dal con Pt_1
l'Università, libero-professionale per la resistente Università, di subordinazione per il ricorrente, come tale da assoggettare alla relativa contribuzione.
Come esposto in premessa, avverso la sentenza n. 366 del 2016 di questa Corte, che in riforma della sentenza impugnata affermava sulla presente causa la giurisdizione del Giudice ordinario, l'Università proponeva ricorso per Cassazione, che veniva rigettato con sent. n. 16994 del 2019. La Suprema Corte, nel confermare la giurisdizione di questo Giudice, sviluppava ulteriori considerazioni anche sulla natura del rapporto per cui è causa.
Si legge in detta pronuncia che la definizione del rapporto in discorso in termini di subordinazione
“trova riscontro sia nell'art. 19, comma 9-bis, del CCNL 17 luglio 1997 integrativo del CCNL 21 maggio 1996 Comparto Università sia nella giurisprudenza amministrativa ove è confermato che il rapporto di lavoro con l' dei medici c.d. “gettonati” “è proseguito” senza soluzione di CP_2
continuità e con le stesse caratteristiche a partire dal 2 gennaio 1998 in poi prima a tempo determinato
e poi a tempo indeterminato (T.A.R. Campania Napoli sez. II, sentenza 11/11/2010 n. 23782; Tar
Campania Napoli, sez. II sentenza 31 ottobre 2011 n. 5090).”.
Pertanto, ha aggiunto la S.C., “il rapporto del Dott. è proseguito con le medesime caratteristiche Pt_1
definite dalla sentenza n. 3758 del 1998 del Tar Campania divenuta definitiva, cioè come rapporto subordinato, il quale anche se in ipotesi affetto da nullità non può non rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c. per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, con il conseguente diritto del dipendente anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo l disciplina prevista per gli impiegati pubblici, come correttamente affermato dalla Corte di Appello dia
Napoli”.
3 Il Supremo Giudice, dunque, ha sviluppato precise considerazioni che portano a definire di fatto e in concreto subordinato il rapporto del nel periodo azionato, e tanto sulla base della disposizione Pt_1
pattizia sopra riportata e della condivisibile e consolidata giurisprudenza amministrativa sui c.d. “medici gettonati”, che, per la stessa impostazione sistematica della loro “collaborazione”, hanno operato all'interno delle cliniche universitarie rendendo esattamente le medesime prestazioni che rendevano gli altri medici che pacificamente erano legati da un rapporto di formalizzata subordinazione.
La Cassazione ha poi fatto ripetuto riferimento alla sentenza del Tar Campania n. 3758 del 1998, resa tra le medesime parti, specificando che “i contributi previdenziali richiesti al si riferiscono al Pt_1 periodo dal 1981 al 1997, ma il rapporto di lavoro con l'Università, comunque considerato subordinato dalla richiamata sentenza n. 3758 del 1998 del Tar Campania Napoli divenuta definitiva (a prescindere dal nomen juris contenuto nell'atto costitutivo del rapporto) è – pacificamente – “proseguito”, in unicità, a partire dal 2 gennaio 1998 in poi prima a tempo indeterminato e poi a tempo determinato”, da cui la giurisdizione.
Detta pronuncia del Giudice amministrativo ha chiarito l'equivalenza del rapporto di lavoro del Pt_1
e di tutti i gettonati del Policlinico con i medici di ruolo del Policlinico medesimo e ha riconosciuto la natura subordinata della prestazione del e, quindi, la sua qualificazione come rapporto di pubblico Pt_1 impiego di fatto, affermando: “….la sezione è dunque pervenuta alla conclusione della natura di lavoro subordinato di fatto contro legge propria dei rapporti di prestazione assistenziale dei medici gettonati”….Nella sostanza l'organizzazione e la gestione delle relative prestazioni in nulla si differenzia da quelle del personale di ruolo” …“Conclusivamente sul punto, non può che ribadirsi la accertata natura di lavoro subordinato del rapporto in esame e la sua riconducibilità nell'alveo del fenomeno del pubblico impiego” .
Le costituite parti appellate contestano il valore del giudicato sulla subordinazione sia della cit. sentenza della Cassazione, che sarebbe vincolante solo per l'affermazione di giurisdizione, sia della cit. sentenza del Tar Campania, il cui dispositivo non attiene alle affermazioni sopra riportate, che dunque esprimerebbero solamente un obiter dictum.
Osserva al riguardo questa Corte che nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza sono coperti dal giudicato, escludendosi tale forza solo per quelle affermazioni, cioè quegli obiter dicta, eccedenti la necessità logico-giuridica della decisione (arg. ex Cass., I, 10.11.20222 n. 33150).
4 Orbene, nelle due ipotesi menzionate in un caso l'affermazione della subordinazione ha per così dire illuminato la decisione di devolvere la controversie al Giudice ordinario, nell'altro la declaratoria di inammissibilità della domanda, volta all'annullamento di un nota rettorale contente una proposta di assunzione a tempo determinato, con la specificazione che il rapporto pregresso di collaborazione era un mero presupposto dell'assunzione (l voleva formalmente trasformare il rapporto perché CP_2
l'Inps, sulla base di una precedente pronuncia giudiziale, chiedeva il pagamento dei contributi per tutti i “gettonati”, per complessivi 55 miliardi di lire, perché da considerarsi tutti lavoratori subordinati), costituiva un presupposto argomentativo della dichiarata inammissibilità della pretesa ivi spiegata.
In altri termini, l'affermazione della subordinazione ha costituto in entrambi i casi un accertamento funzionale alle rispettive decisioni, che pur non riguardavano direttamente quel profilo. Ne discende che l'argomento della subordinazione, non caratterizzandosi come un'enunciazione puramente incidentale o comunque estranea alla controversia e priva di relazione causale col deciso, è un profilo idoneo a essere coperto dal giudicato . (arg. ex Cass., II, 3.10.2019 n. 24722). D'altronde, anche che la
Cassazione, dall'esposizione sviluppata nella sent. n. 16994 cit., sembra conferire un tale valore alla sent. Tar Campania n. n. 3758 del 1998 e, in ogni, caso, ne sposa chiaramente la medesima tesi.
A tale ultimo riguardo, va rimarcato che l'atto di appello richiama le sentenza di cui si è detto non solo nel loro formale valore di giudicato, ma anche per le argomentazioni che le stesse esprimono, che anche per questa Corte sono del tutto condivisibili, perché fanno un opportuno riferimento a una disposizione pattizia (art. 19, comma 9-bis, del CCNL 17 luglio 1997 integrativo del CCNL 21 maggio 1996, che parla di “prosecuzione” del rapporto, divenuto pacificamente di subordinazione, senza soluzione di continuità, dopo il 2 gennaio 1998) e comunque compiono una corretta disamina normativa del “medico gettonato”, tale da collocarlo all'interno della struttura datoriale con le forme i vincoli che sono propri della subordinazione.
In tale contesto, allora, l'affermazione del primo Giudice, per la quale quanto affermato dalla Cassazione
è corretto in astratto, ma inapplicabile in concreto, perché manca la prova della subordinazione, non è reputato corretto da questa Corte, sia nella prospettiva del giudicato che nella logica di adesione alle del tutto lineari argomentazioni che quelle pronunce hanno espresso.
Ne discende che il rapporto del Limite con l' quale “medico gettonato va considerato di lavoro CP_2 subordinato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art., 2126 c.c..
Come ripetutamente affermato dalla S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 20.5.2008 n. 12749) la prestazione di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di un Ente pubblico non economico in violazione di norme imperative deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole
5 previste per gli impiegati pubblici;
tale principio si applica anche ai dipendenti delle Università, per le quali, anche a seguito dell'autonomia loro riconosciuta dalle leggi n. 168 del 1989 e n. 537 del 1993, non è stata introdotta alcuna norma di modifica del regime pensionistico dei loro dipendenti, che rimane omogeneo a quello dei dipendenti delle altre amministrazioni statali.
In tale ambito va accolta la domanda di pagamento di contributi, formulata in via principale, non essendovi prescrizione ai sensi dell'art. 3, comma 10 bis, della l. n. 335 del 1995, come da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 202 del 2024, conv. in l. n. 15 del 2025.
Tale obbligo è a carico di entrambe le parti convenute.
Va rilevato che la più autorevole giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 9.5.2016 n.9279) ha avuto modo di osservare che l'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra
[...]
e che prevedono la loro collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria, Controparte_4
dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico
(l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla regione ed all'università, per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici.
In particolare, premesso che con il d.l.vo n. 229 del 1999 fu prevista l'istituzione di aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.l.vo n. 517 del 1999 furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, va rilevato che, a norma dell'art. 4 cit. d.l.l.vo l'organo amministrativo dell'azienda ospedaliera universitaria (il direttore generale) ed il presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della regione d'intesa con il rettore.
Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 1, "al sostegno economico- finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall' sia dal Fondo sanitario regionale ai CP_2
sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta...".
In sostanza, i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che delinea la legittimazione di entrambi gli enti rispetto alla una rivendicazione economica formulata da un lavoratore.
Anche Cass., Sez. Un., 29.5.2012 n. 8521, ha affermato che il personale universitario "strutturato" nel
Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l' , è in rapporto di CP_2
servizio con l'Azienda , la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del Parte_2
rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.l.vo n. 517 del 1999, è passivamente
6 legittimata (al pari dell'Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario per la corresponsione di un'indennità particolare. Ed infatti la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere l'indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass. Sez. Un., 15.6..2000 n. 439, non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l'Azienda ospedaliera) cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università.
Tale impostazione è stata mantenuta dalla più recente, (cfr. Cass., Sez. Lav., 29.12.2020 Parte_3
n.29765), che ha riaffermato che tra e esiste una vera e propria Controparte_5 CP_2
cogestione, il che giustifica la legittimazione di entrambe, atteso che con l' esiste il Controparte_6
rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dalle e qualificato per il diretto coinvolgimento CP_2
dell'Azienda ospedaliera nella gestione dei rapporti di lavoro, mentre con l' Controparte_2
sussiste la condizione di dipendente e dunque la sussistenza di un rapporto di impiego.
A quanto esposto consegue l'accoglimento dell'appello, per cui l'impugnata sentenza va riformata, con la condanna, in solido, dell' e dell' Controparte_2 Controparte_1
, a regolarizzare la posizione previdenziale di per l'azionato periodo dal 1981
[...] Parte_1
al 1997.
Le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico dell' e dell' appellate e liquidate CP_2 CP_1 alla controparte, nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022, indicata in dispositivo.
In considerazione della peculiare posizione dell' , reputa la Corte equo dichiarare, anche nel CP_3 contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n.
77/18, integralmente compensate, nel relativo rapporto processuale, le spese medesime del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' Controparte_2
e l' , in solido, a regolarizzare la posizione
[...] Controparte_1 previdenziale di per l'azionato periodo dal 1981 al 1997; Parte_1 condanna l' e l' , in Controparte_2 Controparte_1 solido, a corrispondere a , con distrazione all'avv. Patrizia Kivel Mazuy, le spese di lite Parte_1
del doppio grado, che liquida, per compenso, in euro 3.500,00 per il primo grado e in euro 3.500,00 per
7 il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese medesime nel rapporto processuale con l'Inps.
Napoli, 1° aprile2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
8