Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Collegiale
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Marianna Frangiosa Giudice dott. Carmine Esposito Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 900/2019, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente tra
(C.F. ), luogo di nascita: Parte_1 C.F._1
(CE), data di nascita: 05/10/1968, col ministero/assistenza degli avv.ti Parte_2
FALANGA MARIA ROSARIA e FALANGA ANNA SONIA, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio,
- ricorrente -
e
, luogo di nascita: SA), data di nascita: 19/05/1968, Controparte_1 CP_2 col ministero/assistenza dell'avv. NATALE ANIELLO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,
- resistente - nonchè con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti e con note scritte.
Parte ricorrente, , ha chiesto: la separazione personale Parte_1 tra i coniugi, con addebito a carico dell'altro coniuge;
la revoca dell'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge, unitamente alla ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge per sé e per la prole, unitamente alla ripartizione nella misura del 70% delle spese straordinarie da sostenersi per la medesima;
il tutto con vittoria di spese e compensi. MOTIVAZIONE
Fatti rilevanti della causa Le parti contraevano in data 15/12/1990 matrimonio, costituendo, quale regime patrimoniale della famiglia, quello legale della comunione dei beni. Dal matrimonio nascevano figli:
1. in data 27.12.1992; 2. Controparte_3 Persona_1 in data 13.4.1998, attualmente maggiorenni, studenti universitari. Su iniziativa del coniuge, , veniva introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie, . Controparte_1
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, pronunziati i provvedimenti presidenziali provvisori, veniva, previo invio degli atti al Pubblico Ministero, pronunciata sentenza non definitiva di separazione (v. sentenza di cui in atti).
Disposta la continuazione del processo per la richiesta di addebito e le ulteriori questioni economiche, espletata l'istruttoria, la causa, previo invio degli atti al Pubblico Ministero, veniva nuovamente assegnata a sentenza con i termini di legge.
Ragioni giuridiche della decisione
Sulla separazione
Nulla deve disporsi in ordine alla separazione, già oggetto della sentenza non definitiva resa in corso di causa (v. sentenza in atti).
Le domande di addebito della separazione Sull'addebito
Infondata si ritiene la domanda di addebito proposta da parte ricorrente e da parte resistente.
In disparte la genericità e non univocità delle risultanze istruttorie in ordine alle condotte oggetto di contestazione (v. interrogatorio formale, nonché deposizioni testimoniali in atti, alquanto contraddittori, o quantomeno generici, in riferimento alla collocazione nel tempo e nello spazio degli episodi trasgressivi di volta in volta riferiti), priva di adeguati riscontri probatori risulta l'efficienza eziologica delle menzionate violazioni rispetto all'insorgenza della crisi del rapporto coniugale.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589896). Ai fini dell'addebitabilità della separazione, in altri termini, deve risultare che la frattura del rapporto coniugale - intesa come crisi della unione tra i coniugi - e gli eventuali gravi pregiudizi per l'educazione della prole, siano riconducibili alle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio oggetto di contestazione (v. obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione, di coabitazione, ecc.), quali indefettibili conseguenze della condotta trasgressiva di uno o di entrambi i coniugi, dovendo emergere dagli atti la sussistenza di un autentico rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto.
Nel caso di specie, nessuna delle condotte violative contestate appare - alla stregua di quanto precede - munita della predetta efficienza eziologica, dall'istruttoria espletata non emergendo adeguati riscontri circa l'effettiva riconducibilità della riscontrata crisi coniugale ai comportamenti autoritari e infedeli tenuti dal resistente ovvero agli atteggiamenti possessivi e asfissianti specularmente contestati alla ricorrente, espressione per vero di una incompatibilità sin dall'inizio esistente tra i coniugi, progressivamente acuitasi nel tempo e di cui le menzionate condotte appaiono costituire una mera conseguenza, più che l'autentica causa.
Occorre premettere che con provvedimenti temporanei ed urgenti in data 04.11.2020 veniva così disposto: “…il Tribunale, salva diversa determinazione, anche sulla base dei necessari approfondimenti istruttori, equo determinare in euro 500,00 (cinquecento,00) l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà versare in favore di ciascuno dei figli e quindi in totale euro 1.000,00 (mille,00), entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dagli stessi, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie relative ai figli, previo riscontro tramite adeguata documentazione….”; la casa familiare veniva assegnata alla resistente unitamente ai figli maggiorenni, studenti universitari, non economicamente autosufficienti. La Corte di Appello di Salerno, con provvedimento in data 10/02/2021, in parziale modifica del provvedimento del Tribunale di Vallo della Lucania, riconosceva alla resistente il CP_1 diritto all'assegno di mantenimento: “…che pone a carico di nella misura di Parte_1 euro 500,00, da versare in favore della beneficiaria entro il giorno cinque di ogni mese con assegno, bonifico, vaglia
o altra modalità documentabile e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
distribuisce le spese straordinarie relative ai figli maggiorenni nella misura del 70% a carico di
ed a carico di per il restante 30%; 2) Conferma l'ordinanza Parte_1 Controparte_1 presidenziale per le restanti statuizioni….”. Con successivo provvedimento in data 22.11.2022, il Tribunale, su richiesta di parte ricorrente di ulteriore modifica del provvedimento della Corte di Appello di Salerno del 9.2.2021, disponeva che “…Barbella versi a a titolo di assegno di mantenimento la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 250,00 mensili, con le modalità già in atto;
dispone che le spese della casa coniugale, comprese quelle condominiali, siano a carico esclusivo della resistente, anche per il pregresso…”;
Inaccoglibile si ritiene la domanda di revoca dell'intervenuta assegnazione della casa familiare avanzata dal ricorrente. Invero la resistente abita nella casa coniugale unitamente ai figli maggiorenni, studenti e non ancora autosufficienti;
pertanto sul punto vanno confermati i provvedimenti provvisori sopra indicati.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (Sez. 1, Sentenza n. 4555 del 22/03/2012, Rv. 622183).
Nel caso di specie, la persistente convivenza nei termini richiamati dei figli con la madre che vivono abitualmente con la madre, pur studiando a Napoli;
costituiscono, pertanto, elementi idonei ad escludere la richiesta revisione del provvedimento di assegnazione.
Sulle condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni economiche delle parti, dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata pur emergendo una non autentica coincidenza delle rispettive situazioni reddituali, occorre subito precisare che parte resistente ha Controparte_1 dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di svolgere attività lavorativa part-time presso il CUP della ASL e di godere di un reddito di 700/800 euro mensili.
Pertanto, in considerazione delle circostanze che è Ufficiale dell'Esercito (vds. Pt_1 dichiarazioni dei redditi in atti ed esito delle indagini demandate in corso di causa alla Guardia di Finanza), che non fruisce della casa coniugale e che è gravato delle rate di mutuo per l'immobile per la stessa, che ha contratto due finanziamenti, oltre a sostenere il mantenimento dei figli studenti universitari, sussistono giustificati motivi pe revocare l'assegno di mantenimento a suo carico a favore della moglie.
In conclusione fondata si ritiene la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla resistente.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, il giudice, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge avente diritto, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti, quali (nella specie) l'obbligo di mantenimento, in misura consona al proprio tenore di vita, dei figli nati da una nuova relazione, le ripercussioni sul piano reddituale della legittima scelta personale del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l'attività professionale e il vantaggio derivante al coniuge beneficiario dell'assegno dal godimento della casa coniugale (v. ex multis Sez. 1, Sentenza n. 4800 del 04/04/2002).
Nel caso di specie, inequivoca appare la capacità lavorativa della . CP_1 A ciò deve aggiungersi il vantaggio conseguente dal godimento della casa coniugale, la cui assegnazione è stata confermata in questa sede, unitamente alla correlata necessità del di Pt_1 sostenere ulteriori spese per un'altra casa.
Alla stregua della così ricostruite condizioni economiche delle parti, pertanto, si determinerà, nei termini e con le precisazioni di cui in seguito, la complessiva fisionomia dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi e con la prole.
Sul mantenimento dei figli Circa il mantenimento dei figli, giova precisare come ai sensi dell'art. 337ter c.c., applicabile anche in tema di separazione (v. art. 337bis c.c.), “salvo diversi accorsi liberamente sottoscritti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”. Tanto premesso, alla luce delle risultanze in atti si ritiene di dover confermare il mantenimento previsto per i figli.
Sulle domande patrimoniali
Inammissibili, da ultimo, devono dichiararsi le ulteriori domande di matrice patrimoniale avanzate dalle parti.
Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, l'art. 40 c.p.c. cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di divorzio - e, necessariamente, di separazione - soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404).
Alla stregua di quanto precede, respinta o assorbita deve considerarsi ogni altra domanda, deduzione, istanza o eccezione proposta.
Sui provvedimenti provvisori
Il Tribunale, tenuto conto degli interessi morali e materiali dei coniugi, unitamente alla risultanze dell'istruttoria, ritiene di dover confermare, ad eccezione di quanto prescritto in ordine all'assegno di mantenimento riconosciuto alla resistente, il regolamento dei rapporti fra i coniugi e di questi con i figli stabilito nell'ordinanza presidenziale in data 04.11.2020, così come modificata dall'ordinanza della Corte di Appello di Salerno in data 10/02/2021 e da quella istruttoria in data 22.11.2022, da intendersi qui integralmente riportate, non essendo emerse circostanze tali da renderne necessaria la modificazione. Assorbita o comunque respinta deve, da ultimo, intendersi ogni altra domanda, deduzione, istanza od eccezione, rispettivamente dalle parti in causa proposta.
Sulle spese
Quanto alle spese, le ragioni della decisione, il comune comportamento processuale delle parti, non indenne da profili dilatori, unitamente alla peculiarità e delicatezza della materia trattata, e alla situazione di soccombenza reciproca venutasi a creare e la non piena conformità delle statuizioni di cui in dispositivo alle rispettive richieste, impongono una compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
a) revoca l'assegno di mantenimento a carico di a Parte_1 favore di;
Controparte_1
b) conferma nel resto i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale del 04.11.2020, così come modificata dall'ordinanza della Corte di Appello di Salerno in data 10/02/2021 e da quella istruttoria in data 22.11.2022, da intendersi qui integralmente ribaditi e richiamati;
c) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio;
d) ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza,
Così deciso in Vallo della Lucania, Camera di Consiglio del 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Carmine Esposito d.ssa Elvira Bellantoni