Ordinanza collegiale 20 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 28 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/09/2025, n. 7308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7308 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07308/2025REG.PROV.COLL.
N. 09550/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9550 del 2024, proposto da MU Kappa Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Burlamacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barga, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4738 pubblicata in data 28 maggio 2024, resa inter partes nel giudizio R.G. 4881/2017
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barga;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La MU Kappa Italia s.p.a. ha agito per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4738 del 28 maggio 2024 che ha accolto l’appello del Comune di Barga e, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 1771/2016, ha respinto il suo ricorso di primo grado, proposto per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 21/2012 del 23 luglio 2012 di approvazione del piano di classificazione acustica, nella parte in cui aveva inserito il suo stabilimento produttivo (una cartiera) in classe V (tra le “aree prevalentemente industriali …interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni ”), invece che in classe VI del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (tra le “aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi”).
2. A sostegno della sua azione, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I - errore di fatto ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione al punto 5.1, al punto 6.2 e al punto 7.1 della sentenza impugnata;
II - errore di fatto ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione al punto 7.3 della sentenza impugnata.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Barga, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso.
4. Con memorie del 23 e del 28 aprile 2025 e repliche del 7 e dell’8 maggio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con note del 28 maggio 2025 il Comune di Barga ha chiesto che la causa fosse decisa in base agli atti depositati.
5. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
6. Nella sentenza n. 1771/2016, il Ta.r. per la Toscana, accogliendo il ricorso di primo grado della MU, aveva evidenziato che l’art. 4 della legge n. 447/1995 impone al Comune di tenere adeguato conto delle preesistenti destinazioni d’uso delle aree come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore e di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che vi si sono legittimamente insediati, giudicando illegittimo l’utilizzo del piano di classificazione acustica al fine di precostituire le condizioni per una diversa allocazione degli insediamenti urbani rispetto all’esistente.
7. Con la pronuncia n. 4738/2024 del 28 maggio 2024, oggetto di revocazione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Comune di Barga, reputando, invece, che il piano di classificazione acustica impugnato avesse fatto corretta applicazione del c.d. “criterio del preuso”, in quanto l’area ove è ubicato lo stabilimento industriale della MU Kappa “ dal 2004” avrebbe avuto una “destinazione prevalentemente industriale di cui alla classe V”.
8. La ricorrente ha dedotto che tale decisione fosse stata resa sulla base di un “ falso presupposto di fatto” idoneo a legittimarne la revocazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4 c.p.c.: l’errore in cui il Consiglio di Stato sarebbe incorso l’avrebbe indotto a considerare l’area in cui è ubicato lo stabilimento della MU soltanto “ prevalentemente industriale”, quando la relazione di verificazione avrebbe inequivocabilmente accertato che essa, anche secondo gli strumenti urbanistici succedutisi nel tempo, aveva sempre avuto destinazione “ esclusivamente industriale”.
9. La suddetta destinazione, pur disconosciuta nella sentenza n. 4738/2024, avrebbe, a dire della ricorrente, rappresentato un dato di fatto assolutamente pacifico tra le parti e in alcun modo contestato, confermato anche dal certificato storico di destinazione urbanistica del fondo, e avrebbe potuto essere determinante nell’assunzione da parte del Consiglio di Stato della decisione sull’appello del Comune di Barga. A ciò la MU ha aggiunto la considerazione per cui se il giudice d’appello avesse preso come riferimento, per valutare la correttezza dell’applicazione del “ criterio del preuso”, la pianificazione acustica, avrebbe commesso “ un errore ancora più grave”, riferendosi chiaramente la disciplina legislativa alla pianificazione urbanistica.
10. Un ulteriore errore revocatorio sarebbe, poi, derivato, secondo la ricorrente, dal ritenere - contrariamente a quanto accertato dal verificatore - che “nella fattispecie in esame (coesistessero)…diverse tipologie di edificazione (industriale e abitativa), quando invece nell’area in questione (individuata come <<industriale artigianale satura>>) non sarebbe esistita alcuna abitazione”, non ammessa nella zona al pari delle attività direzionali e degli altri servizi non strettamente legati all’attività produttiva.
11. Un terzo manifesto errore di fatto avrebbe, infine, riguardato la valutazione da parte del Consiglio di Stato delle censure di violazione del contraddittorio e di mancata produzione dei verbali del procedimento di verificazione che, non adeguatamente valorizzate nella sentenza n. 4738/2024 in quanto considerate come sprovviste di idonea prova, secondo la ricorrente avrebbero, al contrario, imposto la rinnovazione della verificazione, potendo condurre ad esiti del tutto diversi da quelli esposti nella decisione conclusiva del giudizio.
12. Tali doglianze non colgono nel segno, rendendo il ricorso per revocazione inammissibile, in quanto proposto in assenza dei presupposti previsti dalla legge per tale mezzo di impugnazione.
13. In primo luogo, occorre evidenziare che le criticità dedotte non possono, neppure in astratto, rilevare ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., costituendo una mera riproposizione delle censure già esposte nei precedenti gradi di giudizio e già vagliate dal Consiglio di Stato nella sentenza impugnata e non avendo nessuna delle caratteristiche individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio.
14. Questo, per essere dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. (per come espressamente richiamato dall’art. 106 del c.p.a.), deve essere infatti:
a) dovuto ad una “svista” sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili per cui il Giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa;
b) decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
c) non relativo ad un punto controverso, sul quale il Giudice si sia pronunciato;
d) contraddistinto dai caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
e) non consistente in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2020, n. 2185; id., Sez. VI, 2 ottobre 2019 n. 6749; id., Sez. III, 6 settembre 2019 n. 6106; id., Sez. V, 22 agosto 2019 n. 5788; id., Sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4348).
15. Detto errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, sicché lo si può ravvisare solo nell'attività preliminare del Giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale. Esso non deve, invece, coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni (cfr. funditus , Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2019 n. 7938).
16. Si deve poi, sottolineare, soprattutto, che “ la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome <<rationes decidendi>> rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo” (Cass., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678).
17. Oltre al fatto che nella sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha mostrato di aver puntualmente ricostruito la complessa situazione dei luoghi di causa e le risultanze della verificazione espletata nel corso del giudizio, occorre sottolineare che le circostanze dedotte dal ricorrente quali errori revocatori si rivelano, come anticipato, in realtà, non determinanti per la decisione di accoglimento dell’appello ed hanno rappresentato punti controversi tra le parti, su cui la sentenza ha espressamente preso posizione.
18. A riguardo può precisarsi, inoltre, che, come già ricordato, l'errore revocatorio non può mai riguardare l'attività di interpretazione e di valutazione del contenuto degli atti acquisiti al processo e non ricorre, quindi, nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, che danno luogo, semmai, a un ipotetico errore di giudizio non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore terzo grado di giudizio non previsto dall'ordinamento (Cons. Stato Sez. III, 21 settembre 2023, n.8457; Sez. II, 28 novembre 2022, n. 10463; Sez. III, 4 luglio 2022, n. 5534; Sez. IV, 28 febbraio 2022, n. 1322).
19. Così avviene per il dato rappresentato dalla destinazione urbanistica dell’area in cui è ricompreso il complesso industriale della ricorrente che, non essendo indicata nella relazione di verificazione come da sempre esclusivamente industriale, appare aver subito nel tempo una semplice riperimetrazione, mantenendo prevalentemente le classi preesistenti. Inoltre, come osservato dalla difesa del Comune, da un lato, le due pianificazioni, acustica ed urbanistica, devono essere lette in modo coordinato, dall’altro, la MU, già con le osservazioni e le note del 20.11.2023, aveva chiesto al verificatore la rettifica della classificazione attribuita dell’area, mostrando come tale elemento fosse un punto controverso al centro del confronto tra le parti.
20. Anche l’ulteriore doglianza articolata dalla ricorrente circa la mancata allegazione alla relazione dei verbali delle operazioni di verificazione e la violazione del contraddittorio - che per errore non sarebbero state considerate dimostrate - costituendo riproposizione di censure già esposte nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 4738/2024 - non risulta inquadrabile in alcuna causa revocatoria.
21. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere, perciò, come anticipato, dichiarato inammissibile.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Barga delle spese di lite, liquidate in € 8.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO