Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1287/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Placida Claudia Parte_1 C.F._1
Falsone, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Alletto, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
29120140012423420000 e n. 29120150011177910000 e gli avvisi di addebito n.
59120130000082429000, n. 59120140000853504000, n. 59120140000888676000, n.
59120140001773800000, n. 59120150000003846000, n. 59120150000151535000, n.
59120150001432814000, n. 59120180002497104000 e n. 59120190002722509000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità per mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2
tardività della stessa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del CP_3
quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è, infine, costituita in giudizio , chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo all'avviso di addebito n. 59120150000003846000.
Segnatamente, la suddetta opposizione va accolta giacché la mancata produzione in giudizio della ricevuta di consegna completa in formato .eml o .msg impedisce di ritenere validamente perfezionata la relativa notifica e pertanto, avuto riguardo alle annualità dallo stesso portate
(01/2003-12/2009), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189000664906000
(9.05.2019), il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 risultava già ampiamente decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, tenuto conto delle annualità (2014 e 2015) portate dall'avviso di addebito n.
59120150000151535000, si ritiene che – sebbene manchi agli atti la ricevuta di consegna completa in formato .eml o .msg attestante il perfezionamento della relativa notifica – il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 sia stato ritualmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189000664906000
(9.05.2019).
Detto ciò, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso le cartelle di pagamento n.
29120140012423420000 e n. 29120150011177910000 e gli avvisi di addebito n.
59120130000082429000, n. 59120140000853504000, n. 59120140000888676000, n.
59120140001773800000, n. 59120150001432814000, n. 59120180002497104000 e n.
59120190002722509000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la documentazione prodotta tardivamente da può trovare ingresso nel presente giudizio, in Controparte_1 quanto, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. 7 giugno 2018, n. 14755), “l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'allegazione dei fatti”.
In particolare, dalla documentazione versata in atti si evince come alla notifica delle cartelle di pagamento n. 29120140012423420000 e n. 29120150011177910000 (avvenuta il 16.10.2014 e l'11.01.2016) sia seguita rispettivamente la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120189000664906000 (9.05.2019) e – tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza
ID (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) – dell'intimazione di pagamento n. 29120229001752223000
(24.05.2022) nonché, a seguire, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120239002648238000 qui impugnata (8.04.2024).
Parimenti, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito
59120130000082429000 (8.04.2013) è stato ritualmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120179005899005000 (13.03.2018) e successivamente - tenuto conto del suindicato periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza ID (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) - dell'intimazione di pagamento n.
29120239002648238000 qui impugnata (8.04.2024).
Analogamente, risulta tardiva l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120140000888676000, n. 59120140001773800000 e n. 59120150001432814000, in quanto il termine prescrizionale decorrente dalle relative notifiche (avvenute rispettivamente il 30.09.2014, il
18.11.2014 e il 10.11.2015) è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120189000664906000 (9.05.2019) e dell'intimazione di pagamento n. 29120239002648238000
(8.04.2024), mentre alla notifica dell'avviso di addebito n. 59120140000853504000 (23.09.2014) è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120199000865340000 (9.07.2019) e dell'intimazione di pagamento impugnata (8.04.2024).
Infine, va disattesa anche l'opposizione avente ad oggetto gli avvisi di addebito n.
59120180002497104000 e n. 59120190002722509000, atteso che dalla documentazione versata in atti dalle parti resistenti si evince che gli stessi sono stati notificati l'11.02.2019 e che il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta (8.04.2024).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120150000003846000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo