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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2372 del ruolo generale delle cause civili contenziose dell'anno 2023, vertente
TRA
(CF ) con sede in via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Sardegna 129 in persona del Presidente del C.d.A. dott. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Amedeo Pomponio (C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 il suo Studio in via Cicerone 44, giusta procura in atti Pt_1
Opposta -attrice nella fase di merito
E
Geom. (C.F. ), nato a [...] – Schlanders (BZ) il Controparte_1 C.F._2
11.06.1963, e residente in [...], elettivamente domiciliato in (RM-00184), Via Labicana n. 92, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Santarpia del Pt_1
Foro di che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti Pt_1
- Opponente – convenuto nella fase di merito
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
1) previa eventuale revoca della sospensione dell'esecuzione R.G.E. 274/2021 accertare e dichiarare che
l'intervento della Banca attrice relativo alla ridetta esecuzione e tutti gli atti ad esso afferenti sono pienamente TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
legittimi in quanto fondati su valido titolo esecutivo regolarmente azionato e respingere comunque tutte le eccezioni, deduzioni e domande formulate da parte opponente SI. con il ricorso in opposizione ex art Controparte_1
615 c.p.c. di cui in narrativa, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto oltreché, comunque, non provate;
2) Con vittoria di spese.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
- Nel merito rigettare integralmente la domanda spiegata dalla , siccome Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale Civile di Civitavecchia, sezione esecuzioni immobiliari, emessa in data 16.05.2023 dal G.E. D.ssa Alessandra
Dominici nell'ambito del procedimento esecutivo pandettato al n. R.G.E. 274/2021;
- In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo fondiario a rogito notaio Dr. rep. 74417, racc. 11830 operata dalla;
Per_1 Parte_1
- Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
derivante dalla illegittima iscrizione del sig. nei Parte_1 Controparte_1 nominativi dei debitori nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia e nelle altre Centrale rischi private, danni di cui si chiede la quantificazione in via equitativa;
- Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare
l'illegittimità delle iscrizioni e, per l'effetto, ordinare l'immediata cancellazione del sig. da tutte Controparte_1 le Centrali dei Rischi finanziari in cui attualmente risultano essere stati illegittimamente segnalati per non aver adempiuto agli obblighi discendenti dal contratto di mutuo;
- Con vittoria di spese, diritto ed onorari di causa per entrambe le fasi del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di pignoramento immobiliare iscritto al ruolo in data 03.12.2021, introduttivo del giudizio RGE 274/2021, i sig.ri e hanno agito in via esecutiva contro il Parte_3 Parte_4 sig. . Controparte_1
2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In data 27.04.2022 la è intervenuta nella procedura Parte_1 esecutiva RGE 274/2021, quale creditrice del debitore esecutato SI. , in forza Controparte_1 del contratto di mutuo fondiario del 13.12.2011 a rogito del Notaio , rep. 74417, racc. n. Per_1
11830, garantito da ipoteca sull'immobile sito in Bracciano, alla Via Braccianese Claudia n. 40, concessa dal debitore esecutato e dalla SI.ra quale terza datrice, nonché della Parte_5 fideiussione prestata dalla sig.ra . Parte_6
In data 27.04.2023 il sig. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo Controparte_1 al Giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura esecutiva.
Il Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 16.05.2023 ha sospeso la procedura esecutiva
RGE 274/2022 con riferimento ai beni distinti al N.C.E.U. del Comune di Bracciano al foglio 34 particelle 852 e 854.
La di ha proposto reclamo ex artt. 624 c. 2 e 669 terdecies c.p.c Parte_1 Pt_1 avverso tale ordinanza ma con provvedimento del 18.07.2023 il Collegio ha rigettato il reclamo e confermato la sospensione della procedura esecutiva.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_1 ha introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 616 c.p.c. formulando le conclusioni
[...] sopra riportate.
Il sig. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Oggetto del giudizio
Preliminarmente si deve definire l'oggetto del giudizio.
Il sig. parte mutuataria del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 13 dicembre CP_1
2011 a rogito del Notaio , rep. 74417, racc. n. 11830 ha proposto in data 27 aprile 2023 Per_1 all'interno della procedura esecutiva n. 274/202 una opposizione all'esecuzione deducendo che la Pa Banca Credito di non poteva agire esecutivamente avendo illegittimamente Parte_1 Pt_1 comunicato allo stesso mutuatario, in data 27 giugno 2022, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto.
In realtà la non aveva introdotto la procedura esecutiva in cui era stata proposta Pt_1 opposizione (iniziata con pignoramento del 3 dicembre 2021 effettuato dai sig.ri e Parte_3
3 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ma vi era intervenuta in data 27 aprile 2022 ed aveva attivato un'altra procedura Parte_4 esecutiva autonoma la n.14/2023 nella quale non era stata proposta l'opposizione.
Sia l'intervento che la nuova procedura si fondavano sul titolo costituito dal contratto di mutuo;
le due procedure esecutive sono state poi riunite con provvedimento del 14 febbraio 2023.
L'opponente ha dedotto la illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo e la conseguente mancanza di un titolo esecutivo idoneo a fondare l'intervento nella prima procedura esecutiva (la n. 274/21) ed il pignoramento che ha introdotto la seconda procedura esecutiva (la n. 14/2023).
Inoltre ha chiesto il risarcimento del danno per “la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
derivante dalla illegittima iscrizione del sig. nei Parte_1 Controparte_1 nominativi dei debitori nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia e nelle altre Centrale rischi private” ed ordinarsi “l'immediata cancellazione del sig. da tutte le Centrali dei Rischi finanziari in cui Controparte_1 attualmente risultano essere stati illegittimamente segnalati per non aver adempiuto agli obblighi discendenti dal contratto di mutuo”.
3. La risoluzione del contratto
La prima questione da esaminare attiene alla legittimità della risoluzione del contratto di mutuo.
L'opponente l'ha contestata sostenendo che la risoluzione era stata effettuata in mancanza dei presupposti previsti dallo stesso contratto e dall'art. 1186 c.c.
La Banca opposta ha dedotto che avendo appreso del pignoramento effettuato da terzi dell'immobile ipotecato a garanzia del mutuo concesso dalla stessa banca ha “concesso al debitore diversi mesi di tempo per chiarire la sua posizione e/o per sistemarla in qualche modo”, essendo rimasta allarmata dalla conclamata insolvenza riguardante il SI. ed è intervenuta nella procedura CP_1 esecutiva immobiliare contro di lui pendente su tutto il proprio patrimonio immobiliare provvedendo anche a risolvere il contratto di mutuo ed a revocare anche gli altri affidamenti con esso intrattenuti.
Secondo la prospettazione dell'Istituto di credito si è data attuazione a quanto previsto sia dal capitolato contrattuale allegato all'atto di mutuo (Cfr. all. 8 art. 13 e segg.) e sia più in generale anche dalla legge (Cfr. art. 1186 c.c.), a seguito dell'insolvenza del debitore e del venir meno della garanzia ipotecaria a suo tempo concessa dall'opponente sull'usufrutto del bene, per essere tale diritto stato pignorato da altri suoi creditori insoddisfatti e destinato a vendita forzata con violazione, quindi, dell'obbligo di non “vendere, permutare, affittare, ipotecare, o vincolare in qualsiasi modo” alcuno dei beni offerti in garanzia.
4 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Secondo l'Istituto di credito tale disposizione o vincolo costituisce un valido motivo di risoluzione automatica del contratto.
Sostiene infine il creditore che la parte debitrice aveva anche nel frattempo perpetrato abusi edilizi sull'immobile offerto in garanzia depauperandone il valore.
Secondo la si era verificato, quindi, il presupposto dell'insolvenza (intesa come lo CP_2 stato di dissesto finanziario, anche temporaneo, del debitore tale da incidere sul rispetto dei suoi obblighi di pagamento), previsto per la risoluzione ed inoltre il valore dell'immobile ipotecato, stimato dall'esperto, in € 30.276,50 di cui € 18.165,90 per l'usufrutto, era del tutto insufficiente a coprire il debito del SI. verso la pari ad € 103.979,26 oltre accessori;
l'Istituto di CP_1 Pt_1 credito ha valutato i restanti beni sottoposti ad espropriazione in € 103.295,00 anch'essi del tutto incapienti rispetto anche solo al credito dei procedenti che ammontava ad € 126.034,00 oltre interessi e spese.
Infine secondo la banca opposta il “comportamento di un debitore che non onorando debiti pregressi per €
126.000,00 (oltre oneri e spese) determina l'azione esecutiva di tali creditori sul suo patrimonio compresa quella porzione di esso già costituita in garanzia ipotecaria di altri debiti (quelli della Banca attrice), incarna perfettamente ed esaustivamente il “fatto proprio” di cui alla diminuzione della garanzia ex art. 1186 c.c., senza necessità di altre prove che sarebbero a dir poco diaboliche”.
Ciò premesso, deve osservarsi, riguardo alle circostanze di fatto che legittimerebbero la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto, che gli artt. 13 e ss. del
“capitolato dei patti che integrano il contratto di mutuo” oggetto di causa prevedono che il mutuatario non possa “vendere, permutare, affittare, ipotecare o altrimenti vincolare alcuno o alcuna parte dei beni immobili” posseduti al momento della stipula del contratto, né rilasciare senza il consenso dell'istituto mutuante garanzie reali o personali a favore di terzi e debba informare l'istituto mutuante di eventuali altre concessioni di mutuo a breve e lungo termine da parte di altri istituti.
Nessuna di queste circostanze si è verificata né è stata specificamente indicata dalla parte creditrice e il pignoramento dei beni oggetto della garanzia, operato evidentemente da altri creditori, non rientra tra le cause che legittimerebbero la risoluzione in base alla citata norma contrattuale in quanto manca del tutto l'iniziativa da parte del debitore che è prevista nella invocata disposizione del capitolato.
Quanto alle cause della risoluzione del contratto di mutuo elencate dall'art 1186 c.c. (l'essere il debitore divenuto insolvente, per il mancato pagamento di un certo numero di rate o l'avere il debitore diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva concesso) deve osservarsi che nel
5 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
contratto di mutuo fondiario l'insolvenza è disciplinata dall'art 40 del Testo Unico Bancario (cd
T.U.B.) che al II comma dispone che “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata” e questa ipotesi non sussisteva nel caso in esame mentre il pignoramento dell'immobile operato da terzi non integra alcuna diminuzione delle garanzie per fatto del debitore in quanto al creditore ipotecario per realizzare la garanzia basta intervenire nella procedura esecutiva anche senza titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 499 comma 1 c.p.c., facendo valere il credito garantito da ipoteca, cosa che, peraltro, nel caso in esame, è avvenuta, prima ancora di effettuare il secondo pignoramento.
L'art. 499 comma 1 c.p.c. consente, infatti, l'intervento nella procedura esecutiva del creditore ipotecario, anche senza titolo esecutivo;
è questo lo strumento previsto dall'ordinamento per tutelare la situazione del creditore mutuante garantito da ipoteca ma privo del titolo esecutivo a causa del regolare adempimento dell'obbligazione restitutoria.
Il creditore procedente ha poi indicato come cause di risoluzione la riduzione del valore dell'immobile a causa della realizzazione di abusi edilizi e l'insufficienza della garanzia ipotecaria.
Quest'ultima circostanza è irrilevante in quanto l'Istituto di credito ha stipulato il mutuo sulla base di tale garanzia reale e un ripensamento in ordine all'idoneità della garanzia non legittima la risoluzione del contratto.
Quanto alla esistenza di abusi edilizi, riscontrati nella procedura esecutiva dall'esperto stimatore, non è stata data la prova che gli stessi siano stati posti in essere dopo la stipula del contratto di mutuo e ad opera del debitore.
Pertanto deve ritenersi illegittima la risoluzione del contratto operata dalla banca mutuante.
Contr
4. La legittimità del pignoramento e dell'atto di intervento effettuati dalla
La conseguenza della illegittimità della risoluzione del contratto è data dalla inesistenza del diritto della di agire esecutivamente in base al contratto di mutuo che non poteva essere risolto e Pt_1 che riguardava, quindi, un credito inesigibile;
deve, quindi, dichiararsi la nullità del pignoramento iscritto a ruolo al n. 14/2023 e di tutti gli atti successivi di questa procedura e di quelli eventuali, conseguenti esclusivamente a tale pignoramento, posti in essere nella procedura n. 274/21 alla quale la procedura esecutiva n. 14/23 era stata riunita.
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Per le ragioni già esposte deve, invece, ritenersi pienamente legittimo l'intervento effettuato nella procedura n. 274/23 poiché lo stesso è stato effettuato ex art. 499 comma 1 c.p.c. per un credito
(pur non consacrato da un titolo esecutivo attuale ma) garantito da ipoteca.
5. La domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
L'opponente ha poi chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità della
[...]
per i danni cagionati al SI. , e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni Parte_1 conseguenti all'illegittima segnalazione nella categoria di “sofferenza” presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia, da liquidarsi in via equitativa e, al contempo, ordinare l'immediata cancellazione del nominativo del sig. Geom. presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia Controparte_1
e/o disporre l'immediata revoca della segnalazione.
Deve premettersi che il sig. non ha formulato una domanda di risarcimento del danno CP_1 né per la eventuale responsabilità contrattuale conseguente alla illegittima risoluzione del contratto né per l'inizio dell'azione esecutiva fondata sul contratto, che aveva acquisito forza di titolo esecutivo solo a seguito di tale illegittima risoluzione, ma ha formulato la domanda risarcitoria unicamente per l'illecita segnalazione nella categoria di “sofferenza” presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia.
Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito. ( Cass. 13 novembre 2024 n. 29252)
Nel caso in esame l'opponente sostiene che è stata proprio tale segnalazione ad aver provocato un vero e proprio stato di insolvenza, cosicché che non è stato in grado di ottenere alcun tipo di ulteriore finanziamento in conseguenza della segnalazione.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che il giudice ha il potere di liquidare in via equitativa, in base agli artt. 1226 e 2056 c.c., il danno per illegittima segnalazione alla Centrale rischi, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso
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relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. 29/04/2022 n. 13515).
Tuttavia in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, l'esistenza del danno patrimoniale e del danno all'immagine e alla reputazione non possono considerarsi sussistenti "in re ipsa", ma vanno allegati specificamente e dimostrati nell'an se non nel quantum da chi ne invoca il risarcimento (Cass. 6 marzo 2023 n. 6589).
Il comportamento della che ha ingiustificatamente risolto il Parte_1 contratto di mutuo, ha risolto il contratto di conto corrente ed ha ottenuto a seguito di tale risoluzione un decreto ingiuntivo, ha segnalato il sig. alla Centrale Rischi ed ha iniziato CP_1 una procedura esecutiva sulla base dell'illegittima risoluzione del contratto di mutuo ha sostanzialmente comportato l'impossibilità del debitore di accedere ad altri finanziamenti;
tuttavia deve tenersi conto del fatto che l'azione esecutiva, iniziata da terzi, si fondava su una esposizione debitoria del sig. di oltre 126.000 euro, dieci volte superiore al valore del diritto CP_1 pignorato, che il bene immobile di cui il debitore aveva l'usufrutto era ipotecato e che, in mancanza di elementi di prova diversi, alla luce di queste circostanze non può presumersi che l'opponente fosse un grado di ottenere finanziamenti tali da soddisfare il credito per il quale era iniziata la procedura esecutiva.
A ciò deve aggiungersi che l'opponente non ha dimostrato né chiesto di provare l'interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati (cfr. sulla necessità di fornire tali prove, Cass.
6 marzo 2023 n. 6589) per cui non solo non ha dimostrato ma non ha nemmeno allegato circostanze concrete idonee a dimostrare l'esistenza del danno patrimoniale o di quello all'immagine conseguenti alla segnalazione.
Non può quindi ritenersi provata neanche in via presuntiva l'esistenza del danno.
Poiché l'iscrizione del sig. nei nominativi dei debitori nella Centrale dei rischi Controparte_1 della Banca d'Italia e nelle altre Centrale rischi private è conseguenza della illegittima risoluzione del contratto deve ordinarsi alla credito cooperativo di Roma di comunicare alla Pt_1
Centrale Rischi che la posizione di parte attrice non era da considerarsi in sofferenza in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato con la Banca.
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6. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro
52.001-260.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 2372 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: accoglie l'opposizione, dichiara che la non ha diritto di Parte_1 agire esecutivamente nei confronti di in virtù del contratto di mutuo fondiario Controparte_1
a rogito notaio Dr. rep. 74417, racc. 11830 e dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione Per_1 iscritta a ruolo al n. 14/2023 R.G.E. Tribunale di Civitavecchia;
dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo fondiario a rogito notaio Dr.
rep. 74417, racc. 11830 operata dalla Per_1 Parte_1 ordina alla di comunicare alla Centrale Rischi che la Parte_1 posizione di parte attrice non è da considerarsi in sofferenza in relazione al contratto di mutuo fondiario a rogito notaio Dr. rep. 74417, racc. 11830 stipulato con la Per_1 Pt_1 rigetta le altre domande formulate da;
Controparte_1 condanna la al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 sostenute da che si liquidano in euro 14.103 oltre rimborso spese generali, Controparte_1
IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Civitavecchia 23 aprile 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
9 di 9
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2372 del ruolo generale delle cause civili contenziose dell'anno 2023, vertente
TRA
(CF ) con sede in via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Sardegna 129 in persona del Presidente del C.d.A. dott. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Amedeo Pomponio (C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 il suo Studio in via Cicerone 44, giusta procura in atti Pt_1
Opposta -attrice nella fase di merito
E
Geom. (C.F. ), nato a [...] – Schlanders (BZ) il Controparte_1 C.F._2
11.06.1963, e residente in [...], elettivamente domiciliato in (RM-00184), Via Labicana n. 92, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Santarpia del Pt_1
Foro di che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti Pt_1
- Opponente – convenuto nella fase di merito
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
1) previa eventuale revoca della sospensione dell'esecuzione R.G.E. 274/2021 accertare e dichiarare che
l'intervento della Banca attrice relativo alla ridetta esecuzione e tutti gli atti ad esso afferenti sono pienamente TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
legittimi in quanto fondati su valido titolo esecutivo regolarmente azionato e respingere comunque tutte le eccezioni, deduzioni e domande formulate da parte opponente SI. con il ricorso in opposizione ex art Controparte_1
615 c.p.c. di cui in narrativa, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto oltreché, comunque, non provate;
2) Con vittoria di spese.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
- Nel merito rigettare integralmente la domanda spiegata dalla , siccome Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale Civile di Civitavecchia, sezione esecuzioni immobiliari, emessa in data 16.05.2023 dal G.E. D.ssa Alessandra
Dominici nell'ambito del procedimento esecutivo pandettato al n. R.G.E. 274/2021;
- In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo fondiario a rogito notaio Dr. rep. 74417, racc. 11830 operata dalla;
Per_1 Parte_1
- Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
derivante dalla illegittima iscrizione del sig. nei Parte_1 Controparte_1 nominativi dei debitori nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia e nelle altre Centrale rischi private, danni di cui si chiede la quantificazione in via equitativa;
- Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare
l'illegittimità delle iscrizioni e, per l'effetto, ordinare l'immediata cancellazione del sig. da tutte Controparte_1 le Centrali dei Rischi finanziari in cui attualmente risultano essere stati illegittimamente segnalati per non aver adempiuto agli obblighi discendenti dal contratto di mutuo;
- Con vittoria di spese, diritto ed onorari di causa per entrambe le fasi del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di pignoramento immobiliare iscritto al ruolo in data 03.12.2021, introduttivo del giudizio RGE 274/2021, i sig.ri e hanno agito in via esecutiva contro il Parte_3 Parte_4 sig. . Controparte_1
2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In data 27.04.2022 la è intervenuta nella procedura Parte_1 esecutiva RGE 274/2021, quale creditrice del debitore esecutato SI. , in forza Controparte_1 del contratto di mutuo fondiario del 13.12.2011 a rogito del Notaio , rep. 74417, racc. n. Per_1
11830, garantito da ipoteca sull'immobile sito in Bracciano, alla Via Braccianese Claudia n. 40, concessa dal debitore esecutato e dalla SI.ra quale terza datrice, nonché della Parte_5 fideiussione prestata dalla sig.ra . Parte_6
In data 27.04.2023 il sig. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo Controparte_1 al Giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura esecutiva.
Il Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 16.05.2023 ha sospeso la procedura esecutiva
RGE 274/2022 con riferimento ai beni distinti al N.C.E.U. del Comune di Bracciano al foglio 34 particelle 852 e 854.
La di ha proposto reclamo ex artt. 624 c. 2 e 669 terdecies c.p.c Parte_1 Pt_1 avverso tale ordinanza ma con provvedimento del 18.07.2023 il Collegio ha rigettato il reclamo e confermato la sospensione della procedura esecutiva.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_1 ha introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 616 c.p.c. formulando le conclusioni
[...] sopra riportate.
Il sig. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Oggetto del giudizio
Preliminarmente si deve definire l'oggetto del giudizio.
Il sig. parte mutuataria del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 13 dicembre CP_1
2011 a rogito del Notaio , rep. 74417, racc. n. 11830 ha proposto in data 27 aprile 2023 Per_1 all'interno della procedura esecutiva n. 274/202 una opposizione all'esecuzione deducendo che la Pa Banca Credito di non poteva agire esecutivamente avendo illegittimamente Parte_1 Pt_1 comunicato allo stesso mutuatario, in data 27 giugno 2022, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto.
In realtà la non aveva introdotto la procedura esecutiva in cui era stata proposta Pt_1 opposizione (iniziata con pignoramento del 3 dicembre 2021 effettuato dai sig.ri e Parte_3
3 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ma vi era intervenuta in data 27 aprile 2022 ed aveva attivato un'altra procedura Parte_4 esecutiva autonoma la n.14/2023 nella quale non era stata proposta l'opposizione.
Sia l'intervento che la nuova procedura si fondavano sul titolo costituito dal contratto di mutuo;
le due procedure esecutive sono state poi riunite con provvedimento del 14 febbraio 2023.
L'opponente ha dedotto la illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo e la conseguente mancanza di un titolo esecutivo idoneo a fondare l'intervento nella prima procedura esecutiva (la n. 274/21) ed il pignoramento che ha introdotto la seconda procedura esecutiva (la n. 14/2023).
Inoltre ha chiesto il risarcimento del danno per “la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
derivante dalla illegittima iscrizione del sig. nei Parte_1 Controparte_1 nominativi dei debitori nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia e nelle altre Centrale rischi private” ed ordinarsi “l'immediata cancellazione del sig. da tutte le Centrali dei Rischi finanziari in cui Controparte_1 attualmente risultano essere stati illegittimamente segnalati per non aver adempiuto agli obblighi discendenti dal contratto di mutuo”.
3. La risoluzione del contratto
La prima questione da esaminare attiene alla legittimità della risoluzione del contratto di mutuo.
L'opponente l'ha contestata sostenendo che la risoluzione era stata effettuata in mancanza dei presupposti previsti dallo stesso contratto e dall'art. 1186 c.c.
La Banca opposta ha dedotto che avendo appreso del pignoramento effettuato da terzi dell'immobile ipotecato a garanzia del mutuo concesso dalla stessa banca ha “concesso al debitore diversi mesi di tempo per chiarire la sua posizione e/o per sistemarla in qualche modo”, essendo rimasta allarmata dalla conclamata insolvenza riguardante il SI. ed è intervenuta nella procedura CP_1 esecutiva immobiliare contro di lui pendente su tutto il proprio patrimonio immobiliare provvedendo anche a risolvere il contratto di mutuo ed a revocare anche gli altri affidamenti con esso intrattenuti.
Secondo la prospettazione dell'Istituto di credito si è data attuazione a quanto previsto sia dal capitolato contrattuale allegato all'atto di mutuo (Cfr. all. 8 art. 13 e segg.) e sia più in generale anche dalla legge (Cfr. art. 1186 c.c.), a seguito dell'insolvenza del debitore e del venir meno della garanzia ipotecaria a suo tempo concessa dall'opponente sull'usufrutto del bene, per essere tale diritto stato pignorato da altri suoi creditori insoddisfatti e destinato a vendita forzata con violazione, quindi, dell'obbligo di non “vendere, permutare, affittare, ipotecare, o vincolare in qualsiasi modo” alcuno dei beni offerti in garanzia.
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Secondo l'Istituto di credito tale disposizione o vincolo costituisce un valido motivo di risoluzione automatica del contratto.
Sostiene infine il creditore che la parte debitrice aveva anche nel frattempo perpetrato abusi edilizi sull'immobile offerto in garanzia depauperandone il valore.
Secondo la si era verificato, quindi, il presupposto dell'insolvenza (intesa come lo CP_2 stato di dissesto finanziario, anche temporaneo, del debitore tale da incidere sul rispetto dei suoi obblighi di pagamento), previsto per la risoluzione ed inoltre il valore dell'immobile ipotecato, stimato dall'esperto, in € 30.276,50 di cui € 18.165,90 per l'usufrutto, era del tutto insufficiente a coprire il debito del SI. verso la pari ad € 103.979,26 oltre accessori;
l'Istituto di CP_1 Pt_1 credito ha valutato i restanti beni sottoposti ad espropriazione in € 103.295,00 anch'essi del tutto incapienti rispetto anche solo al credito dei procedenti che ammontava ad € 126.034,00 oltre interessi e spese.
Infine secondo la banca opposta il “comportamento di un debitore che non onorando debiti pregressi per €
126.000,00 (oltre oneri e spese) determina l'azione esecutiva di tali creditori sul suo patrimonio compresa quella porzione di esso già costituita in garanzia ipotecaria di altri debiti (quelli della Banca attrice), incarna perfettamente ed esaustivamente il “fatto proprio” di cui alla diminuzione della garanzia ex art. 1186 c.c., senza necessità di altre prove che sarebbero a dir poco diaboliche”.
Ciò premesso, deve osservarsi, riguardo alle circostanze di fatto che legittimerebbero la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto, che gli artt. 13 e ss. del
“capitolato dei patti che integrano il contratto di mutuo” oggetto di causa prevedono che il mutuatario non possa “vendere, permutare, affittare, ipotecare o altrimenti vincolare alcuno o alcuna parte dei beni immobili” posseduti al momento della stipula del contratto, né rilasciare senza il consenso dell'istituto mutuante garanzie reali o personali a favore di terzi e debba informare l'istituto mutuante di eventuali altre concessioni di mutuo a breve e lungo termine da parte di altri istituti.
Nessuna di queste circostanze si è verificata né è stata specificamente indicata dalla parte creditrice e il pignoramento dei beni oggetto della garanzia, operato evidentemente da altri creditori, non rientra tra le cause che legittimerebbero la risoluzione in base alla citata norma contrattuale in quanto manca del tutto l'iniziativa da parte del debitore che è prevista nella invocata disposizione del capitolato.
Quanto alle cause della risoluzione del contratto di mutuo elencate dall'art 1186 c.c. (l'essere il debitore divenuto insolvente, per il mancato pagamento di un certo numero di rate o l'avere il debitore diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva concesso) deve osservarsi che nel
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contratto di mutuo fondiario l'insolvenza è disciplinata dall'art 40 del Testo Unico Bancario (cd
T.U.B.) che al II comma dispone che “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata” e questa ipotesi non sussisteva nel caso in esame mentre il pignoramento dell'immobile operato da terzi non integra alcuna diminuzione delle garanzie per fatto del debitore in quanto al creditore ipotecario per realizzare la garanzia basta intervenire nella procedura esecutiva anche senza titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 499 comma 1 c.p.c., facendo valere il credito garantito da ipoteca, cosa che, peraltro, nel caso in esame, è avvenuta, prima ancora di effettuare il secondo pignoramento.
L'art. 499 comma 1 c.p.c. consente, infatti, l'intervento nella procedura esecutiva del creditore ipotecario, anche senza titolo esecutivo;
è questo lo strumento previsto dall'ordinamento per tutelare la situazione del creditore mutuante garantito da ipoteca ma privo del titolo esecutivo a causa del regolare adempimento dell'obbligazione restitutoria.
Il creditore procedente ha poi indicato come cause di risoluzione la riduzione del valore dell'immobile a causa della realizzazione di abusi edilizi e l'insufficienza della garanzia ipotecaria.
Quest'ultima circostanza è irrilevante in quanto l'Istituto di credito ha stipulato il mutuo sulla base di tale garanzia reale e un ripensamento in ordine all'idoneità della garanzia non legittima la risoluzione del contratto.
Quanto alla esistenza di abusi edilizi, riscontrati nella procedura esecutiva dall'esperto stimatore, non è stata data la prova che gli stessi siano stati posti in essere dopo la stipula del contratto di mutuo e ad opera del debitore.
Pertanto deve ritenersi illegittima la risoluzione del contratto operata dalla banca mutuante.
Contr
4. La legittimità del pignoramento e dell'atto di intervento effettuati dalla
La conseguenza della illegittimità della risoluzione del contratto è data dalla inesistenza del diritto della di agire esecutivamente in base al contratto di mutuo che non poteva essere risolto e Pt_1 che riguardava, quindi, un credito inesigibile;
deve, quindi, dichiararsi la nullità del pignoramento iscritto a ruolo al n. 14/2023 e di tutti gli atti successivi di questa procedura e di quelli eventuali, conseguenti esclusivamente a tale pignoramento, posti in essere nella procedura n. 274/21 alla quale la procedura esecutiva n. 14/23 era stata riunita.
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Per le ragioni già esposte deve, invece, ritenersi pienamente legittimo l'intervento effettuato nella procedura n. 274/23 poiché lo stesso è stato effettuato ex art. 499 comma 1 c.p.c. per un credito
(pur non consacrato da un titolo esecutivo attuale ma) garantito da ipoteca.
5. La domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
L'opponente ha poi chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità della
[...]
per i danni cagionati al SI. , e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni Parte_1 conseguenti all'illegittima segnalazione nella categoria di “sofferenza” presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia, da liquidarsi in via equitativa e, al contempo, ordinare l'immediata cancellazione del nominativo del sig. Geom. presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia Controparte_1
e/o disporre l'immediata revoca della segnalazione.
Deve premettersi che il sig. non ha formulato una domanda di risarcimento del danno CP_1 né per la eventuale responsabilità contrattuale conseguente alla illegittima risoluzione del contratto né per l'inizio dell'azione esecutiva fondata sul contratto, che aveva acquisito forza di titolo esecutivo solo a seguito di tale illegittima risoluzione, ma ha formulato la domanda risarcitoria unicamente per l'illecita segnalazione nella categoria di “sofferenza” presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia.
Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito. ( Cass. 13 novembre 2024 n. 29252)
Nel caso in esame l'opponente sostiene che è stata proprio tale segnalazione ad aver provocato un vero e proprio stato di insolvenza, cosicché che non è stato in grado di ottenere alcun tipo di ulteriore finanziamento in conseguenza della segnalazione.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che il giudice ha il potere di liquidare in via equitativa, in base agli artt. 1226 e 2056 c.c., il danno per illegittima segnalazione alla Centrale rischi, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso
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relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. 29/04/2022 n. 13515).
Tuttavia in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, l'esistenza del danno patrimoniale e del danno all'immagine e alla reputazione non possono considerarsi sussistenti "in re ipsa", ma vanno allegati specificamente e dimostrati nell'an se non nel quantum da chi ne invoca il risarcimento (Cass. 6 marzo 2023 n. 6589).
Il comportamento della che ha ingiustificatamente risolto il Parte_1 contratto di mutuo, ha risolto il contratto di conto corrente ed ha ottenuto a seguito di tale risoluzione un decreto ingiuntivo, ha segnalato il sig. alla Centrale Rischi ed ha iniziato CP_1 una procedura esecutiva sulla base dell'illegittima risoluzione del contratto di mutuo ha sostanzialmente comportato l'impossibilità del debitore di accedere ad altri finanziamenti;
tuttavia deve tenersi conto del fatto che l'azione esecutiva, iniziata da terzi, si fondava su una esposizione debitoria del sig. di oltre 126.000 euro, dieci volte superiore al valore del diritto CP_1 pignorato, che il bene immobile di cui il debitore aveva l'usufrutto era ipotecato e che, in mancanza di elementi di prova diversi, alla luce di queste circostanze non può presumersi che l'opponente fosse un grado di ottenere finanziamenti tali da soddisfare il credito per il quale era iniziata la procedura esecutiva.
A ciò deve aggiungersi che l'opponente non ha dimostrato né chiesto di provare l'interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati (cfr. sulla necessità di fornire tali prove, Cass.
6 marzo 2023 n. 6589) per cui non solo non ha dimostrato ma non ha nemmeno allegato circostanze concrete idonee a dimostrare l'esistenza del danno patrimoniale o di quello all'immagine conseguenti alla segnalazione.
Non può quindi ritenersi provata neanche in via presuntiva l'esistenza del danno.
Poiché l'iscrizione del sig. nei nominativi dei debitori nella Centrale dei rischi Controparte_1 della Banca d'Italia e nelle altre Centrale rischi private è conseguenza della illegittima risoluzione del contratto deve ordinarsi alla credito cooperativo di Roma di comunicare alla Pt_1
Centrale Rischi che la posizione di parte attrice non era da considerarsi in sofferenza in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato con la Banca.
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6. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro
52.001-260.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 2372 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: accoglie l'opposizione, dichiara che la non ha diritto di Parte_1 agire esecutivamente nei confronti di in virtù del contratto di mutuo fondiario Controparte_1
a rogito notaio Dr. rep. 74417, racc. 11830 e dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione Per_1 iscritta a ruolo al n. 14/2023 R.G.E. Tribunale di Civitavecchia;
dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo fondiario a rogito notaio Dr.
rep. 74417, racc. 11830 operata dalla Per_1 Parte_1 ordina alla di comunicare alla Centrale Rischi che la Parte_1 posizione di parte attrice non è da considerarsi in sofferenza in relazione al contratto di mutuo fondiario a rogito notaio Dr. rep. 74417, racc. 11830 stipulato con la Per_1 Pt_1 rigetta le altre domande formulate da;
Controparte_1 condanna la al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 sostenute da che si liquidano in euro 14.103 oltre rimborso spese generali, Controparte_1
IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Civitavecchia 23 aprile 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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