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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/12/2025, n. 10026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10026 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21832/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21832/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in V.LE IV NOVEMBRE, 72 Parte_1 P.IVA_1
SC.A 4P INT.11 04100 LATINA presso lo studio dell'Avv. TURRINI GIGLIOLA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PACEVECCHIA Controparte_1 P.IVA_2
(VIA) 82100 Benevento presso lo studio dell'Avv. FRASCINO ELENA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi esposti: in via preliminare, dichiarare improcedibile l'avversa azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa nei confronti della Controparte_2
(c.f. ) con sede in Roma, Via Calvino n. 49 e del sig. (c.f.
[...] P.IVA_3 CP_3
residente in [...] e, a tal fine, fissare una C.F._1 nuova udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi, affinchè vengano dichiarati tenuti a titolo di regresso a rifondere l'odierna opponente dell'eventuale condanna in favore della società opposta, nei limiti e per le ragioni sopra indicate;
nel merito: in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'ingiunzione; in via principale, accertare l'inesistenza del credito in favore della società opposta;
in via subordinata, accertare la minor somma dovuta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
pagina 1 di 4 Per parte convenuta:
In via preliminare:
- Accertare il rituale esperimento del tentativo di mediazione;
- Concedere un termine per l'instaurazione di una nuova procedura di mediazione nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice adito non dovesse ritenere ritualmente assolto il tentativo di mediazione già esperito;
- Autorizzare la chiamata in causa della SI.ra , c.f. Controparte_4
, residente in [...]N. 14 - Interno: 7 Comune LATINA C.F._2
(LT), qualora venga autorizzata la chiamata in causa della e del SI. CP_2 CP_2
; CP_3
- Dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
In via principale e nel merito Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo nr. n. 3202/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 13/02/2025;
In via subordinata e nel merito Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento, da parte dell'opponente, della somma di Euro 11.865,00 a titoli di oneri contrattuali insoluti oltre interessi maturati dalla scadenza del dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 850,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende. Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore di della Controparte_5 somma di Euro 11.865,00 a titoli di oneri contrattuali insoluti oltre interessi maturati dalla scadenza del dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 850,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
ovvero, in via meramente subordinata e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, per la causali in atti, di quella minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa. Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va revocato il decreto ingiuntivo n. 3202/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 13/02/2025 per il mancato pagamento dei supplementi semestrali di premio assicurativo per gli anni 2019 (secondo semestre) – 2024 per la polizza n. 402561090 intercorsa tra le parti per essersi estinta l'obbligazione della assicurazione come eccepito dalla opponente.
Come dedotto e provato da parte opponente, il rischio di escussione dell'advance payment bond era venuto meno con la restituzione dell'anticipazione avvenuta scontando il credito della opponente appaltatrice al momento del pagamento del SAL nr.6 del 24/07/2019 (doc. 7).
pagina 2 di 4 La fattura prodotta prevede proprio l'imputazione dell'importo di Euro 237.265,21 (ricevuto come anticipazione dall'appaltante inclusivo di interessi) dal credito da liquidare all'appaltatore al momento del sesto pagamento.
Pertanto, il rischio di escussione della garanzia era venuto contestualmente meno.
Non è contestato che tale restituzione sia avvenuta ed abbia fatto venir meno l'obbligazione indennitaria dell'assicurazione.
La Assicurazione eccepisce che nel contratto tra assicurazione e imprenditore fosse previsto all'art. 2 delle condizioni di polizza che “il contraente sarà tenuto al pagamento del premio iniziale e dei premi di proroga in via anticipata e tale obbligo cesserà solo alla data in cui il Contraente avrà fornito al
Garante i documenti attestanti l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 2 punto b) dello schema tipo 1.3”.
Sul punto è stata sollevata d'ufficio la nullità di detto genere di clausole in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già dichiarato nulle clausole similari che prevedono la permanenza dell'obbligo di pagare il premio nonostante l'obbligazione della assicurazione sia venuta meno e sia mancata solo la comunicazione (“In tema di appalto di opera pubblica, una volta scaduto il termine previsto dall'art. 5 della legge n. 741 del 1981 per l'approvazione del certificato di collaudo (o di quello di regolare esecuzione dei lavori), le polizze fideiussorie, rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, devono ritenersi automaticamente estinte, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, non potendo il rapporto assicurativo o fideiussorio perdurare al venir meno del suo fondamento causale ed essendo nulla, a norma dell'art. 1418 cod. civ., per contrasto con le disposizioni imperative dello stesso cit. art.
5 , una eventuale pattuizione contraria che subordini ad obblighi di comunicazione o ad altri adempimenti la cessazione dell'obbligo dell'appaltatore di pagare il premio” (Cass. Sez. 3, 05/02/2008,
n. 2670, Rv. 601719 - 01).
Trattasi di fattispecie del tutto analoghe e sovrapponibili nel senso che quando si estingue in maniera certa e incontroversa l'obbligazione per cui è sorto l'impegno di garanzia, l'Ordinamento non ammette la persistenza di obbligazioni pecuniarie a fronte dello svuotamento delle controprestazioni, non potendo le prime persistere solo per un difetto di comunicazione.
L'obbligazione pecuniaria diviene assolutamente e conseguenzialmente priva di causa.
In ogni caso, detta clausola non è nemmeno pattuita nel contratto intercorso tra le parti.
L'art. 2 delle condizioni generali di contratto ha tutt'altro oggetto ed anzi prevede la possibilità dell'Assicurazione di informarsi tempo per tempo dell'andamento dell'appalto direttamente dalla stazione appaltante e quindi di venire a conoscenza dell'avvenuta restituzione dell'anticipazione e quindi dell'estinzione del rapporto di garanzia ( ).
pagina 3 di 4 Del resto, lo schema ministeriale di polizza prevede all'art. 2 che la garanzia cessi con il recupero dell'anticipazione.
Per questi motivi
, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate in dispositivo ex dm 55/2014 e ss.mm.ii. nei medi per il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3202/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 13/02/2025;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 145,50 per spese, € 5000 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 28 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21832/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in V.LE IV NOVEMBRE, 72 Parte_1 P.IVA_1
SC.A 4P INT.11 04100 LATINA presso lo studio dell'Avv. TURRINI GIGLIOLA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PACEVECCHIA Controparte_1 P.IVA_2
(VIA) 82100 Benevento presso lo studio dell'Avv. FRASCINO ELENA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi esposti: in via preliminare, dichiarare improcedibile l'avversa azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa nei confronti della Controparte_2
(c.f. ) con sede in Roma, Via Calvino n. 49 e del sig. (c.f.
[...] P.IVA_3 CP_3
residente in [...] e, a tal fine, fissare una C.F._1 nuova udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi, affinchè vengano dichiarati tenuti a titolo di regresso a rifondere l'odierna opponente dell'eventuale condanna in favore della società opposta, nei limiti e per le ragioni sopra indicate;
nel merito: in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'ingiunzione; in via principale, accertare l'inesistenza del credito in favore della società opposta;
in via subordinata, accertare la minor somma dovuta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
pagina 1 di 4 Per parte convenuta:
In via preliminare:
- Accertare il rituale esperimento del tentativo di mediazione;
- Concedere un termine per l'instaurazione di una nuova procedura di mediazione nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice adito non dovesse ritenere ritualmente assolto il tentativo di mediazione già esperito;
- Autorizzare la chiamata in causa della SI.ra , c.f. Controparte_4
, residente in [...]N. 14 - Interno: 7 Comune LATINA C.F._2
(LT), qualora venga autorizzata la chiamata in causa della e del SI. CP_2 CP_2
; CP_3
- Dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
In via principale e nel merito Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo nr. n. 3202/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 13/02/2025;
In via subordinata e nel merito Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento, da parte dell'opponente, della somma di Euro 11.865,00 a titoli di oneri contrattuali insoluti oltre interessi maturati dalla scadenza del dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 850,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende. Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore di della Controparte_5 somma di Euro 11.865,00 a titoli di oneri contrattuali insoluti oltre interessi maturati dalla scadenza del dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 850,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
ovvero, in via meramente subordinata e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, per la causali in atti, di quella minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa. Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va revocato il decreto ingiuntivo n. 3202/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 13/02/2025 per il mancato pagamento dei supplementi semestrali di premio assicurativo per gli anni 2019 (secondo semestre) – 2024 per la polizza n. 402561090 intercorsa tra le parti per essersi estinta l'obbligazione della assicurazione come eccepito dalla opponente.
Come dedotto e provato da parte opponente, il rischio di escussione dell'advance payment bond era venuto meno con la restituzione dell'anticipazione avvenuta scontando il credito della opponente appaltatrice al momento del pagamento del SAL nr.6 del 24/07/2019 (doc. 7).
pagina 2 di 4 La fattura prodotta prevede proprio l'imputazione dell'importo di Euro 237.265,21 (ricevuto come anticipazione dall'appaltante inclusivo di interessi) dal credito da liquidare all'appaltatore al momento del sesto pagamento.
Pertanto, il rischio di escussione della garanzia era venuto contestualmente meno.
Non è contestato che tale restituzione sia avvenuta ed abbia fatto venir meno l'obbligazione indennitaria dell'assicurazione.
La Assicurazione eccepisce che nel contratto tra assicurazione e imprenditore fosse previsto all'art. 2 delle condizioni di polizza che “il contraente sarà tenuto al pagamento del premio iniziale e dei premi di proroga in via anticipata e tale obbligo cesserà solo alla data in cui il Contraente avrà fornito al
Garante i documenti attestanti l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 2 punto b) dello schema tipo 1.3”.
Sul punto è stata sollevata d'ufficio la nullità di detto genere di clausole in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già dichiarato nulle clausole similari che prevedono la permanenza dell'obbligo di pagare il premio nonostante l'obbligazione della assicurazione sia venuta meno e sia mancata solo la comunicazione (“In tema di appalto di opera pubblica, una volta scaduto il termine previsto dall'art. 5 della legge n. 741 del 1981 per l'approvazione del certificato di collaudo (o di quello di regolare esecuzione dei lavori), le polizze fideiussorie, rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, devono ritenersi automaticamente estinte, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, non potendo il rapporto assicurativo o fideiussorio perdurare al venir meno del suo fondamento causale ed essendo nulla, a norma dell'art. 1418 cod. civ., per contrasto con le disposizioni imperative dello stesso cit. art.
5 , una eventuale pattuizione contraria che subordini ad obblighi di comunicazione o ad altri adempimenti la cessazione dell'obbligo dell'appaltatore di pagare il premio” (Cass. Sez. 3, 05/02/2008,
n. 2670, Rv. 601719 - 01).
Trattasi di fattispecie del tutto analoghe e sovrapponibili nel senso che quando si estingue in maniera certa e incontroversa l'obbligazione per cui è sorto l'impegno di garanzia, l'Ordinamento non ammette la persistenza di obbligazioni pecuniarie a fronte dello svuotamento delle controprestazioni, non potendo le prime persistere solo per un difetto di comunicazione.
L'obbligazione pecuniaria diviene assolutamente e conseguenzialmente priva di causa.
In ogni caso, detta clausola non è nemmeno pattuita nel contratto intercorso tra le parti.
L'art. 2 delle condizioni generali di contratto ha tutt'altro oggetto ed anzi prevede la possibilità dell'Assicurazione di informarsi tempo per tempo dell'andamento dell'appalto direttamente dalla stazione appaltante e quindi di venire a conoscenza dell'avvenuta restituzione dell'anticipazione e quindi dell'estinzione del rapporto di garanzia ( ).
pagina 3 di 4 Del resto, lo schema ministeriale di polizza prevede all'art. 2 che la garanzia cessi con il recupero dell'anticipazione.
Per questi motivi
, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate in dispositivo ex dm 55/2014 e ss.mm.ii. nei medi per il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3202/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 13/02/2025;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 145,50 per spese, € 5000 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 28 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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