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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 30007/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30007/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NARDUCCI Parte_1 CARLA e dell'avv. ROSSI EDOARDO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BANZATO MONICA e dell'avv. CP_1 BERTINO ANGELICA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 TORINO il 23/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 528 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 9 agosto 2011 e il 9 dicembre 2013. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22.06.2023. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 20/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e con Per_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, residenza, salute, verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
DISPONE che, alla luce del trasferimento del sig. a Sanremo dapprima per gestire un locale CP_1 commerciale ed ora in cerca di occupazione, che il padre tenga con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: o a weekend alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 16.30) fino alla domenica sera alle 21.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
o vacanze estive: i minori trascorreranno con il padre quindici giorni (in difetto di accordo dal 1° al 15 agosto). In tale periodo verrà sospeso il diritto di permanenza dei figli presso l'altro genitore nei fine settimana;
o vacanze invernali: ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre e l'anno successivo il 31 dicembre ed il 1° gennaio e così di seguito;
o vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni pagina 2 di 3 alterni;
o altre festività, compleanni dei figli e ponti (ad. es. 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.) ad anni alterni;
o i prelievi e gli accompagnamenti all'andata e al ritorno da e per Sanremo saranno interamente a carico del padre;
DISPONE che il sig. in considerazione del fatto che al momento è in cerca di occupazione, CP_1 versi alla sig.ra - entro il giorno 5 di ogni mese - a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 per i figli e , l'importo di € 200,00 (duecento//00) (€ 100,00 a figlio). Tale somma Per_1 Persona_2 sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
DISPONE che entrami i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, così come dettagliatamente individuate dal protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni;
PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli viene percepito e trattenuto, su accordo delle parti, interamente dalla sig.ra ; Parte_1
PRENDE ATTO che i sigg.ri e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno Parte_1 CP_1 dall'altro a titolo di assegno divorzile;
PRENDE ATTO che i sigg.ri ed si concedono reciproco assenso per il Parte_1 CP_1 rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio per i figli minori;
PRENDE ATTO che i sigg.ri e Terzi si impegnano a comunicarsi per scritto - entro il termine Parte_1 perentorio di trenta giorni - eventuali cambiamenti di residenza o domicilio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30007/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NARDUCCI Parte_1 CARLA e dell'avv. ROSSI EDOARDO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BANZATO MONICA e dell'avv. CP_1 BERTINO ANGELICA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 TORINO il 23/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 528 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 9 agosto 2011 e il 9 dicembre 2013. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22.06.2023. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 20/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e con Per_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, residenza, salute, verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei minori;
DISPONE che, alla luce del trasferimento del sig. a Sanremo dapprima per gestire un locale CP_1 commerciale ed ora in cerca di occupazione, che il padre tenga con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: o a weekend alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 16.30) fino alla domenica sera alle 21.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
o vacanze estive: i minori trascorreranno con il padre quindici giorni (in difetto di accordo dal 1° al 15 agosto). In tale periodo verrà sospeso il diritto di permanenza dei figli presso l'altro genitore nei fine settimana;
o vacanze invernali: ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre e l'anno successivo il 31 dicembre ed il 1° gennaio e così di seguito;
o vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni pagina 2 di 3 alterni;
o altre festività, compleanni dei figli e ponti (ad. es. 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.) ad anni alterni;
o i prelievi e gli accompagnamenti all'andata e al ritorno da e per Sanremo saranno interamente a carico del padre;
DISPONE che il sig. in considerazione del fatto che al momento è in cerca di occupazione, CP_1 versi alla sig.ra - entro il giorno 5 di ogni mese - a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 per i figli e , l'importo di € 200,00 (duecento//00) (€ 100,00 a figlio). Tale somma Per_1 Persona_2 sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
DISPONE che entrami i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, così come dettagliatamente individuate dal protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni;
PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli viene percepito e trattenuto, su accordo delle parti, interamente dalla sig.ra ; Parte_1
PRENDE ATTO che i sigg.ri e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno Parte_1 CP_1 dall'altro a titolo di assegno divorzile;
PRENDE ATTO che i sigg.ri ed si concedono reciproco assenso per il Parte_1 CP_1 rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio per i figli minori;
PRENDE ATTO che i sigg.ri e Terzi si impegnano a comunicarsi per scritto - entro il termine Parte_1 perentorio di trenta giorni - eventuali cambiamenti di residenza o domicilio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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