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31 marzo 2001
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Art. 1. (Principi generali) 1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , di seguito denominato "testo unico".
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , di seguito denominato "testo unico".
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 23/12/2013, n. 833Provvedimento: N. 00863/2012 REG.RIC. N. 00833/2013 REG.PROV.COLL. N. 00863/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 863 del 2012, proposto da: Comune di Crespellano, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Graziosi, Benedetto Graziosi, con domicilio eletto presso il secondo in Bologna, via dei Mille 7/2; contro Il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, …Leggi di più...
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