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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/06/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7083/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 7083 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 4.2.2025 e vertente tra
TRA
) rappresentato e difeso dall'avv. Silvano De Angelis, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Velletri via S. Salvatore n.18;
ATTORE
E
residente in [...]; Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: arricchimento senza causa;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio il convenuto indicato in epigrafe deducendo che in data Parte_1
11.10.2006 FI s.p.a. aveva notificato a Lu. Controparte_2 un atto di precetto portante la somma di € 18.952,43 dovuta in forza del d.i. n. 11646/2005 emesso dal Tribunale di Milano;
che FI aveva proceduto a pignoramento immobiliare in danno del coobbligato in solido che quest'ultimo, per evitare l'esecuzione forzata, aveva Parte_1 raggiunto un accordo con la FI in forza del quale aveva provveduto al versamento rateale della somma precettata;
che il convenuto sollecitato dall'attore in quanto socio della società precettata non aveva provveduto ad alcun pagamento;
che l'attore aveva versato a FI la somma di € 18.993,33 ed aveva il diritto di ripetere dal coobbligato in solido la somma di € 9.496,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per questi motivi
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 9496,60 oltre interessi e rivalutazione.
Delegato il presente fascicolo al GOP, parte attrice è stata rimessa (più volte nel corso di 12 udienze) nei termini per rinnovare la notifica nei confronti del convenuto. Dichiarata la contumacia di
1 quest'ultimo all'udienza dell'11.9.24, sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Riassegnato il procedimento alla sottoscritta giusto decreto n. 100/2024, all'udienza del 4.2.25, trattata ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre in primo luogo rilevare che non risulta depositata in atti documentazione attestante la tempestività (rispetto al termine perentorio fissato dal giudice ex art. 164 V comma c.p.c.) dei molteplici tentativi di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione posti in essere da parte attrice a seguito della rimessione in termini a tal fine concessa dal Tribunale, risultando depositato in atti solo l'esito positivo della notificazione da ultimo eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., come riscontrato dal precedente giudicante all'udienza del 11.9.2024.
In secondo luogo, in via assorbente va rilevato che la domanda proposta da parte attrice è infondata nel merito.
Parte attrice ha agito nei confronti del convenuto per la ripetizione in suo favore della somma di € 9.496,68 oltre accessori pari alla metà dell'importo di € 18.993,33 che sarebbe stato versato dall'attore in favore di FI s.p.a. nell'ambito di una transazione posta in essere a seguito della notifica dell'atto di precetto depositato in atti (cfr. doc.1 allegato alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. per quanto in forma parziale), fondato sul d.i. n. 11646/2005 emesso nei confronti della
Lu. di e . CP_2 Parte_1 Controparte_1
Ciò posto, va rilevato che l'attore, venendo meno all'onere della prova sullo stesso gravante, non ha provato il versamento della somma di € 18.993,33 in favore di FI (dovuta per l'allegato debito comune delle parti di causa in ragione della loro partecipazione alla società Lu. Controparte_2
e ). Sul punto l'attore ha prodotto (cfr. all. senza numero e all. 5 alle
[...] Controparte_1 memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) solo copie fotostatiche di assegni circolari emessi in favore della predetta società senza tuttavia dare prova della relativa consegna alla creditrice. Non emerge, in altre parole, dalla documentazione versata in atti la prova del pagamento da parte dell'attore della somma, oggetto della domanda di ripetizione formulata nei confronti del convenuto, in favore del creditore comune alle parti di cui è causa.
Le domande spiegate dall'attore vanno pertanto rigettate.
Nulla sulle spese stante la soccombenza di parte attrice e la contumacia di parte convenuta.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande spiegate dall'attore;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Velletri, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 7083 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 4.2.2025 e vertente tra
TRA
) rappresentato e difeso dall'avv. Silvano De Angelis, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Velletri via S. Salvatore n.18;
ATTORE
E
residente in [...]; Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: arricchimento senza causa;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio il convenuto indicato in epigrafe deducendo che in data Parte_1
11.10.2006 FI s.p.a. aveva notificato a Lu. Controparte_2 un atto di precetto portante la somma di € 18.952,43 dovuta in forza del d.i. n. 11646/2005 emesso dal Tribunale di Milano;
che FI aveva proceduto a pignoramento immobiliare in danno del coobbligato in solido che quest'ultimo, per evitare l'esecuzione forzata, aveva Parte_1 raggiunto un accordo con la FI in forza del quale aveva provveduto al versamento rateale della somma precettata;
che il convenuto sollecitato dall'attore in quanto socio della società precettata non aveva provveduto ad alcun pagamento;
che l'attore aveva versato a FI la somma di € 18.993,33 ed aveva il diritto di ripetere dal coobbligato in solido la somma di € 9.496,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per questi motivi
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 9496,60 oltre interessi e rivalutazione.
Delegato il presente fascicolo al GOP, parte attrice è stata rimessa (più volte nel corso di 12 udienze) nei termini per rinnovare la notifica nei confronti del convenuto. Dichiarata la contumacia di
1 quest'ultimo all'udienza dell'11.9.24, sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Riassegnato il procedimento alla sottoscritta giusto decreto n. 100/2024, all'udienza del 4.2.25, trattata ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre in primo luogo rilevare che non risulta depositata in atti documentazione attestante la tempestività (rispetto al termine perentorio fissato dal giudice ex art. 164 V comma c.p.c.) dei molteplici tentativi di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione posti in essere da parte attrice a seguito della rimessione in termini a tal fine concessa dal Tribunale, risultando depositato in atti solo l'esito positivo della notificazione da ultimo eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., come riscontrato dal precedente giudicante all'udienza del 11.9.2024.
In secondo luogo, in via assorbente va rilevato che la domanda proposta da parte attrice è infondata nel merito.
Parte attrice ha agito nei confronti del convenuto per la ripetizione in suo favore della somma di € 9.496,68 oltre accessori pari alla metà dell'importo di € 18.993,33 che sarebbe stato versato dall'attore in favore di FI s.p.a. nell'ambito di una transazione posta in essere a seguito della notifica dell'atto di precetto depositato in atti (cfr. doc.1 allegato alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. per quanto in forma parziale), fondato sul d.i. n. 11646/2005 emesso nei confronti della
Lu. di e . CP_2 Parte_1 Controparte_1
Ciò posto, va rilevato che l'attore, venendo meno all'onere della prova sullo stesso gravante, non ha provato il versamento della somma di € 18.993,33 in favore di FI (dovuta per l'allegato debito comune delle parti di causa in ragione della loro partecipazione alla società Lu. Controparte_2
e ). Sul punto l'attore ha prodotto (cfr. all. senza numero e all. 5 alle
[...] Controparte_1 memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) solo copie fotostatiche di assegni circolari emessi in favore della predetta società senza tuttavia dare prova della relativa consegna alla creditrice. Non emerge, in altre parole, dalla documentazione versata in atti la prova del pagamento da parte dell'attore della somma, oggetto della domanda di ripetizione formulata nei confronti del convenuto, in favore del creditore comune alle parti di cui è causa.
Le domande spiegate dall'attore vanno pertanto rigettate.
Nulla sulle spese stante la soccombenza di parte attrice e la contumacia di parte convenuta.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande spiegate dall'attore;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Velletri, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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