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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
visto l'art. 127 ter c.p.c., sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai NN.RG. 280/2023 e 400/2023
pendenti
tra - appellante - Parte_1
Avv.ti Francesco Alvaro e Teresa Ielasi
ALESSANDERX S.P.A. - appellante - Avv.ti Giampaolo Alice, e Maurizio Daneri Controparte_1
e
- appellante incidentale – CP_2
Avv.ti Elisa Nannucci e Silvano Imbriaci
- appellante incidentale - CP_3
Avv.te Cinzia Corti e Rosanna Mariani
- appellato - CP_4 contumace
Avente ad oggetto: appelli avverso la sentenza n. 144/2022 del Tribunale di Prato giudice del lavoro, pubblicata il 4.1.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 4.1.2023 il Tribunale di Prato ha definito i giudizi riuniti, già pendenti tra le società CP_5 , RX s.p.a., l' e l' , in cui era
[...] CP_2 CP_3 intervenuto il lavoratore (il suo intervento è stato Per_1 dichiarato tardivo e sulla sua posizione non occorre soffermarsi, non avendo la parte impugnato la decisione del
Tribunale sul punto di suo interesse).
2. Più specificamente la sentenza qui impugnata ha deciso i giudizi introdotti: a) dalla cooperativa, con azione di accertamento negativo, avverso il verbale unico di Con accertamento e notificazione di e del 29.7.2015, CP_2 notificatole il 3.8.2015, relativo al periodo dal maggio 2010 al novembre 2014; b) ancora da avverso il certificato di Pt_1 variazione, inviatole dall' , in conseguenza CP_3 dell'accertamento contenuto in quel verbale;
c) sempre dalla cooperativa, in opposizione alla cartella di pagamento, con cui l' aveva rivendicato premi e sanzioni, sempre in esito agli CP_3 accertamenti portati nel verbale;
d) dalla società RX, con due distinti ricorsi, in opposizione avverso i decreti ingiuntivi con cui gli istituti le avevano ingiunto, ex art. 29
D.L.gs. 276/2003, il pagamento di una frazione dei contributi e dei premi dovuti dalla cooperativa, sul presupposto dell'esistenza, tra le due società, nel periodo in contestazione di un contratto di appalto di servizi (di facchinaggio e pulizie).
3. Il Tribunale, assunta, come detto, la tardività dell'intervento del lavoratore , ha respinto tutti i ricorsi proposti Per_1 dalla cooperativa e le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi, che ha dichiarato esecutivi, ha affermato il diritto di
RX al beneficium escussionis rispetto alla cooperativa, obbligata principale, che ha condannato a tenere indenne la committente delle somme che essa fosse stata eventualmente condannata a pagare in favore degli enti previdenziali.
2 4. In motivazione il primo giudice ha, innanzi tutto, ritenuto non dirimenti le eccezioni, formulate dalle società, di inammissibilità, rispettivamente dell'azione esattoriale agita contro la cooperativa e di quelle monitorie, intentate contro la committente, in quanto avviate quando era stata già introdotta, dall'obbligata principale, l'azione di accertamento negativo avverso il verbale, da cui derivavano le pretese contributive oggetto della cartella di pagamento e dei decreti ingiuntivi. Sul punto il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel procedimento esattoriale, “la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento nei confronti dell' , ricorrendo CP_7 gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione
a decreto ingiuntivo”. Ha di conseguenza ritenuto di dover esaminare nel merito l'esistenza dei crediti vantati dalle parti pubbliche.
5. Ha quindi dato atto della natura delle violazioni imputate nel verbale alla cooperativa. Esse consistevano: a) nell'esclusione dall'imponibile contributivo di importi, sistematicamente erogati ai dipendenti e imputati a trasferta;
b) nella sottoposizione a contribuzione di retribuzioni inferiori al minimale contributivo (come risultante dal contratto applicabile, almeno ai fini previdenziali), sul presupposto di un accordo concluso tra la cooperativa e le organizzazioni sindacali, che aveva fatto seguito a una delibera ex art. 6 L.
142/2001; c) nell'assoggettamento a contribuzione di retribuzioni corrispondenti a un orario lavorato diverso e inferiore rispetto a quello concordato dalla cooperativa con i lavoratori, in mancanza di documentazione che consentisse di imputare le giornate non lavorate a una legittima causa
3 sospensiva, rilevante anche in confronto degli enti previdenziali.
6. Ciò detto, il Tribunale ha respinto l'eccezione di tardività delle contestazioni, contenute nel verbale, ex art. 14 L. 689/1981, formulata dalla cooperativa, ritenendola non pertinente, se non in relazione alle sanzioni amministrative comminate e comunque in fatto infondata, dato che i tempi dell'indagine ispettiva sarebbero stati congrui rispetto all'esigenza degli istituti di avere piena conoscenza delle condotte asseritamente illecite.
7. Il primo giudice ha poi ritenuto fondata la pretesa di assoggettare a contribuzione gli importi corrisposti da ai Pt_1 suoi dipendenti e imputati a trasferta. Sul punto ha detto innanzi tutto dell'onere, che gravava sulla cooperativa, di dare prova della legittima esclusione dal carico contributivo di somme erogate ai lavoratori (quindi in via generale soggette a contribuzione) e ha richiamato i connotati dell'istituto della trasferta, che presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro.
8. Quindi ha affermato essere dimostrato, dai contratti esaminati in sede ispettiva, che la cooperativa avesse indicato come sede di lavoro di una parte dei suoi dipendenti la sede sociale in
Prato, mentre per altri aveva indicato un'unità locale in
Vaiano. Nessuna delle due, tuttavia, sarebbe stata effettivamente il luogo di esecuzione della prestazione di tali dipendenti, dato che la sede sociale sarebbe stata in effetti l'ufficio del commercialista dell'azienda, mentre presso l'unità locale di Vaiano vi sarebbe stato solo un ufficio, con un bagno e un locale per il ricovero delle divise, per cui in effetti i dipendenti avrebbero lavorato stabilmente presso le varie
4 committenti, tra cui soprattutto RX, a Prato. L'esito dell'indagine ispettiva sarebbe stato confermato dai testi escussi, che non avrebbero riferito di passaggi abituali presso le formali sedi di lavoro. Una circostanza questa comunque neppure dirimente, secondo il primo giudice, perché, comunque un tale passaggio sarebbe stato legato “ad un elemento accessorio ed eventuale rispetto all'esigenza lavorativa principale (comunque svolta sempre presso la committente)” (così testualmente la decisione impugnata).
9. D'altro canto, secondo il Tribunale, i lavoratori in questione nemmeno avrebbero potuto qualificarsi come trasfertisti a norma dell'art. 51 comma 6 del TUIR, (come la cooperativa aveva dedotto in ipotesi), mancando nella specie il requisito della “continua mobilità” della loro prestazione, stabilmente svolta presso la sede delle committenti, in effetti per lo più presso RX.
10. Sarebbe stato poi fondato, già in diritto, il secondo degli addebiti, mosso a nel verbale, rappresentato Pt_1 dall'erogazione di retribuzioni inferiori al minimale contributivo in forza di un accordo concluso con i sindacati dei lavoratori L. 142/2001. Sul punto il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la regola del cd. minimale contributivo, prevista dal D.L. n. 338 del
1989, art. 1, conv. dalla L. n. 389 del 1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi della L. n. 142 del
2001, art. 6, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, posto che tale delibera non rientra tra le fonti che, a mente dell'art. 1 cit., individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo
5 l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi” (si tratta di
Cass., n. 15172 del 2019 e successive conformi tra cui, da ultimo, Cass., n. 37020 del 2021).
11. In ordine infine all'ultima violazione, il Tribunale ha innanzi tutto richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui “la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro” (Cass., n. 15120 del 2019
e successive conformi, tra cui Cass., n. 29718/2022). E nella specie, secondo il Tribunale, gli ispettori avrebbero correttamente assoggettato a contribuzione gli importi riferibili alla normale retribuzione, apparentemente non corrisposti, in ragione della mancata esecuzione della prestazione lavorativa per cause non documentate.
12. Assunta quindi la fondatezza della pretesa contributiva in confronto di il primo giudice ha ritenuto effettiva Pt_1 anche la responsabilità solidale ex art. 29 D.L.gs. 276/2003, della committente RX, anche ove il rapporto negoziale in essere tra le due società fosse stato, come assunto da RX, di subfornitura, secondo i principi affermati dalla sentenza costituzionale n. 254/2017.
13. Quanto poi ai presupposti della responsabilità della committente, per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che l'azione monitoria fosse stata correttamente
6 intrapresa dall'istituto, in ragione dell'idoneità delle attestazioni dei direttori delle sedi e dei verbali ispettivi CP_2
a costituire prova scritta ex art. 673 c.p.c., ferma comunque l'irrilevanza di eventuali violazioni di tale procedura ai fini dell'esame del merito della pretesa agita in via monitoria.
14. Sarebbero state poi infondate tutte le censure mosse da
RX alla regolarità formale del verbale, che in ogni caso si sarebbero scontrate con la piena difesa svolta dalla società in giudizio. Del pari sarebbe stata infondata l'eccezione di dolo generale, formulata dalla società in relazione al rilascio, in favore della cooperativa, di un Durc regolare negli in questione. Sul punto il Tribunale ha rilevato come, in contrario, il committente avrebbe ben potuto “far ricorso ai comuni strumenti civilistici (garanzie, fideiussioni, eccezione di inadempimento, rivalsa, valutazione dell'offerta dell'appaltatore in termini di congrua corrispettività rispetto alla qualità e quantità del servizio) nella tutela delle proprie ragioni con la propria controparte contrattuale”, essendo del tutto prevedibile la possibilità di un DURC positivo anche in presenza violazioni (anche solo per l'esistenza di un contenzioso in corso). Infine sarebbero state generiche le contestazioni al quantum del dovuto e infondata l'eccezione di prescrizione, interrotta validamente dagli istituti in confronto della coobbligata solidale.
15. Il Tribunale ha infine riconosciuto il diritto di
RX al beneficium escussionis e al regresso in confronto di statuizioni su cui non merita soffermarsi Pt_1 perché non controverse in questo grado.
16. Le società hanno impugnato la decisione davanti a questa Corte, con separati ricorsi, poi riuniti. Si sono costituiti e , proponendo entrambi appello incidentale;
il CP_2 CP_3
7 lavoratore , ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_4
Costituito regolarmente il contraddittorio la Corte ha disposto e trattazione scritta della causa e ha quindi deciso segue.
L'APPELLO DI . Parte_1
17. affida le proprie ragioni a due motivi. Con il primo Pt_1 ribadisce l'eccezione di tardività, ex art. 14 L. 689/1989, delle contestazioni, contenute nel verbale, eccezione che, a suo dire erroneamente, il Tribunale aveva respinto. Al contrario, secondo l'appellante, la norma troverebbe applicazione anche nella specie, in quanto il verbale costituirebbe il presupposto, non solo delle violazioni amministrative oggetto di un separato Con giudizio contro , ma anche della pretesa contributiva degli enti previdenziali. Così che l'assunta violazione del termine travolgerebbe “qualsiasi esito dell'accertamento, pur quello avente ad oggetto la contestazione inerente al ricalcolo della contribuzione dovuta in ragione della diversa qualificazione del trattamento di trasferta” (così testualmente l'atto di appello).
18. In concreto poi il termine sarebbe stato violato, dato che i tempi dell'indagine sarebbero stati del tutto incongrui, essendo trascorsi 22 mesi dal primo accesso ispettivo
(nell'ottobre 2013) alla notifica del verbale (risalente all'agosto
2015) e circa un anno tra il primo e il secondo accesso ispettivo. La violazione sarebbe stata poi di particolare evidenza nel caso della pretesa relativa alle trasferte, i cui presupposti, secondo l'appellante, sarebbero emersi già compiutamente nell'ottobre del 2013, all'atto del primo accesso ispettivo, quando sarebbe stato accertato l'impiego, definito dagli ispettori sistematico, delle trasferte e l'inesistenza, secondo il verbale, di una sede effettivamente
8 operativa di Pt_1
19. Con il secondo motivo la lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia ritenuto assoggettabili a contribuzione tutte le somme erogate a titolo di trasferta, quando al contrario, sia in sede ispettiva, sia in giudizio, taluni lavoratori avrebbero riferito di transitare dalla sede sociale prima di recarsi presso i committenti. Di conseguenza, ove ipoteticamente ritenuta fondata nell'an la pretesa contributiva degli istituti per il titolo in questione, essa avrebbe dovuto essere limitata nel quantum ai soli lavoratori - che l'appellante indica nominativamente - che avevano dichiarato di recarsi direttamente presso la sede della committente, mentre sarebbe stata infondata per tutti gli altri (anch'essi indicati specificamente).
20. La cooperativa conclude quindi come segue: “riformare la sentenza n. 144 del 4.1.2023, pubblicata in data 4.1.2023, resa nel giudizio RG 1015/2023, riunito con i giudizi n.
975/2016 – 976/2016 – 341/2016, per l'effetto: - in via preliminare e/o pregiudiziale: - annullare e/o revocare i verbali impugnati, in conseguenza della violazione dell'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981 e della conseguente tardiva notifica posta in essere dall'Amministrazione procedente;
- nel merito:
- annullare e/o revocare il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. PO000000/2015-628-01 del 29.07.2015, notificato alla Società in data 3.8.2015 ed al suo legale rappresentante in data 13.8.2015, ed il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015009502/DDL del
29.7.2015 prot. 3001.02/09/2015.0078804 in quanto CP_2 fondati su presupposti di fatto e di diritto infondati ed inesistenti;
- annullare e/o revocare, tutti gli atti ed i provvedimenti successivi al verbale oggetto di impugnazione e, segnatamente, tutti gli atti ed i provvedimenti con cui gli Istituti
9 Previdenziali parte degli odierni procedimenti hanno rivendicato
l'esistenza di un credito contributivo e/o previdenziale;
- accertare e dichiarare legittimo il trattamento di trasferta riconosciuto a tutti i lavoratori per i quali non è risultata alcuna dichiarazione, né resa nell'ambito del procedimento ispettivo, né resa in fase di istruttoria;
- accertare e dichiarare, per
l'effetto, legittimo il trattamento di trasferta erogato in favore dei sig.ri ; Parte_2 Persona_2 [...]
, , Per_3 Persona_4 Persona_5 [...]
, , , , Per_6 Persona_7 Parte_3 Persona_8 [...]
, , Con Per_9 Parte_4 Parte_5 Parte_6 vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
21. L'appello della cooperativa è, ad avviso della Corte, completamente infondato.
22. E' infondato innanzi tutto il primo motivo, con cui la società torna a lamentare un'assunta violazione del termine previsto dall'art. 14 L. 689/1989. Si tratta di un argomento non condivisibile già in diritto, senza che quindi occorra esaminarne la fondatezza in fatto.
23. Il termine decadenziale, richiamato dall'appellante, è infatti previsto in relazione alle contestazioni di violazioni punite con le sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981, così che, facendosi questione di una norma ablativa di una facoltà giuridica e quindi di stretta interpretazione, certamente non può farsene applicazione in relazione ai diversi crediti degli istituti di previdenza obbligatoria per contributi e premi.
24. E' poi completamente infondato l'argomento dell'appellante secondo cui la decadenza varrebbe comunque anche in relazione a tali crediti, in quanto la legittimità del verbale, portante le contestazioni, costituirebbe il presupposto
10 necessario anche di tali pretese. Sul punto basti osservare come il presente giudizio (per quanto ora rileva, il procedimento di accertamento negativo, ma, come si dirà meglio di seguito, ciò vale anche per gli altri procedimenti riuniti) non abbia natura impugnatoria. Il suo oggetto non è cioè la legittimità del verbale, ma l'effettività del credito degli istituti, rispetto ai quali il verbale rappresenta esclusivamente un atto di esercizio della pretesa, che, come tale, non è sottoposto dalla legge ad alcun termine o condizione (che vale esclusivamente per i diversi crediti relativi alle sanzioni amministrative). Già per questa ragione il primo motivo va respinto.
25. Ma è parimenti infondato il secondo motivo, con cui la società assume che il Tribunale abbia fatto malgoverno dell'istruttoria testimoniale, ritenendo provata l'illegittimità dell'esclusione di tutte le somme, imputate a trasferta, dall'imponibile contributivo, quando in contrario diversi lavoratori (in sede ispettiva o in giudizio) avrebbero riferito di transitare dalla sede sociale prima di raggiungere i committenti.
26. Sul punto l'appello, ad avviso del collegio, neppure si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione sul capo che interessa.
27. In proposito è utile innanzi tutto rilevare come quella di cui ora si discute, ma anche tutte le altre inadempienze imputate dagli istituti alla cooperativa, si riferiscano a ipotesi assunte dalla cooperativa stessa, a vario titolo, di esonero dal carico contributivo, gravante sulle somme erogate ai lavoratori o comunque su quelle dovute in base alla regola del minimale contributivo (di cui più ampiamente infra), determinato sulla base della contrattazione collettiva e in relazione ai rapporti di
11 lavoro come stipulati dalla società con i propri dipendenti.
28. Più specificamente, quanto alle trasferte, si tratterebbe di somme corrisposte dalla società ai lavoratori, ma escluse dal carico contributivo ex art. 51 comma 5 del TUIR (l'odierna appellante non ha invece coltivato la difesa relativa all'applicazione del comma 6 dell'art. 51, relativo ai cosiddetti trasfertisti). Assunto questo dato, deve allora rammentarsi come, a norma dell'art. 51 del TUIR, il reddito da lavoro dipendente, da prendere a base imponibile per l'obbligo contributivo, è costituito da tutte le somme e i valori in genere,
a qualunque titolo percepiti nel periodo, in relazione al rapporto di lavoro. La norma detta quindi la regola generale secondo cui, ai fini contributivi, qualsiasi compenso ricevuto in relazione al rapporto di lavoro costituisce base imponibile.
Rappresentano eccezioni a tale regola le ipotesi di voci retributive - espressamente e tassativamente previste dai successivi commi dell'art. 51, compreso il comma 5 relativo alle somme erogate a titolo di trasferta - escluse dalla base imponibile. Di qui il principio, di cui ha già detto il Tribunale
e da ultimo ribadito, tra le molte da Cass. 23996/2024, secondo cui “l' , nel momento in cui fa valere il proprio CP_2 credito contributivo, non deve allegare né provare i presupposti di una delle ipotesi eccettuative e, quindi, non deve specificare quali siano i lavoratori cui si riferiscano le trasferte, né le ore prestate a titolo di trasferta, né l'importo che il datore di lavoro ha escluso dalla base imponibile imputandolo a trasferta, poiché il fatto costitutivo della pretesa dell'ente, in base al primo comma dell'art. 51 D.P.R. n. 917/1986, va individuato nella corresponsione di qualsiasi emolumento in relazione al rapporto di lavoro. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo al profilo dell'onere probatorio - e lo stesso deve dirsi
12 riguardo all'onere di allegazione - ha da tempo affermato che
l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 51, co. 2 D.P.R. n. 917-86” (così Cass. 461/2011; Cass.
23051/2017, tutte richiamate da Cass. 23996/2024).
29. Fermo quindi che sarebbe stato onere della cooperativa provare le singole trasferte, nella specie un tale onere non è stato assolto, quanto ad alcuna delle somme sottratte al carico contributivo, essendo in contrario certo che nella specie non si sia trattato di trasferte. In proposito merita infatti ricordare come, per giurisprudenza consolidata, l'indennità di trasferta sia “un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto”
(così da ultimo, ma ex plurimis Cass. 32255/2021). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità quindi la relativa nozione è “caratterizzata dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l'attività lavorativa;
dalla temporaneità del mutamento del luogo di lavoro;
dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore” (così per tutte cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11.12.2013, n. 27643).
Per contro “la prolungata permanenza in varie sedi di cantieri ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, in quanto immanente modalità del lavoro, costituiscono un aspetto strutturale della prestazione, connesso alla causa tipica del
13 contratto, cosicchè il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione” (così Cass.
8468/2005, citata anche dal Tribunale).
30. Ora nella specie risulta dalla sentenza impugnata, sul punto non oggetto di censura da parte della , come Parte_1 le somme imputate a titolo di trasferta siano state erogate in modo sistematico (l'affermazione si trova nel verbale, la cui ricostruzione il primo giudice ha affermato di condividere) e come la prestazione dei dipendenti (consistente in attività di facchinaggio) sia stata eseguita stabilmente presso la sede delle committenti (per lo più RX). Del resto che l'attività di impresa di non potesse svolgersi che presso Pt_1 le committenti è circostanza affermata in sede ispettiva già dalla legale rappresentante della cooperativa. Il che vale senz'altro a escludere la legittimità dell'esonero contributivo per tutte le somme imputate a trasferta, mancando in radice il requisito dell'occasionale svolgimento della prestazione in luogo diverso dalla sede abituale, dato che l'esecuzione di tale prestazione fuori dai locali aziendali era una caratteristica strutturale del lavoro dei dipendenti, di cui quindi (anche) le somme imputate a trasferta rappresentavano in effetti la retribuzione.
31. Né rileva in contrario l'argomento dell'appellante secondo cui (alcuni) lavoratori sarebbero transitati presso la sede della cooperativa prima di raggiungere lo stabilimento della committente. Si tratta di una circostanza che, a prescindere dall'inverosimiglianza in fatto, è completamente ininfluente ai fini di interesse, dato che, come osserva
14 correttamente il Tribunale (senza che l'appellante confuti in effetti questo argomento), la presenza di tali lavoratori presso la sede sarebbe stata comunque legata “ad un elemento accessorio ed eventuale rispetto all'esigenza lavorativa principale (comunque svolta sempre presso la committente)”.
L'appello della cooperativa va quindi integralmente respinto.
L'APPELLO DI ALESSANDERX
32. RX impugna la decisione del Tribunale con quattro motivi. I primi due attengono, sotto vari profili, all'impiego da parte degli istituti di previdenza dello strumento monitorio.
33. In particolare, con il primo motivo, qualificato come preliminare e assorbente, la società assume che gli enti previdenziali non abbiano formulato, in sede di opposizione, alcuna domanda volta “a far accertare e dichiarare gli elementi costitutivi delle fattispecie contestate, in particolare quanto ai presupposti legittimanti le pretese previdenziali affermate”. Ne deriverebbe, secondo l'appellante, il dovere del giudice “di rigettare le pretese degli Istituti appellati”, in quanto, a suo dire, “irritualmente racchiuse nella mera conferma delle opposte ingiunzioni”.
34. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il
Tribunale abbia confermato i decreti opposti, respingendo, secondo la sua prospettazione senza effettiva motivazione, le difese svolte dalla società in punto di nullità e inefficacia di quei titoli. In particolare, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non dirimente, ai fini della revoca dei decreti opposti, il fatto che gli istituti avessero introdotto il procedimento monitorio in pendenza del giudizio di
15 accertamento negativo introdotto dall'obbligata principale, circostanza che varrebbe invece a escludere i requisiti di esigibilità e liquidità dei crediti agiti in via di ingiunzione. Il che avrebbe dovuto imporre al Tribunale di revocare o dichiarare nulli i decreti, con conseguente rigetto delle pretese sostanziali degli istituti.
35. Con il terzo motivo RX impugna la ricostruzione della fattispecie controversa operata dalla sentenza appellata, che avrebbe posto a fondamento del decidere, in maniera praticamente esclusiva l'accertamento ispettivo, esso inopponibile alla società. L'appellante lamenta in particolare che il Tribunale abbia fatto ricorso, per sostenere la decisione, a dichiarazioni raccolte nel corso dell'accertamento ispettivo, quindi in una sede extraprocessuale, senza rilevare contraddizioni che, a suo dire, sarebbero emerse tra quelle dichiarazioni e le risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta in causa. Ciò sarebbe accaduto in particolare in relazione alla frazione del credito relativa alle trasferte.
36. Anche quanto alle ulteriori inadempienze contestate, il
Tribunale avrebbe condiviso la ricostruzione degli ispettori senza valutare effettivamente le eccezioni e deduzioni della società. In particolare, in relazione al recupero contributivo per le ore di assenza, ritenute dagli ispettori ingiustificate, il primo giudice non avrebbe valutato “il comportamento inerte dei lavoratori” (così l'appellante) che sarebbe stato sintomatico del carattere consensuale della sospensione. Per contro il principio, sostenuto dagli istituti, secondo cui varrebbero a consentire l'esonero contributivo le sole cause sospensive
“rientranti nelle normali casistiche (ad es. ferie, cig, malattie, ma anche assenze ingiustificate contestate a livello
16 disciplinare)” (ancora testualmente l'atto di appello) sarebbe applicabile nel solo settore dell'edilizia, quale regola speciale, non altrimenti estensibile
37. In ogni caso, secondo l'appellante, la responsabilità ex art. 29 D.L.gs. 276/2003 non potrebbe fondarsi su “mere risultanze amministrative (…), in nessun modo verificate giudizialmente (pertanto non definitive), comunque non rese in contraddittorio con l'obbligato solidale ed anzi esclusivamente riferibili a soggetto che pur ha specificamente contestato tutte le risultanze in via giudiziale” (così l'atto di appello), come aveva fatto nella specie Pt_1
38. Inoltre i ricorsi monitori sarebbero stati ottenuti ponendo a fondamento della pretesa responsabilità solidale, in maniera esclusiva, un appalto di servizi tra RX e quando in contrario quello esistente tra le due società Pt_1 sarebbe stato un contratto di subfornitura, come avrebbe Con verificato anche . Di conseguenza, poiché gli enti previdenziali avevano concluso in sede di opposizione solo per la conferma dei decreti opposti, sarebbe mancata qualunque domanda di condanna in relazione alla subfornitura, con conseguente, necessario rigetto delle domande monitorie.
39. Infine, con il quarto motivo, la società lamenta, in subordine, che il Tribunale abbia integralmente accolto la pretesa degli istituti, quando in taluni casi le trasferte sarebbero risultate effettive e in ogni caso la quantificazione sarebbe stata operata dagli ispettori con criteri non verificabili e che avrebbero comunque richiesto un'adeguata verifica contabile in giudizio, per la quale la società ha in ipotesi insistito in questo grado. L'appellante ha concluso come segue: “dichiarare la nullità, la invalidità e la mancanza di fondamento della Sentenza Appellata riformando e annullando
17 la stessa con ogni conseguenza di legge, con rigetto delle domande proposta dalle Parti Appellate in quanto infondate, assolvendo i conchiudenti da ogni avversaria pretesa e dichiarando nulla esser dovuto dall'TE alle Parti
Appellate per le ragioni espresse in causa e in ragione della inesistenza dei diritti vantati nei confronti dell'TE dagli attori sostanziali e , già Opposti davanti al Tribunale;
CP_2 CP_3 respingere ogni pretesa proveniente dalle Parti Appellate e contestate in causa dall'TE, assolvendo l'TE da ogni pretesa accolta in Sentenza Appellata, riformando la stessa, pertanto con annullamento totale della dichiarata conferma dei decreti ingiuntivi opposti, dichiarando che nulla risulta dovuto dall'TE alle Parti Appellate, revocando ed annullando i Decreti Ingiuntivi illegittimamente concessi e confermati, con accoglimento totale delle domande già svolte davanti al Tribunale dall'TE (ed infra trascritte e riproposte); e pur con riguardo e in ragione: della eccepita
Violazione degli artt. 99, 112 Cod. Proc. Civ. in ragione della assenza di domande non formulate da parte degli Istituti opposti pur attori sostanziali (ora Appellati) volte a far accertare
e dichiarare gli elementi costitutivi delle fattispecie contestate, in particolare quanto ai presupposti legittimanti le pretese previdenziali affermate;
per Violazione del principio del contraddittorio e per Violazione degli artt. 24 Cost., 2907, 2697
Cod. Civ., degli artt. 99, 101, 112, 115, 132 2 ° c. n. 4, 416, 421
2° c. Cod. Proc. Civ.; per Violazione art. 418 Cod. Proc. Civ. e decadenza della domanda espressa da davanti al CP_3
Tribunale; ed ancora per nullità dei Ricorsi per ingiunzione ed illegittimità dei decreti ingiuntivi concessi e confermati in
Sentenza Appellata e per Omessa e contraddittoria motivazione circa le eccezioni sollevate dall'TE sulla validità ed
18 efficacia anche formale dei titoli opposti e per illegittima ricostruzione della fattispecie storica in violazione dei risultati istruttori raggiunti davanti al Tribunale;
pur tenuto conto della eccepita inopponibilità all'TE dei giudizi espressi in sede amministrativa ed assunti in Sentenza Appellata, all'esito degli accertamenti amministrativi non rivolti nei confronti dell'TE ed in forza di dichiarazioni extraprocessuali inutilizzabili al pari delle verbalizzazioni contestate in causa e per illegittimità della quantificazione accolta in Sentenza
Appellata dei crediti vantati dagli Istituti oppositi, tenuto conto, tra altro, della omessa (ed immotivata) considerazione della necessità di disporre la richiesta CTU anche in ragione delle piste probatorie correlate comunque dichiarando nulla esser dovuto dall'TE respingendo ogni domanda come formulata dalle parti Appellate, come in precedenza contestato;
così come già richiesto ed ora riproposto, nelle conclusioni già assunte davanti al Tribunale, …ancora eccepita l'omessa contestazione specifica da parte degli Appellati ed ancora invocato, ove necessario, l'esercizio dei poteri d'ufficio e la disposizione di CTU pur con riferimento alle situazioni tecniche indicate in Opposizione e riferite all'attività oggetto di causa;
in ogni caso, condannare le Parti Appellate alla restituzione delle somme versate dall'TE con animo di rivalsa ed al solo scopo di evitare la prospettata esecuzione oltre condanna alla corresponsione di interessi e rivalutazione dal versamento eseguito al saldo effettivo;
condannando le Parti Appellate al pagamento delle spese di giudizio tutte e per ogni grado di giudizio, pur riformata la condanna alle spese elevata dal
Tribunale”.
40. Anche l'appello di RX è infondato. Sono innanzi tutto completamente infondati i primi due motivi, che possono
19 essere esaminati congiuntamente. Quanto a entrambi, merita innanzi tutto rammentare come, anche da ultimo, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione abbiano affermato il principio di diritto secondo cui “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (così Cass,. Sez. Un.
927/2022).
41. Assunto questo dato, il primo motivo (secondo cui sarebbe mancata nelle memoria di costituzione degli enti, nella fase di opposizione, una domanda di accertamento del credito e di condanna al relativo pagamento, poiché nelle conclusioni gli opposti avevano chiesto solo la conferma dei decreti ingiuntivi) muove da una lettura del tutto formalistica degli atti difensivi degli istituti, contraria al costante insegnamento della giurisprudenza, secondo cui il contenuto della domanda giudiziale deve essere determinato “attraverso
l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva” (così tra le moltissime
Cass. 7199/2018). E secondo questi criteri è destituito di fondamento l'assunto dell'appellante secondo cui gli opposti non avrebbero chiesto l'accertamento del loro credito e la condanna della controparte al relativo pagamento, dato che gli atti degli istituti contengono una compiuta disamina, oltre che delle eccezioni formulate dall'opponente, della situazione di fatto accertata dagli ispettori e del fondamento in diritto delle inadempienze contributive contestate all'obbligata principale, oltre che dei presupposti, in fatto e in diritto, della
20 responsabilità solidale di RX, agita con i ricorsi monitori. Con la conseguenza che il richiamo delle conclusioni alla conferma dei decreti opposti era senz'altro sufficiente a individuare la domanda e a esercitare la pretesa senza alcuna necessità di alcuna richiesta diversa. Come del resto condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (così Cass. 14486/2019).
Il motivo va quindi respinto.
42. Ma del pari è infondato il secondo motivo, già per le ragioni appena esposte. Anche assunto infatti, per pura ipotesi, che i decreti opposti non potessero essere emessi (in quanto i crediti non sarebbero stati liquidi ed esigibili, in pendenza del giudizio di accertamento introdotto dall'obbligata principale), ciò non avrebbe comunque impedito al giudice l'esame del merito della pretesa e il rigetto delle opposizioni ove quelle pretese fossero state fondate.
43. E' allora solo per completezza che deve rilevarsi come i decreti fossero stati emessi sulla base del verbale di accertamento svolto dai funzionari degli enti previdenziali, prova scritta idonea ex art. 635 c.p.c. secondo comma c.p.c. (il testo della disposizione è di per sé inequivocabile, cfr. comunque Cass.
21 15208/2014, secondo cui “Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, o ) sia i verbali di CP_2 CP_3 accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria, in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione”). Né aveva certamente alcun effetto ostativo il giudizio di accertamento introdotto dalla cooperativa obbligata principale, trattandosi di un procedimento in essere tra terzi, rispetto alle cui risultanze la società committente era comunque tutelata dalla previsione dell'art. 1306 c.c., in materia di obbligazioni solidali. Anche il secondo motivo va quindi respinto.
44. E' completamente infondato anche il terzo motivo. In proposito merita ribadire come, attesa la natura delle inadempienze imputate all'obbligata principale, gli istituti non fossero gravati di alcun onere diverso da quello di dimostrare l'ammontare del minimale contributivo o delle maggiori somme erogate dalla cooperativa ai propri dipendenti, ricadendo integralmente sulle parti private l'onere di provare l'esistenza di cause di esonero dal pagamento di una frazione di tale importo.
45. Che un tale onere non sia stato assolto quanto alla frazione della pretesa contributiva riferibile alle trasferte si è già detto sopra a proposito dell'appello della cooperativa: le
22 somme imputate per tale titolo sono state infatti erogate in maniera sistematica a fronte di una prestazione in effetti resa stabilmente presso la committente, così che manca senz'altro il presupposto della trasferta come temporaneo e occasionale svolgimento della prestazione lavorativa fuori della sede abituale, senza che abbia il minimo rilievo in contrario, per le ragioni pure già dette, la circostanza che i dipendenti transitassero o meno dalla sede della cooperativa.
46. Quanto poi alle altre violazioni imputate all'obbligata principale, anche molto di recente la Corte di Cassazione ha affermato che “il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione virtuale di cui alla L. n. 389/89) è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale (Cass. 02/09/2016, n. 17531). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro” (così da ultimo Cass. 31132/2024). Il precedente appena richiamato si riferisce tra l'altro in maniera specifica
23 anche all'ipotesi di stato di crisi deliberato dalla cooperativa, di cui ha detto la sentenza impugnata. La Corte di nomofilachia ha affermato infatti che “anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142 del 2001, la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui all'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, conv. in L. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati. La delibera assembleare che prevede la riduzione della retribuzione come apporto del socio alla riduzione della crisi, seppure legittimata dal richiamato art. 6, non rientra infatti nelle "leggi, regolamenti, contratti collettivi" che a mente dell'art. 1 del D.L. n. 338 individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, né l'art. 6 contiene alcun riferimento agli obblighi contributivi. Discende del resto dai principi di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e dall'indisponibilità dei diritti previdenziali che le eventuali forme di apporto straordinarie previste a carico del socio lavoratore nel corso della crisi della cooperativa, seppure incidenti sul trattamento economico minimo previsto dalla legge, non incidano sull' integrale tutela della sua posizione previdenziale” (così Cass. 31132/2024 cit.; cfr. anche Cass., sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15172; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 4 maggio 2020, n. 8446). E' quindi senz'altro fondata la pretesa degli istituti volta a recuperare contributi e premi in relazione al minimale contributivo, a fronte delle retribuzioni, inferiori a tale minimo, corrisposte dalla cooperativa.
24 47. In merito, infine, alle assenze ritenute ingiustificate, deve rilevarsi come, anche da ultimo, la Corte di Cassazione abbia affermato che “il richiamo all'orario ordinario di lavoro indicato dal contratto collettivo per il calcolo del minimale contributivo è un parametro legale indisponibile.
La riduzione dell'orario di lavoro non può comportare decrementi retributivi per il calcolo della contribuzione, a meno che non vi siano contratti part-time” (Cass. 1061/2025). La regola del minimale contributivo si applica dunque, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore. Come rilevato da Cass. 15120/2019 è infatti evidente che “se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati. Vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi
e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali,
(in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze”.
48. Il precedente da ultimo citato contiene anche una precisa confutazione dell'argomento dell'appellante secondo cui il principio sopra esposto sarebbe applicabile solo al settore dell'edilizia, in ragione delle previsioni contenute nel
25 D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del 1995. In contrario, come osserva condivisibilmente la Corte di legittimità, quella disposizione “individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione - con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta da questa Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011,
Cass. n. 10134 del 26/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass. n.
4690 del 18/2/2019). In proposito, è stato dunque escluso che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n. 21700 del
13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal
Cass. n. 1301 del 24/01/2006). La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche
l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità,
26 oggettività e possibilità di controllo. Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo
(quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione)” (così Cass. 15120/2019; nello stesso senso Cass. 16859/2020 e Cass. 29718/2022). Facendo applicazione di tali principi, è certo che nella specie le assenze, rispetto alle quali è stata recuperata la contribuzione, non trovassero titolo in alcuna causa sospensiva prevista dalla legge o dal contratto collettivo, così che anche l'ultima delle inadempienze attribuite a è senz'altro fondata. Pt_1
49. Quanto poi ai presupposti della responsabilità solidale di RX, occorre rilevare in fatto come il contratto dell'odierna appellante con (doc. 12 del fascicolo Pt_1 dell' ) avesse ad oggetto attività di facchinaggio e pulizie, CP_3 così che non è seriamente contestabile che si trattasse di un appalto di servizi, in accordo del resto con il nome juris attribuitogli dalle parti. Ma nulla cambierebbe, ai fini della responsabilità solidale ex art. 29 D.L.gs. 276/2003, anche qualificando il negozio come subfornitura, come assume l'appellante. La Corte Costituzionale infatti, con la sentenza
254/2017, ha ritenuto applicabile la disposizione anche alla subfornitura, rilevando, tra l'altro, come “i differenti orientamenti (dottrinali e giurisprudenziali) in ordine alla riconducibilità o meno del contratto di subfornitura alla cornice concettuale e disciplinatoria dell'appalto e del subappalto convergono nel reputare non preclusa l'applicazione del citato comma 2 anche in caso di subfornitura, sicché la norma
27 denunciata può e deve essere correttamente interpretata in modo costituzionalmente adeguato agli evocati parametri, e cioè nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi;
infatti, la ratio dell' introduzione della responsabilità solidale del committente - che
è quella di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo
e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica l'esclusione (contraria al precetto dell'art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell' impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza”.
50. E' poi completamente infondato già in fatto l'assunto dell'appellante secondo cui gli istituti non avrebbero indicato anche la subfornitura quale presupposto dell'obbligazione solidale ex art. 29 D.L.gs. 276/2003. In contrario nelle memorie di costituzione degli enti in sede di opposizione si trovano ampi riferimenti in tal senso, in replica delle difese della società (cfr. pagg. 13-15 della memoria di costituzione dell' e pagg. 20-22 della memoria di costituzione CP_2 dell' ). Peraltro si tratta di un argomento che è comunque CP_3 in diritto completamente irrilevante. Quello che importa è infatti che gli enti abbiano posto a fondamento della pretesa responsabilità solidale uno specifico contratto di decentramento produttivo, essendo rimessa la relativa qualificazione (in termini di appalto o subfornitura, ammesso che si tratti di differenti tipi contrattuali) al giudice, ove
28 rilevante ai fini del decidere. Il che non è nella specie, dato che, come si è detto, in ogni caso troverebbe applicazione la garanzia prevista dall'art. 29 D.L.gs. 276/2003. Il terzo motivo va pertanto respinto.
51. E' infine infondato il quarto motivo, che attiene alla quantificazione del credito degli istituti, ma che contiene delle contestazioni assolutamente generiche. Nella specie infatti gli istituti hanno preteso contributi e premi su tutte le somme corrisposte da a titolo di trasferta e sul minimale Pt_1 contributivo, senza tener conto quindi delle minori retribuzioni erogate dall'obbligata principale ai suoi dipendenti, nei termini sopra esposti. Hanno poi preteso da
RX (che era la committente quasi esclusiva di Pt_1 dato che, nel periodo considerato dall'accertamento, la cooperativa aveva fatturato nei confronti dell'odierna appellante tra il 93% e il 99% del proprio complessivo fatturato, cfr. sul punto la memoria di costituzione dell' CP_3 nel giudizio di opposizione, i cui dati non sono affatto contestati) i contributi e i premi riferibili ai periodi dell'appalto e ai lavoratori che vi erano impiegati (in effetti tutti tranne una). Nessuno di questi dati è oggetto di una specifica contestazione nell'appello, così che non vi è alcuna necessità della richiesta indagine contabile. Il motivo va quindi respinto e con esso, integralmente, l'appello.
GLI APPELLI INCIDENTALI DI E CP_2 CP_3
52. Si è detto in narrativa come gli istituti si siano costituiti chiedendo il rigetto delle impugnazioni avversarie. Entrambi poi hanno proposto appello incidentale, in confronto di Pt_1 lamentando che il Tribunale non si sia pronunciato sulle
29 domande riconvenzionali, che ambedue avevano proposto nel giudizio di accertamento negativo, per ottenere la condanna della cooperativa al pagamento dei contributi e premi indicati nel verbale. Le difese delle società hanno eccepito l'inammissibilità degli appelli, in quanto incidentali tardivi e aventi a oggetto un capo della decisione diverso da quelli oggetto delle impugnazioni principali.
53. L'eccezione è infondata. Anche all'esito di Cass. Sez. Un.
8486/2024 (che ha confermato principi affermati dalle Sezioni
Unite già con le sentenze 4680/1989 e 24627/2007) deve ritenersi che “l'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall' impugnazione principale” (principio ribadito da ultimo da Cass.
16145/2025). Gli appelli incidentali sono quindi ammissibili.
54. Quello dell' è tuttavia assorbito dall'integrale CP_3 rigetto dell'appello di dato che già la sentenza Pt_1 impugnata aveva respinto tutti i ricorsi proposti dalla cooperativa, compreso quindi quello in opposizione alla cartella di pagamento emessa dall' e relativa ai premi CP_3 derivanti dall'accertamento di cui è causa. Il titolo esattoriale consentiva e consente quindi all'istituto di agire per il recupero di tali premi.
30 55. Deve invece essere accolto l'appello incidentale dell' CP_2
e la cooperativa deve essere condannata al pagamento dei contributi e delle sanzioni portati nel verbale, per complessivi
€ 1.628,999,42, oltre le ulteriori sanzioni e gli accessori di legge.
56. Salvo l'accoglimento dell'appello incidentale dell' , CP_2 nei termini appena detti, tutte le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata devono essere confermate, così che può confermarsi anche il regolamento delle spese di quel grado come disposto dal Tribunale.
57. Le spese del presente grado, di pertinenza degli istituti vittoriosi, devono essere poste a carico solidale degli appellanti principali. Nulla sulle spese del lavoratore, rimasto contumace.
. 58. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012,
n.228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione agli appellanti principali della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domande ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello incidentale dell' , condanna a corrispondere all'istituto CP_2 Controparte_8
l'importo di € 1.628,999,42, oltre le ulteriori sanzioni e gli accessori di legge. Conferma nel resto anche in punto spese, assorbito l'appello incidentale dell' . CP_3
Condanna le società appellanti principali in solido alla rifusione delle spese del presente grado, di pertinenza degli istituti che liquida in € 18.511,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, quanto alla posizione dell' , e in € 14.239,00 oltre rimborso CP_2 forfettario, IVA e CAP come per legge, quanto alla posizione dell' . Nulla sulle spese della parte rimasta contumace. CP_3
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve
31 infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione agli appellanti principali della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Firenze, 21 agosto 2025
Il presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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