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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/11/2025, n. 4778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4778 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10978/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa LE IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10978/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDINELLI Parte_1 C.F._1
MICHELE
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 deducendo: (i) di aver sottoscritto in data 26.8.2014 con un “contratto per NTroparte_2 la redazione di una perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing – contratto Gold” (doc. 1) avente ad oggetto l'analisi contabile da parte di quest'ultima del contratto di mutuo n. 18561 stipulato il
17.10.2006 con Banca Carige s.p.a.; (ii) di aver aderito, all'atto della firma del contratto, alla formula denominata “Gold” comprensiva di “Copertura Tutela Legale Totale” (rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di soccombenza nell'intrapresa azione legale di restituzione del maltolto
1 valutato e quantificato in perizia) in forza di polizza che gli garantisce, in qualità di CP_1
NT cliente che vi ha aderito e, dunque, di assicurato, la copertura delle spese legali di assistenza tecnica in caso di soccombenza nella controversia eventualmente promossa sulla base della
NT NT perizia redatta da (iii) che la perizia tecnica redatta dal professionista incaricato da ha evidenziato delle anomalie nel contratto di mutuo;
(iv) di aver, pertanto, sulla base di tale perizia, convenuto in giudizio Banca Carige s.p.a. dinnanzi al Tribunale di Pavia e di essere risultato, all'esito di tale giudizio, soccombente (sentenza n.1949/2018); (v) di aver inviato regolare denuncia a con mail del 16.1.2019, chiedendo l'attivazione della polizza e il rimborso CP_1 di tutte le spese legali e di assistenza tecnica sostenute ai sensi del contratto formula “Gold”
NT stipulato con senza, tuttavia, ottenere quanto richiesto;
(vi) che le spese sostenute e coperte
NT dall'assicurazione comprendono: € 2.800,00 per perizia (doc. 19); €183,00 per CP_1 procedimento di mediazione (doc. 20), €11.745,15 per spese legali e €15.656,36 per spese banca
(doc. 23), per complessivi € 30.384,51. Chiedeva la condanna di al pagamento della CP_1 somma di € 30.384,51.
costituitasi con comparsa del 26.1.2021, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 deducendo: 1) decadenza dalla garanzia assicurativa per decorrenza del termine entro cui doveva essere introdotto il giudizio di merito nei confronti dell'istituto di credito (24 mesi dalla stipulazione del contratto Gold); 2) mancanza di alea, avendo l'attore instaurato il giudizio nei confronti della banca sulla scorta di una perizia tecnica del tutto inadeguata a supportare le sue ragioni, onde la soccombenza era praticamente certa e prevedibile;
3) decadenza dalla garanzia NT assicurativa per colpa grave di che ha consegnato al cliente una perizia inattendibile e assolutamente inidonea a fondare la domanda nel giudizio contro l'istituto di credito;
4) mancata asseverazione della perizia. La Compagnia, infine, contestava il quantum richiesto perché non documentato e/o non dovuto in base alla polizza.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione e quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Risultano documentati e/o incontestati: 1) la stipulazione del contratto per redazione di analisi NT contabile tra e (doc. 1); 2) la formula Gold prescelta, comprensiva della Parte_1 NT
“Copertura Tutela Legale Totale” come da polizza collettiva stipulata da con CP_1 NT (doc. 2); 3) la perizia tecnica fornita dall'esperto incaricato da che attesta la natura usuraria del tasso di interessi applicato dall'istituto di credito (doc. 3 ); 4) la sentenza del Tribunale di
Pavia che ha rigettato la domanda dell'attore e condannato al pagamento delle spese di lite (doc.
10).
2 Le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate da parte della convenuta non risultano fondate.
In merito alla decadenza dalla garanzia assicurativa per decorrenza del termine indicato in polizza, va osservato che per “procedimento giudiziario” deve intendersi non quello in senso stretto che prende avvio con la notifica dell'atto introduttivo, ma anche la fase precedente di mediazione che, peraltro, in materia bancaria e finanziaria (oggetto del giudizio davanti al
Tribunale di Pavia) rappresenta condizione di procedibilità della domanda ex d.lgs. 28/2010. NT Dalle risultanze documentali si desume che il contratto Gold con è stato stipulato in data
26.8.2014 (doc.1) e che la procedura di mediazione è stata introdotta entro il termine contrattualmente previsto di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto Gold posto che,
l'invito a presentarsi in mediazione è stato notificato alla controparte tramite pec all'indirizzo il giorno 7.5.2015 (doc. 32). Email_1
Parimenti infondato risulta l'assunto della convenuta secondo il quale non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza (perché il contenzioso sarebbe stato avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato) in quanto, analizzando le motivazioni della sentenza, pur di rigetto della domanda, non si può ritenere che la perizia econometrica fosse assolutamente inadeguata, al punto da escludere l'aleatorietà dell'evento soccombenza. Difatti, il rigetto della domanda è scaturito piuttosto dall'orientamento prescelto dal giudicante in merito alle questioni giuridiche dedotte in causa in particolare, in merito alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo dell'usura, anatocismo nel piano ammortamento alla francese ecc., in un periodo storico in cui la giurisprudenza era oscillante pertanto, si desume che la domanda è stata respinta poiché il giudice non ha condiviso la linea difensiva prospettata da parte degli attori, non già perché la perizia fosse inidonea a supportarla.
L'affermazione circa l'esclusione dell'operatività della copertura assicurativa per il caso che il sinistro sia stato causato da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo o colpa grave ex art. 1900 c.c. è inconferente nel caso di specie. Invero è onere dell'assicuratore almeno allegare specificamente per quali profili si reputi gravemente colposo l'operato dei NT professionisti non potendosi la prova automaticamente desumere dal mero rigetto della richiesta di CTU che, peraltro, costituisce ipotesi espressamente prevista in polizza e ricompresa nel rischio assicurato e non potendosi, in ogni caso, far ricadere l'eventuale colpa grave del contraente sul beneficiario che, dal canto suo, non aveva certo i mezzi e le capacità per valutare CP l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale. D'altronde, è la stessa che, stipulando la polizza NT collettiva, ha fatto affidamento sui professionisti assumendosi anche il rischio di eventuali negligenze ed imperizie. Quanto all'asserita condotta colposa degli attori, si osserva che l'art. 18 della polizza esclude la garanzia per i soli fatti dolosi dell'assicurato, non anche, invece, per le
3 condotte gravemente colpose. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dalla garanzia, di un'eventuale – e comunque ugualmente indimostrata – condotta gravemente colposa dell'attore.
Infine, premesso che il contratto di assicurazione in nessuna parte prescrive che la perizia NT econometrica fornita da al cliente e posta a fondamento della domanda giudiziale verso la banca debba essere asseverata, se con ciò si intenda la procedura di certificazione mediante giuramento avanti a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 5 del RD 9 ottobre 1922 n. 1366, non è in effetti neppure chiaro se l'eccezione di ciò intenda affermare o si riferisca invece, CP_1 come pare più probabile in assenza di suo esplicito richiamo alla procedura normativa di asseverazione mediante giuramento del perito avanti a cancelliere o a notaio, all'opinione diffusa che distingue la perizia semplice firmata dall'autore da quella che lo stesso autore autocertifica autentica e fedele. Invero, non è ravvisabile alcuna differenza giuridica tra perizia stragiudiziale semplice firmata e autocertificata (le responsabilità civili e penali che discendono dalle eventuali falsità non mutano in alcun modo;
quanto all'efficacia in giudizio nulla muta neppure in caso di perizia di parte giurata, che resta in ogni caso mera allegazione difensiva: cfr. ad es. Cass. sez. 5,
29 luglio 2011 n. 16650), ove pure si intenda che il contratto di assicurazione richieda, ai fini della copertura, perizia secondo tale accezione asseverata (assente ogni indicazione in proposito negli art. 11 e 12, nei quali in più parti si fa riferimento mero a perizie econometriche del NT professionista incaricato da , l'unico cenno in astratto utile ed invocato dalla convenuta che compare nel contratto di assicurazione è contenuto nella parentetica dell'art. 13 sul significato di cassazione dei “principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica”, invero assai generico e privo di ogni specificazione su significato e contenuto della certificazione resa dal perito, che in ogni caso certamente non è quella prevista dal RD n. 1366/1922, che è opera non del perito o traduttore ma del cancelliere avanti al quale il sottoscrittore giura.
È allora sufficiente considerare che non esiste formula sacrale per dichiarare di avere bene eseguito l'incarico e che le perizie si concludono con attestazione della qualifica ed iscrizione all'albo professionale e sottoscrizione “in fede”, requisito minimo necessario e sufficiente per poterle utilizzare nel giudizio contro l'istituto di credito e, poi, per poter invocare la copertura assicurativa.
Quanto all'importo indennizzabile, di fronte alla contestazione della convenuta, l'attore ha fornito prova di aver sostenuto tutti i costi indicati nello specifico, ha comprovato il versamento dell'importo di 2.800,00 euro relativo all'acquisto della perizia in particolare, la fattura 12531/14 avente ad oggetto la “redazione analisi contabile mutuo” presenta la dicitura “pagata” e
“pagamento: assegno bancario”(doc. 19) inoltre, anche dall'estratto conto si desume il suddetto pagamento (doc. 25) peraltro, risulta comprovato l'esborso delle spese del procedimento di mediazione pari a 183,00 euro mediante la fattura quietanzata n. 1430/2015 (doc. 20) parimenti, sono comprovati gli esborsi sostenuti dall'attore per le spese legali del proprio difensore a tal
4 riguardo, risultano due bonifici rispettivamente di 2.182,08 euro e di 9.567,82 euro a favore dello studio legale LI (docc.26 e 27). Risultano altresì comprovate le spese di giudizio sostenute dall'attore in favore della Banca Carige, posto che l'attore è risultato soccombente nel giudizio di merito, pertanto, lo stesso è stato condannato a rifondere a Banca Carige le spese di lite, liquidate in 10.7730,00 euro per compensi oltre rimborso spese generali al 15% c.p.a. ed Iva
(doc.10). Tale importo risulta versato in favore della Banca Carige mediante bonifici effettuati nelle date del 29.7.2019, 30.8.2019, 30.9.2019 e 29.10.2019 tutti rispettivamente per l'importo di
3.914,84 euro, per complessivi 15.656,36 euro (docc. 28 e 29); pertanto, va CP_1 condannata a corrispondere complessivi € 30.384,51. Trattandosi di debito di valore, spettano gli interessi compensativi sulla somma previamente devalutata alla data del 16.1.2019 (data della denuncia sinistro a tramite mail sub doc. 11) e poi annualmente rivalutata fino alla CP_1 liquidazione (data della presente pronuncia); da tale ultima data decorrono gli interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 per le cause di valore tra € 26.000,01 e 52.000,00 (importi medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'assenza di attività istruttoria e del richiamo in sede conclusionale delle argomentazioni già esposte negli atti introduttivi) in complessivi € 6.050,15 di cui € 5.261,00 per compenso ed € 789,15 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA di legge, spese di notifica e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Condanna al pagamento, in favore di di € 30.384,51 oltre rivalutazione CP_1 Parte_1 ed interessi come in motivazione;
Condanna a rifondere a le spese di lite liquidate come in motivazione, CP_1 Parte_1 con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 10 novembre 2025
Il giudice
LE IE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa LE IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10978/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDINELLI Parte_1 C.F._1
MICHELE
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 deducendo: (i) di aver sottoscritto in data 26.8.2014 con un “contratto per NTroparte_2 la redazione di una perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing – contratto Gold” (doc. 1) avente ad oggetto l'analisi contabile da parte di quest'ultima del contratto di mutuo n. 18561 stipulato il
17.10.2006 con Banca Carige s.p.a.; (ii) di aver aderito, all'atto della firma del contratto, alla formula denominata “Gold” comprensiva di “Copertura Tutela Legale Totale” (rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente in caso di soccombenza nell'intrapresa azione legale di restituzione del maltolto
1 valutato e quantificato in perizia) in forza di polizza che gli garantisce, in qualità di CP_1
NT cliente che vi ha aderito e, dunque, di assicurato, la copertura delle spese legali di assistenza tecnica in caso di soccombenza nella controversia eventualmente promossa sulla base della
NT NT perizia redatta da (iii) che la perizia tecnica redatta dal professionista incaricato da ha evidenziato delle anomalie nel contratto di mutuo;
(iv) di aver, pertanto, sulla base di tale perizia, convenuto in giudizio Banca Carige s.p.a. dinnanzi al Tribunale di Pavia e di essere risultato, all'esito di tale giudizio, soccombente (sentenza n.1949/2018); (v) di aver inviato regolare denuncia a con mail del 16.1.2019, chiedendo l'attivazione della polizza e il rimborso CP_1 di tutte le spese legali e di assistenza tecnica sostenute ai sensi del contratto formula “Gold”
NT stipulato con senza, tuttavia, ottenere quanto richiesto;
(vi) che le spese sostenute e coperte
NT dall'assicurazione comprendono: € 2.800,00 per perizia (doc. 19); €183,00 per CP_1 procedimento di mediazione (doc. 20), €11.745,15 per spese legali e €15.656,36 per spese banca
(doc. 23), per complessivi € 30.384,51. Chiedeva la condanna di al pagamento della CP_1 somma di € 30.384,51.
costituitasi con comparsa del 26.1.2021, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 deducendo: 1) decadenza dalla garanzia assicurativa per decorrenza del termine entro cui doveva essere introdotto il giudizio di merito nei confronti dell'istituto di credito (24 mesi dalla stipulazione del contratto Gold); 2) mancanza di alea, avendo l'attore instaurato il giudizio nei confronti della banca sulla scorta di una perizia tecnica del tutto inadeguata a supportare le sue ragioni, onde la soccombenza era praticamente certa e prevedibile;
3) decadenza dalla garanzia NT assicurativa per colpa grave di che ha consegnato al cliente una perizia inattendibile e assolutamente inidonea a fondare la domanda nel giudizio contro l'istituto di credito;
4) mancata asseverazione della perizia. La Compagnia, infine, contestava il quantum richiesto perché non documentato e/o non dovuto in base alla polizza.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione e quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Risultano documentati e/o incontestati: 1) la stipulazione del contratto per redazione di analisi NT contabile tra e (doc. 1); 2) la formula Gold prescelta, comprensiva della Parte_1 NT
“Copertura Tutela Legale Totale” come da polizza collettiva stipulata da con CP_1 NT (doc. 2); 3) la perizia tecnica fornita dall'esperto incaricato da che attesta la natura usuraria del tasso di interessi applicato dall'istituto di credito (doc. 3 ); 4) la sentenza del Tribunale di
Pavia che ha rigettato la domanda dell'attore e condannato al pagamento delle spese di lite (doc.
10).
2 Le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate da parte della convenuta non risultano fondate.
In merito alla decadenza dalla garanzia assicurativa per decorrenza del termine indicato in polizza, va osservato che per “procedimento giudiziario” deve intendersi non quello in senso stretto che prende avvio con la notifica dell'atto introduttivo, ma anche la fase precedente di mediazione che, peraltro, in materia bancaria e finanziaria (oggetto del giudizio davanti al
Tribunale di Pavia) rappresenta condizione di procedibilità della domanda ex d.lgs. 28/2010. NT Dalle risultanze documentali si desume che il contratto Gold con è stato stipulato in data
26.8.2014 (doc.1) e che la procedura di mediazione è stata introdotta entro il termine contrattualmente previsto di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto Gold posto che,
l'invito a presentarsi in mediazione è stato notificato alla controparte tramite pec all'indirizzo il giorno 7.5.2015 (doc. 32). Email_1
Parimenti infondato risulta l'assunto della convenuta secondo il quale non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza (perché il contenzioso sarebbe stato avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato) in quanto, analizzando le motivazioni della sentenza, pur di rigetto della domanda, non si può ritenere che la perizia econometrica fosse assolutamente inadeguata, al punto da escludere l'aleatorietà dell'evento soccombenza. Difatti, il rigetto della domanda è scaturito piuttosto dall'orientamento prescelto dal giudicante in merito alle questioni giuridiche dedotte in causa in particolare, in merito alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo dell'usura, anatocismo nel piano ammortamento alla francese ecc., in un periodo storico in cui la giurisprudenza era oscillante pertanto, si desume che la domanda è stata respinta poiché il giudice non ha condiviso la linea difensiva prospettata da parte degli attori, non già perché la perizia fosse inidonea a supportarla.
L'affermazione circa l'esclusione dell'operatività della copertura assicurativa per il caso che il sinistro sia stato causato da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo o colpa grave ex art. 1900 c.c. è inconferente nel caso di specie. Invero è onere dell'assicuratore almeno allegare specificamente per quali profili si reputi gravemente colposo l'operato dei NT professionisti non potendosi la prova automaticamente desumere dal mero rigetto della richiesta di CTU che, peraltro, costituisce ipotesi espressamente prevista in polizza e ricompresa nel rischio assicurato e non potendosi, in ogni caso, far ricadere l'eventuale colpa grave del contraente sul beneficiario che, dal canto suo, non aveva certo i mezzi e le capacità per valutare CP l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale. D'altronde, è la stessa che, stipulando la polizza NT collettiva, ha fatto affidamento sui professionisti assumendosi anche il rischio di eventuali negligenze ed imperizie. Quanto all'asserita condotta colposa degli attori, si osserva che l'art. 18 della polizza esclude la garanzia per i soli fatti dolosi dell'assicurato, non anche, invece, per le
3 condotte gravemente colpose. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dalla garanzia, di un'eventuale – e comunque ugualmente indimostrata – condotta gravemente colposa dell'attore.
Infine, premesso che il contratto di assicurazione in nessuna parte prescrive che la perizia NT econometrica fornita da al cliente e posta a fondamento della domanda giudiziale verso la banca debba essere asseverata, se con ciò si intenda la procedura di certificazione mediante giuramento avanti a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 5 del RD 9 ottobre 1922 n. 1366, non è in effetti neppure chiaro se l'eccezione di ciò intenda affermare o si riferisca invece, CP_1 come pare più probabile in assenza di suo esplicito richiamo alla procedura normativa di asseverazione mediante giuramento del perito avanti a cancelliere o a notaio, all'opinione diffusa che distingue la perizia semplice firmata dall'autore da quella che lo stesso autore autocertifica autentica e fedele. Invero, non è ravvisabile alcuna differenza giuridica tra perizia stragiudiziale semplice firmata e autocertificata (le responsabilità civili e penali che discendono dalle eventuali falsità non mutano in alcun modo;
quanto all'efficacia in giudizio nulla muta neppure in caso di perizia di parte giurata, che resta in ogni caso mera allegazione difensiva: cfr. ad es. Cass. sez. 5,
29 luglio 2011 n. 16650), ove pure si intenda che il contratto di assicurazione richieda, ai fini della copertura, perizia secondo tale accezione asseverata (assente ogni indicazione in proposito negli art. 11 e 12, nei quali in più parti si fa riferimento mero a perizie econometriche del NT professionista incaricato da , l'unico cenno in astratto utile ed invocato dalla convenuta che compare nel contratto di assicurazione è contenuto nella parentetica dell'art. 13 sul significato di cassazione dei “principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica”, invero assai generico e privo di ogni specificazione su significato e contenuto della certificazione resa dal perito, che in ogni caso certamente non è quella prevista dal RD n. 1366/1922, che è opera non del perito o traduttore ma del cancelliere avanti al quale il sottoscrittore giura.
È allora sufficiente considerare che non esiste formula sacrale per dichiarare di avere bene eseguito l'incarico e che le perizie si concludono con attestazione della qualifica ed iscrizione all'albo professionale e sottoscrizione “in fede”, requisito minimo necessario e sufficiente per poterle utilizzare nel giudizio contro l'istituto di credito e, poi, per poter invocare la copertura assicurativa.
Quanto all'importo indennizzabile, di fronte alla contestazione della convenuta, l'attore ha fornito prova di aver sostenuto tutti i costi indicati nello specifico, ha comprovato il versamento dell'importo di 2.800,00 euro relativo all'acquisto della perizia in particolare, la fattura 12531/14 avente ad oggetto la “redazione analisi contabile mutuo” presenta la dicitura “pagata” e
“pagamento: assegno bancario”(doc. 19) inoltre, anche dall'estratto conto si desume il suddetto pagamento (doc. 25) peraltro, risulta comprovato l'esborso delle spese del procedimento di mediazione pari a 183,00 euro mediante la fattura quietanzata n. 1430/2015 (doc. 20) parimenti, sono comprovati gli esborsi sostenuti dall'attore per le spese legali del proprio difensore a tal
4 riguardo, risultano due bonifici rispettivamente di 2.182,08 euro e di 9.567,82 euro a favore dello studio legale LI (docc.26 e 27). Risultano altresì comprovate le spese di giudizio sostenute dall'attore in favore della Banca Carige, posto che l'attore è risultato soccombente nel giudizio di merito, pertanto, lo stesso è stato condannato a rifondere a Banca Carige le spese di lite, liquidate in 10.7730,00 euro per compensi oltre rimborso spese generali al 15% c.p.a. ed Iva
(doc.10). Tale importo risulta versato in favore della Banca Carige mediante bonifici effettuati nelle date del 29.7.2019, 30.8.2019, 30.9.2019 e 29.10.2019 tutti rispettivamente per l'importo di
3.914,84 euro, per complessivi 15.656,36 euro (docc. 28 e 29); pertanto, va CP_1 condannata a corrispondere complessivi € 30.384,51. Trattandosi di debito di valore, spettano gli interessi compensativi sulla somma previamente devalutata alla data del 16.1.2019 (data della denuncia sinistro a tramite mail sub doc. 11) e poi annualmente rivalutata fino alla CP_1 liquidazione (data della presente pronuncia); da tale ultima data decorrono gli interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 per le cause di valore tra € 26.000,01 e 52.000,00 (importi medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'assenza di attività istruttoria e del richiamo in sede conclusionale delle argomentazioni già esposte negli atti introduttivi) in complessivi € 6.050,15 di cui € 5.261,00 per compenso ed € 789,15 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA di legge, spese di notifica e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Condanna al pagamento, in favore di di € 30.384,51 oltre rivalutazione CP_1 Parte_1 ed interessi come in motivazione;
Condanna a rifondere a le spese di lite liquidate come in motivazione, CP_1 Parte_1 con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 10 novembre 2025
Il giudice
LE IE
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