Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 927 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a SANTA CROCE DEL SANNIO Parte_1 C.F._1
(BN) il 19/08/1965. Con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDO GAETANO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a SANT'AGATA DE' GOTI (BN) Controparte_1 C.F._2 il 08/06/1966 Con il patrocinio dell'Avv. CORNACCHIA MATTIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
**** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Alla luce di quanto sopra premesso, la ricorrente ut supra rappresentata e difesa, previ gli incombenti di rito CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale Voglia, a parziale modifica delle vigenti condizioni divorzili assunte con sentenza 999/2016 FISSARE, a precisazione della responsabilità genitoriale delle parti in ordine alla custodia del comune figlio Per_1 affetto da disturbo dello spettro autistico, e quindi da disabilità totale, l'obbligo in capo al sig. Controparte_1
Pag. 1
Voglia altresì FISSARE a carico del sig. l'obbligo di comunicare con un preavviso di almeno giorni 60 CP_1 il periodo di vacanza che dedicherà, così frequentandolo e tenendolo con sé, al comune figlio Per_1
Con vittoria di spese di giudizio in caso di opposizione alle rassegnande conclusioni.
Parte resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo, stabilire il calendario mensile secondo il quale il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio
compatibilmente con gli impegni lavorati, da comunicare alla ricorrente con un mese di anticipo. Stabilire Per_1 altresì che, entro il 20 maggio di ciascun anno, le parti debbano reciprocamente comunicare il periodo ed il luogo delle vacanze estive con il figlio ed altresì stabilire, secondo il criterio dell'alternanza, i tempi di visita e pernottamento di durante le festività. Per_1
Autorizzare i genitori all'espatrio con il figlio nel territorio dell'Unione Europea. Per_1
Pubblico Ministero: Si rimette al Giudice.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 20.5.2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, rappresentando quanto segue:
- di aver contratto matrimonio in data 22.10.1994, con;
Controparte_1
- che in data 14.8.1995, nasceva il figlio , affetto sin dalla nascita da disturbo dello Per_1 spettro autistico e portatore di handicap grave;
- che, a seguito della separazione intercorsa nell'anno 2013, con sentenza n. 990 del 15.12.2016 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno
22/10/1994 in GATTICO tra LE EL nato il [...] in [...] e nata il [...] in [...]
SANTA CROCE DEL SANNIO (BN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio per l'anno 1994 al n.5, parte II, serie A;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GATTICO di procedere alla trascrizione della sentenza;
3. assegna alla signora la casa familiare, Parte_1 già di sua proprietà esclusiva, unitamente a quanto l'arreda, la quale vi abiterà con il figlio 4. pone Per_1
a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 del figlio entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 350,00, annualmente rivalutabile secondo Per_1 gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate laddove possibile;
5. dà atto che le parti concordano che le prerogative e le agevolazioni derivanti dalla legge n. 104/1992 risulteranno di pertinenza della madre di quale genitore convivente con il figlio;
6. dà atto che, per Per_1 tutto quanto non espressamente disciplinato, le parti si richiamano agli intervenuti accordi di separazione, in quanto compatibili”;
- che il diritto di visita e le modalità di frequentazione del padre in relazione al figlio venivano rimesse al libero accordo tra i genitori;
Pag.
2 - che nell'anno 2019 interveniva un accordo di mediazione nel quale le parti si accordavano affinché “nei fine settimana, sempre tenendo conto dei turni di lavoro del sig. i signori cerano CP_1 di spartirsi, il più equamente possibile, tra le due giornate di sabato e domenica. Concordano di dover cercare di continuare a garantirsi la suddetta divisione del fine settimana”. Ha lamentato la ricorrente che il convenuto ha, progressivamente, assunto un comportamento scarsamente collaborativo nella gestione del figlio, ad esempio incamerando per l'intero gli assegni familiari del figlio o non comunicando per tempo i propri turni di lavoro. La ricorrente ha, quindi, evidenziato la necessità di una collaborazione paterna nella gestione di
, al fine di poter svolgere attività lavorativa con orario di lavoro part-time verticale oltre che Per_1 di avere anche del tempo da dedicare a sé stessa, da sempre impegnata in via prevalente nella cura del figlio. Ha, quindi, lamentato che “la vigente previsione divorzile che rimandava a quella separativa, e fondata essenzialmente su una consolidata e positiva collaborazione genitoriale, appare non più percorribile e purtroppo naufragata”. Ha, ancora, prodotto relazione della dr.ssa psicoterapeuta di Borgomanero, la Persona_2 quale evidenzia “al momento attuale ritengo che sia necessario armonizzare maggiormente le posizioni dei genitori rispetto alla cura del figlio. Anche perché , che si è sempre sentita poco compresa in genere dal papà di , Pt_1 Per_1 ultimamente lamenta di essere poco aiutata nella sua gestione, tanto da non disporre, ad es. di nessun weekend libero nel corso del mese! Tale situazione molto faticosa ne sta minando le capacità di resilienza, di cui peraltro ha dato prova nel corso degli anni in cui è cresciuto. Segnalo dunque la necessità di salvaguardare la salute mentale Per_1 della coppia madre e figlio con handicap grave, così intimamente interdipendenti in senso fisico e psicologico, con una maggiore attenzione alle richieste materne, e ad una più equa suddivisione dei compiti e collaborazione nella vita quotidiana” (cfr. doc. n. 6).
* Si è tardivamente costituito il convenuto, il quale ha aderito alla domanda di regolamentazione dei tempi di visita e pernotto di con entrambi i genitori, opponendosi però ad un obbligo del Per_1 resistente di comunicare i propri turni di lavoro. Ha, poi, contestato la ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente, evidenziando come la sia “più insofferente del fatto che il sig. del tutto legittimamente, si sia ricostruito una vita Pt_1 CP_1 sentimentale”. Il convenuto, infatti, da oltre dieci anni, “frequenta e tiene con sé almeno tre giorni alla Per_1 settimana, benché non nel weekend, senza che prima d'ora la ricorrente se ne fosse mai lamentata”. Si è, quindi, reso disponibile “a tenere il figlio due weekend a settimana (rectius mese) e, nelle settimane in cui non sta con sé, due giorni alla settimana con pernottamento, compatibilmente con i propri turni di lavoro”.
* All'udienza dell'8.10.2024, a seguito dell'interrogatorio libero delle parti, il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa, che veniva accettata da entrambe le parti:
“- starà dal padre tre giorni a settimana, consecutivi, con due pernotti, per tre settimane mensili;
Per_1
- trascorrerà un weekend al mese, dal venerdì alla domenica, presso l'abitazione paterna, con pernotto;
in Per_1 quella settimana, effettuerà un solo pernotto infra-settimanale presso il padre;
Per_1
- le parti si impegnano a comunicare i propri turni, nel primo momento utile, non appena ricevuti;
-entro il 20 maggio di ciascun anno, le parti debbano reciprocamente comunicare il periodo ed il luogo delle vacanze estive con il figlio;
ciascun genitore si impegna ad informare tempestivamente l'altro circa lo stato di salute del figlio, avvertendolo tempestivamente di ogni problematica insorta;
nei periodi di vacanza ciascun genitore consentirà all'altro di effettuare almeno una videochiamata a giorni alterni;
Pag. 3 - per le festività si conferma del criterio dell'alternanza;
- i genitori prestano l'autorizzazione all'espatrio con il figlio nel territorio dell'Unione Europea;
ciascun Per_1 genitore dovrà comunicare con almeno 45 giorni di anticipo la volontà di trascorrere periodi di vacanza all'estero;
- spese di lite compensate”. A seguito di istanza dell'attrice, che rappresentava l'esistenza di contrasti sorti tra le parti in ordine alle modalità di attuazione della proposta conciliativa (in particolare all'orario in cui il padre dovesse andare a prendere il figlio nei giorni di sua spettanza, se al mattino ovvero nel tardo pomeriggio), la causa veniva rimessa in istruttoria. All'udienza del 10.12.2024, le parti raggiungevano, in via provvisoria, il seguente accordo:
“- starà dal padre tre giorni a settimana, consecutivi, con due pernotti, per tre settimane mensili;
la madre si Per_1 impegna a portare a casa del padre prima dell'inizio del lavoro, intorno alle ore 7.30; il terzo giorno il padre Per_1 riaccompagnerà a casa della madre a settimane alternate, la prima settimana non prime delle ore 16.30, la Per_1 seconda settimana, invece, in orario compatibile con i propri turni di lavoro;
se il padre farà il primo turno al mattino, la padre si rende disponibile ad andarlo a prendere la sera prima, dopo cena;
- trascorrerà un weekend al mese, dal venerdì alle ore 18.30 circa alla domenica alle ore 18.30, presso Per_1
l'abitazione paterna, con pernotto;
in quella settimana, effettuerà un solo pernotto infra-settimanali presso il Per_1 padre, dalle ore 7.30 alle ore 16.30, fatto salvo diverso accordo tra le pari;
- le parti si impegnano a comunicare i propri turni, nel primo momento utile, non appena ricevuti;
- entro il 20 maggio di ciascun anno, le parti debbano reciprocamente comunicare il periodo ed il luogo delle vacanze estive con il figlio;
ciascun genitore si impegna ad informare tempestivamente l'altro circa lo stato di salute del figlio, avvertendolo tempestivamente di ogni problematica insorta;
nei periodi di vacanza ciascun genitore consentirà all'altro di effettuare almeno una videochiamata a giorni alterni;
- per le festività si conferma del criterio dell'alternanza;
- le parti si impegnano a contattare i Servizi Sociali competenti per territorio, al fine di valutare l'inserimento di in un centro diurno almeno un giorno a settimana”. Il processo veniva rinviato per verificare la Per_1 fattibilità, in concreto, dell'accordo raggiunto. All'udienza del 23.1.2025, veniva concesso un nuovo rinvio per verificare l'andamento delle trattative.
Veniva, altresì, acquisita la relazione dei Servizi Sociali del 3.3.2025, con la quale si dava atto dell'avvio di un percorso supportivo a favore del figlio , già attivato presso l'abitazione Per_1 materna. Dalla relazione emerge come il convenuto si mostrava collaborante, “in particolare rispetto allo strumento dell'affido, subito intravisto come mezzo per riuscire a coprire il terzo giorno previsto dal decreto”. Lo stesso, tuttavia, non consegnava la modulistica necessaria per l'attivazione dell'affido educativo del figlio e dell'attività di supporto, “commentando che non ci fossero ancora le condizioni per decidere”. All'udienza del 6.3.2025, il convenuto ha rappresentato le proprie difficoltà nel contemperare i turni di lavoro con la permanenza del figlio presso la propria abitazione;
lo stesso, spontaneamente, ha dichiarato:
“sono disponibile a tenere mio figlio quattro giorni e tre notti con conseguente riduzione dell'onere di mantenimento a mio carico. ADR Giudice: non è possibile la soluzione proposta di avere il supporto domiciliare dei servizi sociali”. All'esito, il Giudice ha avanzato la seguente proposta conciliativa:
“- starà dal padre tre giorni a settimana, consecutivi, con due pernotti, per tre settimane mensili;
la madre si Per_1 impegna a portare a casa del padre prima dell'inizio del lavoro, intorno alle ore 7.30; il terzo giorno il padre Per_1 riaccompagnerà a casa della madre a settimane alternate, la prima settimana non prima delle ore 16.30, la Per_1
Pag. 4 seconda settimana, invece, in orario compatibile con i propri turni di lavoro;
se il padre farà il primo turno al mattino, la madre si rende disponibile ad andarlo a prendere la sera prima, dopo cena;
per il terzo giorno settimanale, il padre si avvarrà di un permesso ai sensi della legge 104 ovvero dell'ausilio dei Servizi Sociali che prestano assistenza domiciliare;
- trascorrerà un weekend al mese, dal venerdì alle ore 18.30 circa alla domenica alle ore 18.30, presso Per_1
l'abitazione paterna, con pernotto;
in quella settimana, effettuerà un solo pernotto infra-settimanali presso il Per_1 padre, dalle ore 7.30 alle ore 16.30, fatto salvo diverso accordo tra le pari;
- le parti si impegnano a comunicare i propri turni, nel primo momento utile, non appena ricevuti;
entro il 20 maggio di ciascun anno, le parti debbano reciprocamente comunicare il periodo ed il luogo delle vacanze estive con il figlio;
ciascun genitore si impegna ad informare tempestivamente l'altro circa lo stato di salute del figlio, avvertendolo tempestivamente di ogni problematica insorta;
nei periodi di vacanza ciascun genitore consentirà all'altro di effettuare almeno una videochiamata a giorni alterni;
- per le festività si conferma del criterio dell'alternanza”. Parte attrice ha accettato la proposta, mentre parte resistente ha formulato proposta difforme, rendendosi disponibile a tenere con sé il figlio quattro giorni alla settimana con tre pernotti per quattro settimane, con riduzione dell'obbligo di mantenimento ad € 200,00 mensili e consenso all'intervento dei Servizi Sociali. Non avendo le parti articolato istanze istruttorie, è stata disposta la discussione orale della causa.
*
2. Sul merito del ricorso Preliminarmente, osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 473 bis.9 c.p.c. ai figli maggiorenni portatori di handicap grave “si applicano le disposizioni in favore dei figli minori”; Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023).
In virtù della citata disposizione, pertanto, nel caso di figli maggiorenni portatori di handicap grave il Giudice ha ampli poteri officiosi, ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c. Ciò premesso, ritiene il Collegio che -a modifica delle condizioni di divorzio- debba essere disciplinata con modalità più pregnanti e specifici la regolamentazione dei rapporti tra ed il Per_1 padre.. Nell'attualità, infatti, la madre ha evidenziato delle criticità nella gestione del figlio, legate alla necessità di poter svolgere attività lavorativa part-time, su tre giorni la settimana, oltre che ad avere almeno un fine settimana al mese per potersi dedicare a se stessa, tenuto conto che la cura e la gestione del figlio gravano per la maggior parte del tempo su ella. Il resistente, invece, ha lamentato che il proprio lavoro di infermiere, su tre turni settimanali, non gli consente di venire in contro alle esigenze prospettate da parte ricorrente. Sono stati fatti plurimi rinvii per addivenire ad una soluzione conciliativa della controversa, al fine di contemperare le diverse esigenze rappresentate dalle parti, ma l'esito è stato negativo. Sono stati coinvolti anche i Servizi Sociali di riferimento, al fine di fornire un adeguato supporto ai genitori. Non può che rilevare il Collegio che il resistente, seppur a fronte di una apparente disponibilità e adesione alle progettualità e alle soluzioni offertegli, ha, di fatto, negato ogni effettiva
Pag. 5 collaborazione sia con parte attrice che con le istituzioni, giustificandosi con i propri problemi lavorativi. In particolare, il resistente, seppur formalmente adesivo al progetto domiciliare dei Servizi Sociali, ha poi negato, di fatto, il proprio consenso, subordinandolo solo ad una riduzione del proprio obbligo di mantenimento (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 6.3.2025). Ancora, il convenuto ha rifiutato la proposta conciliativa del Giudice che prevedeva che il padre tenesse con sé il figlio per tre giorni settimanali per tre settimane, oltre che per un fine settimana al mese, giustificandosi con problematiche lavorative, purtuttavia si è reso disponibile ad un collocamento paritetico del figlio con revoca (o quantomeno riduzione) dell'obbligo di mantenimento a suo carico. Il Collegio non può che rilevare come la disponibilità del padre a tenere con sé il figlio e ad aderire spontaneamente alle proposte formulate dai Servizi Sociali sia stata condizionata dal convenuto solo ad una riduzione dell'obbligo di mantenimento. Tuttavia, avendo il resistente, di fatto, fornito la propria disponibilità ad un ampliamento dei tempi di permanenza di presso di sé, Per_1 fornendo la disponibilità sia per quattro giorni settimanali che, addirittura, per l'intera settimana, ritiene il Collegio che possa disporsi la permanenza di secondo la proposta conciliativa già Per_1 formulata dal Giudice istruttore. Il padre, infatti, fornendo la propria disponibilità a tenere il figlio addirittura un numero di giorni superiori rispetto a quelli proposti da parte attrice, ha evidenziato di fatto che non sussistono ragioni obbiettive ed oggettive per non consentire una regolamentazione più specifica del diritto di visita paterno, con ampliamento dei tempi di permanenza. E del resto, proprio il convenuto nelle proprie conclusioni ha chiesto al Tribunale di stabilire i tempi di permanenza, secondo il criterio dell'alternanza. Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio di stabilire, in continuità con la proposta conciliativa del Giudice istruttore, così i tempi di permanenza di presso il padre: Per_1
- starà dal padre tre giorni a settimana, consecutivi, con due pernotti, per tre settimane Per_1 mensili;
la madre si impegna a portare a casa del padre prima dell'inizio del lavoro, intorno Per_1 alle ore 7.30; il terzo giorno il padre riaccompagnerà a casa della madre a settimane alternate, Per_1 la prima settimana non prima delle ore 16.30, la seconda settimana, invece, in orario compatibile con i propri turni di lavoro;
se il padre farà il primo turno al mattino, la madre si rende disponibile ad andarlo a prendere la sera prima, dopo cena;
- trascorrerà un weekend al mese, dal venerdì alle ore 18.30 circa alla domenica alle ore Per_1
18.30, presso l'abitazione paterna, con pernotto;
in quella settimana, effettuerà un solo Per_1 pernotto infra-settimanali presso il padre, dalle ore 7.30 alle ore 16.30, fatto salvo diverso accordo tra le pari;
- per le festività estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
- per le ulteriori festività si conferma del criterio dell'alternanza, con inizio dalla madre. Ritiene il Tribunale che non possa disporsi, nel caso di specie, una permanenza paritetica del figlio;
innanzitutto, è pacifico e non contestato che sia la madre ad occuparsi in prevalenza dei bisogni di
, sicché non appare conforme all'interesse di una permanenza paritetica;
in secondo Per_1 Per_1 luogo, l'atteggiamento del resistente, scarsamente collaborativo, oppositivo anche solo ad un minimo ampiamento della permanenza del figlio presso di sè ed apparso poco consapevole delle
Pag. 6 necessità di , rende inopportuno, nell'esclusivo interesse di , un collocamento Per_1 Per_1 paritetico. Non si ritiene necessaria una modifica del contributo di mantenimento (né in aumento né in riduzione), tenuto conto che nessuna delle due parti ha avanzato conclusioni in tal senso e che il minimo ampliamento della permanenza presso il padre non incide significativamente sull'onere di contribuzione diretta dello stesso, tenuto peraltro conto che il contributo al mantenimento è stato determinato oramai nell'anno 2016 (circostanza che tutt'al più giustificherebbe un suo incremento). Le ulteriori domande relative alla comunicazione dei turni di lavoro del resistente e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sono inammissibili in questa sede. Deve disporsi la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare, per la vigilanza.
3. Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente, che peraltro ha rifiutato la proposta giustificativa, nella misura di € 7.616,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa, valori medi.
******
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, a modifica della sentenza n. 990 del 15.12.2016 emessa dal Tribunale di Novara, così provvede:
1. Dispone che , figlio maggiorenne ma affetto da handicap grave, stia con il padre Per_1 tre giorni a settimana, consecutivi, con due pernotti, per tre settimane Controparte_1 mensili;
la madre si impegna a portare a casa del padre prima dell'inizio del lavoro, Per_1 intorno alle ore 7.30; il terzo giorno il padre riaccompagnerà a casa della madre a Per_1 settimane alternate, la prima settimana non prima delle ore 16.30, la seconda settimana, invece, in orario compatibile con i propri turni di lavoro;
se il padre farà il primo turno al mattino, la madre si rende disponibile ad andarlo a prendere la sera prima, dopo cena;
- trascorrerà un weekend al mese, dal venerdì alle ore 18.30 circa alla domenica alle ore Per_1
18.30, presso l'abitazione paterna, con pernotto;
in quella settimana, effettuerà un solo Per_1 pernotto infra-settimanali presso il padre, dalle ore 7.30 alle ore 16.30, fatto salvo diverso accordo tra le pari;
- per le festività estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
- per le ulteriori festività si conferma del criterio dell'alternanza, con inizio dalla madre.
2. dichiara inammissibile le ulteriori domande formulate dalle parti;
3. dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare per la vigilanza;
4. condanna a versare a le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in complessivi € 7.616,00 oltre a IVA e CPA se dovuti per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29 aprile 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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