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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 1019/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Frosinone (FR) in Via Adige Parte_1
n. 41, presso lo studio dell'avv. Francesco Mei che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, elettivamente domiciliato in Cassino, Piazza Labriola n. 49, presso la propria sede, e rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Giuseppe Caputo, in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale – nesso di causalità
FATTO E DIRITTO
ha sostenuto di aver lavorato come operaio magazziniere dal Parte_1 dal 2003 al 2018 e in particolare, per ciò che attiene all'attività
1 professionale, ha sostenuto di aver svolto le seguenti mansioni, con continuità: “sistemare ed inventariare i materiali nel magazzino;
preparare il materiale da spedire;
inviare la merce e le attrezzature;
collaborare con i corrieri nelle attività di scarico e carico delle merci”, tali da costringerlo a posture incongrue, nonché all'effetto di vibrazioni e sovraccarico degli arti superiori, nonché a movimenti ripetitivi e ciclici di torsione.
Ha poi evidenziato di aver presentato denuncia della malattia professionale intervenutagli a seguito di tale attività professionale (“tendinopatia degenerativa cronica periartrite scapolo omerale spalle bilaterale deficit articolare”), all' , che tuttavia ha respinto l'istanza in quanto “il rischio CP_2 lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”, con provvedimento del 21.7.2021.
Ha pertanto proposto l'odierno ricorso per chiedere l'accertamento della natura di tecnopatia della patologia sopra descritta, e del nesso causale tra l'insorgenza della malattia e la natura e tipologia delle mansioni svolte, con onere della prova a carico dell' trattandosi di patologia tabellata, CP_2 nonché l'accertamento della relativa entità del danno biologico, pari ad almeno il 10%, o in subordine dal 6 al 9%, e conseguentemente la condanna dell' convenuto al pagamento delle prestazioni previdenziali previste CP_2 dalla legge in relazione all'entità di danno biologico accertata.
Si è costituito l' che ha contestato quanto dedotto in ricorso, CP_2 sostenendo che in particolare non risulta provato il nesso eziologico tra le lavorazioni, il rischio connesso, e la malattia denunciata, concludendo per il rigetto integrale del ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e l'esperimento di consulenza tecnica medico legale, con incarico affidato al dr. Per_1
[...]
All'odierna udienza, all'esito del deposito della relazione peritale, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
2 ***
Giova premettere che la malattia professionale è definibile come evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa ed è in rapporto causale con le prestazioni di lavoro. Differisce dall'infortunio per la causa, non violenta, ma lenta e progressiva.
Il D.P.R. 1124/65 stabilisce, all'art. 3, che le malattie oggetto di copertura assicurativa , devono essere contratte nell'esercizio o a causa delle CP_2 lavorazioni tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (c.d. lavorazioni morbigene). Originariamente erano considerate di origine professionale solo le malattie indicate nell'elenco allegato al citato D.P.R., come modificato con D.P.R. 366/94, c.d. malattie tabellate, con l'aggiunta delle c.d. tecnopatie compatibili previste dalla L. 780/75, ossia la silicosi e l'asbestosi, derivanti da esposizione alle polveri, rispettivamente, di silicio e di amianto. Si è chiarito che, per tali patologie, sussiste una presunzione legale circa il nesso eziologico con l'attività lavorativa, ciò che solleva il prestatore di lavoro dal relativo onere della prova, potendo egli limitarsi ad allegare e dimostrare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto. Ai fini dell'esclusione della tutela assicurativa dovrà, in queste ipotesi, risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la patologia, con onere in capo all'ente (ex plurimis, Cass. 26.7.2004 n. 14023 e Cass.
21.11.2016 n. 23653).
La Corte costituzionale, poi, con sentenza n. 179/88, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 1124/65 nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione anche per malattie diverse da quelle specificate nelle tabelle. Con tale decisione, la Corte ha escluso il carattere tassativo delle malattie indennizzabili ed ammesso la possibilità, per il lavoratore, di dimostrare l'origine professionale anche di malattie ulteriori ovvero causate da lavorazioni non incluse nelle tabelle. Si è, così, dato avvio ad un sistema misto con la previsione, fra l'altro, della tutelabilità
3 anche delle malattie ad eziologia c.d. multifattoriale, riconducibili cioè a fattori di nocività di diversa provenienza anche al di fuori degli ambienti di lavoro ovvero a fattori genetici (fra le altre, Cass. 608837/09 e Cass.
5.8.2010 n. 18270 e Cass. 12.09.2019 n. 22837).
Ciò premesso in termini di inquadramento generale, nel caso di specie sono stati escussi, al fine di provare le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente i testimoni e (entrambi operai Testimone_1 Testimone_2 presso lo stabilimento Ideal Strandard di Roccasecca), i quali hanno descritto le mansioni svolte dal ricorrente.
In particolare, dalle dichiarazioni dei testi escussi, è emerso che il ricorrente si occupava, nell'ambito di attività di pulizia, del trasporto anche manuale degli scarti di produzione, con affaticamento degli arti superiori, movimentazione di carichi pesanti e assunzione di posture incongrue (Cfr. le dichiarazioni di “si occupava di trasportare gli scarti di produzione Tes_1 ancora crudi, che potevano essere rimacinati, con dei carrelli trasportati a mano, verso un contenitore dove venivano ulteriormente frantumati. A volte ci si occupava di preparare il materiale nel magazzino;
a volte il ricorrente era addetto anche a quello, e si provvedeva al carico e scarico della merce,
a mano”, e quelle di : “si occupava di raccoglie gli sfreddi della Tes_2 lavorazione, o pulire il liquido che si sversava in caso di perdite, attività che poteva essere laboriosa in quanto il cemento liquido si spandeva in tutta l'area. Si occupava anche di buttare gli scarti (sia secchi, che più pastosi).
In questo processo di smaltimento si occupava di trasportare delle “benne”, dei cassoni voluminosi con tre lati verticali e un lato fatto a scivolo con delle rotelle e ribaltabili, in cui noi depositavamo i rifiuti. Tali benne andavano svuotate in corrispondenza di una buca, e dunque il ricorrente le trasportava, spingendole sulle rotelle, poi le ribaltava per consentire la fuoriuscita dei rifiuti all'interno della buca. Il ricorrente poi trasportava anche degli altri carrelli, a più piani, in cui impilavamo altri prodotti da smaltire, per trasportarli nella stessa buca;
i pezzi erano poi prelevati a
4 mano, senza l'ausilio di mezzi meccanici, dai carrelli e depositati nella
“buca” per lo smaltimento.”)
Sulla base dell'accertamento di tali fatti, fondato sulle dichiarazioni testimoniali che appaiono coerenti e interessano l'intero arco lavorativo dedotto, è stata espletata la consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare il nesso di causalità tra le patologie denunciate e le lavorazioni così come descritte nonché l'entità del danno biologico residuato alla ricorrente.
Il consulente tecnico, dr. alla cui ampia ed esaustiva motivazione Per_1 si fa riferimento, in risposta al quesito posto, dopo accurato esame medico e attento studio della documentazione prodotta, ha affermato che la parte ricorrente risulta affetta da “tendinopatia degenerativa bilaterale della cuffia dei rotatori a lieve impegno anatomo-funzionale” e che tale patologia appare comunque riconducibile alle lavorazioni svolte per come descritte, al minimo quale concausa, avuto riguardo all'esposizione del ricorrente al rischio derivante da movimenti ripetitivi, mantenimento posture incongrue e impiego di forza.
Il consulente ha poi stimato il danno biologico derivato al ricorrente da tale patologia nella misura del 4%, applicando i rilevanti codici tabellari.
Non valgono a smentire tali considerazioni i rilievi critici mossi dal consulente della parte ricorrente, relativi a diversa patologia, e per cui si rinvia ai riscontri presenti nell'elaborato peritale.
L'accertamento peritale, anche alla luce delle argomentazioni esposte, è approfondito e congruamente motivato, quindi immune da censure, anche di ordine logico, e le conclusioni proposte possono essere interamente condivise.
Di conseguenza, va accertata la natura di malattia professionale della tendinopatia degenerativa bilaterale della cuffia dei rotatori a lieve impegno anatomo-funzionale denunciata dal ricorrente, ma la domanda va respinta con riferimento alla condanna al diritto a percepire le prestazioni
5 previdenziali, essendo il grado accertato inferiore a quello minimo per il riconoscimento dell'indennizzo.
Le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.
Allo stesso modo, si stima equo porre a carico di entrambe le parti le spese di CTU, liquidate in separato decreto, e in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- dichiara che la malattia (“tendinopatia degenerativa bilaterale della cuffia dei rotatori a lieve impegno anatomo-funzionale”) denunciata da in data 8.6.2021 ha origine professionale e che essa ha Parte_1 determinato, a carico del medesimo, un danno biologico nella misura del 4%
- Spese del giudizio compensate tra le parti;
- spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a definitivo carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Cassino il 18/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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