TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 22/12/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio il 17 dicembre 2025, composto dai magistrati: dott. RI GR presidente rel. dott. Gaetano Catalani giudice dott.sa Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1688/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Persona_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._2 entrambi con l'avvocato PALOMBELLA DOMENICO ANTONIO con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 20 settembre 2025 sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 24 settembre 2025, contenente le condizioni della separazione, al quale
è stato altresì allegato il piano genitoriale;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative e soddisfano le esigenze dei figli Persona_2
(nata il [...]) e (nato il [...]), con conseguente manifesta Persona_3 superfluità del loro ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 24 settembre 2025 da e , così provvede: Persona_1 Parte_1
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Persona_1 Pt_1
, coniugati il 26 luglio 2008 in IRSINA (MT), alle condizioni da loro concordate, sottoscritte
[...]
e contenute nel ricorso per separazione consensuale iscritto a ruolo il 24 settembre 2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IRSINA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, Parte II, serie A, numero
8;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 17 dicembre 2025.
Il Presidente est.
RI GR