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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 787/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 787/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/06/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 03 Novembre 2025 TRA
, c.f.: Parte_1
, elett.te dom.to/a alla Indirizzo Telematico presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. LAVORGNA EMILIO, c.f.: , dal quale è C.F._1 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla V.LE Controparte_1 P.IVA_2 CE VERRASTRO,4 Controparte_2
, presso lo studio dell'Avv. DEMURO
[...] FAUSTINA, c.f.: dal quale è rappresentato/a e C.F._2 difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 19/06/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data17/03/2022, la società cooperativa in epigrafe, per far accertare e dichiarare dal Tribunale adito l'illegittimità della decadenza dal regime di aiuti di cui alla Misura 123 del PSR CP_1 2007/2013, disposta con Determina Dirigenziale n. 14BE.2022/D.00116 del 08/02/2022 Ufficio Autorità di Gestione P.S.R Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e rurale- Sede ( Doc. 1 produzione CP_2 [...]
del 19 settembre 2022) , nonché di far accertare e dichiarare CP_1
l'insussistenza degli indebiti conseguenti alla disposta decadenza , in particolare dell'importo di Euro 2.292.067,35 ( di cui Euro 1.951.590,50 quale anticipo percepito Euro 145.317,80 quale acconto/SA ed Euro 195.159,00 quale penale del 10%)
L'udienza di prima comparizione veniva differita alla data del 18 ottobre 2022.
La si costituiva in giudizio in data 19.09.2022 con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata.
In via preliminare allegava la esistenza di profili di continenza se non proprio di parziale litispendenza con il procedimento iscritto presso codesto Tribunale di Potenza al NRG 1237/2017 pendente tra l'odierna attrice , l'
[...]
e la Controparte_3 Controparte_1
All'udienza a trattazione scritta del 16 giugno 2023, considerata l'insussistenza dei presupposti per disporre la riunione al procedimento Tribunale di Potenza R.G. 1237/2017, la causa veniva rinviata per la trattazione alla udienza del 19 giugno 2024, concedendo i termini di cui all'art 183 co. 6 c.p.c. a decorrere dal 15 gennaio 2024 .
In assenza di istruttoria orale in corso di causa in data 12 settembre 2025 è stata quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e a quella medesima data la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Dell'insussistenza del danno evento
Ai fini del risarcimento del danno invocato da parte attrice occorre verificare la sussistenza di un danno antigiuridico, che leda cioè una posizione giuridica soggettiva senza essere a ciò autorizzato dall'ordinamento giuridico: danno contra ius e non iure.
Dall'esame degli atti, si evince tuttavia che Con la Sentenza T.A.R. 560/2017 ( documento n. 14 produzione regione del 19 settembre 2022) il Tribunale adito ha accolto la domanda impugnatoria limitatamente al quinto motivo di impugnazione riconoscendo che c'era stato un errore materiale nella previsione di un termine di mesi 8 anziché di mesi 10 , avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra la data di presentazione della domanda di variante ed il termine inizialmente stabilito dal provvedimento di concessione, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria sull'assunto che la ricorrente Parte_1 non avesse dimostrato di aver ultimato i lavori entro la data del 13.03.2017 , né di aver eseguito entro il termine concesso del 13.03.2017 una quota
- 2 -
percentuale significativa dell'investimento in questione , non potendo essere ritenuto meritevole di risarcimento il beneficiario di un finanziamento che rimane inerte.
Il procedimento in Consiglio di Stato di impugnazione della predetta Sentenza 560/2017 iscritto al Reg. ric. 856/2018 si è definito con Sentenza n. 5761/2022 di rigetto totale dell'appello (doc. 5 produzione regione del 14 marzo 2024). Il rigetto da parte del Consiglio di Stato dell'appello avverso la Sentenza TAR Basilicata 560/2017, comporta che non possano essere riproposte in questa sede censure afferenti asserite carenze nell'attività valutativa compiuta dall'Amministrazione regionale , tenuta per di più ad esercitare il proprio potere entro i limiti temporali imposti dal PSR 2007/2013.
Non è motivato per contro l'assunto di controparte secondo cui le Sentenze TAR Basilicata avrebbero statuito solo in ordine al termine minimo per il completamento dell'investimento rimettendo all'Amministrazione le valutazioni discrezionali circa il termine finale;
tanto è smentito, comunque , in punto di diritto , dalla circostanza che la fissazione di termini più lunghi era preclusa all'Amministrazione regionale posto che la necessità di contenere al minimo il superamento delle scadenze imposte dal periodo di Programmazione 2007/2013 , e nello specifico dal P.S.R. 2007/2013 , ai cui obiettivi avrebbe dovuto allinearsi l'investimento per cui è causa, impediva l'esercizio di ogni ulteriore attività discrezionale nella fissazione di un termine diverso e più lungo di quello indicato dalle Pronunce Giurisdizionali.
Tale esigenza è stata riconosciuta anche nella pronuncia del Consiglio di Stato sez. III Giurisdizionale n. 5761/2022 ( Doc. 15 produzione del 19 settembre 2022) che ha rigettato in toto l'appello avverso la Sentenza TAR CP_1 560/2017( Doc. 14 produzione regione del 19 settembre 2022) laddove al cap.
7.1 viene ribadito che la scelta del termine più restrittiva è stata imposta dalla necessità di contenere al minimo il superamento delle scadenze imposte dal periodo di programmazione 2007/2013.
Da un punto di vista amministrativo e procedimentale assume anche un autonomo rilievo la DGR 1103 del 28 settembre 2016 ( Documento 9 produzione regione del 19 settembre 2022) che , nel prevedere la transizione dal PSR 2007/2013 nel PSR 2014/2024 degli investimenti in corso a valere , tra le altre , sulla Misura 123 Azione A fissava quale termine ultimo per il completamento di tutti i progetti finanziati la data del 31/03/2017 .
Non vi è prova che siano intervenute modificazioni nello stato esecutivo del progetto finanziato , tant'è che risulta documentalmente provato che, anche dopo il deposito e la pubblicazione della Sentenza Tar per la CP_1
- 3 -
560/2017 , la società non ha comunque dato avvio ai lavori , per come documentato dai legali dell'impresa ( Doc. 3 produzione regione del 19 settembre 2022) , a fronte dell'intento manifestato dagli Uffici regionali di voler effettuare un sopralluogo nei siti interessati al fine di conciliare la lite;
né vi è prova che sia stata presentata agli uffici regionali alcuna domanda di saldo, neppure entro il termine definitivo del 31 marzo 2017 previsto dalla DGR 1103 del 2016 ( Doc. 9 produzione regione del 19 settembre 2022) ) relativamente ai progetti ammessi a finanziamento a valere , tra gli altri , sulla Misura 123 del PSR 2007/2013 . CP_1
Conseguentemente l' Controparte_4 effettuava formale proposta di decadenza con nota trasmessa a mezzo PEC in data 12.01.2022 acquisita al protocollo della Direzione Generale Politiche agricole con n. 2022-0004500 ( All. 6 produzione regione del 19 settembre 2022) ) , all'Ufficio autorità di gestione del PSR , che adottava il CP_1 provvedimento di decadenza Determina Dirigenziale n. 14BE.2022/D.00116 del 08/02/2022 ( Doc. 1 produzione regione del 19 settembre 2022) ) contestato in questa sede. Il sopra riferito iter documentale è idoneo a dimostrare che la pronuncia di decadenza è intervenuta in data 08.02.2022 quando cioè era abbondantemente decorso ogni termine per il completamento dell'investimento , termine che, come rappresentato negli atti difensivi prodotti, è stato prorogato nel tempo e contestato davanti agli Organi Giurisdizionali amministrativi.
In particolare dall'esame logico-cronologico degli atti si evince che:
1) Il deposito e la pubblicazione della Sentenza n. 560/2017 è avvenuto in data 03/08/2017, quando era ormai decorso anche il successivo termine di 10 mesi dal passaggio in giudicato della Sentenza n. 114/2016 per la concessione della proroga , cui fa riferimento detta Sentenza n. 560 relativamente allo scrutinio del 5° motivo di impugnazione, dove si dice testualmente ( pag. 5 /6 ultimo capoverso Doc 14 produzione della costituzione in giudizio del 20.09.2022 ) “ Poiché risulta evidente che la predetta quantificazione di mesi 8, anziché di mesi 10 era un chiaro errore materiale , l'impugnata Determinazione n. 548 del 14.06.2016 avrebbe dovuto prevedere la proroga dell'ultimazione dell'investimento di 10 mesi e non di 8 mesi, cioè tenuto conto della circostanza che la Sentenza n. 114 del 15.02.2016, non appellata da entrambe le parti, è passata in giudicato il 13.05.2016 ( cioè il 60° giorno successivo alla sua notifica del 14.03.2016) il provvedimento impugnato avrebbe dovuto fissare quanto meno una proroga fino al 13.03.2017. 2) Anche dopo il deposito e la pubblicazione della Sentenza Tar per la
560/2017 che rilevava l'errore materiale nella fissazione del CP_1
- 4 -
termine ultimo per il completamento dell'investimento , la società non ha comunque dato avvio ai lavori , per come documentato dai legali dell'impresa ( Doc. 3 produzione regione del 19 settembre 2022) , a fronte dell'intento manifestato dagli Uffici regionali di voler effettuare un sopralluogo nei siti interessati al fine di conciliare la lite proprio con riferimento ai tempi per il completamento dell'investimento ( Doc. 17 produzione regione del 19 settembre 2022) né vi è prova che sia stata presentata agli Uffici regionali alcuna domanda di saldo , neppure entro il termine definitivo del 31 marzo 2017 previsto dalla DGR 1103 del 2016 ( Doc. 9 produzione regione del 19 settembre 2022) ) , relativamente ai progetti ammessi a finanziamento a valere tra gli altri , sulla Misura 123 del PSR 2007/2013, atteso che tale CP_1 obbligo di rendicontare l'investimento era imposto dal provvedimento di concessione seppure entro i nuovi termini contemplati dalle proroghe intervenute .
Non può quindi sostenersi l'assunto che a fronte dello spirare dei termini permanesse un obbligo dell'Amministrazione regionale di riedizione del potere di proroga, ed infatti non risulta essere stata proposta azione per l'ottemperanza del giudicato al fine di conseguire una proroga del termine per l'ultimazione dell'investimento.
Anche dopo le pronunce del Giudice amministrativo la società cooperativa è dunque rimasta inerte , ancorché entro le scadenze previste dall'art 6 del provvedimento di concessione del contributo del 22/12/2011 ( Doc. 2 produzione regione del 19.09.2022) fossero intervenute le liquidazioni dovute a titolo di anticipazione e di SA ( Documenti 3 e 4 della produzione della Regione del febbraio e poi del 14 marzo 2024 comprovanti lo stato dell'esecuzione dei pagamenti in ordine ai Decreti 70580242 e CP_3 70580333).
2. Dell'insussistenza del danno conseguenza
Dalla insussistenza del danno- evento, e dunque dell'an della lesione del diritto soggettivo, discende l'impossibilità di procedere alla individuazione e quantificazione del danno conseguenza.
Non può pertanto essere accolta la richiesta istruttoria della CP_5 cooperativa , reiterata in comparsa conclusionale, di disporre una C. T. U. al fine di quantificare il danno subito a causa dell'illegittima decadenza dal contributo e mancata concessione di un ulteriore termine di almeno 10 mesi e al conseguente mancato investimento, perché proposta in assenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda ex art. 2043 c.c. e in particolare della prova dell'an relativa all'illecito.
- 5 -
La domanda è quindi infondata e deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore della domanda, secondo i valori minimi, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , così provvede: Controparte_1
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 24.668,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Potenza, lì 02.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 787/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/06/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 03 Novembre 2025 TRA
, c.f.: Parte_1
, elett.te dom.to/a alla Indirizzo Telematico presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. LAVORGNA EMILIO, c.f.: , dal quale è C.F._1 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla V.LE Controparte_1 P.IVA_2 CE VERRASTRO,4 Controparte_2
, presso lo studio dell'Avv. DEMURO
[...] FAUSTINA, c.f.: dal quale è rappresentato/a e C.F._2 difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 19/06/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data17/03/2022, la società cooperativa in epigrafe, per far accertare e dichiarare dal Tribunale adito l'illegittimità della decadenza dal regime di aiuti di cui alla Misura 123 del PSR CP_1 2007/2013, disposta con Determina Dirigenziale n. 14BE.2022/D.00116 del 08/02/2022 Ufficio Autorità di Gestione P.S.R Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e rurale- Sede ( Doc. 1 produzione CP_2 [...]
del 19 settembre 2022) , nonché di far accertare e dichiarare CP_1
l'insussistenza degli indebiti conseguenti alla disposta decadenza , in particolare dell'importo di Euro 2.292.067,35 ( di cui Euro 1.951.590,50 quale anticipo percepito Euro 145.317,80 quale acconto/SA ed Euro 195.159,00 quale penale del 10%)
L'udienza di prima comparizione veniva differita alla data del 18 ottobre 2022.
La si costituiva in giudizio in data 19.09.2022 con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata.
In via preliminare allegava la esistenza di profili di continenza se non proprio di parziale litispendenza con il procedimento iscritto presso codesto Tribunale di Potenza al NRG 1237/2017 pendente tra l'odierna attrice , l'
[...]
e la Controparte_3 Controparte_1
All'udienza a trattazione scritta del 16 giugno 2023, considerata l'insussistenza dei presupposti per disporre la riunione al procedimento Tribunale di Potenza R.G. 1237/2017, la causa veniva rinviata per la trattazione alla udienza del 19 giugno 2024, concedendo i termini di cui all'art 183 co. 6 c.p.c. a decorrere dal 15 gennaio 2024 .
In assenza di istruttoria orale in corso di causa in data 12 settembre 2025 è stata quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e a quella medesima data la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Dell'insussistenza del danno evento
Ai fini del risarcimento del danno invocato da parte attrice occorre verificare la sussistenza di un danno antigiuridico, che leda cioè una posizione giuridica soggettiva senza essere a ciò autorizzato dall'ordinamento giuridico: danno contra ius e non iure.
Dall'esame degli atti, si evince tuttavia che Con la Sentenza T.A.R. 560/2017 ( documento n. 14 produzione regione del 19 settembre 2022) il Tribunale adito ha accolto la domanda impugnatoria limitatamente al quinto motivo di impugnazione riconoscendo che c'era stato un errore materiale nella previsione di un termine di mesi 8 anziché di mesi 10 , avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra la data di presentazione della domanda di variante ed il termine inizialmente stabilito dal provvedimento di concessione, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria sull'assunto che la ricorrente Parte_1 non avesse dimostrato di aver ultimato i lavori entro la data del 13.03.2017 , né di aver eseguito entro il termine concesso del 13.03.2017 una quota
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percentuale significativa dell'investimento in questione , non potendo essere ritenuto meritevole di risarcimento il beneficiario di un finanziamento che rimane inerte.
Il procedimento in Consiglio di Stato di impugnazione della predetta Sentenza 560/2017 iscritto al Reg. ric. 856/2018 si è definito con Sentenza n. 5761/2022 di rigetto totale dell'appello (doc. 5 produzione regione del 14 marzo 2024). Il rigetto da parte del Consiglio di Stato dell'appello avverso la Sentenza TAR Basilicata 560/2017, comporta che non possano essere riproposte in questa sede censure afferenti asserite carenze nell'attività valutativa compiuta dall'Amministrazione regionale , tenuta per di più ad esercitare il proprio potere entro i limiti temporali imposti dal PSR 2007/2013.
Non è motivato per contro l'assunto di controparte secondo cui le Sentenze TAR Basilicata avrebbero statuito solo in ordine al termine minimo per il completamento dell'investimento rimettendo all'Amministrazione le valutazioni discrezionali circa il termine finale;
tanto è smentito, comunque , in punto di diritto , dalla circostanza che la fissazione di termini più lunghi era preclusa all'Amministrazione regionale posto che la necessità di contenere al minimo il superamento delle scadenze imposte dal periodo di Programmazione 2007/2013 , e nello specifico dal P.S.R. 2007/2013 , ai cui obiettivi avrebbe dovuto allinearsi l'investimento per cui è causa, impediva l'esercizio di ogni ulteriore attività discrezionale nella fissazione di un termine diverso e più lungo di quello indicato dalle Pronunce Giurisdizionali.
Tale esigenza è stata riconosciuta anche nella pronuncia del Consiglio di Stato sez. III Giurisdizionale n. 5761/2022 ( Doc. 15 produzione del 19 settembre 2022) che ha rigettato in toto l'appello avverso la Sentenza TAR CP_1 560/2017( Doc. 14 produzione regione del 19 settembre 2022) laddove al cap.
7.1 viene ribadito che la scelta del termine più restrittiva è stata imposta dalla necessità di contenere al minimo il superamento delle scadenze imposte dal periodo di programmazione 2007/2013.
Da un punto di vista amministrativo e procedimentale assume anche un autonomo rilievo la DGR 1103 del 28 settembre 2016 ( Documento 9 produzione regione del 19 settembre 2022) che , nel prevedere la transizione dal PSR 2007/2013 nel PSR 2014/2024 degli investimenti in corso a valere , tra le altre , sulla Misura 123 Azione A fissava quale termine ultimo per il completamento di tutti i progetti finanziati la data del 31/03/2017 .
Non vi è prova che siano intervenute modificazioni nello stato esecutivo del progetto finanziato , tant'è che risulta documentalmente provato che, anche dopo il deposito e la pubblicazione della Sentenza Tar per la CP_1
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560/2017 , la società non ha comunque dato avvio ai lavori , per come documentato dai legali dell'impresa ( Doc. 3 produzione regione del 19 settembre 2022) , a fronte dell'intento manifestato dagli Uffici regionali di voler effettuare un sopralluogo nei siti interessati al fine di conciliare la lite;
né vi è prova che sia stata presentata agli uffici regionali alcuna domanda di saldo, neppure entro il termine definitivo del 31 marzo 2017 previsto dalla DGR 1103 del 2016 ( Doc. 9 produzione regione del 19 settembre 2022) ) relativamente ai progetti ammessi a finanziamento a valere , tra gli altri , sulla Misura 123 del PSR 2007/2013 . CP_1
Conseguentemente l' Controparte_4 effettuava formale proposta di decadenza con nota trasmessa a mezzo PEC in data 12.01.2022 acquisita al protocollo della Direzione Generale Politiche agricole con n. 2022-0004500 ( All. 6 produzione regione del 19 settembre 2022) ) , all'Ufficio autorità di gestione del PSR , che adottava il CP_1 provvedimento di decadenza Determina Dirigenziale n. 14BE.2022/D.00116 del 08/02/2022 ( Doc. 1 produzione regione del 19 settembre 2022) ) contestato in questa sede. Il sopra riferito iter documentale è idoneo a dimostrare che la pronuncia di decadenza è intervenuta in data 08.02.2022 quando cioè era abbondantemente decorso ogni termine per il completamento dell'investimento , termine che, come rappresentato negli atti difensivi prodotti, è stato prorogato nel tempo e contestato davanti agli Organi Giurisdizionali amministrativi.
In particolare dall'esame logico-cronologico degli atti si evince che:
1) Il deposito e la pubblicazione della Sentenza n. 560/2017 è avvenuto in data 03/08/2017, quando era ormai decorso anche il successivo termine di 10 mesi dal passaggio in giudicato della Sentenza n. 114/2016 per la concessione della proroga , cui fa riferimento detta Sentenza n. 560 relativamente allo scrutinio del 5° motivo di impugnazione, dove si dice testualmente ( pag. 5 /6 ultimo capoverso Doc 14 produzione della costituzione in giudizio del 20.09.2022 ) “ Poiché risulta evidente che la predetta quantificazione di mesi 8, anziché di mesi 10 era un chiaro errore materiale , l'impugnata Determinazione n. 548 del 14.06.2016 avrebbe dovuto prevedere la proroga dell'ultimazione dell'investimento di 10 mesi e non di 8 mesi, cioè tenuto conto della circostanza che la Sentenza n. 114 del 15.02.2016, non appellata da entrambe le parti, è passata in giudicato il 13.05.2016 ( cioè il 60° giorno successivo alla sua notifica del 14.03.2016) il provvedimento impugnato avrebbe dovuto fissare quanto meno una proroga fino al 13.03.2017. 2) Anche dopo il deposito e la pubblicazione della Sentenza Tar per la
560/2017 che rilevava l'errore materiale nella fissazione del CP_1
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termine ultimo per il completamento dell'investimento , la società non ha comunque dato avvio ai lavori , per come documentato dai legali dell'impresa ( Doc. 3 produzione regione del 19 settembre 2022) , a fronte dell'intento manifestato dagli Uffici regionali di voler effettuare un sopralluogo nei siti interessati al fine di conciliare la lite proprio con riferimento ai tempi per il completamento dell'investimento ( Doc. 17 produzione regione del 19 settembre 2022) né vi è prova che sia stata presentata agli Uffici regionali alcuna domanda di saldo , neppure entro il termine definitivo del 31 marzo 2017 previsto dalla DGR 1103 del 2016 ( Doc. 9 produzione regione del 19 settembre 2022) ) , relativamente ai progetti ammessi a finanziamento a valere tra gli altri , sulla Misura 123 del PSR 2007/2013, atteso che tale CP_1 obbligo di rendicontare l'investimento era imposto dal provvedimento di concessione seppure entro i nuovi termini contemplati dalle proroghe intervenute .
Non può quindi sostenersi l'assunto che a fronte dello spirare dei termini permanesse un obbligo dell'Amministrazione regionale di riedizione del potere di proroga, ed infatti non risulta essere stata proposta azione per l'ottemperanza del giudicato al fine di conseguire una proroga del termine per l'ultimazione dell'investimento.
Anche dopo le pronunce del Giudice amministrativo la società cooperativa è dunque rimasta inerte , ancorché entro le scadenze previste dall'art 6 del provvedimento di concessione del contributo del 22/12/2011 ( Doc. 2 produzione regione del 19.09.2022) fossero intervenute le liquidazioni dovute a titolo di anticipazione e di SA ( Documenti 3 e 4 della produzione della Regione del febbraio e poi del 14 marzo 2024 comprovanti lo stato dell'esecuzione dei pagamenti in ordine ai Decreti 70580242 e CP_3 70580333).
2. Dell'insussistenza del danno conseguenza
Dalla insussistenza del danno- evento, e dunque dell'an della lesione del diritto soggettivo, discende l'impossibilità di procedere alla individuazione e quantificazione del danno conseguenza.
Non può pertanto essere accolta la richiesta istruttoria della CP_5 cooperativa , reiterata in comparsa conclusionale, di disporre una C. T. U. al fine di quantificare il danno subito a causa dell'illegittima decadenza dal contributo e mancata concessione di un ulteriore termine di almeno 10 mesi e al conseguente mancato investimento, perché proposta in assenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda ex art. 2043 c.c. e in particolare della prova dell'an relativa all'illecito.
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La domanda è quindi infondata e deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore della domanda, secondo i valori minimi, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , così provvede: Controparte_1
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 24.668,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Potenza, lì 02.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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