TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente
sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 83 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 14 maggio 2024, svoltasi nella modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Debora Ciampoli, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 17 marzo 2025, ricorrente;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Valentini, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di affido di figlio minore.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 14
maggio 2025, svoltasi nella modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
l'autorizzazione al trasferimento della residenza della figlia minore, Persona_1
nata il [...] dalla relazione con il resistente presso
[...] CP_1
l'abitazione del proprio attuale compagno, sita in Roccamorice (PE), via Piano Parte_2
delle Castagne n. 128.
La ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale è nata la minore, riconosciuta da entrambi i genitori. Tuttavia, la relazione CP_1
si è interrotta prima ancora della nascita della bambina e la è tornata a vivere presso Parte_1
l'abitazione materna in Francavilla al Mare. In seguito, ha avviato una stabile convivenza affettiva con il sig. dalla quale è nato, il 9 dicembre 2024, il figlio Pt_2 Per_2
La ricorrente ha rappresentato che, in data 17 ottobre 2024, il Tribunale di Chieti ha pronunciato sentenza n. 529/2024, con la quale ha disposto l'affido condiviso della minore collocandola prevalentemente presso la madre e stabilendo in favore del Persona_1
padre un diritto di visita articolato in incontri settimanali e festivi, nonché un assegno di mantenimento mensile di € 250,00.
La ha manifestato la volontà di trasferirsi presso l'abitazione del compagno a Parte_1
Roccamorice, insieme ai due figli, specificando che tale trasferimento non pregiudicherebbe in alcun modo il diritto del padre a mantenere rapporti significativi con la minore, trattandosi di uno spostamento di circa 40 km dall'attuale residenza, facilmente percorribile.
In data 20 dicembre 2024, tramite il proprio difensore, la ricorrente ha comunicato formalmente al sig. domiciliato presso il proprio avvocato, l'intenzione di trasferirsi CP_1
unitamente alla minore. In pari data, il sig. ha manifestato formale opposizione, CP_1
diffidando la madre dal procedere al trasferimento e riservandosi di adire le competenti autorità.
2 La ricorrente ha precisato che il trasferimento risponde a esigenze familiari e di stabilità
del nucleo, in quanto finalizzato alla creazione di una convivenza stabile con il compagno e i figli, in un contesto ritenuto idoneo per la crescita serena dei minori. Ha inoltre rappresentato che non vi è mai stata convivenza stabile tra la minore e il padre e che l'attuale compagno non ha mai ostacolato la relazione padre-figlia.
Infine, la ha riferito che sono pendenti procedimenti penali nei confronti del Parte_1
sig. per reati ex art. 570 c.p., e che in data 6 dicembre 2024 ha sporto querela per un CP_1
episodio di aggressione subito da parte dello stesso. Ciononostante, ha ribadito di non aver mai ostacolato la frequentazione della minore con il padre.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto, in via principale, di essere autorizzata al trasferimento della residenza della minore e, in subordine, di fissare udienza per la comparizione delle parti, con addebito delle spese processuali in caso di rigetto immotivato dell'assenso da parte del padre.
Con memoria depositata in data 17 marzo 2025, si è costituito in giudizio il resistente opponendosi alla richiesta avanzata da parte ricorrente di trasferire la residenza CP_1
della figlia minore presso il Comune di Roccamorice, unitamente Persona_1 alla madre e al nuovo compagno di quest'ultima.
Il resistente ha innanzitutto contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, sostenendo che, già nel settembre 2023, quando la minore aveva soli tre mesi, la Parte_1 aveva lasciato l'abitazione familiare durante una sua assenza per motivi di lavoro, portando con sé tutti i beni personali propri e della bambina, e trasferendosi presso l'abitazione della madre. Da quel momento - secondo il resistente - gli sarebbe stato impedito per oltre un mese di vedere la figlia, così come ai nonni paterni e alla sorellastra . Per_3
Successivamente, il resistente ha lamentato che la madre della minore avrebbe imposto in maniera unilaterale le condizioni di visita, stabilendo che il padre potesse vedere la figlia esclusivamente alla presenza di lei o di un membro della famiglia materna e in tempi ridotti. A
fronte di tale comportamento, lo ha sporto querela in data 22 dicembre 2023 per CP_1
sottrazione di minore.
Con riferimento alla sentenza n. 529/2024 del Tribunale di Chieti, che aveva sancito l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e disciplinato le visite paterne, il resistente ha affermato di aver sempre rispettato le disposizioni economiche e collaborato
3 nell'interesse della figlia, mentre la madre avrebbe continuato ad ostacolare la frequentazione, decidendo in autonomia orari e modalità degli incontri, rifiutando ad esempio che la minore potesse essere portata a teatro o trascorrere festività come Natale e Pasqua con il padre. In
particolare, ha descritto un episodio avvenuto il 6 dicembre 2024, oggetto di querela per presunta aggressione da parte della ricorrente, rispetto al quale ha offerto una ricostruzione diametralmente opposta, parlando di un gesto di frustrazione da parte sua (strattonamento di un passeggino vuoto) a fronte di un comportamento autoritario della madre, che avrebbe strappato la bambina dalle sue braccia sotto gli occhi della nonna e della sorellina.
Il resistente ha poi criticato la scelta di trasferire la minore in un piccolo centro pedemontano come Roccamorice, ritenuto isolato, poco popolato, distante circa 50 km dalla residenza paterna e sprovvisto di servizi essenziali prossimi. A suo dire, ciò comprometterebbe in modo grave e irreparabile il diritto della bambina a mantenere un rapporto stabile con il padre e i parenti paterni. Ha inoltre sottolineato che la richiesta della madre sarebbe motivata da finalità estranee all'interesse della minore e finalizzate unicamente ad allontanare la bambina dalla famiglia paterna. Ha osservato infine che la comunicazione del trasferimento è
avvenuta in modo unilaterale, tramite PEC del 20 dicembre 2024, senza alcun tentativo di confronto.
Alla luce di tali elementi, il resistente ha chiesto in via principale il rigetto della domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza della minore. In via subordinata, ha chiesto che, qualora il trasferimento venisse autorizzato, siano riviste le modalità di frequentazione, prevedendo incontri più lunghi (non inferiori a 5-6 ore) e una equa ripartizione degli oneri logistici tra i genitori. Ha infine domandato la regolamentazione delle visite in occasione delle festività e dei compleanni, nonché la condanna alle spese della controparte.
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, va osservato che, nelle more del giudizio, le parti hanno trovato un'intesa conciliativa volta a definire bonariamente la controversia, ponendo fine al contenzioso. In particolare, hanno sottoscritto un accordo consensuale articolato nei seguenti termini: il sig. ha prestato consenso al CP_1 trasferimento della residenza della minore resso l'abitazione della Persona_1
madre in Roccamorice (PE); l'affido della minore resta condiviso tra i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
è stato concordato un calendario dettagliato dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, comprensivo di visite settimanali, fine
4 settimana alternati e turnazione in occasione delle festività natalizie, pasquali e ricorrenze familiari;
le parti hanno altresì disciplinato la partecipazione ad eventi scolastici e familiari, prevedendo il reciproco impegno alla comunicazione e collaborazione;
è stato prestato reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore;
infine, in merito al mantenimento e alle spese straordinarie, le parti hanno confermato quanto già
statuito con sentenza n. 529/2024 del Tribunale di Chieti.
Il Tribunale, ritenuto che il contenuto dell'accordo sia conforme all'interesse della minore non sia contrario a norme imperative, non ravvede criticità che ne ostacolino l'omologa e,
pertanto, dispone che le condizioni di affido della minore siano Persona_1
disciplinate, per il futuro, secondo quanto concordato dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 12 maggio 2025.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone che le condizioni di affido della minore siano Persona_1 modificate secondo quanto stabilito nell'accordo sottoscritto in data 12 maggio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente
sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 83 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 14 maggio 2024, svoltasi nella modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Debora Ciampoli, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 17 marzo 2025, ricorrente;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Valentini, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di affido di figlio minore.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 14
maggio 2025, svoltasi nella modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
l'autorizzazione al trasferimento della residenza della figlia minore, Persona_1
nata il [...] dalla relazione con il resistente presso
[...] CP_1
l'abitazione del proprio attuale compagno, sita in Roccamorice (PE), via Piano Parte_2
delle Castagne n. 128.
La ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale è nata la minore, riconosciuta da entrambi i genitori. Tuttavia, la relazione CP_1
si è interrotta prima ancora della nascita della bambina e la è tornata a vivere presso Parte_1
l'abitazione materna in Francavilla al Mare. In seguito, ha avviato una stabile convivenza affettiva con il sig. dalla quale è nato, il 9 dicembre 2024, il figlio Pt_2 Per_2
La ricorrente ha rappresentato che, in data 17 ottobre 2024, il Tribunale di Chieti ha pronunciato sentenza n. 529/2024, con la quale ha disposto l'affido condiviso della minore collocandola prevalentemente presso la madre e stabilendo in favore del Persona_1
padre un diritto di visita articolato in incontri settimanali e festivi, nonché un assegno di mantenimento mensile di € 250,00.
La ha manifestato la volontà di trasferirsi presso l'abitazione del compagno a Parte_1
Roccamorice, insieme ai due figli, specificando che tale trasferimento non pregiudicherebbe in alcun modo il diritto del padre a mantenere rapporti significativi con la minore, trattandosi di uno spostamento di circa 40 km dall'attuale residenza, facilmente percorribile.
In data 20 dicembre 2024, tramite il proprio difensore, la ricorrente ha comunicato formalmente al sig. domiciliato presso il proprio avvocato, l'intenzione di trasferirsi CP_1
unitamente alla minore. In pari data, il sig. ha manifestato formale opposizione, CP_1
diffidando la madre dal procedere al trasferimento e riservandosi di adire le competenti autorità.
2 La ricorrente ha precisato che il trasferimento risponde a esigenze familiari e di stabilità
del nucleo, in quanto finalizzato alla creazione di una convivenza stabile con il compagno e i figli, in un contesto ritenuto idoneo per la crescita serena dei minori. Ha inoltre rappresentato che non vi è mai stata convivenza stabile tra la minore e il padre e che l'attuale compagno non ha mai ostacolato la relazione padre-figlia.
Infine, la ha riferito che sono pendenti procedimenti penali nei confronti del Parte_1
sig. per reati ex art. 570 c.p., e che in data 6 dicembre 2024 ha sporto querela per un CP_1
episodio di aggressione subito da parte dello stesso. Ciononostante, ha ribadito di non aver mai ostacolato la frequentazione della minore con il padre.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto, in via principale, di essere autorizzata al trasferimento della residenza della minore e, in subordine, di fissare udienza per la comparizione delle parti, con addebito delle spese processuali in caso di rigetto immotivato dell'assenso da parte del padre.
Con memoria depositata in data 17 marzo 2025, si è costituito in giudizio il resistente opponendosi alla richiesta avanzata da parte ricorrente di trasferire la residenza CP_1
della figlia minore presso il Comune di Roccamorice, unitamente Persona_1 alla madre e al nuovo compagno di quest'ultima.
Il resistente ha innanzitutto contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, sostenendo che, già nel settembre 2023, quando la minore aveva soli tre mesi, la Parte_1 aveva lasciato l'abitazione familiare durante una sua assenza per motivi di lavoro, portando con sé tutti i beni personali propri e della bambina, e trasferendosi presso l'abitazione della madre. Da quel momento - secondo il resistente - gli sarebbe stato impedito per oltre un mese di vedere la figlia, così come ai nonni paterni e alla sorellastra . Per_3
Successivamente, il resistente ha lamentato che la madre della minore avrebbe imposto in maniera unilaterale le condizioni di visita, stabilendo che il padre potesse vedere la figlia esclusivamente alla presenza di lei o di un membro della famiglia materna e in tempi ridotti. A
fronte di tale comportamento, lo ha sporto querela in data 22 dicembre 2023 per CP_1
sottrazione di minore.
Con riferimento alla sentenza n. 529/2024 del Tribunale di Chieti, che aveva sancito l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e disciplinato le visite paterne, il resistente ha affermato di aver sempre rispettato le disposizioni economiche e collaborato
3 nell'interesse della figlia, mentre la madre avrebbe continuato ad ostacolare la frequentazione, decidendo in autonomia orari e modalità degli incontri, rifiutando ad esempio che la minore potesse essere portata a teatro o trascorrere festività come Natale e Pasqua con il padre. In
particolare, ha descritto un episodio avvenuto il 6 dicembre 2024, oggetto di querela per presunta aggressione da parte della ricorrente, rispetto al quale ha offerto una ricostruzione diametralmente opposta, parlando di un gesto di frustrazione da parte sua (strattonamento di un passeggino vuoto) a fronte di un comportamento autoritario della madre, che avrebbe strappato la bambina dalle sue braccia sotto gli occhi della nonna e della sorellina.
Il resistente ha poi criticato la scelta di trasferire la minore in un piccolo centro pedemontano come Roccamorice, ritenuto isolato, poco popolato, distante circa 50 km dalla residenza paterna e sprovvisto di servizi essenziali prossimi. A suo dire, ciò comprometterebbe in modo grave e irreparabile il diritto della bambina a mantenere un rapporto stabile con il padre e i parenti paterni. Ha inoltre sottolineato che la richiesta della madre sarebbe motivata da finalità estranee all'interesse della minore e finalizzate unicamente ad allontanare la bambina dalla famiglia paterna. Ha osservato infine che la comunicazione del trasferimento è
avvenuta in modo unilaterale, tramite PEC del 20 dicembre 2024, senza alcun tentativo di confronto.
Alla luce di tali elementi, il resistente ha chiesto in via principale il rigetto della domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza della minore. In via subordinata, ha chiesto che, qualora il trasferimento venisse autorizzato, siano riviste le modalità di frequentazione, prevedendo incontri più lunghi (non inferiori a 5-6 ore) e una equa ripartizione degli oneri logistici tra i genitori. Ha infine domandato la regolamentazione delle visite in occasione delle festività e dei compleanni, nonché la condanna alle spese della controparte.
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, va osservato che, nelle more del giudizio, le parti hanno trovato un'intesa conciliativa volta a definire bonariamente la controversia, ponendo fine al contenzioso. In particolare, hanno sottoscritto un accordo consensuale articolato nei seguenti termini: il sig. ha prestato consenso al CP_1 trasferimento della residenza della minore resso l'abitazione della Persona_1
madre in Roccamorice (PE); l'affido della minore resta condiviso tra i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
è stato concordato un calendario dettagliato dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, comprensivo di visite settimanali, fine
4 settimana alternati e turnazione in occasione delle festività natalizie, pasquali e ricorrenze familiari;
le parti hanno altresì disciplinato la partecipazione ad eventi scolastici e familiari, prevedendo il reciproco impegno alla comunicazione e collaborazione;
è stato prestato reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore;
infine, in merito al mantenimento e alle spese straordinarie, le parti hanno confermato quanto già
statuito con sentenza n. 529/2024 del Tribunale di Chieti.
Il Tribunale, ritenuto che il contenuto dell'accordo sia conforme all'interesse della minore non sia contrario a norme imperative, non ravvede criticità che ne ostacolino l'omologa e,
pertanto, dispone che le condizioni di affido della minore siano Persona_1
disciplinate, per il futuro, secondo quanto concordato dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 12 maggio 2025.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone che le condizioni di affido della minore siano Persona_1 modificate secondo quanto stabilito nell'accordo sottoscritto in data 12 maggio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
5 6