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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 14/10/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. dott.ssa Gersa GERBI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RVG 1323/2025 promosso dai coniugi:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Mel (BL), via Don Felice Rosada n. 4 (c.f. ), difeso e rappresentato C.F._1 dall'avv. Andrea Giaffredo, come da procura in atti e
nata a [...] il [...], residente in [...]
Marcador n. 56/F (c.f. ), difesa e rappresentata dall'avv. Diletta Fusaro, C.F._2 come da procura in atti
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e premettendo di essersi uniti in matrimonio in Mel (ora Borgo Pt_1 Pt_2
Valbelluna) in data 15 maggio 2004 (atto n. 2, parte 2, serie A, Uff. 1) e che dall'unione coniugale in data 24/01/2006 è nata la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 e in data 26/03/2011 è nata la figlia hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del Per_2 matrimonio tra loro contratto.
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dai difensori e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 22/07/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 24/07/2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mel (ora Borgo
Valbelluna) in data 15 maggio 2004 (atto n. 2, parte 2, serie A, Uff. 1) tra nato Parte_1
a FE (BL) il 07/08/1980, residente in [...], via Don Felice
Rosada n. 4 (c.f. ) e nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 residente in [...] (c.f. ), alle C.F._2 seguenti condizioni, come concordare dalle parti e che qui si trascrivono:
1) la casa familiare sita in Borgo Valbelluna (BL) in via Marcador n. 56/F resta assegnata alla signora Pt_2 anche in virtù degli effetti del richiamato atto di tresferimento Rep. n. 41.488, Racc. n. 14.651, sottoscritto dai ricorrenti in data 24.05.2024 avanti il Notaio di Belluno (doc. n. 6) in attuazione della Persona_3 sentenza di omologazione degli accordi di separazione personale;
2) la signora anche per gli effetti del richiamato atto di tresferimento Rep. n. 41.488, Racc. n. 14.651, Pt_2 sottoscritto dai ricorrenti in data 24.05.2024 avanti il Notaio di Belluno (doc. n. 6), verserà Persona_3 integralmente all'istituto di credito ( ) la rata del mutuo sottoscritto dai ricorrenti Controparte_1 con atto in data 01.09.2009 a rogito del notaio al n. 25577 suo rep., sino alla sua estinzione Persona_4 concordata per il 10.09.2039;
3) la figlia minore rimane affidata alla responsabilità condivisa di entrambi i genitori, che si impegnano Per_2
a collaborare fra loro per garantire ad entrambe le figlie e una crescita serena ed una educazione Per_2 Per_1 adeguata, fornendosi reciprocamente ogni informazione utile. La minore manterrà la propria residenza e Per_2 collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
4) il padre potrà vedere la figlia un paio di pomeriggi ogni settimana, previo accordo con la madre e nel Per_2 rispetto dei desideri e delle esigenze della ragazzina e potrà tenerla con sé a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché per la metà delle vacanze natalizie e pasquali. La minore trascorrerà inoltre con il padre periodi da concordare durante le vacanze estive. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto Per_2 delle capacità, dell'inclinazione naturale, dei desideri e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la minore di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi Per_2 dell'urgenza, con obbligo, in ogni caso, di avvisare tempestivamente l'altro genitore. In ordine alla salute della minore, entrambi i ricorrenti si impegnano ad aggiornare per iscritto, anche a mezzo mail o “sms” o “whatspp”,
l'altro genitore di ogni informazione medica relativa alle visite, patologie e prescrizioni effettuate, disposte o concordate in assenza dell'altro genitore. Entrambi i ricorrenti potranno far visita alle figlie presso il domicilio dell'altro genitore in ogni momento previo congruo preavviso e compatibilmente alle condizioni di studio, di sport e desideri delle stesse;
5) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della minore Pt_1 Pt_2 Per_5
, sino a quando la figlia sarà economicamente indipendente, l'assegno mensile di Euro 350,00
[...]
(trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal 31.1.26 e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante versamento sul conto corrente della madre;
6) il signor corrisponderà direttamente alla figlia , a titolo di contributo al suo mantenimento, Pt_1 Persona_6 sino a quando la stessa sarà economicamente indipendente, l'assegno mensile di Euro 350,00
(trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal 31.1.26 e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante versamento sul conto corrente intestato alla figlia Per_6
;
[...]
7) l'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora Pt_2
8) le ulteriori spese straordinarie per le figlie, che così, in via del tutto esemplificativa, si indicano in visite mediche specialistiche, farmaci e medicine, interventi e operazioni chirurgiche, protesi, cure dentistiche, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista etc., tasse e spese universitarie, libri di testo, nonché ogni diversa attività ricreativa che, in futuro, intenderanno svolgere, saranno a carico del signor in ragione del 60% e della signora Pt_1 Pt_2 del restante 40%, come da protocollo adottato dal Tribunale di Belluno che le parti dichiarano di conoscere e di aver letto;
9) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di nulla pretendere in punto di assegno di mantenimento;
10) gli oneri relativi agli ulteriori finanziamenti contratti dai coniugi per l'acquisto di beni di consumo restano a carico esclusivo del signor;
Pt_1
11) le parti dichiarano definiti tutti gli ulteriori reciproci rapporti economici e patrimoniali e di non aver più nulla a che pretendere a qualsiasi titolo, ragione e causa l'uno dall'altro avendo provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica;
12) i coniugi prestano assenso al rilascio del passaporto o documenti sia propri che inerenti ai figli validi per l'espatrio;
13) spese di causa compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 18 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Sandini
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta