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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 437/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1 gani ifeso dall'Avv.ta Linda Soffientini del Foro di OD;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
, rap vv. Paolo Colagrande del Foro di Piacenza.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: ato a OG (LO) il 23.08.2011, Persona_1 nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) RISPETTO RECIPROCO
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI Per_ I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione scolastica, all'educazione e alla salute dei figli, saranno assunte di comune accordo tra gli stessi. I genitori concordano l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione che potranno quindi essere assunte di volta in volta dal genitore che avrà i figli con sé, fatto salvo quanto indicato al punto 3) lettere d. ed e., del presente ricorso.
Ciascun genitore si impegnerà affinché i figli mantengano un rapporto costruttivo con l'altro genitore, senza ostacolarne/condizionarne la formazione della volontà e collaborerà reciprocamente per gli aspetti pratici di gestione dei figli.
I coniugi si impegnano, nel preminente interesse dei minori, a non intraprendere convivenze con eventuali nuovi partners nei periodi in cui avranno il collocamento dei figli e ciò sino a quando non sarà decorso un anno dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del presente accordo.
3) TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI PRESSO CIASCUN GENITORE Per_ a. e saranno collocati presso il padre, a decorrere dal deposito del presente ricorso, con le seguenti Per_2 m :
- a weekend alternati dalle ore 9,00 del sabato mattina (oppure dall'uscita da scuola quando i figli avranno lezione anche al sabato) sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21,00 circa, nonché, nella medesima settimana in cui il week end è di competenza paterna, due giorni consecutivi con pernottamento dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui il week end è di competenza materna, due giorni consecutivi con pernottamento dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola;
b. Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli, in via esclusiva (con conseguente sospensione dell'ordinario regime settimanale) almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, da concordare tra gli stessi entro il mese di maggio di ciascun anno.
c. Vacanze natalizie, pasquali e ulteriori festività nazionali: i minori trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore, così come trascorreranno i giorni di Pasqua e quello di Pasquetta ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore;
ugualmente le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2° giugno, 1° novembre, 8 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio saranno sempre regolate, di anno in anno, in modo alternato. Ciascun genitore, previo accordo con l'altro, potrà condurre i figli in una località climatica anche durante le vacanze natalizie e pasquali.
d. Entrambi i genitori potranno presenziare agli avvenimenti scolastici, religiosi, sportivi ed extrascolastici riguardanti i figli indipendentemente dalla propria turnazione e potranno sentirli telefonicamente - o effettuare videochiamate - nel periodo di competenza dell'altro.
e. Resta inteso che gli spostamenti dei minori al di fuori del territorio italiano dovranno essere previamente concordati con l'altro genitore per iscritto, con un preavviso di almeno un mese;
allo stesso modo ciascun genitore dovrà comunicare all'altro per iscritto, entro 15 giorni dalla prenotazione o comunque in via anticipata rispetto al giorno dello spostamento, i recapiti ed i riferimenti della struttura presso cui i minori pernotteranno durante le vacanze siano esse in Italia o all'estero.
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Vista l'attuale disparità reddituale tra i coniugi il sig. verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, Pt_1 Pt_2 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere d successivo al de l presente ricorso, l'importo complessivo di €. 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli.
L'importo sarà rivalutato annualmente, come per legge, sulla base dell'indice Istat a partire dall'anno successivo al termine che il Giudice fisserà, in sostituzione dell'udienza di comparizione, per il deposito di note scritte.
Le parti si impegnano sin d'ora a comunicarsi eventuali futuri mutamenti della propria capacità reddituale al fine di rideterminare l'importo del mantenimento per i figli in base alle nuove condizioni economiche raggiunte.
5) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli minori sulla base delle “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017 in uso anche presso il Tribunale di OD (doc.11) e più precisamente:
1- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti da quest'ultimo ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi pubblici (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico
4- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature sportive (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7- Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse del figlio, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta - ai recapiti indicati al successivo punto - contenente le indicazioni della spesa all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso di dissenso espresso, l'altro genitore potrà, se ritiene, sostenerne il costo in via esclusiva. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro, (a mezzo raccomandata o e-mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le parti concordano l'utilizzo dei seguenti recapiti elettronici per lo scambio di documentazione:
- per la sig.ra e-mail: Pt_2 Email_1
- per il sig. e-mail: Pt_1 Email_2 Nel caso di variazioni degli indirizzi elettronici sopra indicati, la parte interessata provvederà a notiziare l'altra dei relativi aggiornamenti. In alternativa le parti potranno utilizzare, per lo scambio della documentazione, anche messaggi di testo tramite l'applicazione WhatsApp con conferma di lettura.
6) ASSEGNO UNICO E DETRAZIONI FISCALI
L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni fiscali relative ai minori, ove consentite, verranno richieste e percepite da entrambi i coniugi nella medesima misura.
7) CASA CONIUGALE, MOBILI E MUTUO
a. Nessuna assegnazione della casa coniugale per i seguenti motivi.
La sig.ra si obbliga a vendere al sig. che accetta, la propria quota di proprietà della casa coniugale Pt_2 Pt_1 sita a Ospedaletto ODgiano (Lo) in via Pagani n. 43 così identificata al Catasto edilizio Urbano di detto comune:
- foglio 8, particella 314, subalterno 10 – l'appartamento;
- foglio 8, particella 314 – il box.
Il prezzo di vendita per detta cessione viene concordato tra le parti in €. 58.000,00 come da valutazione di stima condivisa dell'immobiliare Novati in data 15.10.2024 (doc.12); da detto importo dovrà essere dedotta la quota parte facente capo alla sig.ra del mutuo residuo che il sig. rovvederà ad estinguere integralmente entro la Pt_2 Pt_1 data del rogito.
Le parti stabiliscono che il rogito dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31.07.2025 e, in ogni caso, non prima del 21.07.2025, avanti il Notaio designato dal sig. il quale si farà carico dei relativi costi: trattandosi di Pt_1 trasferimento di proprietà conseguente alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi gli stessi invocano sin d'ora l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge.
Il sig. omunicherà per tempo alla sig.ra i riferimenti dello studio notarile e la data del rogito;
la sig.ra Pt_1 Pt_2 si impegna sin d'ora a presenziare avanti il Notaio de quo nonché fornire e a trasmettere a quest'ultimo Pt_2 nformazioni e i documenti necessari alla stipula.
Qualora dovesse emergere, in sede di stipula, la presenza di eventuali difformità catastaliurbanistiche sulla casa coniugale, le relative spese di regolamentazione/sanatoria delle stesse verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
b. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale solo ed esclusivamente con i due figli minori sino al Pt_2 rogito, obb i a rilasciare l'immobile libero da persone e beni suoi propri nonché a spostare la residenza entro tale termine.
Nelle more, la sig.ra si impegna a reperire una nuova abitazione in cui trasferirsi a vivere tenendo in Pt_2 preminente conto gli e le esigenze dei figli.
c. Nel caso in cui, per motivi indipendenti dalle parti, non fosse possibile addivenire al rogito entro il mese di luglio 2025, la sig.ra si obbliga comunque a rilasciare la casa coniugale libera da persone e beni suoi propri entro Pt_2 il 31.07.2025 spostando contestualmente la propria residenza.
d. La sig.ra si impegna a custodire e a manutenere l'immobile con cura e diligenza, riconsegnandolo al Pt_2 marito in p to di conservazione come attualmente si trova, privo di qualsivoglia danno, vizio e/o difetto, pena il risarcimento per quanto eventualmente causato.
e. Entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso il sig. si trasferirà a vivere presso i propri genitori o Pt_1 presso un'abitazione in locazione asportando i propri effett nali: tale soluzione sarà solo temporanea in quanto il sig. tornerà a vivere nella casa coniugale una volta effettuato il rogito o, nel caso in cui si verifichi Pt_1 l'ipotesi indicata alla lettera c. soprastante, a decorrere dal 01.08.2025.
f. Da quando il sig. si trasferirà in altra abitazione, tutte le spese ordinarie della casa coniugale e le utenze Pt_1 verranno sostenute g.ra sino al rilascio della stessa, mentre le spese straordinarie verranno divise al Pt_2 50% tra i coniugi sino al rogito. Per praticità le utenze continueranno ad essere intestate al marito e domiciliate sul conto corrente comune sino a quanto previsto al punto 8, lettera f.
Il mutuo continuerà ad essere pagato dai coniugi nella misura del 50% ciascuno sino a quando il sig. non Pt_1 provvederà ad estinguere integralmente l'importo residuo;
in sede di rogito verrà effettuato il relativo glio da parte della sig.ra come specificato alla lettera a. soprastante. Pt_2
g. Le parti concordano che i mobili della casa coniugale verranno suddivisi come segue:
- la sig.ra terrà la cucina (ad eccezione del frigorifero, del tavolo e delle sedie), la vetrinetta, la ribaltina, il Pt_2 divano e nsole facenti parte del salotto, l'asciugatrice e la televisione grande presenti nell'immobile, l'armadio, la cassettiera, la panchina e lo specchio facenti parte della camera matrimoniale;
- il sig. terrà il frigorifero, il tavolo e le sedie facenti parte della cucina, la lavatrice e le due televisioni piccole Pt_1 presen mmobile, il bagno completo, la cameretta dei minori completa, il letto e i comodini della camera matrimoniale.
I soprammobili, le suppellettili, i regali di nozze e tutti gli ulteriori beni mobili non compresi nel suddetto elenco ma facenti comunque parte dell'arredo e corredo della casa coniugale verranno divisi a metà tra i coniugi.
La sig.ra si impegna ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali, i mobili, soprammobili e le Pt_2 suppelle spettanza entro il rogito o, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi indicata alla lettera c. che precede, entro il 31.07.2025.
8) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
a. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento;
i coniugi dichiarano altresì di non essere titolari di ulteriori beni, immobili e mobili, oltre a quelli indicati nelle premesse del presente atto.
b. La polizza assicurativa 03001169627 Europension, la polizza previdenziale 03001262741 Europension Tax Benefit (fondo pensione) nonché la polizza 01000676559 NU (assicurazione Controparte_1 temporanea caso morte) intestate al sig. resteranno nella piena ed isponibilità del Pt_1 medesimo unitamente ai rispettivi saldi risultanti, rinunciando la moglie ad avanzare ogni e qualsiasi pretesa in relazione a detti rapporti ed alle somme ivi depositate.
c. La polizza assicurativa 03000888255 Europension nonché la polizza previdenziale 03001262742 Europension Tax Benefit (fondo pensione) intestate alla sig.ra resteranno nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità Pt_2 della medesima unitamente ai rispettivi saldi ris unciando il marito ad avanzare ogni e qualsiasi pretesa in relazione a detti rapporti ed alle somme ivi depositate.
d. Entro il deposito del presente ricorso, i coniugi si obbligano a modificare le polizze vita Life Fund Pac Bis destinate ai figli e meglio descritte in premessa inserendo come beneficiari in caso di morte i figli medesimi nonché a vincolarle fino alla maggiore età degli stessi.
e. I coniugi danno atto di aver già provveduto ad aprire ciascuno un proprio conto corrente personale presso la sul quale far confluire le rispettive entrate e la propria quota dell'assegno unico nonché di aver Controparte_2 saldo del conto corrente comune lasciando su quest'ultimo un importo minimo;
ciascun coniuge verserà poi ogni mese sul conto corrente comune il 50% di competenza della rata del mutuo sino all'estinzione dello stesso e la sig.ra provvederà a versare su detto conto anche la provvista necessaria a coprire le spese Pt_2 delle utenze della cas le sino al rilascio. Detti conti correnti personali rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità dei rispettivi titolari rinunciando sin d'ora i coniugi ad avanzare ogni e qualsiasi pretesa sugli stessi.
f. Una volta rientrato nella casa coniugale il sig. provvederà a domiciliare le relative utenze sul conto corrente Pt_1 personale aperto ed il conto corrente comune verrà chiuso con divisione dell'eventuale saldo residuo a metà tra i coniugi.
g. Le parti riconoscono che: l'autovettura della sig.ra sopra identificata e a lei già intestata, resterà nella Pt_2 proprietà e disponibilità esclusiva della medesima che si farà carico di ogni spesa ed onere, comprese le rate mancanti del finanziamento cointestato contratto per l'acquisto del predetto veicolo manlevando sin d'ora il sig. da ogni eventuale pretesa creditoria e/o di altra natura che dovesse essere avanzata nei confronti dello stesso Pt_1 in relazione a detto bene e finanziamento;
entro il deposito del presente ricorso la sig.ra provvederà a Pt_2 domiciliare la rata del finanziamento della propria autovettura sul conto corrente person prirà entro il medesimo termine.
L'autovettura del sig. sopra identificata ed a lui già intestata, resterà nella proprietà e disponibilità esclusiva Pt_1 del medesimo, che si rico di ogni spesa ed onere.
h. L'immobile sito ad OR LI (LO) di cui la sig.ra risulta comproprietaria al 50% resterà nella piena ed Pt_2 esclusiva titolarità e disponibilità della medesima ch erà a farsi integrale carico di tutte le spese e le tasse relative a detto bene.
i. I coniugi danno atto di avere già suddiviso tra di loro anche gli ulteriori beni acquistati e/ o pervenuti in comunione fatto salvo quanto previsto al punto 7), lettera g. soprastante.
9) DEFINIZIONE RAPPORTI Salvi gli accordi citati nel presente atto i coniugi dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, anche in relazione ai succitati beni immobili e mobili, e di avere regolato ogni altra pendenza economica derivante dal rapporto di coniugio.
10) SPESE LEGALI
Le spese legali del presente procedimento devono intendersi interamente compensate tra le parti: con la sottoscrizione del presente atto i difensori rinunciano alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate rispettivamente in data 26.03.2025 e in data 01.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in OR LI (LO) in data 09.09.2006, trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di OR LI al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR LI (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in OD, il giorno 08.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 437/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1 gani ifeso dall'Avv.ta Linda Soffientini del Foro di OD;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
, rap vv. Paolo Colagrande del Foro di Piacenza.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: ato a OG (LO) il 23.08.2011, Persona_1 nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) RISPETTO RECIPROCO
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI Per_ I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione scolastica, all'educazione e alla salute dei figli, saranno assunte di comune accordo tra gli stessi. I genitori concordano l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione che potranno quindi essere assunte di volta in volta dal genitore che avrà i figli con sé, fatto salvo quanto indicato al punto 3) lettere d. ed e., del presente ricorso.
Ciascun genitore si impegnerà affinché i figli mantengano un rapporto costruttivo con l'altro genitore, senza ostacolarne/condizionarne la formazione della volontà e collaborerà reciprocamente per gli aspetti pratici di gestione dei figli.
I coniugi si impegnano, nel preminente interesse dei minori, a non intraprendere convivenze con eventuali nuovi partners nei periodi in cui avranno il collocamento dei figli e ciò sino a quando non sarà decorso un anno dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del presente accordo.
3) TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI PRESSO CIASCUN GENITORE Per_ a. e saranno collocati presso il padre, a decorrere dal deposito del presente ricorso, con le seguenti Per_2 m :
- a weekend alternati dalle ore 9,00 del sabato mattina (oppure dall'uscita da scuola quando i figli avranno lezione anche al sabato) sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21,00 circa, nonché, nella medesima settimana in cui il week end è di competenza paterna, due giorni consecutivi con pernottamento dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui il week end è di competenza materna, due giorni consecutivi con pernottamento dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola;
b. Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli, in via esclusiva (con conseguente sospensione dell'ordinario regime settimanale) almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, da concordare tra gli stessi entro il mese di maggio di ciascun anno.
c. Vacanze natalizie, pasquali e ulteriori festività nazionali: i minori trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore, così come trascorreranno i giorni di Pasqua e quello di Pasquetta ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore;
ugualmente le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2° giugno, 1° novembre, 8 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio saranno sempre regolate, di anno in anno, in modo alternato. Ciascun genitore, previo accordo con l'altro, potrà condurre i figli in una località climatica anche durante le vacanze natalizie e pasquali.
d. Entrambi i genitori potranno presenziare agli avvenimenti scolastici, religiosi, sportivi ed extrascolastici riguardanti i figli indipendentemente dalla propria turnazione e potranno sentirli telefonicamente - o effettuare videochiamate - nel periodo di competenza dell'altro.
e. Resta inteso che gli spostamenti dei minori al di fuori del territorio italiano dovranno essere previamente concordati con l'altro genitore per iscritto, con un preavviso di almeno un mese;
allo stesso modo ciascun genitore dovrà comunicare all'altro per iscritto, entro 15 giorni dalla prenotazione o comunque in via anticipata rispetto al giorno dello spostamento, i recapiti ed i riferimenti della struttura presso cui i minori pernotteranno durante le vacanze siano esse in Italia o all'estero.
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Vista l'attuale disparità reddituale tra i coniugi il sig. verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, Pt_1 Pt_2 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere d successivo al de l presente ricorso, l'importo complessivo di €. 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli.
L'importo sarà rivalutato annualmente, come per legge, sulla base dell'indice Istat a partire dall'anno successivo al termine che il Giudice fisserà, in sostituzione dell'udienza di comparizione, per il deposito di note scritte.
Le parti si impegnano sin d'ora a comunicarsi eventuali futuri mutamenti della propria capacità reddituale al fine di rideterminare l'importo del mantenimento per i figli in base alle nuove condizioni economiche raggiunte.
5) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli minori sulla base delle “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017 in uso anche presso il Tribunale di OD (doc.11) e più precisamente:
1- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti da quest'ultimo ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi pubblici (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico
4- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature sportive (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7- Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse del figlio, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta - ai recapiti indicati al successivo punto - contenente le indicazioni della spesa all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso di dissenso espresso, l'altro genitore potrà, se ritiene, sostenerne il costo in via esclusiva. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro, (a mezzo raccomandata o e-mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le parti concordano l'utilizzo dei seguenti recapiti elettronici per lo scambio di documentazione:
- per la sig.ra e-mail: Pt_2 Email_1
- per il sig. e-mail: Pt_1 Email_2 Nel caso di variazioni degli indirizzi elettronici sopra indicati, la parte interessata provvederà a notiziare l'altra dei relativi aggiornamenti. In alternativa le parti potranno utilizzare, per lo scambio della documentazione, anche messaggi di testo tramite l'applicazione WhatsApp con conferma di lettura.
6) ASSEGNO UNICO E DETRAZIONI FISCALI
L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni fiscali relative ai minori, ove consentite, verranno richieste e percepite da entrambi i coniugi nella medesima misura.
7) CASA CONIUGALE, MOBILI E MUTUO
a. Nessuna assegnazione della casa coniugale per i seguenti motivi.
La sig.ra si obbliga a vendere al sig. che accetta, la propria quota di proprietà della casa coniugale Pt_2 Pt_1 sita a Ospedaletto ODgiano (Lo) in via Pagani n. 43 così identificata al Catasto edilizio Urbano di detto comune:
- foglio 8, particella 314, subalterno 10 – l'appartamento;
- foglio 8, particella 314 – il box.
Il prezzo di vendita per detta cessione viene concordato tra le parti in €. 58.000,00 come da valutazione di stima condivisa dell'immobiliare Novati in data 15.10.2024 (doc.12); da detto importo dovrà essere dedotta la quota parte facente capo alla sig.ra del mutuo residuo che il sig. rovvederà ad estinguere integralmente entro la Pt_2 Pt_1 data del rogito.
Le parti stabiliscono che il rogito dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31.07.2025 e, in ogni caso, non prima del 21.07.2025, avanti il Notaio designato dal sig. il quale si farà carico dei relativi costi: trattandosi di Pt_1 trasferimento di proprietà conseguente alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi gli stessi invocano sin d'ora l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge.
Il sig. omunicherà per tempo alla sig.ra i riferimenti dello studio notarile e la data del rogito;
la sig.ra Pt_1 Pt_2 si impegna sin d'ora a presenziare avanti il Notaio de quo nonché fornire e a trasmettere a quest'ultimo Pt_2 nformazioni e i documenti necessari alla stipula.
Qualora dovesse emergere, in sede di stipula, la presenza di eventuali difformità catastaliurbanistiche sulla casa coniugale, le relative spese di regolamentazione/sanatoria delle stesse verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
b. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale solo ed esclusivamente con i due figli minori sino al Pt_2 rogito, obb i a rilasciare l'immobile libero da persone e beni suoi propri nonché a spostare la residenza entro tale termine.
Nelle more, la sig.ra si impegna a reperire una nuova abitazione in cui trasferirsi a vivere tenendo in Pt_2 preminente conto gli e le esigenze dei figli.
c. Nel caso in cui, per motivi indipendenti dalle parti, non fosse possibile addivenire al rogito entro il mese di luglio 2025, la sig.ra si obbliga comunque a rilasciare la casa coniugale libera da persone e beni suoi propri entro Pt_2 il 31.07.2025 spostando contestualmente la propria residenza.
d. La sig.ra si impegna a custodire e a manutenere l'immobile con cura e diligenza, riconsegnandolo al Pt_2 marito in p to di conservazione come attualmente si trova, privo di qualsivoglia danno, vizio e/o difetto, pena il risarcimento per quanto eventualmente causato.
e. Entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso il sig. si trasferirà a vivere presso i propri genitori o Pt_1 presso un'abitazione in locazione asportando i propri effett nali: tale soluzione sarà solo temporanea in quanto il sig. tornerà a vivere nella casa coniugale una volta effettuato il rogito o, nel caso in cui si verifichi Pt_1 l'ipotesi indicata alla lettera c. soprastante, a decorrere dal 01.08.2025.
f. Da quando il sig. si trasferirà in altra abitazione, tutte le spese ordinarie della casa coniugale e le utenze Pt_1 verranno sostenute g.ra sino al rilascio della stessa, mentre le spese straordinarie verranno divise al Pt_2 50% tra i coniugi sino al rogito. Per praticità le utenze continueranno ad essere intestate al marito e domiciliate sul conto corrente comune sino a quanto previsto al punto 8, lettera f.
Il mutuo continuerà ad essere pagato dai coniugi nella misura del 50% ciascuno sino a quando il sig. non Pt_1 provvederà ad estinguere integralmente l'importo residuo;
in sede di rogito verrà effettuato il relativo glio da parte della sig.ra come specificato alla lettera a. soprastante. Pt_2
g. Le parti concordano che i mobili della casa coniugale verranno suddivisi come segue:
- la sig.ra terrà la cucina (ad eccezione del frigorifero, del tavolo e delle sedie), la vetrinetta, la ribaltina, il Pt_2 divano e nsole facenti parte del salotto, l'asciugatrice e la televisione grande presenti nell'immobile, l'armadio, la cassettiera, la panchina e lo specchio facenti parte della camera matrimoniale;
- il sig. terrà il frigorifero, il tavolo e le sedie facenti parte della cucina, la lavatrice e le due televisioni piccole Pt_1 presen mmobile, il bagno completo, la cameretta dei minori completa, il letto e i comodini della camera matrimoniale.
I soprammobili, le suppellettili, i regali di nozze e tutti gli ulteriori beni mobili non compresi nel suddetto elenco ma facenti comunque parte dell'arredo e corredo della casa coniugale verranno divisi a metà tra i coniugi.
La sig.ra si impegna ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali, i mobili, soprammobili e le Pt_2 suppelle spettanza entro il rogito o, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi indicata alla lettera c. che precede, entro il 31.07.2025.
8) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
a. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento;
i coniugi dichiarano altresì di non essere titolari di ulteriori beni, immobili e mobili, oltre a quelli indicati nelle premesse del presente atto.
b. La polizza assicurativa 03001169627 Europension, la polizza previdenziale 03001262741 Europension Tax Benefit (fondo pensione) nonché la polizza 01000676559 NU (assicurazione Controparte_1 temporanea caso morte) intestate al sig. resteranno nella piena ed isponibilità del Pt_1 medesimo unitamente ai rispettivi saldi risultanti, rinunciando la moglie ad avanzare ogni e qualsiasi pretesa in relazione a detti rapporti ed alle somme ivi depositate.
c. La polizza assicurativa 03000888255 Europension nonché la polizza previdenziale 03001262742 Europension Tax Benefit (fondo pensione) intestate alla sig.ra resteranno nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità Pt_2 della medesima unitamente ai rispettivi saldi ris unciando il marito ad avanzare ogni e qualsiasi pretesa in relazione a detti rapporti ed alle somme ivi depositate.
d. Entro il deposito del presente ricorso, i coniugi si obbligano a modificare le polizze vita Life Fund Pac Bis destinate ai figli e meglio descritte in premessa inserendo come beneficiari in caso di morte i figli medesimi nonché a vincolarle fino alla maggiore età degli stessi.
e. I coniugi danno atto di aver già provveduto ad aprire ciascuno un proprio conto corrente personale presso la sul quale far confluire le rispettive entrate e la propria quota dell'assegno unico nonché di aver Controparte_2 saldo del conto corrente comune lasciando su quest'ultimo un importo minimo;
ciascun coniuge verserà poi ogni mese sul conto corrente comune il 50% di competenza della rata del mutuo sino all'estinzione dello stesso e la sig.ra provvederà a versare su detto conto anche la provvista necessaria a coprire le spese Pt_2 delle utenze della cas le sino al rilascio. Detti conti correnti personali rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità dei rispettivi titolari rinunciando sin d'ora i coniugi ad avanzare ogni e qualsiasi pretesa sugli stessi.
f. Una volta rientrato nella casa coniugale il sig. provvederà a domiciliare le relative utenze sul conto corrente Pt_1 personale aperto ed il conto corrente comune verrà chiuso con divisione dell'eventuale saldo residuo a metà tra i coniugi.
g. Le parti riconoscono che: l'autovettura della sig.ra sopra identificata e a lei già intestata, resterà nella Pt_2 proprietà e disponibilità esclusiva della medesima che si farà carico di ogni spesa ed onere, comprese le rate mancanti del finanziamento cointestato contratto per l'acquisto del predetto veicolo manlevando sin d'ora il sig. da ogni eventuale pretesa creditoria e/o di altra natura che dovesse essere avanzata nei confronti dello stesso Pt_1 in relazione a detto bene e finanziamento;
entro il deposito del presente ricorso la sig.ra provvederà a Pt_2 domiciliare la rata del finanziamento della propria autovettura sul conto corrente person prirà entro il medesimo termine.
L'autovettura del sig. sopra identificata ed a lui già intestata, resterà nella proprietà e disponibilità esclusiva Pt_1 del medesimo, che si rico di ogni spesa ed onere.
h. L'immobile sito ad OR LI (LO) di cui la sig.ra risulta comproprietaria al 50% resterà nella piena ed Pt_2 esclusiva titolarità e disponibilità della medesima ch erà a farsi integrale carico di tutte le spese e le tasse relative a detto bene.
i. I coniugi danno atto di avere già suddiviso tra di loro anche gli ulteriori beni acquistati e/ o pervenuti in comunione fatto salvo quanto previsto al punto 7), lettera g. soprastante.
9) DEFINIZIONE RAPPORTI Salvi gli accordi citati nel presente atto i coniugi dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, anche in relazione ai succitati beni immobili e mobili, e di avere regolato ogni altra pendenza economica derivante dal rapporto di coniugio.
10) SPESE LEGALI
Le spese legali del presente procedimento devono intendersi interamente compensate tra le parti: con la sottoscrizione del presente atto i difensori rinunciano alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate rispettivamente in data 26.03.2025 e in data 01.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in OR LI (LO) in data 09.09.2006, trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di OR LI al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR LI (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in OD, il giorno 08.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello