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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1037 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall' Avv. Nicola Filardo
RICORRENTE
E
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. Maria Grazia Spataro
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data 03/8/2019 Parte_1 CP_1
a TI (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TI, Anno
2019, Numero 12, Parte II, Serie A); dal matrimonio non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 24/05/2024,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di “a) Dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi ed con obbligo di mutuo rispetto;
Parte_1 CP_1
b) Accertare che le parti sono autosufficienti e provvederanno autonomamente ai propri bisogni;
c) Autorizzare il marito ad asportare quanto di personale, eventualmente rimasto presso l'abitazione coniugale, entro trenta giorni dalla dichiarazione di separazione;
d) Condannare il convenuto, in caso di opposizione alle rifusione delle spese e competente di lite ”.
Il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data CP_1
4/10/2024 con la quale ha chiesto al Tribunale di “- dichiarare la separazione personale dei coniugi con obbligo di mutuo rispetto;
- accertare che le parti siano autosufficienti
e provvedano autonomamente ai propri bisogni;
- autorizzare il ricorrente ad asportare quanto di personale, eventualmente rimasto presso l'abitazione coniugale, entro 30 giorni dalla dichiarazione di separazione..”
Con istanze depositate in data 8 e 9/01/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, in base al quale:” 1. accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, essendo venuta meno l'unione affettiva e sentimentale e, dunque, la comunione materiale e spirituale ed essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza addebito, con obbligo di mutuo rispetto e senza reciproche interferenze;
2. nessun assegno di mantenimento verrà versato dal coniuge alla essendo le Pt_1
parti autosufficienti;
3. la casa coniugale, in locazione, verrà restituita al locatore ed entrambe le parti potranno asportare quanto di personale entro 15 giorni dall'omologa della separazione se non asportano prima;
4. i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso e la reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero, nonché a firmare tutti i documenti all'uopo necessari, con autorizzazione ad uscire temporaneamente dall'Italia per motivi di studio, familiari e di vacanza ed a portare i figli con sé, nonché a rientrare in Italia;
5. i coniugi dichiarano anticipatamente di voler proporre appello avverso l'emananda sentenza;
6. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 14/01/2025, le parti hanno chiesto la decisione della causa in conformità all'accordo, ad eccezione del punto 5, da considerare mero refuso, avendo le stesse intenzione di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1037 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 03/8/2019, a TI (atto trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del Comune di TI, Anno 2019, Numero 12, Parte
II, Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 27/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1037 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall' Avv. Nicola Filardo
RICORRENTE
E
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. Maria Grazia Spataro
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data 03/8/2019 Parte_1 CP_1
a TI (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TI, Anno
2019, Numero 12, Parte II, Serie A); dal matrimonio non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 24/05/2024,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di “a) Dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi ed con obbligo di mutuo rispetto;
Parte_1 CP_1
b) Accertare che le parti sono autosufficienti e provvederanno autonomamente ai propri bisogni;
c) Autorizzare il marito ad asportare quanto di personale, eventualmente rimasto presso l'abitazione coniugale, entro trenta giorni dalla dichiarazione di separazione;
d) Condannare il convenuto, in caso di opposizione alle rifusione delle spese e competente di lite ”.
Il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data CP_1
4/10/2024 con la quale ha chiesto al Tribunale di “- dichiarare la separazione personale dei coniugi con obbligo di mutuo rispetto;
- accertare che le parti siano autosufficienti
e provvedano autonomamente ai propri bisogni;
- autorizzare il ricorrente ad asportare quanto di personale, eventualmente rimasto presso l'abitazione coniugale, entro 30 giorni dalla dichiarazione di separazione..”
Con istanze depositate in data 8 e 9/01/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, in base al quale:” 1. accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, essendo venuta meno l'unione affettiva e sentimentale e, dunque, la comunione materiale e spirituale ed essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza addebito, con obbligo di mutuo rispetto e senza reciproche interferenze;
2. nessun assegno di mantenimento verrà versato dal coniuge alla essendo le Pt_1
parti autosufficienti;
3. la casa coniugale, in locazione, verrà restituita al locatore ed entrambe le parti potranno asportare quanto di personale entro 15 giorni dall'omologa della separazione se non asportano prima;
4. i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso e la reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero, nonché a firmare tutti i documenti all'uopo necessari, con autorizzazione ad uscire temporaneamente dall'Italia per motivi di studio, familiari e di vacanza ed a portare i figli con sé, nonché a rientrare in Italia;
5. i coniugi dichiarano anticipatamente di voler proporre appello avverso l'emananda sentenza;
6. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 14/01/2025, le parti hanno chiesto la decisione della causa in conformità all'accordo, ad eccezione del punto 5, da considerare mero refuso, avendo le stesse intenzione di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1037 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 03/8/2019, a TI (atto trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del Comune di TI, Anno 2019, Numero 12, Parte
II, Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 27/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò