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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 950/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dal difensore avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 marzo 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari esponendo di aver subito un infortunio sul lavoro in data 18 febbraio 2023 allorquando, mentre era intento a caricare dei mobili da un bancale sul furgone aziendale, è stato travolto dalla caduta accidentale degli stessi e ha sbattuto violentemente prima su un banco di lavoro, contro cui ha urtato il fianco sinistro del corpo, e poi a terra, con sopra di sé le ante dei mobili oggetto del trasporto, dal peso di circa 100 kg, e per il quale l' ha riconosciuto il periodo di ITT fino CP_1 al 20 maggio 2023 e il danno biologico per “ ” pari al 2 per cento, nonostante Parte_2
l'evento avesse asseritamente causato un trauma cranico e contusivo dorso lombare con conseguente rachialgia cervico-dorso-lombare, un trauma contusivo al gomito sinistro con sindrome da compressione dell'ulnare sinistro e un disturbo da stress post traumatico.
Ritenendo sussistenti i presupposti peri il riconoscimento di un maggior periodo di ITT e di un maggior danno, il ricorrente ha presentato opposizione, rispettivamente in data 20 luglio 2023 e
21 novembre 2023, avverso i provvedimenti adottati dall' ; entrambe le opposizioni sono CP_1 state respinte.
pagina 1 di 8 Poiché il procedimento amministrativo è stato definito negativamente, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento del maggior periodo di ITT e il maggiore CP_1 indennizzo per i postumi dell'infortunio del 18 febbraio 2023, e, per l'effetto, la condanna dell'Istituto al pagamento degli importi dovuti e scaduti, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 6 gennaio 2025, ha rilevato che il ricorrente è affetto da:
“frattura completa, composta, dell'arco posteriore della X costa, dell'arco anteriore XI costa e dell'arco medio della XII; trauma contusivo-distorsivo del rachide lombare”.
All'esito della visita peritale e dall'analisi della documentazione medica versata in atti, il consulente ha osservato che “il quadro algo/disfunzionale a carico della colonna cervicale del gomito sinistro sono descritti per la prima volta rispettivamente nel settembre e nel novembre del
2023 (ossia a distanza di circa 7 e 9 mesi dall'evento infortunistico)”, e che “la sintomatologia di intessere psichiatrico è descritta per la prima volta a distanza di circa 7 mesi dall'evento infortunistico”.
A giudizio del c.t.u., “il fatto che tutti i certificati di infortunio siano stati redatti dalla CP_1 stessa mano (Dott. ) e la lunga latenza dei quadri sintomatologici sopra descritti” Persona_1 portano a escludere una correlazione in termini di nesso di causalità tra le patologie obiettivamente riscontrate e il trauma occorso il 18 febbraio 2023, con la precisazione che “diversamente sarebbe francamente difficile da spiegare, dal punto di vista clinico, un intervallo temporale così lungo”.
Il consulente ha, dunque, riconosciuto un maggior danno per i postumi già indennizzati dall' CP_1 derivati per le fratture costali e per il trauma contusivo-distorsivo del rachide lombare;
ha altresì riconosciuto congruo il periodo di ITT stimato dall' fino al 20 maggio 2023; ha, infine, negato CP_1
l'indennizzabilità del danno concernente il trauma cervicale, il gomito sinistro e quello psichico.
Per la valutazione della misura del danno biologico conseguente alle menomazioni accertate, il c.t.u. ha considerato il codice tabellare 219 [Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa], assegnando una percentuale di danno pari al 3 per cento, e il codice tabellare 209 [Esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva], assegnando una percentuale di danno pari al 4 per cento.
pagina 2 di 8 Utilizzando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico complessivo è stato stimato pari al 6 per cento, con decorrenza dal 21 maggio 2023.
2.2. Il ricorrente ha formulato osservazioni alle conclusioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella bozza di relazione peritale, contestando le valutazioni cui esso è pervenuto.
Secondo la parte ricorrente, la sofferenza del gomito sinistro e della regione cervicale, prevalente a sinistra, sarebbe perfettamente coerente con la dinamica dell'evento; il fatto che le prime visite neurologica e psichiatrica siano state eseguite solo a settembre e novembre non sarebbe, dunque, dirimente, avendo tutti gli specialisti interpellati ricollegato i postumi al trauma in oggetto.
In ogni caso il trauma subito, in applicazione del principio dell'equivalenza causale, sarebbe stato comunque idoneo a concorrere alla causazione del danno quale concausa, quantomeno come fattore accelerante o aggravante.
Quanto all'affermazione del c.t.u. secondo cui “la lunga latenza dei quadri sintomatologici farebbe propendere per una genesi non in rapporto di causalità materiale con il trauma”, il ricorrente ha obiettato che, pur avvertendo dolori diffusi con prevalenza a livello costale e sperimentando uno stato ansioso con insonnia legato al vissuto traumatico, aveva inizialmente confidato in una spontanea remissione della sintomatologia. Solo preso atto della mancata regressione, e anzi di una recrudescenza dei disturbi, si sarebbe sottoposto, su indicazione dell'ortopedico curante, a ulteriori accertamenti specialistici.
Con riferimento al periodo di ITT riconosciuto fino al 20 maggio 2023, il ricorrente sostiene inoltre che la valutazione del c.t.u. non sarebbe coerente con l'evoluzione clinica documentata negli atti di causa.
L'ausiliario non avrebbe, infatti, tenuto conto che, con certificato del 3 giugno 2023, lo specialista dott. aveva prescritto una nuova “Risonanza torace per coste” a causa della Per_2 persistente toracodinia, sconsigliando vivamente la ripresa dell'attività lavorativa;
né avrebbe considerato che nei successivi certificati (del 19 giugno 2023 e del 19 luglio 2023) lo stesso specialista aveva assegnato rispettivamente ulteriori 30 e poi ulteriori 50 giorni di riposo, raccomandando anche una visita neurologica in ragione della persistenza di una cefalea resistente. Per Ha infine rilevato che il dott. ha riconosciuto un periodo di ITT sino al 20 dicembre 2023, dando atto dei postumi, dei vari accertamenti ed esami specialistici eseguiti e delle correlate prescrizioni terapeutiche. Ha altresì osservato che solo uno dei tredici certificati pagina 3 di 8 complessivamente redatti risulta compilato, per un evidente errore, sul modulo Inps anziché su quello recando comunque l'indicazione della “continuazione” della malattia. CP_1
Ha dunque domandato la revisione del caso, sia con riguardo ai postumi sia con riferimento al periodo di ITT.
Il c.t.u. ha ritenuto che dalle osservazioni formulate dal ricorrente non emerga alcuna spiegazione tecnico-scientifica alternativa idonea a giustificare la tardiva presentazione di un quadro algo/disfunzionale a carico della colonna cervicale e del gomito sinistro, descritti per la prima volta, rispettivamente, nel settembre e nel novembre 2023, dunque a distanza di circa 7 e 9 mesi dall'infortunio; lo stesso ha osservato che anche la sintomatologia di interesse psichiatrico risulta descritta solo a distanza di circa 7 mesi dall'evento.
Il consulente ha aggiunto che gli accertamenti strumentali eseguiti, sia sulla colonna cervicale sia sul gomito sinistro, non evidenziano alcuna lesione acuta (assenza di edema e/o versamento articolare), ma condizioni patologiche croniche su base degenerativa, difficilmente conciliabili con una genesi post-traumatica.
Ha, inoltre, ribadito che l'insieme dei certificati di infortunio induce a propendere per una CP_1 genesi non riconducibile a un rapporto di causalità materiale con il trauma verificatosi il 18 febbraio 2023.
Quanto all'ITT, il c.t.u. ha ritenuto congrua e coerente la valutazione dell' evidenziando CP_1
Per come sia stato lo stesso dott. , in data 30 maggio 2023, a rilasciare una certificazione di malattia su modello Inps (dal 22 maggio 2023 al 6 giugno 2023), salvo poi mutare, inspiegabilmente, opinione nel periodo successivo.
2.3. Ritiene il giudicante che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere parzialmente disattese.
Il c.t.u. sembra avere escluso che la sintomatologia accusata dal ricorrente, pur ampiamente documentata in atti, sia riconducibile all'infortunio subito, anche soltanto quale fattore concausale, basandosi unicamente sul fatto che essa sia stata diagnosticata a distanza di un significativo lasso di tempo dall'evento traumatico del 18 febbraio 2023.
Tuttavia, è lo stesso c.t.u. a rilevare, a pagina 10 della bozza di relazione, che la sintomatologia riferibile alla colonna cervicale, al gomito sinistro e quella di ambito psichiatrico risulta documentata per la prima volta soltanto in un momento successivo all'infortunio; allo stesso tempo, non vi è in atti, anteriormente all'evento dannoso, alcuna documentazione idonea a comprovare l'esistenza delle patologie che il c.t.u. esclude essere riconducibili all'evento lesivo.
pagina 4 di 8 In assenza di elementi probatori atti a dimostrare una loro pregressa insorgenza (non risulta, infatti, che al momento dell'infortunio il ricorrente soffrisse già di patologie rilevanti a carico dei distretti esaminati) o di ipotesi alternative plausibili, peraltro neppure prospettate, e alla luce dell'evoluzione della sintomatologia come descritta nella documentazione medica, deve ritenersi più probabile che tali condizioni morbose siano state determinate dall'infortunio in questione, quantomeno secondo un criterio probabilistico di concausalità.
La documentazione medica ha, infatti, accertato l'esistenza di un trauma cervico-dorso-lombare e di una sofferenza radicolare C5-C6 bilaterale di grado discreto, prevalente a sinistra, nonché la diagnosi di trauma contusivo del gomito sinistro con sindrome da compressione dell'ulnare: reperti coerenti con la dinamica dell'incidente, nel quale il ricorrente ha sbattuto violentemente il fianco sinistro prima di cadere a terra.
Inoltre, tutti gli specialisti contattati dall'infortunato hanno ritenuto i postumi riscontrati originati dal trauma subito (v. doc. nn. 11, 12 e 13 del fascicolo di parte ricorrente).
Analoga considerazione deve svolgersi con riguardo al disturbo depressivo di tipo post- traumatico.
Nel certificato redatto dalla dott.ssa (doc. 13 del fascicolo di parte ricorrente), la Per_3 specialista, all'esito dell'esame psichico, riferisce: “si rileva ansia diffusa. Il pensiero è alquanto disordinato, tangenziale, ripetitivo, esclusivamente incentrato sull'incidente. Presenta flashback notturni: appena si assopisce si manifesta la scena del trauma associata al pensiero
«…mancavano pochi centimetri per battere la testa…»; a questo punto si alza, gira per la casa, poi si riaddormenta per risvegliarsi dopo 45-50 minuti. Trascorre le notti in questo modo”.
La diagnosi formulata, all'esito della valutazione clinica e della documentazione esaminata, è di disturbo da stress post-traumatico.
Per tali motivi si ritiene che anche le menomazioni residuate al ricorrente a carico della colonna cervicale, del gomito sinistro, nonché quelle di natura psichica, siano state causate dall'infortunio del 18 febbraio 2023 e abbiano, pertanto, eziologia professionale.
Quanto alla quantificazione della misura del danno biologico provocato dalle patologie accertate, si reputa corretto aderire alla valutazione già espressa in via prudenziale dal c.t.u. nella perizia depositata, secondo cui:
– il danno biologico conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico della colonna cervicale corrisponde al 2 per cento, utilizzando, in ragione della sua natura e gravità, per analogia, il codice tabellare 209 [Esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva]; pagina 5 di 8 – quello relativo al quadro algo/disfunzionale a carico del gomito sinistro corrisponde al 2 per cento, utilizzando, in ragione della sua natura e gravità, per analogia, il codice tabellare 165 [Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel/canale di Guyon, canale cubitale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento, a seconda della mono o bilateralità] ;
– quello relativo al disturbo da stress post-traumatico corrisponde al 3 per cento, utilizzando, in ragione della sua natura e gravità, per analogia, il codice tabellare 180 [Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia].
La valutazione complessiva dei vari danni, applicando il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni già accertate (a carico del rachide lombare e delle fratture costali multiple), corrisponde alla misura del tredici per cento, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del periodo di ITT.
2.4. Passando al profilo relativo alla quantificazione dell'ITT, il c.t.u. ha ritenuto congrua la valutazione proposta dall' che lo ha riconosciuto fino al 20 maggio 2023, segnalando come lo CP_1
Per stesso dott. , in data 30 maggio 2023, abbia rilasciato una certificazione di malattia Inps dal 22 maggio 2023 al 6 giugno 2023, per poi cambiare, inspiegabilmente, opinione nel periodo successivo.
Tale circostanza, di per sé, non può assumere rilievo decisivo, dovendosi piuttosto valorizzare le conclusioni cui il medico perviene all'esito di ciascuna visita e alla luce della documentazione di volta in volta esaminata: sono questi gli elementi che gli consentono di stabilire se, in quel dato momento, i postumi dell'infortunio risultino stabilizzati o meno.
Nel caso di specie, non può ritenersi che al 5 maggio 2023 i postumi dell'infortunio fossero ormai stabilizzati. Per Va considerato che il dott. , dopo aver redatto un certificato di malattia su modello Inps, ha continuato ad assegnare prognosi per ITT anche nei successivi certificati, rilasciati tutti su modello prescrivendo riposo e assunzione di FANS;
e che, nel certificato del 6 novembre 2023, ha CP_1 annotato “da ricontrollare fratture costali e versamento pleurico in attesa di ulteriori accertamenti neurologici, prognosi assegnata dallo specialista ortopedico”, assegnando prognosi sino al 30 novembre 2023.
L'impossibilità di riprendere l'attività lavorativa risulta, inoltre, confermata dagli esiti delle visite specialistiche cui il ricorrente si è sottoposto nel corso dei mesi.
In particolare, il dott. specialista ortopedico, all'esito della visita del 3 giugno 2023 ha Per_2 rilasciato un certificato con cui sconsigliava vivamente la ripresa dell'attività lavorativa;
nel pagina 6 di 8 successivo certificato del 19 giugno ha prescritto riposo per ulteriori 30 giorni;
nel certificato del
19 luglio, oltre a suggerire l'esecuzione di una visita neurologica, ha prescritto ulteriori 50 giorni di riposo;
si giunge, poi, alla visita del 7 settembre, in occasione della quale lo specialista ha prescritto ulteriori esami radiografici e altri 30 giorni di riposo;
e, infine, alla visita del 20 novembre, nella quale ha rilevato la necessità di sottoporre il ricorrente a “periodici cicli di cure mediche e fkt”.
Non pare, dunque, che a tale data il ricorrente fosse in grado di riprendere l'attività lavorativa e, pertanto, non appare corretta l'assegnazione di un periodo di ITT limitato al 20 maggio 2023.
Viceversa, deve essere riconosciuto un periodo di ITT fino al 30 novembre 2023, ultimo giorno di prognosi assegnato dal medico dell' nel certificato del 6 novembre 2023, sulla base delle CP_1 valutazioni espresse dallo specialista ortopedico.
2.5. Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennità per inabilità temporanea totale a decorrere dalla data dell'infortunio accorso (18 febbraio 2023) e sino al 30 novembre 2023 e al riconoscimento dell'indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico in misura del 13 per cento, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta conseguente all'infortunio, come previsto dall'art. 74 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, richiamato in generale dall'art. 13, comma 11, del d.lgs. n. 38/2000.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato ad CP_1 un danno biologico del 13 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dal 1° dicembre 2023.
L' deve altresì essere condannato all'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea CP_1 assoluta per il periodo compreso tra il 18 febbraio 2023 e il 30 novembre 2023, con gli interessi legali di mora.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura del 13 per cento, con decorrenza di legge dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di ITT (1° dicembre 2023);
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico del CP_1
13 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dal 1° dicembre 2023;
- condanna l' ad erogare in favore del ricorrente l'indennità per l'inabilità temporanea CP_1 assoluta per il periodo compreso tra il 18 febbraio 2023 e il 30 novembre 2023, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate con separato CP_1 decreto.
Cagliari, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 950/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dal difensore avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 marzo 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari esponendo di aver subito un infortunio sul lavoro in data 18 febbraio 2023 allorquando, mentre era intento a caricare dei mobili da un bancale sul furgone aziendale, è stato travolto dalla caduta accidentale degli stessi e ha sbattuto violentemente prima su un banco di lavoro, contro cui ha urtato il fianco sinistro del corpo, e poi a terra, con sopra di sé le ante dei mobili oggetto del trasporto, dal peso di circa 100 kg, e per il quale l' ha riconosciuto il periodo di ITT fino CP_1 al 20 maggio 2023 e il danno biologico per “ ” pari al 2 per cento, nonostante Parte_2
l'evento avesse asseritamente causato un trauma cranico e contusivo dorso lombare con conseguente rachialgia cervico-dorso-lombare, un trauma contusivo al gomito sinistro con sindrome da compressione dell'ulnare sinistro e un disturbo da stress post traumatico.
Ritenendo sussistenti i presupposti peri il riconoscimento di un maggior periodo di ITT e di un maggior danno, il ricorrente ha presentato opposizione, rispettivamente in data 20 luglio 2023 e
21 novembre 2023, avverso i provvedimenti adottati dall' ; entrambe le opposizioni sono CP_1 state respinte.
pagina 1 di 8 Poiché il procedimento amministrativo è stato definito negativamente, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento del maggior periodo di ITT e il maggiore CP_1 indennizzo per i postumi dell'infortunio del 18 febbraio 2023, e, per l'effetto, la condanna dell'Istituto al pagamento degli importi dovuti e scaduti, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 6 gennaio 2025, ha rilevato che il ricorrente è affetto da:
“frattura completa, composta, dell'arco posteriore della X costa, dell'arco anteriore XI costa e dell'arco medio della XII; trauma contusivo-distorsivo del rachide lombare”.
All'esito della visita peritale e dall'analisi della documentazione medica versata in atti, il consulente ha osservato che “il quadro algo/disfunzionale a carico della colonna cervicale del gomito sinistro sono descritti per la prima volta rispettivamente nel settembre e nel novembre del
2023 (ossia a distanza di circa 7 e 9 mesi dall'evento infortunistico)”, e che “la sintomatologia di intessere psichiatrico è descritta per la prima volta a distanza di circa 7 mesi dall'evento infortunistico”.
A giudizio del c.t.u., “il fatto che tutti i certificati di infortunio siano stati redatti dalla CP_1 stessa mano (Dott. ) e la lunga latenza dei quadri sintomatologici sopra descritti” Persona_1 portano a escludere una correlazione in termini di nesso di causalità tra le patologie obiettivamente riscontrate e il trauma occorso il 18 febbraio 2023, con la precisazione che “diversamente sarebbe francamente difficile da spiegare, dal punto di vista clinico, un intervallo temporale così lungo”.
Il consulente ha, dunque, riconosciuto un maggior danno per i postumi già indennizzati dall' CP_1 derivati per le fratture costali e per il trauma contusivo-distorsivo del rachide lombare;
ha altresì riconosciuto congruo il periodo di ITT stimato dall' fino al 20 maggio 2023; ha, infine, negato CP_1
l'indennizzabilità del danno concernente il trauma cervicale, il gomito sinistro e quello psichico.
Per la valutazione della misura del danno biologico conseguente alle menomazioni accertate, il c.t.u. ha considerato il codice tabellare 219 [Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa], assegnando una percentuale di danno pari al 3 per cento, e il codice tabellare 209 [Esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva], assegnando una percentuale di danno pari al 4 per cento.
pagina 2 di 8 Utilizzando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico complessivo è stato stimato pari al 6 per cento, con decorrenza dal 21 maggio 2023.
2.2. Il ricorrente ha formulato osservazioni alle conclusioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella bozza di relazione peritale, contestando le valutazioni cui esso è pervenuto.
Secondo la parte ricorrente, la sofferenza del gomito sinistro e della regione cervicale, prevalente a sinistra, sarebbe perfettamente coerente con la dinamica dell'evento; il fatto che le prime visite neurologica e psichiatrica siano state eseguite solo a settembre e novembre non sarebbe, dunque, dirimente, avendo tutti gli specialisti interpellati ricollegato i postumi al trauma in oggetto.
In ogni caso il trauma subito, in applicazione del principio dell'equivalenza causale, sarebbe stato comunque idoneo a concorrere alla causazione del danno quale concausa, quantomeno come fattore accelerante o aggravante.
Quanto all'affermazione del c.t.u. secondo cui “la lunga latenza dei quadri sintomatologici farebbe propendere per una genesi non in rapporto di causalità materiale con il trauma”, il ricorrente ha obiettato che, pur avvertendo dolori diffusi con prevalenza a livello costale e sperimentando uno stato ansioso con insonnia legato al vissuto traumatico, aveva inizialmente confidato in una spontanea remissione della sintomatologia. Solo preso atto della mancata regressione, e anzi di una recrudescenza dei disturbi, si sarebbe sottoposto, su indicazione dell'ortopedico curante, a ulteriori accertamenti specialistici.
Con riferimento al periodo di ITT riconosciuto fino al 20 maggio 2023, il ricorrente sostiene inoltre che la valutazione del c.t.u. non sarebbe coerente con l'evoluzione clinica documentata negli atti di causa.
L'ausiliario non avrebbe, infatti, tenuto conto che, con certificato del 3 giugno 2023, lo specialista dott. aveva prescritto una nuova “Risonanza torace per coste” a causa della Per_2 persistente toracodinia, sconsigliando vivamente la ripresa dell'attività lavorativa;
né avrebbe considerato che nei successivi certificati (del 19 giugno 2023 e del 19 luglio 2023) lo stesso specialista aveva assegnato rispettivamente ulteriori 30 e poi ulteriori 50 giorni di riposo, raccomandando anche una visita neurologica in ragione della persistenza di una cefalea resistente. Per Ha infine rilevato che il dott. ha riconosciuto un periodo di ITT sino al 20 dicembre 2023, dando atto dei postumi, dei vari accertamenti ed esami specialistici eseguiti e delle correlate prescrizioni terapeutiche. Ha altresì osservato che solo uno dei tredici certificati pagina 3 di 8 complessivamente redatti risulta compilato, per un evidente errore, sul modulo Inps anziché su quello recando comunque l'indicazione della “continuazione” della malattia. CP_1
Ha dunque domandato la revisione del caso, sia con riguardo ai postumi sia con riferimento al periodo di ITT.
Il c.t.u. ha ritenuto che dalle osservazioni formulate dal ricorrente non emerga alcuna spiegazione tecnico-scientifica alternativa idonea a giustificare la tardiva presentazione di un quadro algo/disfunzionale a carico della colonna cervicale e del gomito sinistro, descritti per la prima volta, rispettivamente, nel settembre e nel novembre 2023, dunque a distanza di circa 7 e 9 mesi dall'infortunio; lo stesso ha osservato che anche la sintomatologia di interesse psichiatrico risulta descritta solo a distanza di circa 7 mesi dall'evento.
Il consulente ha aggiunto che gli accertamenti strumentali eseguiti, sia sulla colonna cervicale sia sul gomito sinistro, non evidenziano alcuna lesione acuta (assenza di edema e/o versamento articolare), ma condizioni patologiche croniche su base degenerativa, difficilmente conciliabili con una genesi post-traumatica.
Ha, inoltre, ribadito che l'insieme dei certificati di infortunio induce a propendere per una CP_1 genesi non riconducibile a un rapporto di causalità materiale con il trauma verificatosi il 18 febbraio 2023.
Quanto all'ITT, il c.t.u. ha ritenuto congrua e coerente la valutazione dell' evidenziando CP_1
Per come sia stato lo stesso dott. , in data 30 maggio 2023, a rilasciare una certificazione di malattia su modello Inps (dal 22 maggio 2023 al 6 giugno 2023), salvo poi mutare, inspiegabilmente, opinione nel periodo successivo.
2.3. Ritiene il giudicante che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere parzialmente disattese.
Il c.t.u. sembra avere escluso che la sintomatologia accusata dal ricorrente, pur ampiamente documentata in atti, sia riconducibile all'infortunio subito, anche soltanto quale fattore concausale, basandosi unicamente sul fatto che essa sia stata diagnosticata a distanza di un significativo lasso di tempo dall'evento traumatico del 18 febbraio 2023.
Tuttavia, è lo stesso c.t.u. a rilevare, a pagina 10 della bozza di relazione, che la sintomatologia riferibile alla colonna cervicale, al gomito sinistro e quella di ambito psichiatrico risulta documentata per la prima volta soltanto in un momento successivo all'infortunio; allo stesso tempo, non vi è in atti, anteriormente all'evento dannoso, alcuna documentazione idonea a comprovare l'esistenza delle patologie che il c.t.u. esclude essere riconducibili all'evento lesivo.
pagina 4 di 8 In assenza di elementi probatori atti a dimostrare una loro pregressa insorgenza (non risulta, infatti, che al momento dell'infortunio il ricorrente soffrisse già di patologie rilevanti a carico dei distretti esaminati) o di ipotesi alternative plausibili, peraltro neppure prospettate, e alla luce dell'evoluzione della sintomatologia come descritta nella documentazione medica, deve ritenersi più probabile che tali condizioni morbose siano state determinate dall'infortunio in questione, quantomeno secondo un criterio probabilistico di concausalità.
La documentazione medica ha, infatti, accertato l'esistenza di un trauma cervico-dorso-lombare e di una sofferenza radicolare C5-C6 bilaterale di grado discreto, prevalente a sinistra, nonché la diagnosi di trauma contusivo del gomito sinistro con sindrome da compressione dell'ulnare: reperti coerenti con la dinamica dell'incidente, nel quale il ricorrente ha sbattuto violentemente il fianco sinistro prima di cadere a terra.
Inoltre, tutti gli specialisti contattati dall'infortunato hanno ritenuto i postumi riscontrati originati dal trauma subito (v. doc. nn. 11, 12 e 13 del fascicolo di parte ricorrente).
Analoga considerazione deve svolgersi con riguardo al disturbo depressivo di tipo post- traumatico.
Nel certificato redatto dalla dott.ssa (doc. 13 del fascicolo di parte ricorrente), la Per_3 specialista, all'esito dell'esame psichico, riferisce: “si rileva ansia diffusa. Il pensiero è alquanto disordinato, tangenziale, ripetitivo, esclusivamente incentrato sull'incidente. Presenta flashback notturni: appena si assopisce si manifesta la scena del trauma associata al pensiero
«…mancavano pochi centimetri per battere la testa…»; a questo punto si alza, gira per la casa, poi si riaddormenta per risvegliarsi dopo 45-50 minuti. Trascorre le notti in questo modo”.
La diagnosi formulata, all'esito della valutazione clinica e della documentazione esaminata, è di disturbo da stress post-traumatico.
Per tali motivi si ritiene che anche le menomazioni residuate al ricorrente a carico della colonna cervicale, del gomito sinistro, nonché quelle di natura psichica, siano state causate dall'infortunio del 18 febbraio 2023 e abbiano, pertanto, eziologia professionale.
Quanto alla quantificazione della misura del danno biologico provocato dalle patologie accertate, si reputa corretto aderire alla valutazione già espressa in via prudenziale dal c.t.u. nella perizia depositata, secondo cui:
– il danno biologico conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico della colonna cervicale corrisponde al 2 per cento, utilizzando, in ragione della sua natura e gravità, per analogia, il codice tabellare 209 [Esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva]; pagina 5 di 8 – quello relativo al quadro algo/disfunzionale a carico del gomito sinistro corrisponde al 2 per cento, utilizzando, in ragione della sua natura e gravità, per analogia, il codice tabellare 165 [Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel/canale di Guyon, canale cubitale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento, a seconda della mono o bilateralità] ;
– quello relativo al disturbo da stress post-traumatico corrisponde al 3 per cento, utilizzando, in ragione della sua natura e gravità, per analogia, il codice tabellare 180 [Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia].
La valutazione complessiva dei vari danni, applicando il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni già accertate (a carico del rachide lombare e delle fratture costali multiple), corrisponde alla misura del tredici per cento, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del periodo di ITT.
2.4. Passando al profilo relativo alla quantificazione dell'ITT, il c.t.u. ha ritenuto congrua la valutazione proposta dall' che lo ha riconosciuto fino al 20 maggio 2023, segnalando come lo CP_1
Per stesso dott. , in data 30 maggio 2023, abbia rilasciato una certificazione di malattia Inps dal 22 maggio 2023 al 6 giugno 2023, per poi cambiare, inspiegabilmente, opinione nel periodo successivo.
Tale circostanza, di per sé, non può assumere rilievo decisivo, dovendosi piuttosto valorizzare le conclusioni cui il medico perviene all'esito di ciascuna visita e alla luce della documentazione di volta in volta esaminata: sono questi gli elementi che gli consentono di stabilire se, in quel dato momento, i postumi dell'infortunio risultino stabilizzati o meno.
Nel caso di specie, non può ritenersi che al 5 maggio 2023 i postumi dell'infortunio fossero ormai stabilizzati. Per Va considerato che il dott. , dopo aver redatto un certificato di malattia su modello Inps, ha continuato ad assegnare prognosi per ITT anche nei successivi certificati, rilasciati tutti su modello prescrivendo riposo e assunzione di FANS;
e che, nel certificato del 6 novembre 2023, ha CP_1 annotato “da ricontrollare fratture costali e versamento pleurico in attesa di ulteriori accertamenti neurologici, prognosi assegnata dallo specialista ortopedico”, assegnando prognosi sino al 30 novembre 2023.
L'impossibilità di riprendere l'attività lavorativa risulta, inoltre, confermata dagli esiti delle visite specialistiche cui il ricorrente si è sottoposto nel corso dei mesi.
In particolare, il dott. specialista ortopedico, all'esito della visita del 3 giugno 2023 ha Per_2 rilasciato un certificato con cui sconsigliava vivamente la ripresa dell'attività lavorativa;
nel pagina 6 di 8 successivo certificato del 19 giugno ha prescritto riposo per ulteriori 30 giorni;
nel certificato del
19 luglio, oltre a suggerire l'esecuzione di una visita neurologica, ha prescritto ulteriori 50 giorni di riposo;
si giunge, poi, alla visita del 7 settembre, in occasione della quale lo specialista ha prescritto ulteriori esami radiografici e altri 30 giorni di riposo;
e, infine, alla visita del 20 novembre, nella quale ha rilevato la necessità di sottoporre il ricorrente a “periodici cicli di cure mediche e fkt”.
Non pare, dunque, che a tale data il ricorrente fosse in grado di riprendere l'attività lavorativa e, pertanto, non appare corretta l'assegnazione di un periodo di ITT limitato al 20 maggio 2023.
Viceversa, deve essere riconosciuto un periodo di ITT fino al 30 novembre 2023, ultimo giorno di prognosi assegnato dal medico dell' nel certificato del 6 novembre 2023, sulla base delle CP_1 valutazioni espresse dallo specialista ortopedico.
2.5. Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennità per inabilità temporanea totale a decorrere dalla data dell'infortunio accorso (18 febbraio 2023) e sino al 30 novembre 2023 e al riconoscimento dell'indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico in misura del 13 per cento, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta conseguente all'infortunio, come previsto dall'art. 74 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, richiamato in generale dall'art. 13, comma 11, del d.lgs. n. 38/2000.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato ad CP_1 un danno biologico del 13 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dal 1° dicembre 2023.
L' deve altresì essere condannato all'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea CP_1 assoluta per il periodo compreso tra il 18 febbraio 2023 e il 30 novembre 2023, con gli interessi legali di mora.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura del 13 per cento, con decorrenza di legge dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di ITT (1° dicembre 2023);
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico del CP_1
13 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dal 1° dicembre 2023;
- condanna l' ad erogare in favore del ricorrente l'indennità per l'inabilità temporanea CP_1 assoluta per il periodo compreso tra il 18 febbraio 2023 e il 30 novembre 2023, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate con separato CP_1 decreto.
Cagliari, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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