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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1134/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in EL (Pd) (p. iva n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del rappresentante , difesa dall'avv. Alessandro Baraldo (c.f. Parte_2
) del foro di Padova, domiciliata in Dolo (Ve) presso lo C.F._1
studio dell'avv. Marco Barbieri
(appellante)
nei confronti di
con sede in OL (c.f. e p. iva n. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante dott. , difeso P.IVA_3 CP_2
1
domiciliato in Venezia presso lo studio dell'avv. Valeria Fabbrani
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.a Corte d'Appello adita, riformare la sentenza impugnata nei termini che seguono:
1. in via principale: accolti i rilievi di cui in narrativa dell'appello, in particolare
la nullità della previsione contrattuale de quo per contrasto con la normativa pubblicistica o l'equipollenza del Durc rispetto ai singoli versamenti, e rilevata
l'esigibilità originaria del credito, confermare il decreto ingiuntivo opposto e
condannare la debitrice al pagamento della somma di euro 18.652,00, oltre agli
interessi moratori dal dovuto al saldo.
2. in subordine: nel caso in cui la debitrice risultasse vittoriosa in ordine alla
dedotta inesigibilità nel momento di emissione del decreto per ingiunzione, rilevare
che il credito è divenuto esigibile durante la fase di opposizione (in data 1/12/21,
giorno successivo alla scadenza dei due anni dalla fine dell'appalto e del periodo
di durata della solidarietà del committente) e comunque prima della sentenza di
primo grado, nonché condannare la debitrice al pagamento della somma di euro
18.652,00 come da fattura sottesa al ricorso monitorio, oltre a interessi moratori
dal 1/12/21 e alle spese del giudizio di merito, con obbligo di restituzione di euro
3.530,51 (salvo errori di calcolo) ricevuti a titolo di spese legali della fase
sommaria e di interessi, così come indicato nel precetto pagato dalla debitrice.
Spese di lite di primo e secondo grado interamente rifuse, con maggiorazione di
spese
2 Per l'appellata:
Richiamate tutte le difese ed eccezioni in precedenza articolate,
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni altra deduzione, istanza
e conclusione:
Nel merito:
- rigettarsi, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione in appello,
l'appello proposto da e per l'effetto confermarsi integralmente la Parte_3
Sentenza n. 772/2023 del Tribunale di Treviso;
- in ogni caso, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione in
appello, previa ogni opportuna declaratoria ed ogni opportuno accertamento,
rigettarsi le domande tutte proposte da in quanto infondate in Parte_3
fatto ed in diritto.
Riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni, contestazioni, istanze, domande e
documenti già proposte in primo grado.
In via istruttoria:
Si richiama l'allegazione documentale di cui alla comparsa di costituzione in appello.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del doppio grado di
giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° marzo 2021, si opponeva al Controparte_1
decreto n. 3541/2020, emesso dal Tribunale di Treviso il 15 dicembre 2020, con cui le era ingiunto di pagare a la somma di Euro 18.625,00, oltre Parte_1
interessi moratori e spese processuali, a saldo del corrispettivo di appalto relativo al
“cantiere Agrologic” di EL.
3 L'opponente, invocando l'applicazione di specifica clausola contrattuale (art.
9.2 lett. C), affermava che il credito non fosse esigibile, poiché l'appaltatrice non aveva versato i contributi previdenziali all' e alla Cassa Edile, relativi ai propri CP_3
dipendenti impegnati nel “cantiere Agrologic” di EL. aveva Parte_1
più volte rateizzato il debito e la conclusione dell'ultima rateizzazione era prevista per settembre 2025.
L'opponente precisava che “se l'aver ottenuto una rateizzazione al versamento dei contributi è sufficiente per poter esibire un Durc in regola, non lo è invece per poter dimostrare l'avvenuto versamento dei contributi agli Istituti previdenziali, come previsto contrattualmente, onde ottenere il pagamento”. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Si costituiva nel giudizio di opposizione domandando il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
L'opposta eccepiva la nullità della clausola contrattuale 9.2 lett. C, poiché “si traduce sostanzialmente in un tentativo di elusione del principio di solidarietà che
il legislatore ha predisposto a favore dei lavoratori dell'appaltatore. Infatti qualora
l'appaltatore non vi provvedesse, il committente potrebbe invocare l'accordo contrattuale, opponendolo ai lavoratori”.
L'opposta aggiungeva che il debito previdenziale era stato rateizzato e ciò era sufficiente per la validità del Il contratto doveva essere interpretato nel se nso Pt_4
che la regolarità del fosse sufficiente per l'esigibilità del credito. Pt_4
Le parti non formulavano richieste istruttorie.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 772/2023, pronunciata il 4 maggio 2023 e depositata il 5 maggio 2023, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta a restituire la somma di Euro 22.182,51, ottenuta in forza del decreto revocato, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Il giudice così motivava: “L'eccezione di inesigibilità del credito azionato in via monitoria è dirimente. L'art.
9.3 lett. c) del contratto stipulato dalle parti prevede
4 espressamente che “I pagamenti sono altresì subordinati alla previa presentazione dell'idonea documentazione di versamento dei contributi agli istituti assicurativi e previdenziali per i mesi ai quali la situazione stessa si riferisce…”. Tale previsione
è volta a costituire una sorta di garanzia in capo alla committente circa
l'esposizione al rischio che la subappaltatrice non provveda al pagamento degli oneri previdenziali e contributivi dovuti ai lavoratori coinvolti nei lavori di
subappalto. Tale clausola non può essere considerata elusiva della responsabilità solidale cui soggiace la committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29
D.Lgs. 207/2003, poiché tale responsabilità continua a sussistere nei confronti dei
lavoratori, cui non è opponibile la clausola contrattuale, che ha effetto
esclusivamente tra le parti. La clausola de qua non può neanche essere considerata in contraddizione con la successiva prevista all'art. 19 che richiede la presentazione del DURC: le finalità sono evidentemente diverse. Come è noto la richiesta del Durc è diretta “…ad incentivare il corretto utilizzo dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, pe r evitare
che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore…” (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31768). Diversa la finalità dell'art.
9.3 lett. c) del contratto di subappalto, quella di garantire il committente dall'esposizione al rischio di dover
provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e
contributivi ai sensi del citato art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, rischio che potrebbe concretizzarsi, nonostante il Durc regolare per l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione, in caso di mancato pagamento delle rate residue. Nella vicenda
l'opposta non risulta aver provveduto ad eseguire il pagamento dei contributi previdenziali inerenti i propri lavoratori impegnati nel cantiere Agrologic di
EL. E' per contro documentale che, per il versamento dei contributi CP_3
ha chiesto ed ottenuto, a più riprese, una rateizzazione che si concluderà Pt_5
a settembre 2025, come attesta la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, che
5 rendeva edotta RA dell'avvenuto accoglimento di una istanza di rateizzazione di contributi scaduti e non pagati tra febbraio 2019 ed agosto 2019, e
relativo prospetto del piano di ammortamento (cfr doc. 8 atto di citazione in opposizione). Va ricordato che l'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella versione attuale, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 25 del
2017 conv. L. n. 49 del 2017, ha eliminato il beneficio di preventiva escussione in quanto è stata soppressa la seguente disposizione: “il giudice accerta responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo d opo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori” In tal contesto la legittimità della clausola di cui all'art.
9.3 lett.
c), del contratto stipulato tra le parti, comportava dunque la inesigibilità del
credito azionato in via monitoria quantomeno sino al 2025, stante il pacifico
mancato pagamento degli oneri contributivi a carico della subappaltatrice e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e, di conseguenza, l'opposta deve ripetere tutte le somme percepite in virtù del decreto”.
Con atto di citazione notificato il 16 giugno 2023, impugnava la Parte_1
decisione, riproponendo l'eccezione di nullità della clausola contrattuale (art. 9.3.
lett. C), in quanto “elusiva” della responsabilità solidale prevista dal d.lgs. n.
276/2003.
Aggiungeva l'appellante che “il Durc è prova sufficiente del versamento dei contributi e rende esigibile il credito ab origine” e che la sua finalità non è di garantire il coobbligato.
L'appellante riproponeva “le eccezioni non considerate” dal giudice trevigiano, ossia: - un'interpretazione estensiva dell'art. 19 del contratto rendeva il credito esigibile ab origine e comunque la rateizzazione del debito previdenziale consentiva l'emissione del Durc;
- non era stato considerato che l'obbligo del
6 committente era limitato a due anni dalla cessazione dell'appalto e molte rate relative ai contributi erano già state versate. chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata Parte_1
la nullità della clausola contrattuale e l'esigibilità originaria del credito,
“confermando il decreto ingiuntivo opposto” e condannando “la debitrice al pagamento della somma di euro 18.652,00, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo”; in subordine, chiedeva che fosse accertato che il credito Parte_1
era divenuto esigibile il 1° dicembre 2021 e comunque prima della pronuncia della sentenza impugnata, condannando la debitrice al pagamento della somma di denaro suddetta.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione.
L'appellata ribadiva che il credito di controparte non era esigibile fintanto che il debito previdenziale non fosse stato pagato, poiché “il contratto intervenuto tra le
odierne parti in causa non prevede che i pagamenti siano subordinati alla semplice esibizione del Durc”, bensì alla prova dell'estinzione del debito previdenziale.
Con ordinanza 9-10 novembre 2023, erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 27 marzo 2025.
Ciò premesso, l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
1. Con un primo motivo d'impugnazione, omettendo di Parte_1
confrontarsi con la motivazione del Tribunale di Treviso, ripropone l'eccezione di nullità della clausola del contratto di appalto, condizionante i pagamenti alla documentazione dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti dall'appaltatrice agli enti previdenziali.
Secondo l'appellante la clausola sarebbe “elusiva della responsabilità solidale prevista dal decreto legislativo 276 del 2003”.
Il motivo è manifestamente infondato.
Premesso che la responsabilità solidale del committente per il debito previdenziale
7 dell'appaltatore è in funzione di garanzia dell'adempimento di quest'ultimo, debitore principale sul quale grava interamente il carico contributivo (tanto che, se il committente fosse costretto ad adempiere in luogo dell'appaltatore, avrebbe diritto di regresso per l'intero), la clausola contrattuale in esame non incide minimamente sulla responsabilità del committente nei confronti dei lavoratori dipendenti di e degli enti previdenziali. Parte_1
Al contrario, la clausola negoziale, che esplica effetti esclusivamente tra le parti del contratto di appalto, trova ragione proprio nella sussistenza di tale responsabilità esterna, di fonte legale (art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003), nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore, di e di Cassa Edile. CP_3
A ben vedere, la possibilità di trattenere il corrispettivo dell'appalto, fintanto che l'appaltatore non abbia versato i contributi previdenziali e assicurativi, rafforza l'adempimento del debito previdenziale, cui il committente, se chiamato a provvedevi in luogo dell'appaltatore, può destinare il corrispettivo dell'appalto.
In definitiva, la clausola art.
9.3. lett. C del contratto è esplicazione dell'esercizio dell'autonomia negoziale dei contraenti e non si pone in contrasto con alcuna norma imperativa.
2. Con un secondo motivo d'impugnazione, afferma che il “è Parte_1 Pt_4
prova sufficiente del versamento dei contributi e rende esigibile il credito ab origine”.
Anche tale motivo non può trovare condivisione.
Parte E' incontestato, in quanto riconosciuto dalla stessa che il debito Parte_1
previdenziale non è stato pagato (la rateizzazione, ipotizzato che sia stata rispettata, si esaurirà nel 2025). Pertanto, il può offrire prova di una formale regolarità Pt_4
contributiva, ma non soddisfa la clausola contrattuale, che richiede il versamento dei contributi maturati nel periodo di svolgimento dell'appalto quale condizione di esigibilità del credito.
Come ha infatti evidenziato il Tribunale di Treviso, la clausola in esame è stata voluta dai contraenti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, a garanzia della
8 committente (la quale, se sarà richiesta di pagare il debito previdenziale in luogo dell'appaltatrice, potrà compensare il credito di regresso con il debito per il corrispettivo dell'appalto ancora dovuto).
Pertanto, a fronte della clausola negoziale in esame, che onera l'appaltatore di estinguere il debito previdenziale prima di richiedere il pagamento del saldo del corrispettivo, è superfluo interrogarsi su quale sia la funzione del Durc.
3. La “riproposizione delle eccezioni non considerate” si sostanzia in ulteriori argomentazioni a sostegno dei suddetti motivi di appello.
3.1. L'appellante accenna ad “usi in materia di appalto privato”, che porterebbero a una diversa interpretazione della clausola negoziale.
E' appena il caso di evidenziare che l'opposta non ha offerto alcuna prova di pratiche generali interpretative, alle quali peraltro si potrebbe fare ricorso solo in presenza di clausole contrattuali ambigue (v. art. 1368 c.c.), e tale non è quella oggetto di causa.
Il riferimento dell'appellante all'art. 80, 4° co., dell'abrogato d.lgs. n. 50/2016, che prevedeva la regolarità contributiva quale condizione per partecipare a gare pubbliche di appalto, non ha alcuna rilevanza: non si tratta di un “uso”, ma di norma di legge che regolava una fattispecie assai diversa da quella oggetto di controversia.
3.2. La tesi secondo cui “la rateizzazione rappresenta una condizione risolutiva” non è comprensibile e comunque non ha fondamento.
In primo luogo, la clausola contrattuale prevede un requisito di esigibilità del credito e non una condizione sospensiva o risolutiva del diritto. In secondo luogo, con il prevedere che “i pagamenti sono subordinati” alla prova del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, il contratto pone a carico dell'appaltatore l'onere di compiere tali versamenti prima di richiedere il saldo del corrispettivo dell'appalto. Non vi è nulla che possa essere “risolto”.
4. Con la doglianza rubricata “errori sul fatto”, l'appellante introduce questioni nuove, non poste all'attenzione del Tribunale di Treviso e sottratte al
9 contraddittorio con l'opponente.
In ogni caso, non corrisponde al vero l'asserzione secondo cui la responsabilità del committente sarebbe limitata a due anni dalla conclusione dell'appalto.
Il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, 2° co., d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile alle azioni esercitate nei confronti del committente dall'ente previdenziale: azioni soggette solamente a prescrizione (v. Cass. civ., sent., 4 settembre 2019, n. 22110). Gli enti previdenziali - come puntualizzato dall'appellata - possono agire nei confronti dei committenti, responsabili in solido, per il recupero dei contributi maturati in corso dell'appalto, nel termine di prescrizione quinquennale (v. art. 3, 9° co., l. n. 335/1995 e art. 2948, n. 4, c.c.), con decorrenza dal giorno in cui dovevano essere pagati (sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni lavorative sono state eseguite).
Dunque, considerato che l'appalto è stato completato a fine 2019, la responsabilità di è perdurata, salvo atti interruttivi, perlomeno fino alla fine del Controparte_1
2024, ossia ben oltre la definizione del giudizio di opposizione.
La lamentata “omessa valorizzazione delle rate pagate” da parte del primo giudice è parimenti inconsistente, atteso che sul punto né vi è stata una precisa allegazione né tantomeno prova dei pagamenti compiuti e di quanto residuerebbe ancora da pagare
(l'opposta si è limitata a produrre in causa copie dei pagamenti di alcune rate riferibili alla prima parte dell'anno 2020).
Comunque, è certo che il debito previdenziale non fu saldato, mentre sarebbe stato sufficiente che vi avesse provveduto per ottenere l'esigibilità del Parte_1
credito nei confronti di e con essa l'ingiunzione di pagamento. Controparte_1
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo all'appellata un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore comprese tra 26.001-
52.000, attesa la modesta complessità del giudizio. Si esclude un compenso per la
10 fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1134/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da
(appellante) nei confronti di (appellata), ogni Parte_1 Controparte_1
contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 772/2023 pronunciata dal Tribunale di Treviso;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado,
che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Alberto Mascotto, dichiaratosi antistatario.
Venezia, 28 marzo 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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