CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 193/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza 23
ottobre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22
ottobre 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata in CA (Me), Via Umberto I n. 644,
[...]
presso lo studio dell'avv. Maria Pia D'Arrigo (c.f. ) che CodiceFiscale_2
la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su separato foglio unito all'atto di appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
appellante contro
nata a [...] il [...] cod. fisc.: CP_1
; nato a [...] C.F._3 Parte_2 (ME), il 10/01/1959, cod. fisc.: ; nata a C.F._4 Parte_3
Santa Teresa di Riva (ME), il 24/11/1959 cod. fisc.: ; C.F._5
nata a [...], il [...], cod. fisc.: Parte_4
, quali eredi dell'originario attore nato il C.F._6 Persona_1
01/07/1931 a Santa Teresa di Riva (ME), deceduto a CA il 01/10/2022,
C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Roldano Ingrassia C.F._7
(Cod. Fisc.: ) del Foro di Enna, C.F._8
appellati
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_2
, nato a [...] C.F._9 Controparte_2
(ME) il 09.06.1965, c.f.: nata a [...] C.F._10 Parte_1
il 23.05.1960 c.f.: , , nata a C.F._11 Controparte_3
Lentini (SR) il 09.01.1966, c.f.: , C.F._12
appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Messina 23
agosto 2020, n. 1221 e la sentenza definitiva 19 gennaio 2023, n. 110 – “cause
di impugnazione dei testamenti”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata rispettivamente in data 16, 17 e 19 agosto 2017 il signor , premesso Persona_1
➢ che in data 27 febbraio 2015 era deceduta la sorella, , la cui Parte_3
eredità, in mancanza di altri successibili, avrebbe dovuto devolversi, in base alle regole della successione ab intestato, in favore del deducente, unico fratello vivente, e, per rappresentazione, in favore dei nipoti indicati in citazione;
➢ che la IP (classe 1959) sosteneva di essere l'unica erede Parte_1
della de cuius in forza di testamento pubblico del 12 giugno 2002,
➢ che, tuttavia, che tale testamento doveva ritenersi invalido per incapacità di testare della de cuius, totalmente incapace di intendere e di volere,
tutto ciò premesso, l'attore ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di
Messina i suoi nipoti e cioè la predetta (classe 1959), Parte_1 Parte_2
, , (classe 1960) e
[...] Controparte_2 Parte_1 CP_3
, chiedendo
[...]
a) che fosse dichiarata la nullità per incapacità naturale del testamento pubblico della comune de cuius redatto dal notaio Parte_3 Per_2
il 12 giugno 2002 (rep. 39064, racc. 8384), con il quale era stata
[...]
designata quale erede la convenuta (classe 2959); Parte_1
b) conseguentemente, che fosse dichiarata aperta la successione legittima di
; Parte_3
c) che la convenuta fosse condannata alla restituzione dei beni comuni e dei frutti;
d) che i beni comuni fossero divisi tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote.
2. Nella resistenza di (classe 1959) e nella contumacia degli Parte_1
altri convenuti, espletata c.t.u. medico-legale, con sentenza non definitiva 23
agosto 2020, n. 1221 il Tribunale di Messina ha dichiarato la nullità del testamento pubblico in contestazione, rimettendo la causa davanti al Giudice
Istruttore per l'ulteriore corso con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione ed alla domanda di condanna alla restituzione dei beni ereditari e dei frutti eventualmente percepiti.
3. Espletata la c.t.u. e formato un progetto divisionale, costituitosi infine
, il Tribunale adìto con sentenza 19 gennaio 2023, n. 110 Controparte_2
a) ha condannato (classe 1959) a rilasciare in favore degli Parte_1
eredi legittimi i cespiti ereditari relitti da ed al pagamento in favore Parte_3
dell'attore della somma complessiva di € 23.188,00, a titolo di frutti pro quota,
oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
b) ha dichiarato improcedibile, per difformità catastali e urbanistiche, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria con riferimento agli immobili siti in Santa Teresa di Riva (ME), Via Lungomare n. 61, identificati al Catasto
Fabbricati foglio 12 part. 901 sub 2 e sub 5;
c) ha disposto lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i restanti beni facenti parte dell'asse ereditario di , assegnandoli come ivi Parte_3
deciso, con i relativi conguagli;
d) ha posto a carico della massa le spese relative alla domanda di scioglimento della comunione ed in ispecie le spese relative alla C.T.U. redatta dall'ing.
Persona_3
e) ha regolato le altre spese processuali secondo il principio di soccombenza,
a carico della convenuta.
4. Avverso entrambe le sentenze ha proposto appello la soccombente
[...]
(classe 1959), chiedendone l'integrale riforma, previo accoglimento T_
della richiesta di prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale, e rinnovo della c.t.u., con conseguente dichiarazione di validità del testamento pubblico della de cuius e del suo status di unica erede della stessa.
Nella resistenza degli eredi dell'originario attore , nelle more Persona_1
deceduto, la Corte, con ordinanza 19 settembre 2023 ha rigettato l'istanza di inibitoria dell'appellante, riservando alfine la causa per la decisione.
5. Con il primo motivo di appello la signora si duole che il Tribunale, T_
avendo immotivatamente rigettato la sua richiesta di prova testimoniale, è
pervenuta ad una sentenza non definitiva errata, dichiarativa della nullità del testamento, impedendole di “dimostrare agevolmente la presenza del requisito
indefettibile per la perfetta validità del testamento pubblico impugnato,
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado sulla base delle
risultanze di una CTU di cui si contestano le conclusioni sia sotto il profilo giuridico
che sotto quello più squisitamente medico –legale”. Insiste, quindi,
nell'escussione del notaio , che ha redatto la scheda Persona_2
testamentaria, dei due testimoni e e di altri soggetti Testimone_1 Tes_2
residente in S. Teresa di Riva, su tutte CP_4 Per_4 Persona_5
le circostanze articolate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art
183, comma VI, n. 2, contenute nel fascicolo di primo grado.
5.1 – Come eccepito dall'appellato, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il giudice istruttore in primo grado con ordinanza 19 luglio 2018
ha, con ampia motivazione, rigettato le richieste istruttorie non solo della odierna appellante ma anche dell'attore , ritenendole “inammissibili o Persona_1
superflue perché in parte richiedono che i testi esprimano valutazioni o giudizi
sulle condizioni di salute della de cuius, in parte si riferiscono a fatti inconducenti
ai fini della decisione della causa, in parte non contengono un riferimento topico preciso o non contengono un riferimento storico di dettaglio, in contrasto con il
costante principio giurisprudenziale secondo il quale non é consentita la
supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché “le istanze
istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il piu possibile specifiche, nel
senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione
alla fattispecie concreta” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522)”.
5.2 - Ora, esaminando i capitolati di prova, non può che concordarsi con la superiore statuizione di rigetto. Infatti:
a) il capitolato sul quale dovrebbero rispondere il notaio e i due testimoni dell'atto di recepimento del testamento pubblico (“Vero che la sig.ra Pt_3
in data 12/06/2002, al momento della redazione del testamento in favore
[...]
della IP era capace di intendere e volere”) è diretta, Parte_1
inammissibilmente, ad esprimere un giudizio medico-legale e non a riferire specifiche circostanze sintomatiche dell'asserita lucidità della testatrice (es.:
l'aver declinato le proprie generalità, senza tentennamenti o risposto a domande del notaio e così via);
b) quanto ai capitolati relativi ai testi ed Testimone_3 Persona_5
, alcuni sono, come affermato dal primo giudice, inconducenti al fine
[...]
di provare la capacità di intendere e volere della testatrice al momento del testamento (“d) Vero che dal 2002 al 2015 la sig.ra è stata Parte_3
assistita moralmente e materialmente solo ed esclusivamente dalla IP
; e)Vero che gli altri parenti non hanno mai frequentato la casa Parte_1
della nel medesimo periodo;
f)Vero che il sig Parte_3 Persona_1
fratello della de cuius non ha frequentato la casa della nell'arco T_
temporale che va dal 2002 alla morte della stessa avvenuta nel 2015”); altri appaiono valutativi e, comunque, generici, senza indicazione di specifiche circostanze o condotte indicative di quanto si intenderebbe dimostrare (“b)Vero
che la sig.ra solo nel periodo successivo al 12/6/2002 risultava Parte_3
affetta da una patologia non a carattere permanente;
c)Vero che la sig.ra
solo successivamente al 12/6/2002 cominciava a soffrire di un Parte_3
modesto grado di demenza, allo stadio iniziale, che comunque le lasciava ampi
spazi di lucidità”).
5.3 – Ne consegue il rigetto del gravame in esame.
6. Con il secondo motivo di appello, la signora impugna il capo T_
della sentenza non definitiva “che dichiara la nullità del testamento oggetto di
causa, facendo proprie le conclusioni del CTU che, anziché riferire l'asserita
incapacità della de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria,
accerta una incapacità della stessa sulla base di un quadro sanitario generale
anteriore e posteriore al momento della redazione dell'atto”. Deduce, quindi,
l'infondatezza, illogicità e contraddittorietà delle conclusioni cui giunge il CTU e della correlata decisione: infatti, l'appellante deduce che ai fini della nullità del
testamento è necessario dimostrare che la donna fosse incapace di intendere e
di volere proprio nel momento della redazione dell'atto testamentario ex art. 591
c.c.; la prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con specifico riferimento
al momento della redazione dell'atto, e non è possibile sostituirla con una
presunzione di incapacità fondata sulla circostanza che il testatore fosse, in un
periodo antecedente o posteriore, in uno stato mentale tale per cui non avesse
la piena facoltà volitiva”. In particolare, contesta l'affermazione del c.t.u., fatta propria dal Tribunale, secondo cui, andando oltre il mandato conferitogli ed “esprimendo giudizi e formulando conclusioni che non gli competevano”, egli ha scritto che “la prova di incapacità naturale di un soggetto può essere indiziaria …
… nel caso in cui sussista una malattia mentale di carattere permanente … la
prova della incapacità naturale del soggetto non deve essere necessariamente
riferita alla situazione esistente al momento in cui l'atto impugnato venga posto
in essere, essendo possibile cogliere tale condizione in riferimento ad un quadro
generale anteriore e posteriore al momento della redazione dell'atto, traendo da
circostanze note elementi probatori conseguenti … …”. Ne deriverebbe, a detta dell'appellante, la “nullità della relazione per l'allargamento dell'indagine tecnica
oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al
consulente” e, comunque, la sua erroneità, dovendosi riformare la sentenza per mancanza di prova della dedotta incapacità naturale.
6.1 – La censura è infondata.
Va premesso in diritto che “in tema di annullamento del testamento,
l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice
anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì
la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra
causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della
redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità
di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e
quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la
dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e
permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la
corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. 19 febbraio
2018, n. 3934; Cass. 15 aprile 2010, n. 9081; Cass. 6 maggio 2005, n. 9508). Ne consegue che, ove vi sia la prova, anche presuntiva, che il testatore fosse in uno stato pregresso di incapacità permanente, incombe a colui che faccia valere il testamento dimostrare che la redazione è avvenuta in un intervallo di lucidità.
6.2 - Osserva la Corte che il c.t.u. dott. , in ossequio al Persona_6
mandato del 19 luglio 2018 e non travalicando lo stesso (”verificare, sulla base
della documentazione prodotta, se la de cuius, al momento della redazione del
testamento pubblico impugnato, fosse capace di intendere e di volere e, più in
particolare, se la stessa, a cagione di una infermità transitoria o permanente,
ovvero di altra causa perturbatrice, fosse priva in modo assoluto, al momento
della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti e della
capacità di autodeterminazione”), ha ritenuto, in esito ad articolato iter argomentativo, che “la Sig.ra nel momento in cui ha dettato le sue Parte_3
volontà testamentarie al Notaio (12.06.2002) non aveva la piena Persona_7
capacità di intendere e di determinarsi in maniera autonoma in quanto affetta da
demenza di tipo misto: degenerativa e vascolare”.
Il c.t.u. ha motivato tale conclusione sulla base degli elementi obiettivi e dei documenti acquisiti alla causa, evidenziando quanto segue, nel contesto di una significativa conseguenzialità cronologica assai vicina alla data del testamento:
a) un paio di settimane dopo l'atto contestato e, cioè l'1 luglio 2002, il dott.
aveva certificato che la de cuius “è affetta da cardiopatia Persona_8
ipertensiva, vasculopatia cerebrale, con deterioramento cognitivo e turbe
comportamentali, poliartrosi con grave osteoporosi e crolli vertebrali per cui
non è in grado di assolvere in maniera autonoma i comuni atti della vita
quotidiana”; b) dalla cartella clinica rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale dell'USL 5
di Messina risultava che in data 4 luglio 2002 si era presentata la signora
, accompagnata dalla IP , “con “anamnesi T_ Parte_1
raccolta in parte dal fratello: ESORDIO DELL'ATTUALE SINTOMATOLOGIA
DA (Gennaio 2002) CON DEFICIT MNESICI E CP_5
NECESSITA' DI AIUTO E SUPERVISIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' QUOTIDIANE CON RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA E
DELL'AUTOSUFFICIENZA, DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E
SPUNTI IDEATIVI PERSECUTORI. EFFETTUATA VISITA GERIATRICA
CON PRESCRIZIONE DI ZYPREXA 5 MG.” Tale medicinale (principi attivo:
Olanzapina), chiarisce il c.t.u., è “un neurolettico indicato per il trattamento
della Schizofrenia e degli stati di agitazione psicomotoria e che la Sig.ra
aveva presentato idee deliranti di persecuzione ed Parte_3
aggressività”.
c) la de cuius era stata ricoverata presso la Divisione di Medicina dell'Ospedale
di Taormina dal 13 al 17 settembre 2002, in quanto riscontrata affetta da “TIA
CEREBRALI E BPCO (BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA)
RIACUTIZZATA. Nel corso della degenza è stata sottoposta ad esame TC
Encefalo che ha evidenziato quanto segue: “ IL SISTEMA VENTRICOLARE
CISTERNALE COSI' COME GLI SPAZI SUBARACNOIDEI DELLA BASE E
DELLA CONVESSITA' SONO PIU' AMPI CHE DI NORMA PER ATROFIA .
PRESENZA DI AREE POROMESENCEFALICHE A LIVELLO DEI NUCLEI
DELLA BASE BILATERALMENTE.”
d) A seguito di istanza del 30 settembre 2002 la era stata visitata in T_
data 13 dicembre 2002 dalla competente commissione medica provinciale e giudicata meritevole del diritto all'Indennità di accompagnamento in quanto riscontrata affetta da : “DEMENZA SENILE, VASCULOPATIA CEREBRALE
CRONICA, Aortomiocardiosclerosi, Poliartrosi,BPCO. Soggetto non autonomo” Nello stesso verbale alla voce “ si legge: “ RIFERITO Per_9
ICTUS CEREBRI NEL SETTEMBRE DEL 2002. PROGRESSIVO
DECADIMENTO PSICHICO E COGNITIVO.” Esame obiettivo: “ SEGNI DI
DEMENZA SENILE. DEAMBULA SOLO CON SOSTEGNO DI TERZI
.GRAVE LIMITAZIONE FUNZIONALE DELLE GRANDI ARTICOLAZIONI.”
6.3 – Ritiene la Corte che le conclusioni del c.t.u. siano pienamente condivisibili, posto che, prendendo in considerazione le obiettive risultanze cliniche accertate in capo alla de cuius pochi giorni dopo il testamento pubblico ed il riferito (in tempi non sospetti, ai primissimi giorni di luglio 2002, quando non si poneva alcun problema di successione) esordio della sintomatologia ben sei mesi prima, è stato possibile formulare un adeguato e rigorosamente motivato giudizio di preesistenza dell'incapacità di intendere e di volere rispetto all'accertamento stesso, quindi retroagendo l'incapacità alla data dell'espressione delle ultime volontà. Non a caso, in relazione alla visita del 4
luglio 2002 il c.t.u. afferma in maniera significativa e certamente decisiva che
“l'esame psicologico e le risultanze dei Test Mentali somministrati sono stati
sufficienti per affermare che la Sig.ra presentava una completa Parte_3
destrutturazione dell'organizzazione temporale e parziale di quella spaziale,
deficit della memoria, dell'attenzione , del calcolo, del ragionamento astratto ed il
grado di maturazione era corrispondente all'età di sviluppo di 4-5 anni. In
conclusione la Sig.ra AFFETTA DA Parte_5
DETERIORAMENTO MENTALE DI GRADO MEDIO”. Peraltro, il c.t.u. aggiunge, con argomentazione che è fortemente significativa, che “L'atrofia cerebrale
compromette tutte le funzioni dell'encefalo, non insorge all'improvviso, ma
progressivamente nel tempo (nell'arco di anni) ed ha conseguenze permanenti.
Non vi è quindi possibilità di reversione”.
6.4 – A fronte di siffatte argomentate conclusioni, frutto di adeguata valutazione dei dati clinici disponibili e della letteratura scientifica di riferimento, il
Tribunale, a giudizio della Corte, premessi i principi normativi e giurisprudenziali prima evocati, ha condivisibilmente ritenuto che l'incapacità naturale della de
cuius al momento del contestato testamento fosse stata pienamente provata attraverso il dato induttivo costituito dalle condizioni del soggetto antecedenti ed immediatamente successive al compimento dell'atto pregiudizievole. Non può
infatti ragionevolmente ritenersi che l'accertata (l'1 e il 4 luglio) patologia di demenza non fosse presente il 12 giugno precedente, in difetto di qualsiasi prova di un eventuale lucido intervallo.
6.5 - In tale contesto motivazionale, le censure dell'appellante sono prive di pregio, non cogliendo nel segno anche il collegato quarto motivo di appello,
secondo cui sotto il profilo medico-legale, la relazione sulla quale si fonda la
decisione del giudice di prime cure qui avversata circa la nullità del testamento,
non è certamente immune da vizi e censure, come rettamente evidenziato dal
CTP Prof nelle osservazioni alla bozza di ctu” che vengono riportate Persona_10
nell'atto di impugnazione.
6.6. – Al riguardo, va rigettata l'eccezione degli appellati di inammissibilità delle osservazioni del consulente tecnico di parte alla c.t.u., perché tardivamente depositate solo con la comparsa conclusionale in primo grado. Infatti (Cass. 1
settembre 2022, n. 25823) le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio che si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della predetta consulenza possono essere formulate in grado di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. nella versione "ratione temporis" applicabile, purché si mantengano nell'alveo delle argomentazioni difensive di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori (Cass. 11 ottobre 2024, n. 26525), salva l'eventuale valutazione della condotta della parte in violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, quindi, la relativa incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite (Cass. SSUU 21
febbraio 2022, n. 5624).
6.7 – Ciò posto, nel merito, a giudizio della Corte, le contestazioni del consulente di parte non colgono nel segno. In particolare, non convince in alcun modo l'affermazione secondo cui “sembra strano che nell'arco di soli 5 mesi
(dall'inizio dei sintomi di carattere psichico all'epoca delle disposizioni testamentarie) la donna possa avere maturato quella condizione di demenza a cui si fa riferimento oggi, pur presentando alla predetta visita solo deficit della memoria a breve termine e discreta memoria a lungo termine”: invero, il c.t.u.
riporta quanto ulteriormente accertato il 4 luglio 2002: “Stato globale: vigile.
DESTRUTTURATA L'ORGANIZZAZIONE TEMPORALE ,QUELLA SPAZIALE
E' ORGANIZZATA SOLO PER I LUOGHI FAMILIARI, PRESENTA DEFICIT
DELLA MEMORIA A BREVE TERMINE, DISCRETA LA MEMORIA LUNGO
TERMINE, L'ATTENZIONE ED IL CALCOLO SONO DEFICITARI, LA
COORDINAZIONE MOTORIA GENERALE E' LENTA CON SCARSO
EQUILIBRIO, QUELLA FINE E' INCERTA ED INESPRESSIVA. LE FUNZIONI
VISIVO- MOTORIE SONO REGREDITE. IL GRADO DI REGRESSO E L'ATTUALE MATURAZIONE CORRISPONDONO ALL'ETA' DI SVILUPPO DI 4-
5 ANNI. LE CAPACITA' DI RAGIONAMENTO ASTRATTO SONO
INSUFFICIENTI, NON RIESCE A COGLIERE NESSI E RELAZIONI FRA LE
FIGURE. ALLA SCALA DI VALUTAZIONE DELLE ADL RISULTA DIPENDENTE
IN TUTTE LE FUNZIONI ECCETTO PARZIALMENTE OPER LA CONTINENZA,
L'USO DELLA TOILETTE E L'ALIMENTAZIONE.”
E dalla cartella clinica rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale di Messina
in data 11.06.2003 si legge: “controllo. Riferita AGGRESSIVITA' E DISTURBI
DEL COMPORTAMENTO. SI AUMENTA ZYPREXA 5 MG. 1CP LA MATTINA”.
Appare, quindi, evidente che il consulente di parte ha svalutato le chiare emergenze obiettive risultanti dalle visite di inizio luglio 2002 presso la struttura pubblica, rispetto ad una patologia che, come ben affermato fdal c.t.u., non nasce all'improvviso, sicché non può dubitarsi che sussistesse al momento della espressione delle ultime volontà, il 12 giugno 2002.
Ogni altra valutazione, compresa quella inerente gli accertamenti del settembre successivo, è solo complementare rispetto ad una situazione che già
nella immediatezza del testamento pubblico appare ben delineata e strutturata.
7. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi alla luce del terzo motivo di
appello, con il quale l'appellante si duole della mancata giusta rilevanza attribuita al contenuto del testamento sia da parte del CTU che del giudice di prime cure:
in particolare, la signora fa riferimento al contenuto delle Parte_1
dichiarazioni di ultima volontà, che non appaiono illogiche ed incongruenti,
“risultando pienamente conforme ai sentimenti pubblicamente palesati in vita
dalla de cuius, la quale non perdeva occasione di manifestare la volontà di lasciare tutti i suoi i beni alla amatissima IP che l'ha accudita fino alla morte
(…) mentre tutti gli altri parenti si sono completamente disinteressati non
trattenendo più alcun rapporto con la signora ”. Parte_3
7.1 – Osserva intanto la Corte che nessuna prova è stata fornita su quelle che sarebbero stati i sentimenti manifestati dalla de cuius in vita circa la destinazione
post mortem dei suoi beni, ammesso che ciò possa avere rilevanza.
7.2 – In ogni caso, se è vero che, in caso di testamento pubblico, come quello in esame, la presenza del notaio che recepisce e raccoglie (peraltro al domicilio della testatrice) le volontà del testatore rappresenta un fatto da cui è lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore stesso,
è altresì vero che ciò non impedisce ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2702; Cass. 4 maggio
1982, n. 2741). E gli accertamenti del c.t.u. sono del tutto inattaccabili, per quanto detto prima.
7.2 – La circostanza, poi, che un soggetto dichiaratamente “analfabeta” possa avere riferite al notaio “in perfetta lingua italiana e con costruzione delle frasi
estremamente corretta”, riferendo “correttamente i dati identificativi della
beneficiaria, indicando il luogo e la data di nascita e precisando che trattasi della
figlia del proprio fratello ” non è per nulla probante. Invero, non Persona_11
risulta che il notaio abbia “registrato” parola per parola le ultime volontà della testatrice, ma – presso il domicilio della donna - ha verbalizzato nella sostanza le volontà stesse, in forma giuridica (“nomino erede universale mia IP T_
, nata a [...] il [...], figlia di mio fratello
[...] [...]
(…)”. Per_11 8. Con il quarto motivo di gravame (formulato subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti), l'appellante assume l'erroneità della sentenza definitiva del Tribunale, deducendo l'indivisibilità del compendio ricadente nella comunione ereditaria in relazione al fabbricato (sito in S. Teresa di Riva, Via
Lungomare n. 61 fg 12 part 901, sub 2 e sub 5) ritenuto non conforme sotto il profilo catastale. Pertanto, a detta dell'appellante, invocando Cass. SSUU 7
ottobre 2019, n. 25021, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere alla divisione giudiziale per violazione del principio della universalità della divisione ereditaria.
8.1 – A giudizio della Corte, la censura è infondata, avendo l'appellante mal interpretato i principi in diritto enunciati dalla citata pronuncia a sezioni unite che il Tribunale, al contrario, ha correttamente applicato e secondo cui nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie - tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per il complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. Infatti, “la necessità del consenso di
tutti i coeredi alla divisione parziale dell'eredità ha come suo presupposto logico
la giuridica divisibilità di tutti i beni ereditari”. Invece, nell'ipotesi in cui “tra i beni
costituenti il patrimonio del de cuius, vi sia un fabbricato abusivo o non conforme
(…), il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio
abusivo o non conforme non compie una scelta di convenienza, ma si adegua
semplicemente al disposto degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 19, comma 14, del decreto legge un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo
abilitativo o che risulti difforme rispetto alla descrizione contenuta nelle
planimetrie catastali. Non vi è ragione, pertanto, in tal caso, di dar rilievo alla
volontà degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire loro
di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni dell'asse ereditario
con la sola esclusione di quelli che per legge non sono divisibili. Diversamente
opinando, ne risulterebbe illogicamente compresso il diritto potestativo, spettante
ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria. E'
evidente, poi, che non è possibile assegnare ad un condividente gli immobili privi
di conformità, poiché, a prescindere dal fatto che detto condividente possa
ritenere poco rilevante per i suoi interessi la condizione amministrativa in cui
versa l'immobile, una eventuale assegnazione di tali beni si risolverebbe in una
violazione del divieto di procedere allo scioglimento della comunione con
riferimento a quegli immobili per i quali la legge prevede la nullità della divisione”.
E nel caso in esame l'originario attore ha chiesto la divisione parziale (v.
conclusioni espresse in esito alle risultanze della c.t.u.).
8.2 – Anche tale motivo di censura va, quindi, rigettato.
9. In conclusione, l'appello va disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli appellati costituiti, in mancanza di nota e tenuto conto del valore della causa (valore indeterminato di media complessità), nella misura di € 10.313,00 per compensi,
in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.518,00, fase introduttiva € 1.665,00, fase di trattazione € 1.843,00 al minimo per l'attività concretamente svolta, fase decisoria € 4.287,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
La circostanza che la soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello
Stato non vale ad addossare a quest'ultimo anche le spese che la stessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le
spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte
assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare” (Cass. 19 giugno
2012, n. 10053; Cass. 31 marzo 2017, n. 8388; Cass. 13 novembre 2020, n.
25653).
Nessuna pronuncia sulle spese va adottata in relazione ai contumaci.
11. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 193/2023 R.G., sull'appello proposto da
(classe 1959) contro Parte_1 CP_1 Pt_2
, quali eredi dell'originario
[...] Parte_3 Parte_4
attore e contro , Persona_1 Parte_2 CP_2 , (classe 1960),
[...] Parte_1 CP_3
avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Messina 23
[...]
agosto 2020, n. 1221 e la sentenza definitiva 19 gennaio 2023, n. 110:
1. Dichiara la contumacia di , , Parte_2 Controparte_2
, , Parte_1 Controparte_3
2. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma entrambe le sentenze impugnate;
3. Condanna l'appellante (classe 1959) a pagare agli appellati in Parte_1
solido costituiti , CP_1 Parte_2 Parte_3
le spese di lite, liquidate in € 10.313,00 per compensi, oltre Parte_4
spese generali, c.p.a. ed iva.
4. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'8 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 maggio 2010, n. 78, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 193/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza 23
ottobre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22
ottobre 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata in CA (Me), Via Umberto I n. 644,
[...]
presso lo studio dell'avv. Maria Pia D'Arrigo (c.f. ) che CodiceFiscale_2
la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su separato foglio unito all'atto di appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
appellante contro
nata a [...] il [...] cod. fisc.: CP_1
; nato a [...] C.F._3 Parte_2 (ME), il 10/01/1959, cod. fisc.: ; nata a C.F._4 Parte_3
Santa Teresa di Riva (ME), il 24/11/1959 cod. fisc.: ; C.F._5
nata a [...], il [...], cod. fisc.: Parte_4
, quali eredi dell'originario attore nato il C.F._6 Persona_1
01/07/1931 a Santa Teresa di Riva (ME), deceduto a CA il 01/10/2022,
C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Roldano Ingrassia C.F._7
(Cod. Fisc.: ) del Foro di Enna, C.F._8
appellati
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_2
, nato a [...] C.F._9 Controparte_2
(ME) il 09.06.1965, c.f.: nata a [...] C.F._10 Parte_1
il 23.05.1960 c.f.: , , nata a C.F._11 Controparte_3
Lentini (SR) il 09.01.1966, c.f.: , C.F._12
appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Messina 23
agosto 2020, n. 1221 e la sentenza definitiva 19 gennaio 2023, n. 110 – “cause
di impugnazione dei testamenti”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata rispettivamente in data 16, 17 e 19 agosto 2017 il signor , premesso Persona_1
➢ che in data 27 febbraio 2015 era deceduta la sorella, , la cui Parte_3
eredità, in mancanza di altri successibili, avrebbe dovuto devolversi, in base alle regole della successione ab intestato, in favore del deducente, unico fratello vivente, e, per rappresentazione, in favore dei nipoti indicati in citazione;
➢ che la IP (classe 1959) sosteneva di essere l'unica erede Parte_1
della de cuius in forza di testamento pubblico del 12 giugno 2002,
➢ che, tuttavia, che tale testamento doveva ritenersi invalido per incapacità di testare della de cuius, totalmente incapace di intendere e di volere,
tutto ciò premesso, l'attore ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di
Messina i suoi nipoti e cioè la predetta (classe 1959), Parte_1 Parte_2
, , (classe 1960) e
[...] Controparte_2 Parte_1 CP_3
, chiedendo
[...]
a) che fosse dichiarata la nullità per incapacità naturale del testamento pubblico della comune de cuius redatto dal notaio Parte_3 Per_2
il 12 giugno 2002 (rep. 39064, racc. 8384), con il quale era stata
[...]
designata quale erede la convenuta (classe 2959); Parte_1
b) conseguentemente, che fosse dichiarata aperta la successione legittima di
; Parte_3
c) che la convenuta fosse condannata alla restituzione dei beni comuni e dei frutti;
d) che i beni comuni fossero divisi tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote.
2. Nella resistenza di (classe 1959) e nella contumacia degli Parte_1
altri convenuti, espletata c.t.u. medico-legale, con sentenza non definitiva 23
agosto 2020, n. 1221 il Tribunale di Messina ha dichiarato la nullità del testamento pubblico in contestazione, rimettendo la causa davanti al Giudice
Istruttore per l'ulteriore corso con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione ed alla domanda di condanna alla restituzione dei beni ereditari e dei frutti eventualmente percepiti.
3. Espletata la c.t.u. e formato un progetto divisionale, costituitosi infine
, il Tribunale adìto con sentenza 19 gennaio 2023, n. 110 Controparte_2
a) ha condannato (classe 1959) a rilasciare in favore degli Parte_1
eredi legittimi i cespiti ereditari relitti da ed al pagamento in favore Parte_3
dell'attore della somma complessiva di € 23.188,00, a titolo di frutti pro quota,
oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
b) ha dichiarato improcedibile, per difformità catastali e urbanistiche, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria con riferimento agli immobili siti in Santa Teresa di Riva (ME), Via Lungomare n. 61, identificati al Catasto
Fabbricati foglio 12 part. 901 sub 2 e sub 5;
c) ha disposto lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i restanti beni facenti parte dell'asse ereditario di , assegnandoli come ivi Parte_3
deciso, con i relativi conguagli;
d) ha posto a carico della massa le spese relative alla domanda di scioglimento della comunione ed in ispecie le spese relative alla C.T.U. redatta dall'ing.
Persona_3
e) ha regolato le altre spese processuali secondo il principio di soccombenza,
a carico della convenuta.
4. Avverso entrambe le sentenze ha proposto appello la soccombente
[...]
(classe 1959), chiedendone l'integrale riforma, previo accoglimento T_
della richiesta di prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale, e rinnovo della c.t.u., con conseguente dichiarazione di validità del testamento pubblico della de cuius e del suo status di unica erede della stessa.
Nella resistenza degli eredi dell'originario attore , nelle more Persona_1
deceduto, la Corte, con ordinanza 19 settembre 2023 ha rigettato l'istanza di inibitoria dell'appellante, riservando alfine la causa per la decisione.
5. Con il primo motivo di appello la signora si duole che il Tribunale, T_
avendo immotivatamente rigettato la sua richiesta di prova testimoniale, è
pervenuta ad una sentenza non definitiva errata, dichiarativa della nullità del testamento, impedendole di “dimostrare agevolmente la presenza del requisito
indefettibile per la perfetta validità del testamento pubblico impugnato,
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado sulla base delle
risultanze di una CTU di cui si contestano le conclusioni sia sotto il profilo giuridico
che sotto quello più squisitamente medico –legale”. Insiste, quindi,
nell'escussione del notaio , che ha redatto la scheda Persona_2
testamentaria, dei due testimoni e e di altri soggetti Testimone_1 Tes_2
residente in S. Teresa di Riva, su tutte CP_4 Per_4 Persona_5
le circostanze articolate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art
183, comma VI, n. 2, contenute nel fascicolo di primo grado.
5.1 – Come eccepito dall'appellato, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il giudice istruttore in primo grado con ordinanza 19 luglio 2018
ha, con ampia motivazione, rigettato le richieste istruttorie non solo della odierna appellante ma anche dell'attore , ritenendole “inammissibili o Persona_1
superflue perché in parte richiedono che i testi esprimano valutazioni o giudizi
sulle condizioni di salute della de cuius, in parte si riferiscono a fatti inconducenti
ai fini della decisione della causa, in parte non contengono un riferimento topico preciso o non contengono un riferimento storico di dettaglio, in contrasto con il
costante principio giurisprudenziale secondo il quale non é consentita la
supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché “le istanze
istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il piu possibile specifiche, nel
senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione
alla fattispecie concreta” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522)”.
5.2 - Ora, esaminando i capitolati di prova, non può che concordarsi con la superiore statuizione di rigetto. Infatti:
a) il capitolato sul quale dovrebbero rispondere il notaio e i due testimoni dell'atto di recepimento del testamento pubblico (“Vero che la sig.ra Pt_3
in data 12/06/2002, al momento della redazione del testamento in favore
[...]
della IP era capace di intendere e volere”) è diretta, Parte_1
inammissibilmente, ad esprimere un giudizio medico-legale e non a riferire specifiche circostanze sintomatiche dell'asserita lucidità della testatrice (es.:
l'aver declinato le proprie generalità, senza tentennamenti o risposto a domande del notaio e così via);
b) quanto ai capitolati relativi ai testi ed Testimone_3 Persona_5
, alcuni sono, come affermato dal primo giudice, inconducenti al fine
[...]
di provare la capacità di intendere e volere della testatrice al momento del testamento (“d) Vero che dal 2002 al 2015 la sig.ra è stata Parte_3
assistita moralmente e materialmente solo ed esclusivamente dalla IP
; e)Vero che gli altri parenti non hanno mai frequentato la casa Parte_1
della nel medesimo periodo;
f)Vero che il sig Parte_3 Persona_1
fratello della de cuius non ha frequentato la casa della nell'arco T_
temporale che va dal 2002 alla morte della stessa avvenuta nel 2015”); altri appaiono valutativi e, comunque, generici, senza indicazione di specifiche circostanze o condotte indicative di quanto si intenderebbe dimostrare (“b)Vero
che la sig.ra solo nel periodo successivo al 12/6/2002 risultava Parte_3
affetta da una patologia non a carattere permanente;
c)Vero che la sig.ra
solo successivamente al 12/6/2002 cominciava a soffrire di un Parte_3
modesto grado di demenza, allo stadio iniziale, che comunque le lasciava ampi
spazi di lucidità”).
5.3 – Ne consegue il rigetto del gravame in esame.
6. Con il secondo motivo di appello, la signora impugna il capo T_
della sentenza non definitiva “che dichiara la nullità del testamento oggetto di
causa, facendo proprie le conclusioni del CTU che, anziché riferire l'asserita
incapacità della de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria,
accerta una incapacità della stessa sulla base di un quadro sanitario generale
anteriore e posteriore al momento della redazione dell'atto”. Deduce, quindi,
l'infondatezza, illogicità e contraddittorietà delle conclusioni cui giunge il CTU e della correlata decisione: infatti, l'appellante deduce che ai fini della nullità del
testamento è necessario dimostrare che la donna fosse incapace di intendere e
di volere proprio nel momento della redazione dell'atto testamentario ex art. 591
c.c.; la prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con specifico riferimento
al momento della redazione dell'atto, e non è possibile sostituirla con una
presunzione di incapacità fondata sulla circostanza che il testatore fosse, in un
periodo antecedente o posteriore, in uno stato mentale tale per cui non avesse
la piena facoltà volitiva”. In particolare, contesta l'affermazione del c.t.u., fatta propria dal Tribunale, secondo cui, andando oltre il mandato conferitogli ed “esprimendo giudizi e formulando conclusioni che non gli competevano”, egli ha scritto che “la prova di incapacità naturale di un soggetto può essere indiziaria …
… nel caso in cui sussista una malattia mentale di carattere permanente … la
prova della incapacità naturale del soggetto non deve essere necessariamente
riferita alla situazione esistente al momento in cui l'atto impugnato venga posto
in essere, essendo possibile cogliere tale condizione in riferimento ad un quadro
generale anteriore e posteriore al momento della redazione dell'atto, traendo da
circostanze note elementi probatori conseguenti … …”. Ne deriverebbe, a detta dell'appellante, la “nullità della relazione per l'allargamento dell'indagine tecnica
oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al
consulente” e, comunque, la sua erroneità, dovendosi riformare la sentenza per mancanza di prova della dedotta incapacità naturale.
6.1 – La censura è infondata.
Va premesso in diritto che “in tema di annullamento del testamento,
l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice
anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì
la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra
causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della
redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità
di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e
quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la
dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e
permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la
corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. 19 febbraio
2018, n. 3934; Cass. 15 aprile 2010, n. 9081; Cass. 6 maggio 2005, n. 9508). Ne consegue che, ove vi sia la prova, anche presuntiva, che il testatore fosse in uno stato pregresso di incapacità permanente, incombe a colui che faccia valere il testamento dimostrare che la redazione è avvenuta in un intervallo di lucidità.
6.2 - Osserva la Corte che il c.t.u. dott. , in ossequio al Persona_6
mandato del 19 luglio 2018 e non travalicando lo stesso (”verificare, sulla base
della documentazione prodotta, se la de cuius, al momento della redazione del
testamento pubblico impugnato, fosse capace di intendere e di volere e, più in
particolare, se la stessa, a cagione di una infermità transitoria o permanente,
ovvero di altra causa perturbatrice, fosse priva in modo assoluto, al momento
della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti e della
capacità di autodeterminazione”), ha ritenuto, in esito ad articolato iter argomentativo, che “la Sig.ra nel momento in cui ha dettato le sue Parte_3
volontà testamentarie al Notaio (12.06.2002) non aveva la piena Persona_7
capacità di intendere e di determinarsi in maniera autonoma in quanto affetta da
demenza di tipo misto: degenerativa e vascolare”.
Il c.t.u. ha motivato tale conclusione sulla base degli elementi obiettivi e dei documenti acquisiti alla causa, evidenziando quanto segue, nel contesto di una significativa conseguenzialità cronologica assai vicina alla data del testamento:
a) un paio di settimane dopo l'atto contestato e, cioè l'1 luglio 2002, il dott.
aveva certificato che la de cuius “è affetta da cardiopatia Persona_8
ipertensiva, vasculopatia cerebrale, con deterioramento cognitivo e turbe
comportamentali, poliartrosi con grave osteoporosi e crolli vertebrali per cui
non è in grado di assolvere in maniera autonoma i comuni atti della vita
quotidiana”; b) dalla cartella clinica rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale dell'USL 5
di Messina risultava che in data 4 luglio 2002 si era presentata la signora
, accompagnata dalla IP , “con “anamnesi T_ Parte_1
raccolta in parte dal fratello: ESORDIO DELL'ATTUALE SINTOMATOLOGIA
DA (Gennaio 2002) CON DEFICIT MNESICI E CP_5
NECESSITA' DI AIUTO E SUPERVISIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' QUOTIDIANE CON RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA E
DELL'AUTOSUFFICIENZA, DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E
SPUNTI IDEATIVI PERSECUTORI. EFFETTUATA VISITA GERIATRICA
CON PRESCRIZIONE DI ZYPREXA 5 MG.” Tale medicinale (principi attivo:
Olanzapina), chiarisce il c.t.u., è “un neurolettico indicato per il trattamento
della Schizofrenia e degli stati di agitazione psicomotoria e che la Sig.ra
aveva presentato idee deliranti di persecuzione ed Parte_3
aggressività”.
c) la de cuius era stata ricoverata presso la Divisione di Medicina dell'Ospedale
di Taormina dal 13 al 17 settembre 2002, in quanto riscontrata affetta da “TIA
CEREBRALI E BPCO (BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA)
RIACUTIZZATA. Nel corso della degenza è stata sottoposta ad esame TC
Encefalo che ha evidenziato quanto segue: “ IL SISTEMA VENTRICOLARE
CISTERNALE COSI' COME GLI SPAZI SUBARACNOIDEI DELLA BASE E
DELLA CONVESSITA' SONO PIU' AMPI CHE DI NORMA PER ATROFIA .
PRESENZA DI AREE POROMESENCEFALICHE A LIVELLO DEI NUCLEI
DELLA BASE BILATERALMENTE.”
d) A seguito di istanza del 30 settembre 2002 la era stata visitata in T_
data 13 dicembre 2002 dalla competente commissione medica provinciale e giudicata meritevole del diritto all'Indennità di accompagnamento in quanto riscontrata affetta da : “DEMENZA SENILE, VASCULOPATIA CEREBRALE
CRONICA, Aortomiocardiosclerosi, Poliartrosi,BPCO. Soggetto non autonomo” Nello stesso verbale alla voce “ si legge: “ RIFERITO Per_9
ICTUS CEREBRI NEL SETTEMBRE DEL 2002. PROGRESSIVO
DECADIMENTO PSICHICO E COGNITIVO.” Esame obiettivo: “ SEGNI DI
DEMENZA SENILE. DEAMBULA SOLO CON SOSTEGNO DI TERZI
.GRAVE LIMITAZIONE FUNZIONALE DELLE GRANDI ARTICOLAZIONI.”
6.3 – Ritiene la Corte che le conclusioni del c.t.u. siano pienamente condivisibili, posto che, prendendo in considerazione le obiettive risultanze cliniche accertate in capo alla de cuius pochi giorni dopo il testamento pubblico ed il riferito (in tempi non sospetti, ai primissimi giorni di luglio 2002, quando non si poneva alcun problema di successione) esordio della sintomatologia ben sei mesi prima, è stato possibile formulare un adeguato e rigorosamente motivato giudizio di preesistenza dell'incapacità di intendere e di volere rispetto all'accertamento stesso, quindi retroagendo l'incapacità alla data dell'espressione delle ultime volontà. Non a caso, in relazione alla visita del 4
luglio 2002 il c.t.u. afferma in maniera significativa e certamente decisiva che
“l'esame psicologico e le risultanze dei Test Mentali somministrati sono stati
sufficienti per affermare che la Sig.ra presentava una completa Parte_3
destrutturazione dell'organizzazione temporale e parziale di quella spaziale,
deficit della memoria, dell'attenzione , del calcolo, del ragionamento astratto ed il
grado di maturazione era corrispondente all'età di sviluppo di 4-5 anni. In
conclusione la Sig.ra AFFETTA DA Parte_5
DETERIORAMENTO MENTALE DI GRADO MEDIO”. Peraltro, il c.t.u. aggiunge, con argomentazione che è fortemente significativa, che “L'atrofia cerebrale
compromette tutte le funzioni dell'encefalo, non insorge all'improvviso, ma
progressivamente nel tempo (nell'arco di anni) ed ha conseguenze permanenti.
Non vi è quindi possibilità di reversione”.
6.4 – A fronte di siffatte argomentate conclusioni, frutto di adeguata valutazione dei dati clinici disponibili e della letteratura scientifica di riferimento, il
Tribunale, a giudizio della Corte, premessi i principi normativi e giurisprudenziali prima evocati, ha condivisibilmente ritenuto che l'incapacità naturale della de
cuius al momento del contestato testamento fosse stata pienamente provata attraverso il dato induttivo costituito dalle condizioni del soggetto antecedenti ed immediatamente successive al compimento dell'atto pregiudizievole. Non può
infatti ragionevolmente ritenersi che l'accertata (l'1 e il 4 luglio) patologia di demenza non fosse presente il 12 giugno precedente, in difetto di qualsiasi prova di un eventuale lucido intervallo.
6.5 - In tale contesto motivazionale, le censure dell'appellante sono prive di pregio, non cogliendo nel segno anche il collegato quarto motivo di appello,
secondo cui sotto il profilo medico-legale, la relazione sulla quale si fonda la
decisione del giudice di prime cure qui avversata circa la nullità del testamento,
non è certamente immune da vizi e censure, come rettamente evidenziato dal
CTP Prof nelle osservazioni alla bozza di ctu” che vengono riportate Persona_10
nell'atto di impugnazione.
6.6. – Al riguardo, va rigettata l'eccezione degli appellati di inammissibilità delle osservazioni del consulente tecnico di parte alla c.t.u., perché tardivamente depositate solo con la comparsa conclusionale in primo grado. Infatti (Cass. 1
settembre 2022, n. 25823) le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio che si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della predetta consulenza possono essere formulate in grado di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. nella versione "ratione temporis" applicabile, purché si mantengano nell'alveo delle argomentazioni difensive di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori (Cass. 11 ottobre 2024, n. 26525), salva l'eventuale valutazione della condotta della parte in violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, quindi, la relativa incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite (Cass. SSUU 21
febbraio 2022, n. 5624).
6.7 – Ciò posto, nel merito, a giudizio della Corte, le contestazioni del consulente di parte non colgono nel segno. In particolare, non convince in alcun modo l'affermazione secondo cui “sembra strano che nell'arco di soli 5 mesi
(dall'inizio dei sintomi di carattere psichico all'epoca delle disposizioni testamentarie) la donna possa avere maturato quella condizione di demenza a cui si fa riferimento oggi, pur presentando alla predetta visita solo deficit della memoria a breve termine e discreta memoria a lungo termine”: invero, il c.t.u.
riporta quanto ulteriormente accertato il 4 luglio 2002: “Stato globale: vigile.
DESTRUTTURATA L'ORGANIZZAZIONE TEMPORALE ,QUELLA SPAZIALE
E' ORGANIZZATA SOLO PER I LUOGHI FAMILIARI, PRESENTA DEFICIT
DELLA MEMORIA A BREVE TERMINE, DISCRETA LA MEMORIA LUNGO
TERMINE, L'ATTENZIONE ED IL CALCOLO SONO DEFICITARI, LA
COORDINAZIONE MOTORIA GENERALE E' LENTA CON SCARSO
EQUILIBRIO, QUELLA FINE E' INCERTA ED INESPRESSIVA. LE FUNZIONI
VISIVO- MOTORIE SONO REGREDITE. IL GRADO DI REGRESSO E L'ATTUALE MATURAZIONE CORRISPONDONO ALL'ETA' DI SVILUPPO DI 4-
5 ANNI. LE CAPACITA' DI RAGIONAMENTO ASTRATTO SONO
INSUFFICIENTI, NON RIESCE A COGLIERE NESSI E RELAZIONI FRA LE
FIGURE. ALLA SCALA DI VALUTAZIONE DELLE ADL RISULTA DIPENDENTE
IN TUTTE LE FUNZIONI ECCETTO PARZIALMENTE OPER LA CONTINENZA,
L'USO DELLA TOILETTE E L'ALIMENTAZIONE.”
E dalla cartella clinica rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale di Messina
in data 11.06.2003 si legge: “controllo. Riferita AGGRESSIVITA' E DISTURBI
DEL COMPORTAMENTO. SI AUMENTA ZYPREXA 5 MG. 1CP LA MATTINA”.
Appare, quindi, evidente che il consulente di parte ha svalutato le chiare emergenze obiettive risultanti dalle visite di inizio luglio 2002 presso la struttura pubblica, rispetto ad una patologia che, come ben affermato fdal c.t.u., non nasce all'improvviso, sicché non può dubitarsi che sussistesse al momento della espressione delle ultime volontà, il 12 giugno 2002.
Ogni altra valutazione, compresa quella inerente gli accertamenti del settembre successivo, è solo complementare rispetto ad una situazione che già
nella immediatezza del testamento pubblico appare ben delineata e strutturata.
7. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi alla luce del terzo motivo di
appello, con il quale l'appellante si duole della mancata giusta rilevanza attribuita al contenuto del testamento sia da parte del CTU che del giudice di prime cure:
in particolare, la signora fa riferimento al contenuto delle Parte_1
dichiarazioni di ultima volontà, che non appaiono illogiche ed incongruenti,
“risultando pienamente conforme ai sentimenti pubblicamente palesati in vita
dalla de cuius, la quale non perdeva occasione di manifestare la volontà di lasciare tutti i suoi i beni alla amatissima IP che l'ha accudita fino alla morte
(…) mentre tutti gli altri parenti si sono completamente disinteressati non
trattenendo più alcun rapporto con la signora ”. Parte_3
7.1 – Osserva intanto la Corte che nessuna prova è stata fornita su quelle che sarebbero stati i sentimenti manifestati dalla de cuius in vita circa la destinazione
post mortem dei suoi beni, ammesso che ciò possa avere rilevanza.
7.2 – In ogni caso, se è vero che, in caso di testamento pubblico, come quello in esame, la presenza del notaio che recepisce e raccoglie (peraltro al domicilio della testatrice) le volontà del testatore rappresenta un fatto da cui è lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore stesso,
è altresì vero che ciò non impedisce ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2702; Cass. 4 maggio
1982, n. 2741). E gli accertamenti del c.t.u. sono del tutto inattaccabili, per quanto detto prima.
7.2 – La circostanza, poi, che un soggetto dichiaratamente “analfabeta” possa avere riferite al notaio “in perfetta lingua italiana e con costruzione delle frasi
estremamente corretta”, riferendo “correttamente i dati identificativi della
beneficiaria, indicando il luogo e la data di nascita e precisando che trattasi della
figlia del proprio fratello ” non è per nulla probante. Invero, non Persona_11
risulta che il notaio abbia “registrato” parola per parola le ultime volontà della testatrice, ma – presso il domicilio della donna - ha verbalizzato nella sostanza le volontà stesse, in forma giuridica (“nomino erede universale mia IP T_
, nata a [...] il [...], figlia di mio fratello
[...] [...]
(…)”. Per_11 8. Con il quarto motivo di gravame (formulato subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti), l'appellante assume l'erroneità della sentenza definitiva del Tribunale, deducendo l'indivisibilità del compendio ricadente nella comunione ereditaria in relazione al fabbricato (sito in S. Teresa di Riva, Via
Lungomare n. 61 fg 12 part 901, sub 2 e sub 5) ritenuto non conforme sotto il profilo catastale. Pertanto, a detta dell'appellante, invocando Cass. SSUU 7
ottobre 2019, n. 25021, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere alla divisione giudiziale per violazione del principio della universalità della divisione ereditaria.
8.1 – A giudizio della Corte, la censura è infondata, avendo l'appellante mal interpretato i principi in diritto enunciati dalla citata pronuncia a sezioni unite che il Tribunale, al contrario, ha correttamente applicato e secondo cui nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie - tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per il complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. Infatti, “la necessità del consenso di
tutti i coeredi alla divisione parziale dell'eredità ha come suo presupposto logico
la giuridica divisibilità di tutti i beni ereditari”. Invece, nell'ipotesi in cui “tra i beni
costituenti il patrimonio del de cuius, vi sia un fabbricato abusivo o non conforme
(…), il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio
abusivo o non conforme non compie una scelta di convenienza, ma si adegua
semplicemente al disposto degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 19, comma 14, del decreto legge un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo
abilitativo o che risulti difforme rispetto alla descrizione contenuta nelle
planimetrie catastali. Non vi è ragione, pertanto, in tal caso, di dar rilievo alla
volontà degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire loro
di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni dell'asse ereditario
con la sola esclusione di quelli che per legge non sono divisibili. Diversamente
opinando, ne risulterebbe illogicamente compresso il diritto potestativo, spettante
ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria. E'
evidente, poi, che non è possibile assegnare ad un condividente gli immobili privi
di conformità, poiché, a prescindere dal fatto che detto condividente possa
ritenere poco rilevante per i suoi interessi la condizione amministrativa in cui
versa l'immobile, una eventuale assegnazione di tali beni si risolverebbe in una
violazione del divieto di procedere allo scioglimento della comunione con
riferimento a quegli immobili per i quali la legge prevede la nullità della divisione”.
E nel caso in esame l'originario attore ha chiesto la divisione parziale (v.
conclusioni espresse in esito alle risultanze della c.t.u.).
8.2 – Anche tale motivo di censura va, quindi, rigettato.
9. In conclusione, l'appello va disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli appellati costituiti, in mancanza di nota e tenuto conto del valore della causa (valore indeterminato di media complessità), nella misura di € 10.313,00 per compensi,
in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.518,00, fase introduttiva € 1.665,00, fase di trattazione € 1.843,00 al minimo per l'attività concretamente svolta, fase decisoria € 4.287,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
La circostanza che la soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello
Stato non vale ad addossare a quest'ultimo anche le spese che la stessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le
spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte
assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare” (Cass. 19 giugno
2012, n. 10053; Cass. 31 marzo 2017, n. 8388; Cass. 13 novembre 2020, n.
25653).
Nessuna pronuncia sulle spese va adottata in relazione ai contumaci.
11. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 193/2023 R.G., sull'appello proposto da
(classe 1959) contro Parte_1 CP_1 Pt_2
, quali eredi dell'originario
[...] Parte_3 Parte_4
attore e contro , Persona_1 Parte_2 CP_2 , (classe 1960),
[...] Parte_1 CP_3
avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Messina 23
[...]
agosto 2020, n. 1221 e la sentenza definitiva 19 gennaio 2023, n. 110:
1. Dichiara la contumacia di , , Parte_2 Controparte_2
, , Parte_1 Controparte_3
2. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma entrambe le sentenze impugnate;
3. Condanna l'appellante (classe 1959) a pagare agli appellati in Parte_1
solido costituiti , CP_1 Parte_2 Parte_3
le spese di lite, liquidate in € 10.313,00 per compensi, oltre Parte_4
spese generali, c.p.a. ed iva.
4. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'8 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 maggio 2010, n. 78, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad