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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/07/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
242393REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1165/2024, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniel Di Parte_1 C.F._1
Giammarco, giusta procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nino Controparte_1 C.F._2
Maurini, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
Con l'intervento necessario del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede
OGGETTO: Appello per la riforma della sentenza n. 759/2024, pubblicata in data 5 luglio
2024, resa dal Tribunale Civile di Teramo, nel giudizio n. R.G. 3568/2021.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “L'Avv. Di Giammarco, in nome e per conto del Sig. precisa le seguenti: Parte_1
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di L'Aquila adita:
-- in via principale e nel merito: in riforma della sentenza n. 759/2024 emessa dal
Tribunale di Teramo in data 17.05.2024, depositata il 04.07.2024 e pubblicata in data
05.07.2024, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Notaresco
(TE) il 18 giugno 1989 tra il Sig. e la Sig.ra trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Notaresco al atto n. 13 P. II, Serie A, Uff. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Notaresco di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- dichiarare il diritto di visita del padre, stabilendo che lo stesso possa tenere la figlia con sé:
- tre giorni infrasettimanali, per 3/4 ore, compatibilmente con gli impegni ricreativi ed
a fine settimana alternati;
- una settimana durante le vacanze natalizie, escluso il pernottamento, durante le quali la figlia trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale col padre ed il giorno di Capodanno di nuovo con la madre;
- un giorno durante le festività Pasquali;
- n. 15 giorni, escluso il pernottamento, durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno,
- in via subordinata dichiarare il diritto di visita del padre, mediante incontri protetti in presenza degli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Notaresco.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Teramo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata:
“Pertanto si conclude come segue: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'atto di appello ex adverso proposto siccome inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e confermare, la sentenza di primo grado.” Vinte le spese.”
Per il PG:
“Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (Tribunale
Teramo sent. nr. 759/2024 pubbl. il 05/07/2024) che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità.”
In fatto e in diritto
1.Con sentenza n. 759/2024, pubblicata in data 5.07.2024, il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, decideva sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario presentato dal sig. nei confronti della coniuge Parte_1 [...]
con contestuale richiesta di regolamentazione della frequentazione del ricorrente CP_1 con la figlia ai sensi dell'art. 337 septies c.c., così statuendo: “1) dichiara la Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Notaresco in data
18/06/1989 da e 2) dichiara che il padre potrà incontrare e Parte_1 Controparte_1 frequentare la figlia solo con il suo consenso;
3) dichiara compensate per un terzo le Per_1 spese processuali, ponendo i restanti due terzi a carico del ricorrente, spese che si liquidano per l'intero in complessivi € 3.500 per compensi, oltre rimb. forf, iva e cap come per legge. 4)
Dispone che il competente Ufficiale dello Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza”.
2. Il Tribunale di Teramo, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, procedeva alla disamina della richiesta formulata dall'allora ricorrente sig. di Pt_1 regolamentazione della frequentazione di questi con la figlia maggiorenne con grave Per_1 disabilità, ex art. 337 septies c.c., rigettandola.
Alla base dl rigetto della richiesta, il Tribunale poneva a fondamento la ferma volontà della figlia di non voler incontrare, per il momento, il padre a causa del profondo e antico Per_1 disagio derivante dal difficile rapporto paterno, senza che possa ravvisarsi alcun condizionamento da parte della madre (pag. 5, secondo capoverso della sentenza) come era emerso dalla Relazione dei Servizi Sociali del Comune di Notaresco, datata 21.09.2022.
Il Collegio rilevava come tale conclusione era confermata anche dai provvedimenti resi dal
Giudice Tutelare, che aveva disposto l'istituto dell'amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria dai quali era emerso: Per_1
- la capacità della beneficiaria di autodeterminarsi efficacemente con il padre, nonostante la patologia da cui è affetta (ord. del 28.02.2018); - la capacità di raggiungere risultati notevoli, qualora rapportati alla sua patologia, purché non pressata dal padre (ord. del 23.09.2019);
- la consapevole volontà di nel non voler vedere il padre e l'assenza di Per_1 condizionamenti da parte della madre (ord. 11.04.2022).
Alla luce di tali risultanze e del materiale probatorio, il Tribunale riteneva non opportuno, al fine di tutelare l'equilibrio psicofisico della figlia, l'imposizione della figura paterna lasciando a la possibilità di decidere la ripresa del rapporto padre/figlia in considerazione della Per_1 sua capacità di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori, circostanza confermata dai Servizi
Sociali, ritenendo altresì superflua la ctu richiesta dal sig. Pt_1
Il Tribunale riteneva altresì:
- la non opportunità di ulteriori supporti psicologici in considerazione dell'insofferenza mostrata da Per_1
- il cattivo esito del percorso di mediazione familiare, come suggerito dal Giudice Tutelare.
Da ultimo, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio le compensava per
1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico del ricorrente.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di 3 motivi, che di seguito Pt_1 si vanno a compendiare.
3.1 Mancata ammissione della prova testimoniale nonché della CTU richieste da parte del Tribunale di Teramo nel procedimento di primo grado, in violazione degli artt. 2697
c.c. 244 c.p.c. e quindi dell'art. 155 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la mancata ammissione delle prove orali e della richiesta CTU avendo il Tribunale ritenuto le stesse non decisive ai fini della decisione, sebbene le stesse fossero state reiterate sia all'udienza di precisazione delle conclusioni sia con la comparsa conclusionale.
A parere dell'appellante l'espletamento delle prove orali e della ctu avrebbero avvalorato le proprie tesi, ovvero in relazione alle prove orali, queste avrebbero potuto dimostrare:
- la circostanza che il non era mai stato violento e aggressivo nei confronti della famiglia Pt_1
e che la moglie aveva allontanato la figlia dal padre;
Per_1
- che la sig.ra aveva impedito nei primi mesi del 2016 al marito di passare del CP_1 tempo con la figlia, con segnalazione da parte della moglie ai Carabinieri di Notaresco;
-con l'esame delle dottoresse e che la figlia manifestava timore per Per_2 Persona_3 le reazioni della madre quando incontrava il padre;
-che il ricorso alla mediazione familiare era stato suggerito dalla dott.ssa ma il Persona_4 percorso veniva rifiutato dalla moglie;
- che l'impossibilità di ricostruire le dinamiche familiari e l'allontanamento della figlia dal padre era stato causato dalla madre.
In relazione alla CTU, la sua ammissione avrebbe potuto fornire al Giudice elementi e strumenti per poter verificare la sussistenza in capo alla figlia affetta da encefalopatia Per_1 post vaccinale con sindrome dello spettro autistico, della capacità di intendere e di volere e della capacità di autodeterminarsi nella relazione padre/figlia, strumenti di cui il Giudicante era privo.
In relazione alla disabilità grave ex art. 337 septies c.c., riconosciuta dal Giudice, l'appellante rileva che, in forza della giurisprudenza richiamata, le disposizioni previste per i figli minori sono estese anche ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave per cui il diritto di visita del genitore non collocatario rappresenterebbe non solo un diritto ma anche un dovere di partecipazione e condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio ritenendo quindi necessaria la ctu diretta a determinare la capacità di intendere e di volere della figlia.
Sulla base di tali premesse parte appellante richiede l'ammissione delle prove orali e delle ctu non ammesse in primo grado.
3.2 Omessa valutazione da parte del Tribunale di Teramo delle ragioni sostenute dal Sig.
e della documentazione prodotta, in violazione dell'artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. Pt_1
2697 c.c..
L'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale delle produzioni documentali da questi effettuate, arrivando a ritenere sussistente la capacità decisionale autonoma in capo alla figlia nonostante la grave patologia di cui è affetta esclusivamente sulla base delle relazioni degli assistenti sociali e dei provvedimenti del Giudice Tutelare.
Parte appellante rappresenta che le dichiarazioni rese dalla figlia e riportate nel provvedimento del GT del 2022 nonché quelle riportate dai Servizi Sociali in relazione ai suoi rapporti con il padre, poste a fondamento della decisione impugnata da parte del Tribunale di
Teramo, dovrebbero essere contestualizzate nel tempo, in considerazione del fatto che il Pt_1 non avrebbe più contatti con la figlia dal 2014 e, dal 2016, nemmeno tramite telefono o di persona, ponendo in dubbio la capacità di di valutare il trascorrere del tempo. Per_1
Prosegue nell'evidenziare che la sig.ra avrebbe violato il provvedimento del G.T. CP_1 del 2012, con il quale è stata nominata amministratrice di sostegno, il quale aveva stabilito anche che il padre continuasse a essere un punto di riferimento anche nelle scelte e nella valutazione delle soluzioni delle patologie della beneficiaria, avendo il provveduto a Pt_1 mettere questa al corrente delle ricerche effettuate sulla malattia e dei nomi specialisti di riferimento fina a quando gli è stato permesso. A parere dell'appellante il Tribunale di Teramo non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che il G.T. aveva richiesto la mediazione familiare alla quale la si era CP_1 rifiutata di partecipare, limitandosi il Tribunale a prendere atto che la mediazione non aveva avuto buon esito.
Sul punto il assume di aver sempre tentato una mediazione con la moglie fino all'ultimo Pt_1 tentativo del 2023 presso lo Studio di Psicologia 2.0 dove aveva intrapreso anche un percorso di supporto psicologico, la cui relazione non era stata presa in considerazione da parte del
Tribunale come non era stata presa in considerazione la relazione ultima dell'amministratrice di sostegno, agli atti, dalla quale emergeva un peggioramento delle condizioni di salute della beneficiaria, rappresentando anche che le visite intraprese presso i gastroenterologi erano state già da anni suggerite da lui attraverso le sue ricerche, a conferma della competenza da lui acquisita attraverso anni di studio.
L'appellante prosegue nell'evidenziare, in relazione alla richiesta di visite, che la ragione della mancanza di frequentazione con la figlia sarebbe dovuta al comportamento della ed alla influenza di questa sulla figlia rappresentando altresì che l'allontanamento CP_1 ad opera dell'amministratrice di sostegno, basato sulla circostanza che il padre vedesse la figlia come “cavia” dei suoi studi, si era rilevato nocivo per la beneficiaria la quale non avrebbe beneficiato dei consigli terapeutici del padre.
3.3 Contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado in merito alle spese di lite in violazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante contesta la parte della sentenza con la quale il Tribunale di Teramo ha compensato per 1/3 le spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico di questa, in considerazione del fatto che le stesse avrebbero dovuto essere compensate integralmente stante l'accoglimento della comune domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'accoglimento della sua domanda di accertamento, in capo alla figlia dello stato di handicap grave ex art. 337 septies c.p.c., mentre era stata rigettata la Per_1 domanda relativa al diritto di visita o della possibilità di incontrarla.
4. Si è costituita la Sig.ra contestando nel merito il gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
5. La causa istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti, all'udienza del 22 aprile 2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 – bis. 34, comma II, c.p.c. nuova formulazione.
******* 6. La Corte rileva preliminarmente che alcuna contestazione è stata svolta alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei presupposti ai fini della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. e dalla Sig.ra Parte_1 in data in data 18.06.1989, sebbene il ricorso in appello indichi la riforma Controparte_1 totale della sentenza del Tribunale di Teramo.
6.1 Passando alla disamina del gravame, lo stesso è infondato.
Si procede all'esame congiunto del primo e secondo motivo di appello in quanto strettamente collegati tra loro.
6.2 Con il primo motivo di doglianza parte appellante lamenta, come già evidenziato precedentemente, la mancata ammissione delle prove orali, asseritamente dirette a confermare le proprie ragioni, e delle ctu, di cui una diretta a accertare la capacità di intendere e di volere della figlia, sig.ra e l'altra diretta a accertare il grado di disfunzione intestinale della Per_1 stessa, mentre con il secondo motivo lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale di
Teramo del materiale probatorio, documentale, da questi offerti nel giudizio di primo grado.
Questa Corte non condivide quanto argomentato dal ricorrente in appello ritenendo che il
Tribunale non sia incorso in alcun errore nella valutazione dell'intera vicenda, condividendo il percorso argomentativo svolto dal Tribunale circa il rigetto della domanda diretta al riconoscimento del diritto del a frequentare e visitare, con le modalità richieste anche in Pt_1 questo grado di giudizio, la figlia sig.ra maggiorenne e affetta da encefalopatia post Per_1 vaccinale e disturbo dello spettro autistico.
Il ricorrente in appello basa la sua richiesta essenzialmente sulla base della previsione di cui all'art. 337 septies, comma II, c.c. in forza del quale la normativa prevista per i figli minori si estende anche ai figli maggiorenni con disabilità grave, come individuati dall'art 3 comma III della l. n. 104/1992 (art. 37 bis disp. att. c.c.) anche alla luce di quanto espresso dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 2670/2023 sul riconoscimento del diritto di visita da parte del genitore non convivente.
A parere di questa Corte tale quadro normativo deve essere in ogni caso coordinata con gli altri istituti, previsti dall'ordinamento, posti a tutela delle persone con fragilità quali, interdizione inabilitazione e amministrazione di sostegno.
Nella odierna vicenda, è stata disposta in favore della sig.ra l'apertura Per_1 dell'amministrazione di sostegno, ove la madre è stata nominata di amministratrice e, in quella sede, sono stati valutati tutti i presupposti necessari per l'applicazione di tale misura, non necessitando quindi misure protettive più invasive quali l'inabilitazione o l'interdizione, essendo emerso che trattasi di inettitudine alla cura dei propri interessi, a causa della natura difficoltosa dovuta alla menomazione fisica;
infatti la perizianda non presenta una riduzione delle abilità finalizzate al soddisfacimento dei propri bisogni primari della vita quotidiana, ma una limitata competence o impossibilità a provvedere ai propri interessi (cfr. perizia del
6.11.2011 a firma del Ctu Dott. e provvedimento G.T. del 24.07.2012). Per_5
Inoltre, appare opportuno richiamare quanto affermato dal G.T. nel provvedimento del 28 febbraio 2018, al fine di inquadrare al meglio tale istituto, ove si legge con l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la persona amministrata non è privata del potere di autodeterminarsi, specie con riferimento alle scelte più rilevanti della propria esistenza, ma più semplicemente, essa viene affiancata da un amministratore che assume il compito di assisterla, nel compimento di tali scelte, proprio allo scopo di garantire che queste siano effettiva espressione di una libera autodeterminazione (sempre compatibili con il limite che la patologia impone alla persona amministrata).
In quella sede, dove è stata sempre ascoltata, è emerso chiaramente la capacità di CP_2 autodeterminazione della beneficiaria in maniera autonoma rispetto alle proprie scelte di vita e di esprimerle in modo definito con ciò riaffermando che la persona sottoposta a amministrazione di sostegno non è priva della capacità di autodeterminarsi (cfr. prov. GT del
28.02.2018).
Tale capacità di autodeterminazione, libera, emerge anche dalla relazione dell'8.05.2018 a firma della Dott.ssa che ha avuto in cura sino al 2021 (all.11 alla Per_6 Per_1 documentazione prodotta dalla appellata) la quale scrive “Risulta fondamentale quindi che la ragazza venga riconosciuta e rispettata nei suoi bisogni, nelle sue aspirazioni e desideri, che sia lei a poter esprimere liberamente quali sono le sue intenzioni ed obiettivi anche perché, come mostra, è capace di farlo con competenza, (..)”.
Riconosciuta quindi la piena capacità di autodeterminazione libera e consapevole in capo alla sig.ra oggi donna di 32 anni, nonostante la malattia da cui è affetta, assume CP_2 rilievo, ai fini del rigetto dell'appello, quanto da lei dichiarato in sede di colloquio con i
Servizi Sociali del Comune di Notaresco e riportato nella relazione 21.09.2022 ove si legge alla domanda della scrivente sulla sua volontà di rivedere il papà, la stessa ribadisce quanto detto durante i precedenti colloqui e cioè che deciderà lei quando e come vorrà incontrare il papà, e come emerge anche dal provvedimento del G.T. datato 11.04.2022 alla menzione dei rapporti con il padre si irrigidisce e ripete più volte con determinazione di non volerlo più vedere né sentire;
dice che la porta a fare balli che lei non vuole fare e che comunque non vuole vederlo neppure in altri contesti, perché lui vuole imporle le sue idee e lei non vuole essere condizionata da nessuno. In tale contesto, seppure possano riconoscersi gli sforzi compiuti dal nell'intraprendere Pt_1 un percorso si sostegno psicologico, come emerso dalla relazione dello Studio 2.0 del
25.11.2023, tuttavia ciò che viene in rilievo in ogni caso è la tutela della persona fragile, la sig.ra che risulta capace di esprimere consapevolmente le proprie necessità ritenendo Per_1 questa Corte anche non idonea la modalità di regolamentazione della frequentazione padre/figlia proposta, comportando una forte ingerenza della routine della sig.ra con Per_1 possibili ripercussioni sulla sua sfera emotiva e psicologica.
A parere di questo Collegio le invocate prove orali non possono portare a considerazioni diverse a fronte della documentazione prodotta in atti dalla quale emerge in maniera univoca come la sig.ra non abbia mai condizionato la figlia nei rapporti con il padre né CP_1
l'invocata ctu sul riscontro della capacità di intendere o di volere può assumere una qualche valenza nel presente giudizio stante la riconosciuta capacità della sig. di Per_1 autodeterminarsi in maniera libera.
6.3 Anche la invocata richiesta da parte del di riforma della sentenza di primo grado in Pt_1 ordine liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio deve essere rigettata avendo il Tribunale applicato il regime della soccombenza e compensato le spese in ragione dell'unica domanda svolta e accolta sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6.4 La Corte non ritiene di accogliere la domanda formulata dall'appellata sulla condanna ex art. 96 c.p.c. non rivenendo i presupposti per la sua applicazione.
7. A seguito del rigetto del gravame, stante il principio di soccombenza, le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico del ricorrente appellante e liquidate come da dispositivo.
Essendo il valore della domanda indeterminabile, esse vengono liquidate nei valori medi - indeterminabile complessità bassa- avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio, quindi, in euro 6.946,00, oltre spese generali, Cap e Iva – se dovuta- come per legge.
Trova, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, sui proposti appelli principale e incidentale: 1) Rigetta l'appello;
2) Conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio sostenute dall'appellata pari ad € 6.946,00, oltre Spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
4) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto il 20.06. 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1165/2024, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniel Di Parte_1 C.F._1
Giammarco, giusta procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nino Controparte_1 C.F._2
Maurini, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
Con l'intervento necessario del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede
OGGETTO: Appello per la riforma della sentenza n. 759/2024, pubblicata in data 5 luglio
2024, resa dal Tribunale Civile di Teramo, nel giudizio n. R.G. 3568/2021.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “L'Avv. Di Giammarco, in nome e per conto del Sig. precisa le seguenti: Parte_1
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di L'Aquila adita:
-- in via principale e nel merito: in riforma della sentenza n. 759/2024 emessa dal
Tribunale di Teramo in data 17.05.2024, depositata il 04.07.2024 e pubblicata in data
05.07.2024, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Notaresco
(TE) il 18 giugno 1989 tra il Sig. e la Sig.ra trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Notaresco al atto n. 13 P. II, Serie A, Uff. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Notaresco di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- dichiarare il diritto di visita del padre, stabilendo che lo stesso possa tenere la figlia con sé:
- tre giorni infrasettimanali, per 3/4 ore, compatibilmente con gli impegni ricreativi ed
a fine settimana alternati;
- una settimana durante le vacanze natalizie, escluso il pernottamento, durante le quali la figlia trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale col padre ed il giorno di Capodanno di nuovo con la madre;
- un giorno durante le festività Pasquali;
- n. 15 giorni, escluso il pernottamento, durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno,
- in via subordinata dichiarare il diritto di visita del padre, mediante incontri protetti in presenza degli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Notaresco.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Teramo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata:
“Pertanto si conclude come segue: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'atto di appello ex adverso proposto siccome inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e confermare, la sentenza di primo grado.” Vinte le spese.”
Per il PG:
“Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (Tribunale
Teramo sent. nr. 759/2024 pubbl. il 05/07/2024) che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità.”
In fatto e in diritto
1.Con sentenza n. 759/2024, pubblicata in data 5.07.2024, il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, decideva sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario presentato dal sig. nei confronti della coniuge Parte_1 [...]
con contestuale richiesta di regolamentazione della frequentazione del ricorrente CP_1 con la figlia ai sensi dell'art. 337 septies c.c., così statuendo: “1) dichiara la Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Notaresco in data
18/06/1989 da e 2) dichiara che il padre potrà incontrare e Parte_1 Controparte_1 frequentare la figlia solo con il suo consenso;
3) dichiara compensate per un terzo le Per_1 spese processuali, ponendo i restanti due terzi a carico del ricorrente, spese che si liquidano per l'intero in complessivi € 3.500 per compensi, oltre rimb. forf, iva e cap come per legge. 4)
Dispone che il competente Ufficiale dello Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza”.
2. Il Tribunale di Teramo, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, procedeva alla disamina della richiesta formulata dall'allora ricorrente sig. di Pt_1 regolamentazione della frequentazione di questi con la figlia maggiorenne con grave Per_1 disabilità, ex art. 337 septies c.c., rigettandola.
Alla base dl rigetto della richiesta, il Tribunale poneva a fondamento la ferma volontà della figlia di non voler incontrare, per il momento, il padre a causa del profondo e antico Per_1 disagio derivante dal difficile rapporto paterno, senza che possa ravvisarsi alcun condizionamento da parte della madre (pag. 5, secondo capoverso della sentenza) come era emerso dalla Relazione dei Servizi Sociali del Comune di Notaresco, datata 21.09.2022.
Il Collegio rilevava come tale conclusione era confermata anche dai provvedimenti resi dal
Giudice Tutelare, che aveva disposto l'istituto dell'amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria dai quali era emerso: Per_1
- la capacità della beneficiaria di autodeterminarsi efficacemente con il padre, nonostante la patologia da cui è affetta (ord. del 28.02.2018); - la capacità di raggiungere risultati notevoli, qualora rapportati alla sua patologia, purché non pressata dal padre (ord. del 23.09.2019);
- la consapevole volontà di nel non voler vedere il padre e l'assenza di Per_1 condizionamenti da parte della madre (ord. 11.04.2022).
Alla luce di tali risultanze e del materiale probatorio, il Tribunale riteneva non opportuno, al fine di tutelare l'equilibrio psicofisico della figlia, l'imposizione della figura paterna lasciando a la possibilità di decidere la ripresa del rapporto padre/figlia in considerazione della Per_1 sua capacità di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori, circostanza confermata dai Servizi
Sociali, ritenendo altresì superflua la ctu richiesta dal sig. Pt_1
Il Tribunale riteneva altresì:
- la non opportunità di ulteriori supporti psicologici in considerazione dell'insofferenza mostrata da Per_1
- il cattivo esito del percorso di mediazione familiare, come suggerito dal Giudice Tutelare.
Da ultimo, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio le compensava per
1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico del ricorrente.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di 3 motivi, che di seguito Pt_1 si vanno a compendiare.
3.1 Mancata ammissione della prova testimoniale nonché della CTU richieste da parte del Tribunale di Teramo nel procedimento di primo grado, in violazione degli artt. 2697
c.c. 244 c.p.c. e quindi dell'art. 155 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la mancata ammissione delle prove orali e della richiesta CTU avendo il Tribunale ritenuto le stesse non decisive ai fini della decisione, sebbene le stesse fossero state reiterate sia all'udienza di precisazione delle conclusioni sia con la comparsa conclusionale.
A parere dell'appellante l'espletamento delle prove orali e della ctu avrebbero avvalorato le proprie tesi, ovvero in relazione alle prove orali, queste avrebbero potuto dimostrare:
- la circostanza che il non era mai stato violento e aggressivo nei confronti della famiglia Pt_1
e che la moglie aveva allontanato la figlia dal padre;
Per_1
- che la sig.ra aveva impedito nei primi mesi del 2016 al marito di passare del CP_1 tempo con la figlia, con segnalazione da parte della moglie ai Carabinieri di Notaresco;
-con l'esame delle dottoresse e che la figlia manifestava timore per Per_2 Persona_3 le reazioni della madre quando incontrava il padre;
-che il ricorso alla mediazione familiare era stato suggerito dalla dott.ssa ma il Persona_4 percorso veniva rifiutato dalla moglie;
- che l'impossibilità di ricostruire le dinamiche familiari e l'allontanamento della figlia dal padre era stato causato dalla madre.
In relazione alla CTU, la sua ammissione avrebbe potuto fornire al Giudice elementi e strumenti per poter verificare la sussistenza in capo alla figlia affetta da encefalopatia Per_1 post vaccinale con sindrome dello spettro autistico, della capacità di intendere e di volere e della capacità di autodeterminarsi nella relazione padre/figlia, strumenti di cui il Giudicante era privo.
In relazione alla disabilità grave ex art. 337 septies c.c., riconosciuta dal Giudice, l'appellante rileva che, in forza della giurisprudenza richiamata, le disposizioni previste per i figli minori sono estese anche ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave per cui il diritto di visita del genitore non collocatario rappresenterebbe non solo un diritto ma anche un dovere di partecipazione e condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio ritenendo quindi necessaria la ctu diretta a determinare la capacità di intendere e di volere della figlia.
Sulla base di tali premesse parte appellante richiede l'ammissione delle prove orali e delle ctu non ammesse in primo grado.
3.2 Omessa valutazione da parte del Tribunale di Teramo delle ragioni sostenute dal Sig.
e della documentazione prodotta, in violazione dell'artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. Pt_1
2697 c.c..
L'appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale delle produzioni documentali da questi effettuate, arrivando a ritenere sussistente la capacità decisionale autonoma in capo alla figlia nonostante la grave patologia di cui è affetta esclusivamente sulla base delle relazioni degli assistenti sociali e dei provvedimenti del Giudice Tutelare.
Parte appellante rappresenta che le dichiarazioni rese dalla figlia e riportate nel provvedimento del GT del 2022 nonché quelle riportate dai Servizi Sociali in relazione ai suoi rapporti con il padre, poste a fondamento della decisione impugnata da parte del Tribunale di
Teramo, dovrebbero essere contestualizzate nel tempo, in considerazione del fatto che il Pt_1 non avrebbe più contatti con la figlia dal 2014 e, dal 2016, nemmeno tramite telefono o di persona, ponendo in dubbio la capacità di di valutare il trascorrere del tempo. Per_1
Prosegue nell'evidenziare che la sig.ra avrebbe violato il provvedimento del G.T. CP_1 del 2012, con il quale è stata nominata amministratrice di sostegno, il quale aveva stabilito anche che il padre continuasse a essere un punto di riferimento anche nelle scelte e nella valutazione delle soluzioni delle patologie della beneficiaria, avendo il provveduto a Pt_1 mettere questa al corrente delle ricerche effettuate sulla malattia e dei nomi specialisti di riferimento fina a quando gli è stato permesso. A parere dell'appellante il Tribunale di Teramo non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che il G.T. aveva richiesto la mediazione familiare alla quale la si era CP_1 rifiutata di partecipare, limitandosi il Tribunale a prendere atto che la mediazione non aveva avuto buon esito.
Sul punto il assume di aver sempre tentato una mediazione con la moglie fino all'ultimo Pt_1 tentativo del 2023 presso lo Studio di Psicologia 2.0 dove aveva intrapreso anche un percorso di supporto psicologico, la cui relazione non era stata presa in considerazione da parte del
Tribunale come non era stata presa in considerazione la relazione ultima dell'amministratrice di sostegno, agli atti, dalla quale emergeva un peggioramento delle condizioni di salute della beneficiaria, rappresentando anche che le visite intraprese presso i gastroenterologi erano state già da anni suggerite da lui attraverso le sue ricerche, a conferma della competenza da lui acquisita attraverso anni di studio.
L'appellante prosegue nell'evidenziare, in relazione alla richiesta di visite, che la ragione della mancanza di frequentazione con la figlia sarebbe dovuta al comportamento della ed alla influenza di questa sulla figlia rappresentando altresì che l'allontanamento CP_1 ad opera dell'amministratrice di sostegno, basato sulla circostanza che il padre vedesse la figlia come “cavia” dei suoi studi, si era rilevato nocivo per la beneficiaria la quale non avrebbe beneficiato dei consigli terapeutici del padre.
3.3 Contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado in merito alle spese di lite in violazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante contesta la parte della sentenza con la quale il Tribunale di Teramo ha compensato per 1/3 le spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico di questa, in considerazione del fatto che le stesse avrebbero dovuto essere compensate integralmente stante l'accoglimento della comune domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'accoglimento della sua domanda di accertamento, in capo alla figlia dello stato di handicap grave ex art. 337 septies c.p.c., mentre era stata rigettata la Per_1 domanda relativa al diritto di visita o della possibilità di incontrarla.
4. Si è costituita la Sig.ra contestando nel merito il gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
5. La causa istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti, all'udienza del 22 aprile 2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473 – bis. 34, comma II, c.p.c. nuova formulazione.
******* 6. La Corte rileva preliminarmente che alcuna contestazione è stata svolta alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei presupposti ai fini della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. e dalla Sig.ra Parte_1 in data in data 18.06.1989, sebbene il ricorso in appello indichi la riforma Controparte_1 totale della sentenza del Tribunale di Teramo.
6.1 Passando alla disamina del gravame, lo stesso è infondato.
Si procede all'esame congiunto del primo e secondo motivo di appello in quanto strettamente collegati tra loro.
6.2 Con il primo motivo di doglianza parte appellante lamenta, come già evidenziato precedentemente, la mancata ammissione delle prove orali, asseritamente dirette a confermare le proprie ragioni, e delle ctu, di cui una diretta a accertare la capacità di intendere e di volere della figlia, sig.ra e l'altra diretta a accertare il grado di disfunzione intestinale della Per_1 stessa, mentre con il secondo motivo lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale di
Teramo del materiale probatorio, documentale, da questi offerti nel giudizio di primo grado.
Questa Corte non condivide quanto argomentato dal ricorrente in appello ritenendo che il
Tribunale non sia incorso in alcun errore nella valutazione dell'intera vicenda, condividendo il percorso argomentativo svolto dal Tribunale circa il rigetto della domanda diretta al riconoscimento del diritto del a frequentare e visitare, con le modalità richieste anche in Pt_1 questo grado di giudizio, la figlia sig.ra maggiorenne e affetta da encefalopatia post Per_1 vaccinale e disturbo dello spettro autistico.
Il ricorrente in appello basa la sua richiesta essenzialmente sulla base della previsione di cui all'art. 337 septies, comma II, c.c. in forza del quale la normativa prevista per i figli minori si estende anche ai figli maggiorenni con disabilità grave, come individuati dall'art 3 comma III della l. n. 104/1992 (art. 37 bis disp. att. c.c.) anche alla luce di quanto espresso dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 2670/2023 sul riconoscimento del diritto di visita da parte del genitore non convivente.
A parere di questa Corte tale quadro normativo deve essere in ogni caso coordinata con gli altri istituti, previsti dall'ordinamento, posti a tutela delle persone con fragilità quali, interdizione inabilitazione e amministrazione di sostegno.
Nella odierna vicenda, è stata disposta in favore della sig.ra l'apertura Per_1 dell'amministrazione di sostegno, ove la madre è stata nominata di amministratrice e, in quella sede, sono stati valutati tutti i presupposti necessari per l'applicazione di tale misura, non necessitando quindi misure protettive più invasive quali l'inabilitazione o l'interdizione, essendo emerso che trattasi di inettitudine alla cura dei propri interessi, a causa della natura difficoltosa dovuta alla menomazione fisica;
infatti la perizianda non presenta una riduzione delle abilità finalizzate al soddisfacimento dei propri bisogni primari della vita quotidiana, ma una limitata competence o impossibilità a provvedere ai propri interessi (cfr. perizia del
6.11.2011 a firma del Ctu Dott. e provvedimento G.T. del 24.07.2012). Per_5
Inoltre, appare opportuno richiamare quanto affermato dal G.T. nel provvedimento del 28 febbraio 2018, al fine di inquadrare al meglio tale istituto, ove si legge con l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la persona amministrata non è privata del potere di autodeterminarsi, specie con riferimento alle scelte più rilevanti della propria esistenza, ma più semplicemente, essa viene affiancata da un amministratore che assume il compito di assisterla, nel compimento di tali scelte, proprio allo scopo di garantire che queste siano effettiva espressione di una libera autodeterminazione (sempre compatibili con il limite che la patologia impone alla persona amministrata).
In quella sede, dove è stata sempre ascoltata, è emerso chiaramente la capacità di CP_2 autodeterminazione della beneficiaria in maniera autonoma rispetto alle proprie scelte di vita e di esprimerle in modo definito con ciò riaffermando che la persona sottoposta a amministrazione di sostegno non è priva della capacità di autodeterminarsi (cfr. prov. GT del
28.02.2018).
Tale capacità di autodeterminazione, libera, emerge anche dalla relazione dell'8.05.2018 a firma della Dott.ssa che ha avuto in cura sino al 2021 (all.11 alla Per_6 Per_1 documentazione prodotta dalla appellata) la quale scrive “Risulta fondamentale quindi che la ragazza venga riconosciuta e rispettata nei suoi bisogni, nelle sue aspirazioni e desideri, che sia lei a poter esprimere liberamente quali sono le sue intenzioni ed obiettivi anche perché, come mostra, è capace di farlo con competenza, (..)”.
Riconosciuta quindi la piena capacità di autodeterminazione libera e consapevole in capo alla sig.ra oggi donna di 32 anni, nonostante la malattia da cui è affetta, assume CP_2 rilievo, ai fini del rigetto dell'appello, quanto da lei dichiarato in sede di colloquio con i
Servizi Sociali del Comune di Notaresco e riportato nella relazione 21.09.2022 ove si legge alla domanda della scrivente sulla sua volontà di rivedere il papà, la stessa ribadisce quanto detto durante i precedenti colloqui e cioè che deciderà lei quando e come vorrà incontrare il papà, e come emerge anche dal provvedimento del G.T. datato 11.04.2022 alla menzione dei rapporti con il padre si irrigidisce e ripete più volte con determinazione di non volerlo più vedere né sentire;
dice che la porta a fare balli che lei non vuole fare e che comunque non vuole vederlo neppure in altri contesti, perché lui vuole imporle le sue idee e lei non vuole essere condizionata da nessuno. In tale contesto, seppure possano riconoscersi gli sforzi compiuti dal nell'intraprendere Pt_1 un percorso si sostegno psicologico, come emerso dalla relazione dello Studio 2.0 del
25.11.2023, tuttavia ciò che viene in rilievo in ogni caso è la tutela della persona fragile, la sig.ra che risulta capace di esprimere consapevolmente le proprie necessità ritenendo Per_1 questa Corte anche non idonea la modalità di regolamentazione della frequentazione padre/figlia proposta, comportando una forte ingerenza della routine della sig.ra con Per_1 possibili ripercussioni sulla sua sfera emotiva e psicologica.
A parere di questo Collegio le invocate prove orali non possono portare a considerazioni diverse a fronte della documentazione prodotta in atti dalla quale emerge in maniera univoca come la sig.ra non abbia mai condizionato la figlia nei rapporti con il padre né CP_1
l'invocata ctu sul riscontro della capacità di intendere o di volere può assumere una qualche valenza nel presente giudizio stante la riconosciuta capacità della sig. di Per_1 autodeterminarsi in maniera libera.
6.3 Anche la invocata richiesta da parte del di riforma della sentenza di primo grado in Pt_1 ordine liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio deve essere rigettata avendo il Tribunale applicato il regime della soccombenza e compensato le spese in ragione dell'unica domanda svolta e accolta sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6.4 La Corte non ritiene di accogliere la domanda formulata dall'appellata sulla condanna ex art. 96 c.p.c. non rivenendo i presupposti per la sua applicazione.
7. A seguito del rigetto del gravame, stante il principio di soccombenza, le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico del ricorrente appellante e liquidate come da dispositivo.
Essendo il valore della domanda indeterminabile, esse vengono liquidate nei valori medi - indeterminabile complessità bassa- avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio, quindi, in euro 6.946,00, oltre spese generali, Cap e Iva – se dovuta- come per legge.
Trova, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, sui proposti appelli principale e incidentale: 1) Rigetta l'appello;
2) Conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio sostenute dall'appellata pari ad € 6.946,00, oltre Spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
4) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto il 20.06. 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono