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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/04/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 30.12.2022 al n. 7968 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
codice fiscale , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to C.F._1
Germana Pagano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Scafati (SA) alla Via della Resistenza III trav. n. 3;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Anna Sarappa e C.F._2
Vincenzo di Lorenzo Sarappa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in
Roccarainola (NA) alla Piazza San Giovanni n. 21;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 09.04.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
IN FATTO ED IN DIRITTO La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra Parte_1
e (matrimonio celebrato in IA il 16.12.2000 – atto n. 68 Parte II Serie
[...] CP_1
A dell'anno 2000 del Comune di IA) dalla cui unione nascevano i figli , e Per_1 Per_2
nati rispettivamente il 20.04.2003, il 05.01.2005 ed il 03.01.2010 ad Avellino. Persona_3
Per l'udienza del 09.04.2025 le parti depositavano gli accordi addivenuti tra le stesse.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) assegna la casa coniugale sita in IA (NA), alla Via Ferrovia n. 27, alla SI.ra che vi abiterà insieme ai figli;
Parte_1
2) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_3
residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre in IA (NA) alla via Ferrovia n.
27;
3) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il padre avrà facoltà di vedere il figlio minore , compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore e, Persona_3 in caso di disaccordo, previo accordo telefonico con la SI.ra , due volte a Parte_1
settimana, precisamente il martedì ed il giovedì dalle 18.30 alle 20.00, nonché di tenerlo con se, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
il padre, inoltre, potrà tenerlo ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, il giorno della vigilia di Natale o il giorno di San
Silvestro; il minore trascorrerà con il padre nel mese di agosto le vacanze estive per un periodo di 14 giorni, anche non continuativi ma in ogni caso di durata non inferiore a 7 giorni consecutivi, previo accordo con la SI.ra e da comunicarsi almeno entro il Parte_1
30 giugno;
4) prende atto dell'impegno delle parti per cui in caso di impedimento della madre il padre provvederà, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, alle eSIenze di qualsivoglia genere del figlio minorenne e delle due figlie maggiorenni, economicamente non autosufficienti (attività sportiva, visite mediche etc.), parimenti provvederà la SI.ra
CP_
in favore dei figli in caso di impedimento del SI. ; Parte_1
5) prende atto dell'accordo tra le parti per cui le figlie maggiorenni e Per_1 Per_2
incontreranno il padre con tempi e modalità che gestiranno in totale autonomia;
6) prende atto dell'impegno delle parti a provvedere alle necessità di tutti e tre i figli, ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé; CP_
7) pone a carico del SI. l'obbligo di versare, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli a mezzo bonifico bancario sul c/c corrente intestato alla SI.ra – IBAN: [...] - e/o in Parte_1
alternativa con vaglia postale, la somma di euro 850,00 rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
CP_ 8) prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere altresì al pagamento delle utenze della casa coniugale quali luce, acqua, gas, connessione internet, riscaldamento;
9) prende atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli, secondo il seguente prospetto esemplificativo:
- spese straordinarie obbligatorie per le quali non necessita la previa concertazione tra i genitori: I) spese scolastiche quali tasse di iscrizione scuola pubblica, libri scolastici, mensa, materiale didattico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella programmazione scolastica, gite scolastiche di un giorno, corsi di lingua straniera organizzati presso gli istituti scolastici (es. Trinity e/o British etc), dotazione informatica di base
(pc/tablet) strettamente connessa al programma di studio ordinario;
II) spese mediche–sanitarie necessarie ed urgenti quali visite mediche specialistiche, dentistiche/odontoiatriche, oculistiche, analisi, indagini cliniche e diagnostiche, incluse le spese per i medicinali, fatta eccezione per i farmaci da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, lenti da occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico e previa prescrizione specialistica, per dette spese straordinarie ciascun coniuge avrà la facoltà di provvedervi autonomamente, impegnandosi a documentare le spese anticipate ovvero sostenute a suo credito e l'altro genitore provvederà a rimborsarle con sollecitudine;
- spese straordinarie per le quali è necessaria la previa concertazione tra i genitori: I) spese di istruzione quali iscrizioni e rette di università pubbliche e/o private, nonché vitto e alloggio per università fuori sede, ripetizioni private, corsi di lingua extrascolastici in Italia e/o all'estero, corsi di informatica, corsi extrascolastici di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di recupero e lezioni private, gite e/o viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola e/o università di più giorni;
II) spese extrascolastiche quali abbigliamento non ordinario ma necessario al cambio di stagione limitatamente alle abitudini preesistenti alla separazione, capi di abbigliamento in occasione di cerimonie, spese per il conseguimento della patente di guida, organizzazione di feste e ricevimenti per i figli, spese sportive comprensive di relativo equipaggiamento (inclusi stage sportivi, gare e similari, trasferte e relativi costi di viaggio e soggiorno) spese ludico ricreative (es. centri/campi estivi); III) spese mediche sanitarie prive del carattere della necessità e dell'urgenza quali visite mediche specialistiche e sanitarie, interventi chirurgici presso strutture pubbliche o private, esami diagnostici, analisi cliniche, nonché quelle ad esse strettamente connesse (trasferte, degenze), farmaci omeopatici, cure termali e fisioterapiche etc;
IV) spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto quali biciletta, motorino, macchina e consequenzialmente spese relative al carburante, ad imposta di bollo, di assicurazione, RCA per il relativo mezzo di trasporto etc.;
9. prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti per cui le spese per la retta dell'Università
Luiss, che già frequenta, nonché tutte le spese di vitto e alloggio necessarie per la Per_2 frequentazione della predetta università, graveranno nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge;
10. prende atto dell'obbligo assunto dalle parti nell'interesse della prole di locare per l'anno in corso, con contratto di locazione stagionale, l'abitazione estiva sita in Santa Maria di
Castellabate alla Via Beato Simeone ripartendo la spesa nella misura del 50% ciascuno;
11. prende atto della reciproca dichiarazione di autosufficienza ed indipendenza economica delle parti e, salvo il puntuale adempimento di quanto pattuito, della reciproca rinuncia ad ogni richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento;
12. prende atto dell'obbligo assunto dalle parti a comunicarsi, con nota A/R, eventuali cambi di residenza;
13. prende atto dell'impegno delle parti a porre in essere le rispettive azioni necessarie al rilascio di carte d'identità e/o passaporti propri e del figlio minore, in caso di viaggio all'estero di quest'ultimo, con la preventiva autorizzazione da parte del genitore che non li accompagna;
14. prende atto dell'accordo tra le parti per cui tutte le spese relative all'autovettura della figlia CP_ maggiorenne resteranno ad esclusivo carico del SI. ; Per_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) assegna la casa coniugale sita in IA (NA), alla Via Ferrovia n. 27, alla SI.ra che vi abiterà insieme ai figli;
Parte_1
d) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Persona_3
dimora abituale presso la madre in IA (NA) alla via Ferrovia n. 27;
e) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
f) prende atto dell'impegno delle parti per cui in caso di impedimento della madre il padre provvederà, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, alle eSIenze di qualsivoglia genere del figlio minorenne e delle due figlie maggiorenni, economicamente non autosufficienti (attività sportiva, visite mediche etc.), parimenti provvederà la SI.ra
CP_
in favore dei figli in caso di impedimento del SI. ; Parte_1
g) prende atto dell'accordo tra le parti per cui le figlie maggiorenni e Per_1 Per_2
incontreranno il padre con tempi e modalità che gestiranno in totale autonomia;
h) prende atto dell'impegno delle parti a provvedere alle necessità di tutti e tre i figli, ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé; CP_ i) pone a carico del SI. l'obbligo di versare, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli a mezzo bonifico bancario sul c/c corrente intestato alla SI.ra – IBAN: [...] - e/o in Parte_1
alternativa con vaglia postale, la somma di euro 850,00 rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
CP_ j) prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere altresì al pagamento delle utenze della casa coniugale quali luce, acqua, gas, connessione internet, riscaldamento;
k) prende atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli come in parte motiva;
l) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti per cui le spese per la retta dell'Università
Luiss, che già frequenta, nonché tutte le spese di vitto e alloggio necessarie per la Per_2
frequentazione della predetta università, graveranno nella misura del 50% a carico di ciascuna parte;
m) prende atto dell'obbligo assunto dalle parti nell'interesse della prole di locare per l'anno in corso, con contratto di locazione stagionale, l'abitazione estiva sita in Santa Maria di
Castellabate alla Via Beato Simeone ripartendo la spesa nella misura del 50% ciascuno;
n) prende atto della reciproca dichiarazione di autosufficienza ed indipendenza economica delle parti e, salvo il puntuale adempimento di quanto pattuito, della reciproca rinuncia ad ogni richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento;
o) prende atto dell'obbligo assunto dalle parti a comunicarsi, con nota A/R, eventuali cambi di residenza;
p) prende atto dell'impegno delle parti a porre in essere le rispettive azioni necessarie al rilascio di carte d'identità e/o passaporti propri e del figlio minore, in caso di viaggio all'estero di quest'ultimo, con la preventiva autorizzazione da parte del genitore che non li accompagna;
q) prende atto dell'accordo tra le parti per cui tutte le spese relative all'autovettura della figlia CP_ maggiorenne resteranno ad esclusivo carico del SI. ; Per_1
r) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 11.04.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 30.12.2022 al n. 7968 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
codice fiscale , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to C.F._1
Germana Pagano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Scafati (SA) alla Via della Resistenza III trav. n. 3;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Anna Sarappa e C.F._2
Vincenzo di Lorenzo Sarappa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in
Roccarainola (NA) alla Piazza San Giovanni n. 21;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 09.04.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
IN FATTO ED IN DIRITTO La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra Parte_1
e (matrimonio celebrato in IA il 16.12.2000 – atto n. 68 Parte II Serie
[...] CP_1
A dell'anno 2000 del Comune di IA) dalla cui unione nascevano i figli , e Per_1 Per_2
nati rispettivamente il 20.04.2003, il 05.01.2005 ed il 03.01.2010 ad Avellino. Persona_3
Per l'udienza del 09.04.2025 le parti depositavano gli accordi addivenuti tra le stesse.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) assegna la casa coniugale sita in IA (NA), alla Via Ferrovia n. 27, alla SI.ra che vi abiterà insieme ai figli;
Parte_1
2) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_3
residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre in IA (NA) alla via Ferrovia n.
27;
3) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il padre avrà facoltà di vedere il figlio minore , compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore e, Persona_3 in caso di disaccordo, previo accordo telefonico con la SI.ra , due volte a Parte_1
settimana, precisamente il martedì ed il giovedì dalle 18.30 alle 20.00, nonché di tenerlo con se, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
il padre, inoltre, potrà tenerlo ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, il giorno della vigilia di Natale o il giorno di San
Silvestro; il minore trascorrerà con il padre nel mese di agosto le vacanze estive per un periodo di 14 giorni, anche non continuativi ma in ogni caso di durata non inferiore a 7 giorni consecutivi, previo accordo con la SI.ra e da comunicarsi almeno entro il Parte_1
30 giugno;
4) prende atto dell'impegno delle parti per cui in caso di impedimento della madre il padre provvederà, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, alle eSIenze di qualsivoglia genere del figlio minorenne e delle due figlie maggiorenni, economicamente non autosufficienti (attività sportiva, visite mediche etc.), parimenti provvederà la SI.ra
CP_
in favore dei figli in caso di impedimento del SI. ; Parte_1
5) prende atto dell'accordo tra le parti per cui le figlie maggiorenni e Per_1 Per_2
incontreranno il padre con tempi e modalità che gestiranno in totale autonomia;
6) prende atto dell'impegno delle parti a provvedere alle necessità di tutti e tre i figli, ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé; CP_
7) pone a carico del SI. l'obbligo di versare, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli a mezzo bonifico bancario sul c/c corrente intestato alla SI.ra – IBAN: [...] - e/o in Parte_1
alternativa con vaglia postale, la somma di euro 850,00 rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
CP_ 8) prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere altresì al pagamento delle utenze della casa coniugale quali luce, acqua, gas, connessione internet, riscaldamento;
9) prende atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli, secondo il seguente prospetto esemplificativo:
- spese straordinarie obbligatorie per le quali non necessita la previa concertazione tra i genitori: I) spese scolastiche quali tasse di iscrizione scuola pubblica, libri scolastici, mensa, materiale didattico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella programmazione scolastica, gite scolastiche di un giorno, corsi di lingua straniera organizzati presso gli istituti scolastici (es. Trinity e/o British etc), dotazione informatica di base
(pc/tablet) strettamente connessa al programma di studio ordinario;
II) spese mediche–sanitarie necessarie ed urgenti quali visite mediche specialistiche, dentistiche/odontoiatriche, oculistiche, analisi, indagini cliniche e diagnostiche, incluse le spese per i medicinali, fatta eccezione per i farmaci da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, lenti da occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico e previa prescrizione specialistica, per dette spese straordinarie ciascun coniuge avrà la facoltà di provvedervi autonomamente, impegnandosi a documentare le spese anticipate ovvero sostenute a suo credito e l'altro genitore provvederà a rimborsarle con sollecitudine;
- spese straordinarie per le quali è necessaria la previa concertazione tra i genitori: I) spese di istruzione quali iscrizioni e rette di università pubbliche e/o private, nonché vitto e alloggio per università fuori sede, ripetizioni private, corsi di lingua extrascolastici in Italia e/o all'estero, corsi di informatica, corsi extrascolastici di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di recupero e lezioni private, gite e/o viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola e/o università di più giorni;
II) spese extrascolastiche quali abbigliamento non ordinario ma necessario al cambio di stagione limitatamente alle abitudini preesistenti alla separazione, capi di abbigliamento in occasione di cerimonie, spese per il conseguimento della patente di guida, organizzazione di feste e ricevimenti per i figli, spese sportive comprensive di relativo equipaggiamento (inclusi stage sportivi, gare e similari, trasferte e relativi costi di viaggio e soggiorno) spese ludico ricreative (es. centri/campi estivi); III) spese mediche sanitarie prive del carattere della necessità e dell'urgenza quali visite mediche specialistiche e sanitarie, interventi chirurgici presso strutture pubbliche o private, esami diagnostici, analisi cliniche, nonché quelle ad esse strettamente connesse (trasferte, degenze), farmaci omeopatici, cure termali e fisioterapiche etc;
IV) spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto quali biciletta, motorino, macchina e consequenzialmente spese relative al carburante, ad imposta di bollo, di assicurazione, RCA per il relativo mezzo di trasporto etc.;
9. prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti per cui le spese per la retta dell'Università
Luiss, che già frequenta, nonché tutte le spese di vitto e alloggio necessarie per la Per_2 frequentazione della predetta università, graveranno nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge;
10. prende atto dell'obbligo assunto dalle parti nell'interesse della prole di locare per l'anno in corso, con contratto di locazione stagionale, l'abitazione estiva sita in Santa Maria di
Castellabate alla Via Beato Simeone ripartendo la spesa nella misura del 50% ciascuno;
11. prende atto della reciproca dichiarazione di autosufficienza ed indipendenza economica delle parti e, salvo il puntuale adempimento di quanto pattuito, della reciproca rinuncia ad ogni richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento;
12. prende atto dell'obbligo assunto dalle parti a comunicarsi, con nota A/R, eventuali cambi di residenza;
13. prende atto dell'impegno delle parti a porre in essere le rispettive azioni necessarie al rilascio di carte d'identità e/o passaporti propri e del figlio minore, in caso di viaggio all'estero di quest'ultimo, con la preventiva autorizzazione da parte del genitore che non li accompagna;
14. prende atto dell'accordo tra le parti per cui tutte le spese relative all'autovettura della figlia CP_ maggiorenne resteranno ad esclusivo carico del SI. ; Per_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) assegna la casa coniugale sita in IA (NA), alla Via Ferrovia n. 27, alla SI.ra che vi abiterà insieme ai figli;
Parte_1
d) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Persona_3
dimora abituale presso la madre in IA (NA) alla via Ferrovia n. 27;
e) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
f) prende atto dell'impegno delle parti per cui in caso di impedimento della madre il padre provvederà, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, alle eSIenze di qualsivoglia genere del figlio minorenne e delle due figlie maggiorenni, economicamente non autosufficienti (attività sportiva, visite mediche etc.), parimenti provvederà la SI.ra
CP_
in favore dei figli in caso di impedimento del SI. ; Parte_1
g) prende atto dell'accordo tra le parti per cui le figlie maggiorenni e Per_1 Per_2
incontreranno il padre con tempi e modalità che gestiranno in totale autonomia;
h) prende atto dell'impegno delle parti a provvedere alle necessità di tutti e tre i figli, ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé; CP_ i) pone a carico del SI. l'obbligo di versare, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli a mezzo bonifico bancario sul c/c corrente intestato alla SI.ra – IBAN: [...] - e/o in Parte_1
alternativa con vaglia postale, la somma di euro 850,00 rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
CP_ j) prende atto dell'obbligo assunto dal SI. di provvedere altresì al pagamento delle utenze della casa coniugale quali luce, acqua, gas, connessione internet, riscaldamento;
k) prende atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli come in parte motiva;
l) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti per cui le spese per la retta dell'Università
Luiss, che già frequenta, nonché tutte le spese di vitto e alloggio necessarie per la Per_2
frequentazione della predetta università, graveranno nella misura del 50% a carico di ciascuna parte;
m) prende atto dell'obbligo assunto dalle parti nell'interesse della prole di locare per l'anno in corso, con contratto di locazione stagionale, l'abitazione estiva sita in Santa Maria di
Castellabate alla Via Beato Simeone ripartendo la spesa nella misura del 50% ciascuno;
n) prende atto della reciproca dichiarazione di autosufficienza ed indipendenza economica delle parti e, salvo il puntuale adempimento di quanto pattuito, della reciproca rinuncia ad ogni richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento;
o) prende atto dell'obbligo assunto dalle parti a comunicarsi, con nota A/R, eventuali cambi di residenza;
p) prende atto dell'impegno delle parti a porre in essere le rispettive azioni necessarie al rilascio di carte d'identità e/o passaporti propri e del figlio minore, in caso di viaggio all'estero di quest'ultimo, con la preventiva autorizzazione da parte del genitore che non li accompagna;
q) prende atto dell'accordo tra le parti per cui tutte le spese relative all'autovettura della figlia CP_ maggiorenne resteranno ad esclusivo carico del SI. ; Per_1
r) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 11.04.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)