Sentenza 2 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2004, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Aula 'B' POPOLO ALIANO018 38/ 04 REPUBBLICA ITALIANA LA COR SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 18667/01 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 3664 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Ud. 16/09/03 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACQUARO 8 SC B INT 6, presso lo studio dell'avvocato GIULIO DI GIOIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO IANNUCCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. persona del legale rappresentante pro SOCIALE, in elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA tempore, FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso avvocati dagli CLEMENTINA 2003 PULLI, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in 4580 -1- atti;
controricorrente n. del Tribunale di avverso la sentenza 462/00 BENEVENTO, depositata il 20/07/00 R.G.N. 749/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | 16/09/03 dal Consigliere Dott. Attilio | udienza del CELENTANO;
udito l'Avvocato ROSA MAFFEI per delega IANNUCCI ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo;
assorbito imo. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 5/20 luglio 2000 il Tribunale di Benevento, riformando la decisione emessa dal Pretore della stessa città, rigettava la domanda con la quale l'attuale ricorrente aveva chiesto, nei confronti dell'INPS, la restituzione di parte dei contributi versati in relazione al quarto trimestre 1996. I giudici di appello ritenevano di aderire alla tesi prospettata dall'INPS, secondo la quale l'aliquota da applicare era quella risultante dalla riduzione di cui al secondo comma dell'art. 11 del d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, trattandosi di azienda agricola ubicata in zona agricola svantaggiata. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, EG CE L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64 e dell'art. 11 del d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con legge 28 marzo 1997, n. 81, la difesa del ricorrente assume che, essendo pacifico che l'azienda agricola della propria assistita è ubicata nel territorio della Regione Campania, alla stessa deve applicarsi la riduzione contributiva di cui al primo comma dell'art. 11 del d.l. n. 11/97 citato, relativa ai datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno. Deduce che il fatto che l'azienda si trovi anche in zona agricola svantaggiata non può comportare, come accadrebbe seguendo la tesi interpretativa dell'INPS, una riduzione contributiva inferiore a quella concessa a tutti gli altri datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno. 3 La interpretazione dell'INPS risulterebbe illogica ed irrazionale e, come tale, contrastante con la Costituzione. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa del ricorrente assume che i giudici di appello non hanno motivato in ordine all'unico punto decisivo della causa, essendosi limitati ad affermare che “..secondo la prospettazione delle parti e valutato ogni elemento di causa, ritiene il Collegio di dover aderire all'interpretazione dedotta dall'INPS”. Deduce che tale affermazione non realizza una legittima motivazione per relationem. Va subito rilevato che il secondo motivo è chiaramente infondato, atteso che il vizio di motivazione rilevante, ai sensi dell'art. 360, n. 5, del codice di procedura civile, è solo quello che riguarda l'accertamento e la valutazione dei fatti, non anche l'interpretazione e l'applicazione di norme giuridiche;
quest'ultima costituisce un error in iudicando, che può portare alla cassazione della sentenza se la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3) ha prodotto un dispositivo contrario alla legge, oppure ad una semplice integrazione e correzione, a norma dell'art. 384, secondo comma, dello stesso codice, quando il dispositivo sia comunque conforme al diritto, pur se manca c è erronea la motivazione (Cass., 14 settembre 1976 n. 3152; 28 luglio 1997 n. 7050). Nella fattispecie in esame la carenza di motivazione denunciata riguarda esclusivamente una questione di diritto. Nonostante la stringatezza della sentenza, risulta, infatti, che la questione controversa tra le parti riguarda la applicazione, all'azienda agricola 4 ricorrente, per quarto trimestre del 1996, della riduzione contributiva di cui al primo comma oppure di quella di cui al secondo comma dell'art. 11 del d.l. n. 11 del 1997, come convertito con legge n. 81 dello stesso anno. L'applicazione dell'una o dell'altra disposizione deriva unicamente dalla loro interpretazione;
in fatto la situazione non è controversa, come risulta sia dal ricorso che dallo stesso controricorso: l'azienda agricola interessata si trova in una zona agricola svantaggiata della Campania. Ne consegue che la sorte del ricorso dipende unicamente dalla fondatezza o meno del primo motivo. Il primo motivo di ricorso non è fondato. L'art. 11 del d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81 (che ne ha riportato le disposizioni nei commi 50, 51, 52 e 53 dell'Allegato, sopprimendo gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), dispone ai primi due commi (commi 50 e 51 dell'Allegato alla legge di conversione): "La riduzione contributiva di cui all'art. 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni e integrazioni. Le misure previste dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 5 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativo al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti percentuali ne'le zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”. Il primo comma (comma 50 dell'Allegato alla legge di conversione) ha ripristinato per gli anni 1997, 1998 e 1999 il beneficio della riduzione contributiva di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 64 del 1986, beneficio decennale che era venuto a cessare con la data del 31 dicembre 1996. Nel contempo ha modificato la misura dell'agevolazione da valere per il quarto trimestre del 1996, elevandola al 60% in luogo del 20% cui era stata portata (con una graduale riduzione al 40% dall'1.10.1994, al 30% dall'1.10.1995 e, appunto, al 20 % dall'1.10.1996) dal comma 28 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La norma ha altresì inciso sulla individuazione dei destinatari delle agevolazioni, riconoscendo il beneficio, a decorrere dal 1° aprile 1997, soltanto alle aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per effetto del secondo comma dell'art. 11 citato (comma 51 dell'Allegato alla legge di conversione), invece, le riduzioni contributive passano, nel quarto trimestre del 1996 e nel primo trimestre del 1997, dal 70% al 75% per i territori montani e dal 40% al 50% per le zone agricole 6 svantaggiate. Sulla scorta delle disposizioni legislative sopra riportate risulta chiaro che parte ricorrente, in quanto titolare di azienda agricola situata in zona agricola svantaggiata, deve beneficiare, per il quarto trimestre del 1996, della riduzione di cui al secondo comma della l'art. 11 del d.l. n. 11 del 1997 (riduzione del 50%, con l'elevazione di dieci punti percentuali disposta dal comma citato) e non può invocare, per il fatto di trovarsi nel Mezzogiorno (la collocazione, più ristretta, nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, opera come si è veduto, solo a decorrere dal 1° aprile 1997), la riduzione contributiva prevista per le aziende genericamente operanti nei territori di cui all'art. 1 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). Il legislatore non ha operato, nel comma 2 dell'art. 11 del d.l. n. del 1997, alcuna distinzione fra le zone agricole svantaggiate (o fra i territori montani) per le quali ha disposto la ulteriore riduzione dei premi e contributi. Se, invece, avesse voluto differenziare le aziende ubicate nelle zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno da quelle situate in altre parti del territorio nazionale, avrebbe espressamente disposto in tal senso. Né si può sostenere che la norma risulta irrazionale per il fatto che prevede una riduzione contributiva maggiore per le aziende del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, rispetto alla riduzione concessa alle aziende agricole ubicate nelle zone agricole svantaggiate dello stesso Mezzogiorno. 7 Il regime più favorevole è limitato al quarto trimestre del 1996 e al primo trimestre del 1997. In precedenza l'ultima riduzione contributiva per il quarto trimestre del 1996, per le aziende del Mezzogiorno, era stata fissata nella misura del 20 per cento (art. 11, comma 28, della legge n. 537 del 1993, dopo la graduale riduzione al 40% e al 30% sopra descritta), mentre la riduzione, dopo il primo trimestre del 1997 (nel quale resta del 60%), viene disposta nella misura del 40%. Il legislatore ha eccezionalmente privilegiato le aziende agricole del Mezzogiorno, per un periodo limitato, rispetto a quelle situate nelle zone agricole svantaggiate;
ciò non è sufficiente per sospettare la norma di illegittimità costituzionale. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Il differente esito dei due gradi del giudizio di merito giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa, fra le parti, le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 16 settembre 2003. Il Presidente mulh Il cons. estensore Hibelunary ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositate Cancelleria 2 FEB. 2004 Aggi CANCELLIERE