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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Francione - Opponente - contro
CP_1
e dif dall'Avv. Battiato
[...]
Agenzia Controparte_2
Rappr e dif dall'Avv. Angarano
- opposti –
OGGETTO: “FERMO AMMINISTRATIVO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4.3.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo emesso nei suoi confronti per pregressi avvisi di addebito. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva dichiararsi parzialmente estinti per intervenuto pagamento i crediti oggetto della intimazione di pagamento, sicchè doveva dichiararsi la nullità del fermo amministrativo per erroneità del credito.
ed costituendosi hanno chiesto rigettarsi la domanda. Controparte_3 CP_1
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e quindi decisa come da infrascritto dispositivo.
************** Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, infatti, relativo alla parziale estinzione del debito contributivo in ragione del pagamento parziale, è vero che risultano in atti dei pagamenti ma è anche vero che gli stessi risultano già regolarmente contabilizzati, sicchè il totale indicato è certamente corretto e corrispondente a quanto ancora dovuto. La rateizzazione, infatti, poiché vi è stata la sospensione nel pagamento delle rate, è stata revocata, ed è ora dovuto tutto l'importo residuo. Non è stato contestato il versamento degli importi da parte delle resistenti atteso che gli stessi sono stati già contabilizzati e non vi è prova di versamenti ulteriori.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso la ricorrente non ha provato in maniera convincente la circostanza che il mezzo sottoposto a sequestro fosse l'unico strumento per recarsi al lavoro. Ed anzi risulta intestato alla ricorrente dal certificato del PRA prodotto in atti, oltre che il motociclo oggetto di preavviso di fermo amministrativo anche un furgone, certamente idoneo allo svolgimento della attività lavorativa. Infine l'invocato
Statuto del contribuente non è applicabile al caso di specie vertendosi in materia di contributi . Comunque la ricorrente si è ampiamente difesa, dimostrando che il suo diritto di difesa non è stato leso da alcuna omissione informativa, come invece dalla stessa dedotto.
Il ricorso quindi non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1500,00, oltre iva e cpa;
Così deciso in Taranto, 13.10.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Francione - Opponente - contro
CP_1
e dif dall'Avv. Battiato
[...]
Agenzia Controparte_2
Rappr e dif dall'Avv. Angarano
- opposti –
OGGETTO: “FERMO AMMINISTRATIVO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4.3.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo emesso nei suoi confronti per pregressi avvisi di addebito. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva dichiararsi parzialmente estinti per intervenuto pagamento i crediti oggetto della intimazione di pagamento, sicchè doveva dichiararsi la nullità del fermo amministrativo per erroneità del credito.
ed costituendosi hanno chiesto rigettarsi la domanda. Controparte_3 CP_1
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e quindi decisa come da infrascritto dispositivo.
************** Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, infatti, relativo alla parziale estinzione del debito contributivo in ragione del pagamento parziale, è vero che risultano in atti dei pagamenti ma è anche vero che gli stessi risultano già regolarmente contabilizzati, sicchè il totale indicato è certamente corretto e corrispondente a quanto ancora dovuto. La rateizzazione, infatti, poiché vi è stata la sospensione nel pagamento delle rate, è stata revocata, ed è ora dovuto tutto l'importo residuo. Non è stato contestato il versamento degli importi da parte delle resistenti atteso che gli stessi sono stati già contabilizzati e non vi è prova di versamenti ulteriori.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso la ricorrente non ha provato in maniera convincente la circostanza che il mezzo sottoposto a sequestro fosse l'unico strumento per recarsi al lavoro. Ed anzi risulta intestato alla ricorrente dal certificato del PRA prodotto in atti, oltre che il motociclo oggetto di preavviso di fermo amministrativo anche un furgone, certamente idoneo allo svolgimento della attività lavorativa. Infine l'invocato
Statuto del contribuente non è applicabile al caso di specie vertendosi in materia di contributi . Comunque la ricorrente si è ampiamente difesa, dimostrando che il suo diritto di difesa non è stato leso da alcuna omissione informativa, come invece dalla stessa dedotto.
Il ricorso quindi non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1500,00, oltre iva e cpa;
Così deciso in Taranto, 13.10.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)