Articolo 913 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 928Articolo 930
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14 maggio 2025
Art. 913-bis. (Distacco sindacale) 1. Il distacco sindacale e' disposto, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.
2. Il periodo in cui il militare e' collocato in distacco sindacale:
a) e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
b) da' diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni;
c) non e' valido ai fini della maturazione della licenza.
2-bis. ((Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale e' equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa)) .
Entrata in vigore il 14 maggio 2025
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