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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1/2025 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Lombardini del Foro di RI (pec:
ed elettivamente domiciliato nel suo Email_1 studio legale sito in RI (RN), Via Pomposa n. 43/a
OPPONENTE contro in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli Avv.to Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in RI, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo pec t Email_2
- OPPOSTO -
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
CONCLUSIONI
Per la parte opponente : dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese anche ex art. 96 cpc.
Per : dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione P_ delle spese .
MOTIVAZIONE
1 Con atto di opposizione ritualmente presentato in data 02\01\2025 impugnava l'Ordinanza Ingiunzione n. OI - 001826174 Parte_1 notificata in data 6.12.2024 emessa dall' sede di RI con la quale P_ veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 14.053,50 a titolo di sanzioni amministrative per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 38, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).
Si perveniva così all'udienza del 25\03\2025 nella quale si prendeva atto che l di RI , avendo accertato che non era P_ Parte_1 rappresentante legale all'epoca dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, in data 11\02\2025 aveva provveduto ad annullare in sede di autotutela l'Ordinanza Ingiunzione opposta n. OI – 001826174 .
Alla luce delle suddette ed inequivoche risultanze che comprovano come nel corso del giudizio siano venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e l'interesse sottostante alla richiesta di pronuncia di merito , la concorde richiesta delle parti può trovare sicuro accoglimento .
Peraltro essendo cessata la materia del contendere senza uno specifico accordo delle parti in ordine al regolamento delle spese , occorrerà procedere alla statuizione sulle spese del giudizio operando la valutazione di soccombenza virtuale.
Stante la leale condotta processuale dell' , che ha peraltro riconosciuto le P_ ragioni della parte ricorrente in epoca successiva alla presentazione del ricorso , sussistono fondate ragioni per compensare parzialmente le spese processuali tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1
con ricorso depositato il giorno 02\01\2025, disattesa ogni altra
[...] istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' di P_
RI .
1) Dichiara cessata la materia del contendere .
2 2) Compensa per un terzo le spese processuali e condanna l' alla rifusione P_ della restante quota di 2\3 delle spese di lite in favore della parte opponente liquidate, per tale quota, in complessivi € 1.000,00 oltre ad esborsi pari a € 264,00 , rimborso spese generali e IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in RI, all'udienza pubblica del giorno 25\03\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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