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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/11/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 367/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Ventimiglia in Via Ruffini, n. 6 presso lo studio dell'avv. LIPARI SIMONA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Teverola in via Marco Polo n.3-5° traversa presso lo studio dell'avv. BRACCIANO
ALFONSO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti processuali:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare:
◆la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale autorizzazione a vivere separati
◆allo spirare dei termini previsti dalla Legge 55/2025, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra nata il Parte_1
02/01/1993 a Napoli (NA) e il Sig. nato il [...] ad [...]_1
(CE) celebrato in TO (NA) in data 04/06/2022, e regolarmente trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli, atto n. 31, parte II, serie B, sezione X, anno 2022;
◆disponendo, stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, che non sia dovuto alcun tipo di contributo economico, a titolo di mantenimento, da parte della
Sig.ra a favore del Sig. e da parte dello stesso Parte_1 Controparte_1 resistente a favore della ricorrente,”
◆ordinando la trasmissione della Sentenza al competente Ufficio dello Stato civile del
Comune di Napoli, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69
D.P.R 396/2000
◆Compensazione integrale delle spese di lite.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 13/06/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Dalla documentazione prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio in
TO in data 04/06/2022 (Reg. Atti di Matrimonio Comune di Napoli, anno 2022, parte 2, serie B, sez. X, atto n. 31); dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 22/05/2025, , premessa Parte_1
l'insostenibilità della convivenza e del vincolo coniugale, ha chiesto pronunciarsi separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate;
nello specifico, la ricorrente ha domandato la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati e disponendo, accertata l'autosufficienza economica degli stessi, che non sia dovuto alcun tipo di contributo economico, a titolo di mantenimento, da parte della
Sig.ra ed in favore del Sig. e da parte dello stesso resistente a favore Pt_1 CP_1
della ricorrente, nonché chiedendo la vittoria delle spese di lite.
2 Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha confermato tutte Controparte_1 le conclusioni rassegnate dalla ricorrente ad eccezione della parte relativa alle spese di lite.
Con note scritte, sostitutive dell'udienza, le parti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui alle conclusioni congiunte.
Conseguentemente il Giudice ha ordinato la discussione della causa trattenendo la medesima in decisione e riservandosi di riferire al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo le conclusioni congiuntamente indicate dalle parti contrarie ad alcuna norma imperativa.
Stante l'atteggiamento processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, riportate in epigrafe;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli
(reg. Atti di Matrimonio, anno 2022, parte II, serie B, sez. X, atto n. 31) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 367/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Ventimiglia in Via Ruffini, n. 6 presso lo studio dell'avv. LIPARI SIMONA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Teverola in via Marco Polo n.3-5° traversa presso lo studio dell'avv. BRACCIANO
ALFONSO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti processuali:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare:
◆la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale autorizzazione a vivere separati
◆allo spirare dei termini previsti dalla Legge 55/2025, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra nata il Parte_1
02/01/1993 a Napoli (NA) e il Sig. nato il [...] ad [...]_1
(CE) celebrato in TO (NA) in data 04/06/2022, e regolarmente trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli, atto n. 31, parte II, serie B, sezione X, anno 2022;
◆disponendo, stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, che non sia dovuto alcun tipo di contributo economico, a titolo di mantenimento, da parte della
Sig.ra a favore del Sig. e da parte dello stesso Parte_1 Controparte_1 resistente a favore della ricorrente,”
◆ordinando la trasmissione della Sentenza al competente Ufficio dello Stato civile del
Comune di Napoli, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69
D.P.R 396/2000
◆Compensazione integrale delle spese di lite.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 13/06/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Dalla documentazione prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio in
TO in data 04/06/2022 (Reg. Atti di Matrimonio Comune di Napoli, anno 2022, parte 2, serie B, sez. X, atto n. 31); dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 22/05/2025, , premessa Parte_1
l'insostenibilità della convivenza e del vincolo coniugale, ha chiesto pronunciarsi separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate;
nello specifico, la ricorrente ha domandato la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati e disponendo, accertata l'autosufficienza economica degli stessi, che non sia dovuto alcun tipo di contributo economico, a titolo di mantenimento, da parte della
Sig.ra ed in favore del Sig. e da parte dello stesso resistente a favore Pt_1 CP_1
della ricorrente, nonché chiedendo la vittoria delle spese di lite.
2 Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha confermato tutte Controparte_1 le conclusioni rassegnate dalla ricorrente ad eccezione della parte relativa alle spese di lite.
Con note scritte, sostitutive dell'udienza, le parti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui alle conclusioni congiunte.
Conseguentemente il Giudice ha ordinato la discussione della causa trattenendo la medesima in decisione e riservandosi di riferire al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo le conclusioni congiuntamente indicate dalle parti contrarie ad alcuna norma imperativa.
Stante l'atteggiamento processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, riportate in epigrafe;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli
(reg. Atti di Matrimonio, anno 2022, parte II, serie B, sez. X, atto n. 31) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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