Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00772/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2022, proposto da
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Tassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Roggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S. Agostino n. 12;
per l'annullamento
del “Regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali del Comune di Arona da parte dei concessionari del sottosuolo – Aggiornamento Settembre 2021”, approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 25.10.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente, con nota depositata in giudizio il 3.5.2025, ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla trattazione della causa e chiesto la compensazione delle spese di lite;
Rilevato che il Comune ha aderito alla suddetta istanza con memoria depositata in giudizio il 5.5.2025;
Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese di giudizio, stante l’assenso delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO