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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.SS Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 481 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.SS Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/02/2023 ed iscritto al n 481 - 2023 RG , vertente tra
- nato a [...] il [...] Parte_1
( ) ed ivi residente, rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Martino ( ) presso il cui CodiceFiscale_2 studio sito in Archi (RC), Via Vecchia Provinciale, n. 26, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
- (cf ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ), presso i cui P.IVA_2 uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente premette di impugnare il Decreto n.559/C/70435/SG dell'11.10.2018 del , notificato il 17.01.2019 avente Controparte_1 ad oggetto: Elargizioni a favore di cittadini vittime di azioni terroristiche, della criminalità organizzata e del dovere, ai sensi della Legge n.466/80,
n.302/1990, Legge n.407/1998 e n.388/00, Legge 206/2004, Legge
1 266/2005, DPR 243/2006, Legge n.159/2007, Legge 222/2007, Legge
n.244/2007 e del D.P.R. 181/2009, limitatamente nella parte in cui riconosce l'invalidità complessiva nella misura del 18%; nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Nello specifico, non viene condivisa la quantificazione della propria invalidità permanente, ritenendola del 40% secondo la asserita corretta applicazione della formula di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. nr. 181/09, con i correlativi benefici.
Espone, per quanto qui di interesse:
- Che, a seguito delle lesioni subite in data 06.02.1992, a causa di un servizio automontato di inseguimento di una autovettura sospetta, quale
Agente in servizio presso il CommiSSriato di P.S. di Taurianova (RC), con istanza del 12.03.2015 chiedeva che gli venisse riconosciuto lo status di vittima del dovere, ai sensi dell'art.1, commi 562 e segg., Legge 266/2005, con i relativi benefici;
- In data 10.01.2018, ai fini dei benefici oggetto del presente gravame, la
CMO di Messina lo convocava a visita medico-collegiale, la quale con Verbale Mod.BL/G n.80 del 10.01.2018 lo riscontrava affetto da “Esiti di luSSzione spalla dx. e sx. con frattura bilaterale dei trochiti con esiti di plessopatia brachiale dx.”, accertando una invalidità complessiva pari al 18%, riconoscendolo vittima del dovere;
- Che erroneamente la percentuale dell'invalidità complessiva veniva calcolata ai sensi del DPR 243/06 e non ex adverso, ai sensi degli artt. 3
e 4 del DPR n.181/2009;
- Che il con il decreto oggetto di impugnazione, CP_1 CP_1 attenendosi alla valutazione medico-legale della CMO di Messina, confermava l'invalidità complessiva nella misura del 18%;
- Che oggetto del presente gravame è soltanto la violazione degli artt. 3, 4
e 5 del DPR 181/09, ai fini della valutazione dell'invalidità complessiva subita dall'odierno ricorrente a seguito dell'evento del 06.02.1992, nonché l'eventuale aggravamento e/o interdipendenza manifestatosi nel tempo;
- Che all'odierno ricorrente in virtù delle lesioni subite a causa dell'evento del 06.02.1992, gli sarebbe derivata una invalidità complessiva del 40%
(calcolata come segue: Danno biologico (18%) + Danno Morale (9%) +
[(Invalidità Permanente (31%) – Danno biologico (18%)] = Invalidità complessiva 40%).
Chiede: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione della speciale elargizione nella misura del 40%, ai sensi degli artt.1, 3, 4 e 5, del DPR 181/09, o in subordine quella che risulterà da giustizia, comprensiva della rivalutazione per ogni punto CP_3
2 percentuale, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, dedotto quanto già percepito;
2) riconoscere il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1,
L.407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, nella misura di euro 500,00 mensili, come implementato dall'art. 4 comma 238 della Legge n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a decorrere dal 01.01.2006 (data di entrata in vigore del D.P.R. 243/2006);
3) riconoscere il diritto alla corresponsione dello speciale assegno vitalizio non reversibile, nella misura di euro 1,033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica di cui all'art.5, comma 3, della L. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105,
L. 244/2007.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il
[...]
che conclude per il rigetto del ricorso. Osserva che CP_1
l'Amministrazione non può discostarsi dai giudizi clinico/legali delle
Commissioni mediche ospedaliere, trattandosi di atti caratterizzati da discrezionalità tecnica. Nella specie, la CMO di Messina ha ampiamente motivato il giudizio espresso in ordine alla quantificazione del grado di invalidità riportato dal ricorrente ed ha esplicitato i criteri medico legali e le fonti normative applicate.
§ 3. Il ricorso è risultato parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre evidenziare che i fatti che hanno causato le lesioni subite dall'odierno ricorrente risultano pacifici e non sono oggetto di alcuna contestazione fra le parti, così come il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
§ 3.1. La questione controversa in punto di diritto è quella relativa ai criteri di calcolo applicabili al caso di specie e cioè, in alternativa, il sistema indicato dall'art. 3 d.P.R. n. 181/2009, ovvero quello contenuto nell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006, in relazione al disposto degli artt. 5 e 6 della
I. n. 206/2004 e tenendo conto che il sistema delineato dall'art. 10 d.P.R.
n. 364/1994 è stato abrogato dal d.P.R. n. 510/1999, senza essere dallo stesso sostituito.
Tale questione è stata già sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di CaSSzione che, dopo un'approfondita ricostruzione del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali, nella sentenza n
6214/2022 (conformi Cass. S.U. 6215, 6216, 6217/2022) ha concluso doversi ritenere, disattendendosi il percorso interpretativo tracciato da
Cass. n. 11101/2020 che, l'accertamento dell'invalidità deve tenere conto
3 del danno morale e deve avvenire secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 4
d.P.R. n. 181/2009.
La citata Cass. a S.U. ha statuito:
“Vanno conseguentemente affermati i seguenti principi di diritto:
- "All'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge".
- "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009".
Tali principi di diritto, vengono fatti proprio dal giudicante ed applicati al caso che ci occupa.
§ 3.2. Si è reso neceSSrio disporre consulenza tecnica d'Ufficio (nel prosieguo brevemente ctu) medico-legale sulla persona del ricorrente al fine di accertare la percentuale di invalidità complessiva (IC) riferita alle infermità già riconosciute dall'Amministrazione resistente come conseguenti all'evento subito il 06.02.1992, da quantificarsi con i criteri medico-legale previsti dagli art. 3 e 4 del DPR n. 181/2009. Il designato consulente tecnico d'Ufficio, Dott.SS , ha Persona_1 espletato la perizia ed all'esito è risultato conclusivamente che, stante la stabilizzazione della patologia alla data dell'11.03.1993, : “l'invalidità complessiva (IC) relativa agli esiti delle lesioni subite dal Sig.
, per i fatti di servizio verificatesi in data Parte_1
06/02/1992, è pari al 36% (IC=36%), con soglia minima del 25% raggiunta in data 11/03/1993”. La relazione del CT appare motivata e non suscettibile di censure, per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006;
Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorrente ha aderito alle conclusioni peritali ed ha riformulato le conclusioni in conformità alla percentuale accertata di invalidità complessiva pari al 36%.
In tali termini il ricorso deve essere accolto.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, quelle legali liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e quelle di CT liquidate come da separato decreto.
p.q.m.
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara in capo al ricorrente i seguenti diritti e condanna il resistente alla Controparte_1 corresponsione del dovuto:
4 - 1. Il diritto alla speciale elargizione ex art. 1, comma 1, L. 302/1990, debitamente rivalutata ai sensi dell'art.8, comma 2, della cit. Legge e succ. modif. ed integrazioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, previa deduzione delle somme già corrisposte, rideterminata nella misura del 36%, a decorrere dalla data di stabilizzazione della patologia (11.03.1993);
- 2. Il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile ex art. 2, c. 1, L. 407/98, così come implementato dall'art.4, comma 238, L. 350/03, nella misura di Euro 500,00, a decorrere dal 01.01.2006, perequato ex art. 11, D.lgs 503/92, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- 3. Il diritto alla erogazione dello speciale assegno vitalizio non reversibile ex art. 5, c 3, L. 206/04, nella misura di Euro 1.033,00 mensili, a decorrere dal 01.01.2008, anch'esso da perequare ai sensi dell'art. 11, D.lgs 503/1992, esteso alle Vittime del Dovere dall'art. 2, comma 105, L.
244/2007 (Legge Finanziaria 2008), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
B) condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente, che si liquidano in
€ 3.727,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, CPA e Iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Martino dichiaratosi procuratore antistatario;
C) pone definitivamente ed interamente a carico del resistente
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., le spese della CT, CP_1 liquidate come da separato decreto in favore del CT dr.SS . Persona_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.SS Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.SS Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 481 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.SS Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/02/2023 ed iscritto al n 481 - 2023 RG , vertente tra
- nato a [...] il [...] Parte_1
( ) ed ivi residente, rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Martino ( ) presso il cui CodiceFiscale_2 studio sito in Archi (RC), Via Vecchia Provinciale, n. 26, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
- (cf ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ), presso i cui P.IVA_2 uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente premette di impugnare il Decreto n.559/C/70435/SG dell'11.10.2018 del , notificato il 17.01.2019 avente Controparte_1 ad oggetto: Elargizioni a favore di cittadini vittime di azioni terroristiche, della criminalità organizzata e del dovere, ai sensi della Legge n.466/80,
n.302/1990, Legge n.407/1998 e n.388/00, Legge 206/2004, Legge
1 266/2005, DPR 243/2006, Legge n.159/2007, Legge 222/2007, Legge
n.244/2007 e del D.P.R. 181/2009, limitatamente nella parte in cui riconosce l'invalidità complessiva nella misura del 18%; nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Nello specifico, non viene condivisa la quantificazione della propria invalidità permanente, ritenendola del 40% secondo la asserita corretta applicazione della formula di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. nr. 181/09, con i correlativi benefici.
Espone, per quanto qui di interesse:
- Che, a seguito delle lesioni subite in data 06.02.1992, a causa di un servizio automontato di inseguimento di una autovettura sospetta, quale
Agente in servizio presso il CommiSSriato di P.S. di Taurianova (RC), con istanza del 12.03.2015 chiedeva che gli venisse riconosciuto lo status di vittima del dovere, ai sensi dell'art.1, commi 562 e segg., Legge 266/2005, con i relativi benefici;
- In data 10.01.2018, ai fini dei benefici oggetto del presente gravame, la
CMO di Messina lo convocava a visita medico-collegiale, la quale con Verbale Mod.BL/G n.80 del 10.01.2018 lo riscontrava affetto da “Esiti di luSSzione spalla dx. e sx. con frattura bilaterale dei trochiti con esiti di plessopatia brachiale dx.”, accertando una invalidità complessiva pari al 18%, riconoscendolo vittima del dovere;
- Che erroneamente la percentuale dell'invalidità complessiva veniva calcolata ai sensi del DPR 243/06 e non ex adverso, ai sensi degli artt. 3
e 4 del DPR n.181/2009;
- Che il con il decreto oggetto di impugnazione, CP_1 CP_1 attenendosi alla valutazione medico-legale della CMO di Messina, confermava l'invalidità complessiva nella misura del 18%;
- Che oggetto del presente gravame è soltanto la violazione degli artt. 3, 4
e 5 del DPR 181/09, ai fini della valutazione dell'invalidità complessiva subita dall'odierno ricorrente a seguito dell'evento del 06.02.1992, nonché l'eventuale aggravamento e/o interdipendenza manifestatosi nel tempo;
- Che all'odierno ricorrente in virtù delle lesioni subite a causa dell'evento del 06.02.1992, gli sarebbe derivata una invalidità complessiva del 40%
(calcolata come segue: Danno biologico (18%) + Danno Morale (9%) +
[(Invalidità Permanente (31%) – Danno biologico (18%)] = Invalidità complessiva 40%).
Chiede: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione della speciale elargizione nella misura del 40%, ai sensi degli artt.1, 3, 4 e 5, del DPR 181/09, o in subordine quella che risulterà da giustizia, comprensiva della rivalutazione per ogni punto CP_3
2 percentuale, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, dedotto quanto già percepito;
2) riconoscere il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1,
L.407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, nella misura di euro 500,00 mensili, come implementato dall'art. 4 comma 238 della Legge n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a decorrere dal 01.01.2006 (data di entrata in vigore del D.P.R. 243/2006);
3) riconoscere il diritto alla corresponsione dello speciale assegno vitalizio non reversibile, nella misura di euro 1,033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica di cui all'art.5, comma 3, della L. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105,
L. 244/2007.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il
[...]
che conclude per il rigetto del ricorso. Osserva che CP_1
l'Amministrazione non può discostarsi dai giudizi clinico/legali delle
Commissioni mediche ospedaliere, trattandosi di atti caratterizzati da discrezionalità tecnica. Nella specie, la CMO di Messina ha ampiamente motivato il giudizio espresso in ordine alla quantificazione del grado di invalidità riportato dal ricorrente ed ha esplicitato i criteri medico legali e le fonti normative applicate.
§ 3. Il ricorso è risultato parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre evidenziare che i fatti che hanno causato le lesioni subite dall'odierno ricorrente risultano pacifici e non sono oggetto di alcuna contestazione fra le parti, così come il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
§ 3.1. La questione controversa in punto di diritto è quella relativa ai criteri di calcolo applicabili al caso di specie e cioè, in alternativa, il sistema indicato dall'art. 3 d.P.R. n. 181/2009, ovvero quello contenuto nell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006, in relazione al disposto degli artt. 5 e 6 della
I. n. 206/2004 e tenendo conto che il sistema delineato dall'art. 10 d.P.R.
n. 364/1994 è stato abrogato dal d.P.R. n. 510/1999, senza essere dallo stesso sostituito.
Tale questione è stata già sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di CaSSzione che, dopo un'approfondita ricostruzione del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali, nella sentenza n
6214/2022 (conformi Cass. S.U. 6215, 6216, 6217/2022) ha concluso doversi ritenere, disattendendosi il percorso interpretativo tracciato da
Cass. n. 11101/2020 che, l'accertamento dell'invalidità deve tenere conto
3 del danno morale e deve avvenire secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 4
d.P.R. n. 181/2009.
La citata Cass. a S.U. ha statuito:
“Vanno conseguentemente affermati i seguenti principi di diritto:
- "All'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge".
- "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009".
Tali principi di diritto, vengono fatti proprio dal giudicante ed applicati al caso che ci occupa.
§ 3.2. Si è reso neceSSrio disporre consulenza tecnica d'Ufficio (nel prosieguo brevemente ctu) medico-legale sulla persona del ricorrente al fine di accertare la percentuale di invalidità complessiva (IC) riferita alle infermità già riconosciute dall'Amministrazione resistente come conseguenti all'evento subito il 06.02.1992, da quantificarsi con i criteri medico-legale previsti dagli art. 3 e 4 del DPR n. 181/2009. Il designato consulente tecnico d'Ufficio, Dott.SS , ha Persona_1 espletato la perizia ed all'esito è risultato conclusivamente che, stante la stabilizzazione della patologia alla data dell'11.03.1993, : “l'invalidità complessiva (IC) relativa agli esiti delle lesioni subite dal Sig.
, per i fatti di servizio verificatesi in data Parte_1
06/02/1992, è pari al 36% (IC=36%), con soglia minima del 25% raggiunta in data 11/03/1993”. La relazione del CT appare motivata e non suscettibile di censure, per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006;
Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorrente ha aderito alle conclusioni peritali ed ha riformulato le conclusioni in conformità alla percentuale accertata di invalidità complessiva pari al 36%.
In tali termini il ricorso deve essere accolto.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, quelle legali liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e quelle di CT liquidate come da separato decreto.
p.q.m.
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara in capo al ricorrente i seguenti diritti e condanna il resistente alla Controparte_1 corresponsione del dovuto:
4 - 1. Il diritto alla speciale elargizione ex art. 1, comma 1, L. 302/1990, debitamente rivalutata ai sensi dell'art.8, comma 2, della cit. Legge e succ. modif. ed integrazioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, previa deduzione delle somme già corrisposte, rideterminata nella misura del 36%, a decorrere dalla data di stabilizzazione della patologia (11.03.1993);
- 2. Il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile ex art. 2, c. 1, L. 407/98, così come implementato dall'art.4, comma 238, L. 350/03, nella misura di Euro 500,00, a decorrere dal 01.01.2006, perequato ex art. 11, D.lgs 503/92, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- 3. Il diritto alla erogazione dello speciale assegno vitalizio non reversibile ex art. 5, c 3, L. 206/04, nella misura di Euro 1.033,00 mensili, a decorrere dal 01.01.2008, anch'esso da perequare ai sensi dell'art. 11, D.lgs 503/1992, esteso alle Vittime del Dovere dall'art. 2, comma 105, L.
244/2007 (Legge Finanziaria 2008), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
B) condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente, che si liquidano in
€ 3.727,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, CPA e Iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Martino dichiaratosi procuratore antistatario;
C) pone definitivamente ed interamente a carico del resistente
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., le spese della CT, CP_1 liquidate come da separato decreto in favore del CT dr.SS . Persona_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.SS Francesca Patrizia Sicari
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