Trib. Trieste, sentenza 17/12/2025, n. 236
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Sentenza 17 dicembre 2025

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Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa dai prossimi congiunti di un lavoratore deceduto a causa di mesotelioma pleurico, lamentando l'esposizione ad amianto durante la sua attività lavorativa presso il cantiere navale di Monfalcone, prima per ditte appaltatrici e poi alle dirette dipendenze della società convenuta. I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis, quantificati in complessivi € 249.010,00 per la vedova e € 238.915,00 per ciascun figlio, oltre al risarcimento dei danni patiti in vita dal defunto e trasmessi agli eredi, stimati in € 173.000,00. La società resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda di danno biologico differenziale, invocando l'applicabilità dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e contestando la sussistenza del nesso causale e della responsabilità datoriale, nonché la quantificazione del danno. Ha altresì dedotto che la consapevolezza della pericolosità dell'amianto sia sorta in epoca successiva all'attività lavorativa del defunto e ha asserito di aver fornito i dispositivi di sicurezza necessari.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, rigettando le eccezioni preliminari della resistente. In particolare, ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno biologico differenziale non richieda un preventivo accertamento di responsabilità penale del datore di lavoro, potendo il giudice civile accertare i presupposti del regresso o dell'azione risarcitoria secondo le regole comuni, come avallato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. La legittimazione passiva della convenuta è stata affermata sulla base di prove documentali che attestano l'affidamento di lavori in appalto e sull'estensione della responsabilità del committente per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche se non direttamente dipendenti. Il Giudice ha ritenuto provata la nocività dell'ambiente di lavoro, supportata da relazioni tecniche, testimonianze e dalla presenza di fibre di amianto nel tessuto polmonare del defunto, nonché dalla consulenza medico-legale che ha accertato il nesso causale tra l'esposizione professionale e la patologia. La resistente non ha assolto all'onere di dimostrare l'adozione di tutte le cautele necessarie, anzi la documentazione ha evidenziato il contrario, considerando la risalente conoscenza dei rischi legati all'amianto. Il danno è stato quantificato in € 88.869,00 per il danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre accessori, e per il danno iure proprio, sono stati liquidati € 273.770,00 alla moglie, € 273.770,00 al figlio e € 250.304,00 alla figlia, sulla base delle tabelle milanesi e delle dichiarazioni testimoniali che hanno attestato l'unità familiare e la sofferenza patita. Le spese di lite sono state poste a carico della resistente, liquidate in € 12.297,00, oltre spese di CTU e CTP.

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    Citazione :
    Trib. Trieste, sentenza 17/12/2025, n. 236
    Giurisdizione : Trib. Trieste
    Numero : 236
    Data del deposito : 17 dicembre 2025

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