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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/12/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.52/2023
Oggi 17/12/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparse in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. Marta Capuzzo;
per la parte resistente l'avv. Carleo.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura e procedendo al deposito telematico della stessa. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 52/2023 R.L. promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo;
ricorrenti contro
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
NZ IC, RE Carleo, LO di SA, TE AU ed SA
Lovero; resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertato quanto in premessa, condannarsi la società convenuta a risarcire ai ricorrenti tutti i danni non patrimoniali descritti nella precedente parte espositiva nella loro accezione di natura morale ed esistenziale, sia quelli correlati alla perdita del rapporto parenta-le sia quelli correlati alle sofferenze e al cambiamento di abitudini di vita cui gli stessi sono stati costretti durante la malattia del sig. loro spettanti Persona_1
jure proprio, da quantificarsi com-plessivamente in euro 249.010,00 in favore
2 della vedova signora e in euro 238.915,00 in favore di ciascuno Parte_1
dei ricor-renti signori e ovvero nella diver- Parte_2 Parte_3
sa misura ritenuta equa e di giustizia, oltre ad interessi e rivaluta-zione monetaria come per legge;
b) condannarsi inoltre la convenuta al risarcimento dei danni non pa-trimoniali tutti di natura biologica permanente e/o temporanea e di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal signor Per_1
per la patologia di cui in narrativa e trasmessi jure hereditatis ai
[...]
ricorrenti pro quota nella loro qualità di eredi legittimi, da quantificarsi in principalità nella somma di euro 173.000,00 o nella di-versa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre ad accessori di legge. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e dei compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Per la parte resistente: “in via preliminare, - accertare e dichiarare
l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza ai danni della nel determinismo della patologia contratta dal sig. e Controparte_1 Per_1
del decesso del medesimo;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare
l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000; nel merito, rigettare la domanda perché carente di prova in ordine alla riferibilità dell'evento lamentato alla odierna società scrivente per i motivi tutti esposti nel presente atto;
accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda relativa al preteso risarcimento del danno morale per carenza del requisito di cui all'art.
2059 c.c.; accertare e dichiarare l'incumulabilità del preteso risarcimento del danno morale ed esistenziale con il risarcimento del danno biologico. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, diminuire l'entità del risarcimento alla luce del complessivo quadro patologico
3 da cui era affetto il de cuius al momento del decesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1.2.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere prossimi congiunti, ed in particolare rispettivamente moglie e figli, di Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Palmanova il 21 luglio
2022. Deducevano i ricorrenti che il loro congiunto aveva lavorato dal 1963 al
1994 all'interno del cantiere navale di LC dapprima, per alcuni anni, alle dipendenze di varie “ditte terze” che operavano al suo interno in regime di appalto e successivamente, dal 1972, alle dirette dipendenze delle società che avevano via via gestito lo stabilimento, ultima delle quali nel Controparte_2
corso del 1984 fusasi per incorporazione nella odierna Controparte_1
convenuta. Rilevavano che nel corso della primavera del 2021, in seguito a difficoltà respiratorie, dolore toracico e malessere, il loro congiunto aveva eseguito esami specialistici di approfondimento e scoperto di essere affetto da malattia di origine professionale asbesto correlata (mesotelioma pleurico) che in data 21.7.2021 lo aveva condotto alla morte. Tale decesso, sostenevano i ricorrenti, era certamente riconducibile all'esposizione ad amianto cui il era stato sottoposto nella sua esperienza lavorativa come carpentiere Per_1
leggero e fabbronave presso il cantiere di LC, tanto che la conta dei corpuscoli dell'asbesto eseguita nel corso dell'autopsia aveva dato esito positivo ad elevati dosaggi (44170 corpi/grammo di tessuto polmonare secco).
2. Evidenziavano ancora i ricorrenti che una massiccia presenza di amianto presso i cantieri di LC ove il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa era comprovata da numerosi elementi fattuali e documentali, allegando al ricorso la relazione di consulenza tecnica collegiale redatta dai consulenti dottori , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4
4 ME NZ, e su incarico del P.G. presso la Per_5 Persona_6
Corte d'Appello di Trieste, nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali in questione. Evidenziavano, sempre con riferimento alla presenza di amianto presso il cantiere di LC, le numerose testimonianze riportate in tale consulenza, e quelle ulteriori raccolte dalla P.G. nel corso delle indagini penali, e, nondimeno, le determinazioni assunte dall' e dalla Contarp nel corso del tempo. Rilevavano come da tali CP_3
elementi di prova emergesse una realtà lavorativa fatta di continua promiscuità tra i coibentatori e tutti gli altri operai, di uso e manipolazione diretta, continua e sistematica di materiali in amianto, di esistenza di polvere e di residui di lavorazione in un contesto di insufficienza di sistemi di aspirazione e di fornitura di dispositivi di sicurezza individuali. Rilevava ancora parte ricorrente che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c., ed in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui il de cuius aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela dell'incolumità del lavoratore deceduto.
Quantificati i danni iure proprio e iure hereditatis asseritamente subiti rassegnavano le conclusioni sopra riportate.
3. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio CP_1
deducendo in primo luogo l'inammissibilità della domanda di
[...]
automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie, dell'art. 13 del D.lgs.
n. 38/2000. Evidenziava la resistente a tal proposito, che laddove opera il meccanismo di socializzazione del rischio professionale basato sugli strumenti indennitari dell'assicurazione obbligatoria facente capo all' , la CP_3
responsabilità civile non interviene, se non per 'sanzionare' una condotta
5 omissiva o commissiva penalmente rilevante del datore di lavoro, nemmeno allegata nel caso di specie. Inoltre parte ricorrente aveva omesso, nel corpo del ricorso introduttivo, di enucleare il c.d. danno differenziale rispetto all'indennizzo liquidato e/o liquidabile dall' e di spiegare per quale motivo CP_3
tale indennizzo non era sufficiente a ristorare il pregiudizio sofferto.
Contestava che il de cuius fosse mai stato esposto all'amianto nell'esecuzione delle mansioni allo stesso assegnate ed eccepiva l'assenza di allegazioni specifiche da cui dedurre l'asserita esposizione nonché il ricorrere del nesso causale. Contestava ancora parte resistente che fra il 1963 ed il 1972 fosse intercorso un appalto con l Parte_4
, rilevando che comunque non risultavano allegati al ricorso elementi
[...]
fattuali dai quali inferire l'esercizio di un potere organizzativo della stazione appaltante. Deduceva ancora che una consapevolezza sulla pericolosità dell'amianto era sorta in un periodo successivo rispetto al tempo in cui il lavoratore aveva prestato la sua attività lavorativa presso e CP_1
contestava dunque la ricorrenza di una violazione del disposto dell'art. 2087
c.c., deducendo di aver fornito i dispositivi di sicurezza necessari e gli impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri. Infine contestava la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente e rassegnava le conclusioni sopra riportate.
4. La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni ed il conferimento di
CTU medico legale e decisa all'udienza del 25.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. In via preliminare la resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico in relazione alla previsione del suo indennizzo nell'ambito della copertura assicurativa pubblica ex articolo 13 del decreto legislativo 38 del 2000, asserendo sostanzialmente che il risarcimento
6 del danno differenziale non può prescindere da un preventivo accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro, nemmeno allegata nel caso di specie.
7. Tale prospettazione non è condivisibile. L'esame del ricorso consente di affermare che nello stesso sono stati allegati tutti gli elementi idonei ad affermare la responsabilità della convenuta in ordine ad una condotta suscettibile di configurarsi astrattamente quale reato (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni e malattie professionali), ed in particolare la condotta datoriale omissiva quanto ad adozione di misure di prevenzione dei rischi da esposizione all'amianto, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, l'elemento soggettivo della colpa. Inoltre parte ricorrente ha allegato il danno in relazione alle diverse voci di cui chiede il risarcimento, quantificandolo secondo i criteri civilistici. A quanto sopra si deve aggiungere che con sentenze nn. 102 del
1981 e 118 del 1986, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10, T.U. n. 1124/1965, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell' o CP_3
del risarcimento del danno differenziale in favore del lavoratore infortunato,
l'accertamento del fatto di reato potesse essere compiuto dal giudice civile e ha così consentito a quest'ultimo di sostituirsi al giudice penale per accertare i presupposti del regresso o dell'azione risarcitoria secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. In seguito tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte di Cassazione con le sentenze nr. n.
12041 del 2020 e nr. 7477 del 2022, nella quale in particolare si è affermato che “la diversità strutturale e funzionale tra la prestazione ex art. 13, d.lgs. n.
38/2000, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi
7 integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato (così da ult. Cass. n. 9116 del 2019)”.
8. La società resistente ha poi contestato la propria legittimazione passiva ad causam, negando decisamente di aver commissionato lavori in appalto alla prima ed alla Termoareotecnica Isolantina Del Bello poi nei Parte_4
periodi 1963.65 e 1966-1972, ditta per la quale lavorava il de cuius, presso i cantieri navali di LC. La prospettazione attorea ha tuttavia ricevuto conferma nel corso dell'istruttoria, essendo state acquisite agli atti le SIT di
[...]
(nota di deposito di parte ricorrente del 5.9.2024), dalle quali si Parte_5
evince che la ditta sopra menzionata ricevette una commessa dall'allora
C.R.D.A. di LC (attuale per la produzione di porte CP_1
tagliafuoco da montare poi sul cantiere.
9. Quanto ai profili di responsabilità dell'azienda committente per malattia professionale insorta sul lavoratore di un'azienda appaltatrice occorre rammentare che se l'art. 2087 c.c. sembra richiedere, quale necessario presupposto applicativo, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra danneggiante e danneggiato, tuttavia, da tempo, in ambiti come quello in trattazione, si è avvertita l'inadeguatezza di tale impostazione. Si è così, a livello giurisprudenziale, assistito ad un'estensione dell'area dei soggetti obbligati, nel senso di ricomprendervi quelli che, pur non formalmente titolari del rapporto di lavoro, abbiano però la responsabilità dell'impresa o di una sua unità produttiva. Come ricordato nella sentenza Cass. 4129/2002, la giurisprudenza ha “così esteso l'obbligo di tutela antinfortunistica a tutti gli addetti, "anche solo di fatto", ad una data attività lavorativa, prescindendo dalle modalità di assunzione al lavoro e dall'eventuale mancato perfezionamento del contratto, purché sia provata la consapevolezza dell'imprenditore circa l'attività svolta dal prestatore d'opera poi infortunatosi. Questa tendenza ad ampliare il novero dei soggetti tutelati ha trovato conferma in ulteriori decisioni, secondo
8 le quali anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle norme di prevenzione e che sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio ambientale, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro. Tale orientamento merita piena adesione, mostrandosi aderente non solo al dato fattuale, ma anche, limitatamente alla materia della prevenzione infortuni, al dettato normativo di cui all'art. 3 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, che, nel definire lavoratore subordinato "colui che, fuori del proprio domicilio, presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione", consente, attraverso l'esclusione della indispensabilità del carattere oneroso e continuativo, di allargare la tutela non solo ai "tradizionali" lavoratori subordinati, ma anche a tutti i soggetti terzi che, non abusivamente, vengono a trovarsi a contatto con la situazione di pericolo creata dall'attività esercitata che necessita di prevenzione”. Sulla scia di tali considerazioni, la
Corte di Cassazione ha affermato che: “il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o
l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini….il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro…in materia di responsabilità colposa il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all'appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale
9 affidare l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa” (Cass. nr. 33595/2021).
Dunque, il fatto che tra il lavoratore deceduto e la convenuta non sia intercorso un rapporto di lavoro non comporta, di per sé, l'insussistenza della legittimazione passiva, potendosi ben affermare che nel caso di specie essa era titolare di un'autonoma posizione di garanzia in ordine all'integrità psico – fisica del lavoratore a qualunque titolo impiegato nel suo cantiere.
10. Venendo ora al merito, nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa nel senso che “incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo” (Cass. 2209/16).
11. Ebbene, ritiene lo scrivente che parte ricorrente abbia ben assolto all'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro, inerente allo svolgimento di attività lavorativa come carpentiere leggero e fabbronave che ha operato sempre a bordo nave oppure nelle Salderie A e B del cantiere navale di LC.
12. Si devono difatti considerare, a tal fine, le numerose evidenze documentali allegate al ricorso, ed in primo luogo l'elaborato tecnico collegiale (doc. 13 allegato al ricorso) redatto dai dott. , , Persona_2 Persona_3
, ME NZ, e su incarico del Persona_4 Per_5 Persona_6
Procuratore Generale di Trieste dr. nell'ambito di una indagine Per_7
concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali di LC.
13. Dalla lettura di tale perizia emerge che, nell'interno dei cantieri e nel periodo nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa:
10 - l'amianto veniva utilizzato per molteplici scopi (coibentazione, protezione dal fuoco e dal calore;
fono-assorbimento);
- era utilizzato con frequenza all'interno del cantiere, ed in particolare a bordo delle navi in costruzione essendo spruzzato sulle paratie o applicato a mano in forma di intonaco, in coppelle o in nastri;
utilizzato in corde e per la coibentazione di tubi, valvole e fasci di cavi elettrici;
ancora impiegato nei pannelli di usati per tamponature, controsoffitti e per il rivestimento di Per_8
superfici delle navi;
- era presente nei fogli di amiantite lavorati e sagomati per realizzare guarnizioni e nei fogli di vinil-amianto utilizzati per realizzare pavimentazioni;
- era presente nei ferodi per gli impianti frenanti di molti impianti e macchinari come gru e carri-ponte;
- era presente nei teli e cuscini usati dai saldatori per proteggersi da fuoco e calore e per mantenere il calore dei corpi da saldare;
- era materiale di coibentazione dell'apparato motore, dei locali adibiti a cucina, all'interno delle navi.
14. A tale documentazione, si deve aggiungere, quella inerente alle numerose testimonianze di lavoratori, rese nel corso di vari procedimenti che nel corso del tempo hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di
LC (doc. da 15 a 47), e la cui lettura dà conto di quale sia stata, nel corso del tempo l'esposizione ad amianto delle varie categorie di lavoratori che prestavano la propria attività presso i cantieri navali di LC, ma soprattutto di come, accanto all'esposizione diretta subita in ragione dello svolgimento di un determinato tipo di mansioni, debba essere considerata anche l'esposizione indiretta, dovuta alle lavorazioni promiscue sia a bordo nave che nelle officine.
15. Nondimeno la prospettazione attorea appare suffragata dalle relazioni Contarp, ente istituzionalmente preposto agli accertamenti in tema di nocività degli
11 ambienti di lavoro (cfr. doc. 58 allegati al ricorso), ed in particolare da quella del 16.12.1996 nella quale si evidenzia, sempre con riferimento al cantiere nel quale prestava la propria opera il lavoratore che: “L'organizzazione del lavoro prevedeva la contemporanea presenza delle più diverse categorie di lavoratori
(tubisti, meccanici, carpentieri, elettricisti) nei medesimi locali della nave dove altri operai, dipendenti di ditte esterne, provvedevano alle lavorazioni di isolazione e coibentazione termo-acustica, con utilizzo di materiali amiantiferi che venivano movimentati, manipolati, adattati, tagliati, segati, spruzzati.
Inoltre, a coibentazione conclusa gli operai operava-no sulle superfici trattate con amianto (sia spruzzato, che in pannelli, oppure legato con cemento) installando tubazioni, reti di trasferimento fluidi, impianti elettrici”.
16. Quanto poi all'utilizzabilità nel processo civile di prove formate in altri procedimenti, si deve rammentare che l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310 comma 3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di indizio, e prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 4239/2008, Cass. n.
7767/2007, Cass. n. 8096/2006, Cass. n. 21115/2005, Cass. n. 19457/2004,
Cass. n. 11483/2004). Tali prove posso essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente
(cfr. Cass. n. 4186/2004, Cass. n. 7713/2002, Cass. n. 3102/2002, Cass. n.
6347/2000). L'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione di un numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai
12 da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n.
5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
7518/2001, Cass. n. 12422/2000). Le prove atipiche elencate ai punti che precedono possono essere dunque utilizzate nel caso di specie in ragione di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. nr.1593/2017).
17. A tali evidenze, si deve poi aggiungere quella di carattere premintemente oggettivo, della presenza, in misura considerevole di fibre di amianto nel tessuto polmonare del de cuius (44.170 corpi per grammo di tessuto polmonare secco corpi di asbesto per grammi di tessuto polmonare secco).
18. A fronte delle sopra evidenziate risultanze istruttorie appare indubbio che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa in un ambiente lavorativo nocivo, nel quale è stato diffusamente esposto ad amianto. Del resto, e con riferimento all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi la documentazione agli atti evidenzia il ricorrere di elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori. A tal proposito va poi ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi,
e del D.P.R. 1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel
13 1956 esistevano prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione, ma non è emersa, da parte della convenuta, l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto. Del resto la Corte di Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50 era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto ed ha affermato: “già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916,
n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni
e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni
e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche.
D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12
14 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R.
20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n.
1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003;
Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011;
Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R.
15 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale
e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., n. 17252/2016).
19. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato dopo avere esaminato la documentazione agli
16 atti, ha osservato che: “…Tornando al caso in esame, per quanto concerne la diagnosi della patologia oggetto di causa, a seguito dei primi accertamenti radiologici suggestivi della presenza della neoplasia (TC del maggio 2021 e toracentesi), la diagnosi di mesotelioma pleurico è stata avvalorata in sede di riscontro autoptico effettuato in data 27.01.2021, sulla base dei reperti macroscopici. L'integrazione dei dati clinici, strumentali e dell'accertamento autoptico consente di affermare, con criterio di elevata probabilità, che il sig. era affetto in vita da mesotelioma pleurico…Il tempo trascorso tra la Per_1
prolungata esposizione (anni 1972-1994) e la comparsa della malattia (2018) appare perfettamente consono con i tempi di latenza classici (secondo i Criteri di Helsinki…Inoltre, la conta dei corpuscoli di asbesto effettuata sul materiale prelevato in corso di riscontro autoptico ha rilevato la presenza di 44170 corpi/grammo di tessuto secco, sempre secondo i sopracitati criteri di Helsinki
(“For clinical purposes, the following guidelines are recommended to identify persons with a high probability of exposure to asbestos dust… over 1000 asbestos bodies per gram of dry tissue”) conferma un'elevata probabilità di esposizione all'asbesto…Come esposto nella parte analitica che precede, infatti, risulta che il sig. ha lavorato alle dipendenze della Convenuta Per_1
dal 1972 al 1994 con le mansioni di carpentiere e fabbro a bordo nave presso lo stabilimento di È ben noto in letteratura che i lavoratori dei CP_1
cantieri navali sono fra i soggetti considerati maggiormente a rischio per
l'esposizione professionale all'amianto. Tale esposizione si deve ritenere particolarmente intensa nelle lavorazioni a bordo delle navi e nel periodo antecedente al 1980, quando hanno fatto la loro comparsa i primi dispositivi di protezione individuale e sono stati adottati sistemi di aspirazione delle polveri dai luoghi di lavoro.2 Inoltre, come riportato nel già citato VII Rapporto
ReNaM (Registro Nazionale dei Mesoteliomi) ed evincibile dalla tabella ivi estratta e sotto riportata, tra le mansioni più a rischio nel settore della
17 cantieristica navale si ritrovano quelle di carpentiere e fabbro a bordo nave.
In ragione di quanto sin qui argomentato, è possibile affermare, con criterio del più probabile che non, che la patologia asbesto-correlata che ha condotto al decesso il sig. sia causalmente riconducibile all'esposizione Per_1
professionale all'amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta presso la
Ditta convenuta”.
20. La descritta valutazione fatta dal CTU, sulla sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società ricorrente, appare immune da incongruenze e viene condivisa dallo scrivente. Non merita di essere condivisa la prospettazione di parte resistente in ordine alle precedenti asserite esposizioni ad amianto del lavoratore deceduto in relazione alle attività svolte nel settore edilizio, in quanto il riferimento è generico ed alcuna evidenza di un'esposizione specifica e concreta e dunque scientificamente valutabile può ritenersi appurata. Anche i dubbi avanzati sulla diagnosi di mesotelioma in ragione dell'assenza di dati istologici ed immunoistochimici, appaiono ben contrastati dal CTU incaricato il quale ha messo in evidenza che:
“la diagnosi di mesotelioma è stata posta con criterio non di certezza, bensì con criterio probabilistico sulla base dei seguenti elementi: - documentazione clinica (accertamenti clinici e radiologici) sulla base della quale i curanti hanno sempre diagnosticato la patologia come mesotelioma;
- riconoscimento della patologia da parte dell' ; -descrizione macroscopica in sede CP_3
autoptica…Di contro, non sono emersi concreti elementi alternativi a suffragio di una diversa, per quanto ipotizzabile, diagnosi istologica”.
21. Accertata la responsabilità della resistente per le patologie riscontrate sulla persona del ricorrente va quantificato il danno. Per quanto concerne il danno non patrimoniale iure hereditatis, esso deve tenere conto non solo delle ripercussioni fisiche documentate dalla documentazione medica, ma anche dell'intensità della sofferenza provata. Proprio a proposito del c.d. “danno
18 terminale”, va rilevato che è frutto di un orientamento consolidato il principio secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da persona che muore per effetto delle lesioni o della malattia, dopo un apprezzabile lasso di tempo, viene acquisito al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi.
22. Nel caso di specie, il CTU ha accertato che: “Le conseguenze di danno sono quindi quantificabili in 45 giorni di danno biologico temporaneo al 100%, con grado di sofferenza di intensità elevata”.
23. Tale impostazione merita di essere confermata alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell' integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell' invalidità temporanea e di quella permanente, quest' ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno" (Cass. nr.
26897/14; Cass. nr. 252/2019).
24. Si ritiene dunque necessario, in applicazione dell'art. 3 Cost., fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dalle recenti tabelle di Milano diramate in data in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” la quale sulla base di alcuni presupposti, quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, e la possibilità di personalizzazione (fino al 50%), prevedono parametri di liquidazione con riconoscimento di un pregiudizio fino ad € 35.247,00, non
19 ulteriormente aumentabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione e, poi, una tabella liquidatoria ad intensità decrescente, fino ad un totale di giorni cento. Al raggiungimento dei cento giorni, si ottiene il valore massimo di € 53.235,00, che può essere personalizzato e che si somma all'importo dei primi tre giorni. Oltre i cento giorni si prende come riferimento il valore base per un giorno di invalidità temporanea totale di € 115,00 con aumento personalizzabile fino ad un massimo del 50% di tale somma. Tale metodo di liquidazione del danno viene condiviso dallo scrivente in quanto aderente all'evoluzione giurisprudenziale e capace di tener conto della specificità del caso.
25. Sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può stimare come da tabella che segue:
- per i primi 3 gg: € 35.247,00;
- per ulteriori 47 gg.: € 41.248,00;
Unicamente al secondo importo, come da indicazione delle tabelle di Milano, va applicata una maggiorazione del 30%, in ragione della sofferenza del de cuius nel corso dei 50 giorni di invalidità temporanea, descritta come elevata dal CTU e certo desumibile dalla particolare gravità della patologia e dalla conseguente inevitabile consapevolezza dell'approssimarsi della fine.
In conclusione il danno non patrimoniale temporaneo attribuibile agli eredi del signor iure hereditatis è pari ad € 88.869,00 oltre accessori, da Parte_6
ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno.
26. Anche la pretesa per danno iure proprio deve essere accolta. La Corte di
Cassazione ha più volte sottolineato che a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir
20 meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. nr. 28989/2019).
27. Nel corso dell'istruttoria, ha dichiarato il teste attoreo , in ordine Testimone_1
al rapporto fra i ricorrenti ed il de cuius: “Ho vissuto in casa con i miei genitori fino al 2020, ed ho vissuto a stretto contatto con mio NO La casa Per_1
dei miei genitori, infatti era nel piano superiore rispetto a quella di mio NO, all'interno di uno stesso stabile. Siamo sempre stati molto uniti, abitando nello stesso posto ed una parte della giornata si passava insieme. Organizzavamo spesso delle grigliate nel giardino sottostante e le feste e le domeniche le passavamo assieme. Mia zia ha sempre abitato fra OM e Parte_3
Villesse, ed era presente quasi quotidianamente. Il sabato veniva a giocare a briscola con i nonni, ed era presente a tutte le feste famigliari. Mio NO e mia NA hanno vissuto insieme la loro vita ed erano sempre insieme, andavano a ballare il liscio, avevano le loro abitudini, come andare al mercato assieme o a fare le passeggiate. Dopo la morte di mio NO la NA non è più lei, è molto sofferente. Hanno vissuto una vita insieme e ne ha risentito moltissimo, non so se assume terapia farmacologica per gli stati di ansia.
Durante la malattia del NO sono stati i figli ad occuparsi di tutto quello che era necessario per visite mediche ed esigenze sanitarie, la NA comunque era presente per le esigenze quotidiane. Non so se mia zia e il mio papà dormivano a casa del NO per assisterlo durante la malattia, so che erano presenti quotidianamente”.
21 28. Dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate è emerso il quadro di una famiglia unita, sia durante l'ordinaria e quotidiana esistenza, sia durante il tragico periodo della malattia, e dunque può ritenersi dimostrata la sussistenza di una sofferenza profonda per la lesione del prezioso legale affettivo e di vita.
Da quanto sopra consegue la necessità di riconoscere il risarcimento richiesto.
29. Quanto a tale voce di danno, anche definita “danno per la privazione del rapporto parentale”, lo scrivente ritiene di poter adottare, ai fini della quantificazione dello stesso, i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale, e contenuti nelle Tabelle Milanesi diramate in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
30. Dai documenti depositati è emerso che all'epoca del decesso il sig. Per_1
aveva 80 anni, la moglie aveva 83 anni, il figlio
[...] Parte_1 Pt_2
aveva 59 anni, la figlia 57 anni.
[...] Parte_3
31. In base a tali parametri, sono attribuibili a moglie del de cuius: A) Parte_1
12 punti per l'età della vittima primaria (80 anni); B) 8 punti per l'età della vittima secondaria (83 anni); C) 16 punti per la convivenza;
D) 12 punti per la sopravvivenza di due superstiti del nucleo familiare primario (i due figli ricorrenti in questa sede); E) 22 punti per l'intensità e la qualità della relazione affettiva tra marito e moglie, essendo risultato che gli stessi condividevano ogni momento della loro giornata così come le ricorrenze e le festività, avevano in comune l'hobby del ballo, così come è risultata l'assistenza prestata al momento della malattia. Il tutto per un totale di 70 punti, che moltiplicati per il valore-punto di € 3.911,00 portano al risultato complessivo di € 273.770,00.
32. A favore del figlio dovranno essere riconosciuti: A) 12 punti per Parte_2
l'età della vittima primaria (80 anni); B) 18 punti per l'età della vittima secondaria (59 anni); C) 8 punti per la convivenza nello stesso stabile;
D) 12 punti per la sopravvivenza di due superstiti del nucleo familiare primario (i due figli ricorrenti in questa sede); E) 20 punti per l'intensità e la qualità della
22 relazione affettiva tra padre e figlio, essendo emersa una regolare ed assidua frequentazione, la condivisione di festività e ricorrenze, la costante assistenza durante la malattia e così complessivamente 66 punti, che moltiplicati per il valore-punto di € 3.911,00. Il tutto per un importo complessivo di €
273.770,00.
33. A favore della figlia dovranno essere riconosciuti: A) 12 Parte_3
punti per l'età della vittima primaria (80 anni); B) 18 punti per l'età della vittima secondaria (57 anni); D) 12 punti per la sopravvivenza di due superstiti del nucleo familiare primario (i due figli ricorrenti in questa sede); E) 22 punti per l'intensità e la qualità della relazione affettiva tra padre e figlio, essendo emersa una regolare ed assidua frequentazione, la condivisione di festività e ricorrenze, la condivisione di un hobby (gioco delle carte), la costante assistenza durante la malattia e così complessivamente 64 punti, che moltiplicati per il valore-punto di € 3.911,00. Il tutto per un importo complessivo di € 250.304,00.
34. Quanto alle spese di CTP è stato autorevolmente affermato che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. nr. 26729/2024). L'importo richiesto, pari ad € 1.530,00, non appare congruo rispetto a quanto liquidato al CTU, e va riconosciuto esclusivamente un importo pari ad € 581,54, oltre accessori in mancanza di ulteriori indicazioni.
35. Le spese seguono il criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per una compensazione, e tenendo conto di quanto effettivamente liquidato (artt. 5-
6 D.M. 55/2014), nonché della parziale serialità della vicenda, vanno determinate nell'importo complessivo di € 9.459,00 oltre accessori, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
23 36. Le spese del c.t.u., sono liquidate come da dispositivo, ritenendosi congrue, ai fini dell'assolvimento dell'incarico, nr. 50 vacazioni, ritenuta la necessità di applicare il disposto dell'art. 52 DPR 115/2002 fino ad € 1.000,00 ed applicata la riduzione di un terzo prevista dalla stessa norma.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) accertata la responsabilità della convenuta in ordine alla malattia ed al decesso di condanna la stessa, in persona del legale rappresentante pro Persona_1
tempore, a risarcire i danni subiti iure proprio e iure hereditatis da Pt_1
e , e specificatamente a corrispondere
[...] Parte_2 Parte_3
agli stessi, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis la somma complessiva di € 88.869,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata dal
21.7.2021 e via via rivalutata fino al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio a € 273.770,00; a € 273.770,00; a Parte_1 Parte_2
€ 250.304,00; il tutto oltre interessi e rivalutazione sulla Parte_3
somma devalutata dalla data del decesso del congiunto e via via rivalutata fino al saldo;
b) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di c.t.u. che liquida in € 666,67 oltre accessori ed al pagamento delle spese di CTP pari ad € 581,54 oltre accessori;
c) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti che liquida in € 12.297,00 da distrarsi in favore dei procuratori antistatari oltre spese generali 15%, ed iva e cpa se dovuti, ed oltre alle spese di contributo unificato.
Così deciso in Trieste, data 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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