Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 26726/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Angela Arena Presidente rel.
Dott.ssa Nunzia Tesone Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26726/2020 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in Santa Maria Capua Vetere (CE), Parte_1 C.F._1 alla Via De Simone n.41, presso lo studio degli Avv.ti COCCHIARO RAFFAELE (C.F.
PEC: e dell'avv. COCCHIARO C.F._2 Email_1
CLAUDIA (C.F. ), dai quali è rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce C.F._3 all'atto introduttivo ATTORI contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del l.r.p.t., ope legis dom.ta in Napoli, alla Via Diaz
[...] P.IVA_1 n.11, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (PEC:
, che la rapp.ta e difende Email_2
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
), ),in persona del l.r.p.t., ope legis dom.ta in Napoli, alla Via Diaz n.11, presso P.IVA_2 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (PEC: che la Email_2 rapp.ta e difende
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI LI .
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione sostitutive dell'udienza del 10.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.12.2020, proponeva querela Parte_1 di falso al fine di sentir dichiarare la falsità dell'avviso di recupero di credito CodiceFiscale_4 allegato alla costituzione in giudizio della innanzi alla Controparte_3
Commissione Provinciale Tributaria di Napoli nel procedimento recante RG N° 2254/2020; della relata di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per non aver l'ufficiale giudiziario effettuato le opportune ricerche richieste dalla norma de qua, nonché della firma apposta all'avviso di ricevimento collegato alla raccomandata 15224835828-6.
A sostegno dell'azione, l'attore deduceva che la “falsità dell'avviso di accertamento consiste nell'aver attribuito recupero di crediti inesistenti per ottenere la compensazione con poste debitorie effettuata attraverso l'invio di F24 essendo le poste debitorie inesistenti. Gli f24 non sono stati effettuati dall'attore, mai l'attore ha concesso delega ad alcuno per poter effettuare f24 e gli f24 non provengono dal proprio conto corrente. Il ricorrente vive di proventi di fitti e non svolge attività.
L'accertamento dell'Ufficio, pertanto, contiene un falso sia per quanto concerne l'attribuzione degli
F24, sia l'attribuzione ad un terzo che neppure puo' essere il suo commercialista e sia per la dichiarazione di aver utilizzato F24 per compensare situazioni debitorie dovute all'erario”.
Parte attrice deduceva altresì l'irritualità della notifica ex art. 140 c.p.c, non avendo l'ufficiale giudiziario dell' , Dott. , provveduto, contrariamente a quanto CP_1 CP_2 Persona_1 dallo stesso dichiarato nella relata di notifica del 04.12.2018, al deposito dell'atto presso la Casa
Comunale, all' affissione di un avviso di tale deposito alla porta della sua abitazione, nonché alla spedizione della raccomandata per notiziare il destinatario della procedura in corso. Nel dettaglio, il lamentava di “non aver ricevuto alcuna raccomandata come quella esibita ed allegata Pt_1 all'accertamento la quale contiene una firma non apposta dal comparente né da alcun familiare convivente”.
Con comparsa tardivamente depositata, si costituivano in giudizio entrambi gli enti citati, i quali eccepivano, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell' e Controparte_4
chiedevano nel merito poi il rigetto delle domande attore perché inammissibili, posta la ritualità della pagina 2 di 8 notifica ex art. 140 c.p.c, nonché per avere la stessa ad oggetto un documento non fidefacente con riferimento all'identità della persona che aveva ricevuto la notifica ed apposto la sua sottoscrizione.
All'udienza del 25.05.2021, il procuratore di parte attrice precisava che l'oggetto del procedimento de quo doveva ritenersi circoscritto all'accertamento della falsità della firma, ritenuta apocrifa, apposta sull'avviso di ricevimento ai fini della notifica ex art. 140 c.p.c. collegato alla raccomandata 15224835828-6, l'avv. Cocchiaro precisava che i riferimenti agli f24 presenti in citazione sono finalizzati a far comprendere l'origine della vicenda e non sono oggetto del denunziato falso e quindi del presente giudizio. così come poi successivamente confermato nella memoria ex art.183 comma VI
n.1 c.p.c, in cui precisava che ha inteso disconoscere la firma apposta e visibile sulla Parte_1 cartolina di ritorno che sarebbe stata inviata per completare la procedura dellas notifica effettuata ex art. 140 c.p.c.Il ricorrente ha proposto questa sola azione in questa sede. Il merito del ricorso Tributario non rientra nella competenza di questo giudizio e né si è avanzata qualche pretesa in questo senso..
In via preliminare, stante il dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, va rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo alla
[...]
posto che, come reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione, “è Controparte_5 legittimato passivo solo il soggetto che del documento intende avvalersi e non l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità” (così Cass. 19281/2019).
Pertanto, dovendosi ritenere legittimato passivo all'azione diretta all'accertamento della falsità di un documento il soggetto che del documento intende valersi in giudizio, e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità di cui l'identificazione, nel caso sub iudice, siffatta legittimità la si rinviene esclusivamente in capo all' Controparte_2
Ai fini della preliminare valutazione di ammissibilità della querela di falso, va ricordato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Suprema Corte qualora l'ente impositore si avvalga della facoltà di eseguire direttamente la notifica di atti impositivi (anche solo di preavvisi) con la spedizione di lettera postale raccomandata non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della L. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, che concerne, quindi, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., bensì soltanto il regolamento postale (cfr. da ultimo Cass. n.
1686/2023; conf. Cass. n. 2339/2021 nonché Cass. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n.
17598/2010). In tali ipotesi si deve applicare ratione temporis il regolamento postale allegato al DM 1° ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico il quale, all'art. 21, stabilisce, per gli invii raccomandati, che “il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio”. E l'art. 26 stabilisce che “sono abilitati a
pagina 3 di 8 ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
La normativa in esame, non prevede, poi, alcuna identificazione del consegnatario del plico: non va, difatti, redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. V, sentenza n. 15315 del 04/07/2014; Cass., Sez. V, sentenza n.
14501 del 15/07/2016), senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (cfr.
Cass., sez. V, sentenza n. 8293 del 04/04/2018).
L'identificazione è, invece, richiesta solo per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario.
E', dunque sufficiente, ai fini qui considerati, che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017) per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (Cass. n.
1906/2008; conf. n. 25128/2013).
Dunque, per tutto quanto sin qui argomentato, è dirimente distinguere tra la notifica eseguita a mezzo del servizio postale dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., per la quale trovano applicazione le disposizioni dettate dalla legge n. 890/1982 e la notifica eseguita a mezzo posta ed in modo diretto da parte dell'Ente impositore al soggetto destinatario.
Ebbene, solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982, è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario, mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per la quale, come detto, trova applicazione la diversa disciplina del citato regolamento postale è sufficiente, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. pagina 4 di 8 Detto in altri termini, come, di recente, affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “solo laddove vi
è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto
l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente
– che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (cfr. Cass. n.
1686/2023).
Esaminando la fattispecie sub iudice sulla base dei principi in precedenza riportati rileva il Collegio che oggetto della querela è la sottoscrizione apposta sullo spazio destinato ad ospitare la “Firma per esteso del ricevente” dell'avviso di ricevimento della raccomandata, indirizzata a , con Parte_1
la quale si informava il destinatario che, a causa della temporanea assenza sua e di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., nel rispetto del dettato di cui all'art. 140 c.p.c., il plico contenente l' atto di recupero tributario n° TF3CR0700124/2018/001 era stato depositato in Comune e l'avviso di deposito era stato affisso sull'apposito albo.
Quindi, nel caso in esame, l'Ente Impositore ha notificato l'avviso di accertamento rivolgendosi all'ufficiale giudiziario il quale, a sua volta, si è avvalso, per il compimento della notifica, dell'agente postale ai sensi della legge n. 890/1982.
Orbene, secondo l'orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Collegio, “In tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria”
e ciò significa che “ l'identità di chi appone la firma per ricezione non deve risultare necessariamente dalla cartolina, né coincidere con l'identità del destinatario” ( cfr. Cass. 26864/2014,
Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018).
Facendo applicazione, nel caso in esame, dei principi, da ultimo, affermati dalla Suprema Corte nella pronuncia in precedenza citata, la querela di falso, pur essendo in astratto ammissibile, va rigettata pagina 5 di 8 perché l'attrice non ha provato la falsità dell'attestazione dell'agente postale circa l'avvenuta consegna del documento all'indirizzo della destinataria.
Ed invero l'istante si è limitato ad affermare che la firma apposta sul relativo avviso non fosse la sua senza nulla dedurre in merito alla non riconducibilità della firma a nessuno dei soggetti elencati negli artt. 26 e ss. delle condizioni generali del servizio postale e, coerentemente con la sua prospettazione difensiva, ha chiesto, quale unico mezzo di prova, una Ctu grafologica.
Il carattere non dirimente, ai fini del decidere, dell'unico mezzo di prova richiesto giustifica la non ammissione dello stesso.
Per tutte le ragioni esposte s'impone il rigetto della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e ss. modifiche, scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile
(bassa complessità), parametri minimi (le parti hanno dibattuto sostanzialmente solo se la querela fosse ammissibile o meno), ed in relazione alle quattro fasi.
In applicazione dell'art.226 c.p.c. l'attore va condannato al pagamento in favore della delle CP_6
Ammende della pena pecuniaria nella misura massima prevista, pari a euro 20,00 ed essendo stato depositato l'originale del documento oggetto di querela in data 17.02.023, se ne dispone la restituzione, nonché l'annotazione sullo stesso dell'emanando provvedimento.
Va, infine, disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Pubblico Ministero- sede per le valutazioni di sua competenza in quanto interventore ex lege.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.26726/2020 r.g.a.c, così provvede:
1) Rigetta, nel merito, la domanda di parte attrice;
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della ; Controparte_7
3) Condanna a rimborsare alle parti convenute le spese del giudizio, che liquida, per Parte_1
ciascuna in euro 3.809 (tremilaottocentonove/00) per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali sui compensi nella misura del 15% ed oltre Iva e Cpa, come per legge;
4) Condanna a pagare in favore della la pena pecuniaria di € Parte_1 Controparte_8
20,00;
pagina 6 di 8 5) Dispone che, a cura della cancelleria, sia restituito l'originale del documento oggetto di querela alla e che sullo stesso venga fatta menzione Controparte_9 dell'emanando provvedimento;
6) Dispone che l'esecuzione delle statuizioni sub 4) e 5) avvenga successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
7) Dispone che, a cura della cancelleria, sia trasmessa al P.M.-sede copia della presente sentenza
Così deciso in Napoli in Napoli nella Camera di Consiglio del 10.03.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Angela Arena
pagina 7 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Napoli, 17 marzo 2025
Il Presidente dott.
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