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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/08/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 9.07.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 801/2018 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 cura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. a quale elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 11.04.2016 ha presentato Parte_1 d oscimento del diritto alla pensione di inabilità ex legge 30 marzo 1971 n. 118 artt. 2 e 12 o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della predetta normativa. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica, nella seduta del 22.11.2016, ha riconosciuto l'istante invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 67%, non ritenendo sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali alternativamente richieste. Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (R.G. 743/2017); all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. con relazione depositata il Persona_1 01.02.2018, ha confermato la valutazione già mministrativa escludendo la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata. 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente depositava espresso atto di dissenso e proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo la relazione peritale contraddittoria, incompleta di motivazione e chiarezza dell'iter logico seguito nonché mancante della valutazione dell'intero complesso patologico accertato, caratterizzato da menomazioni tali da incidere in maniera rilevante sulla sua capacità lavorativa. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di , previa Parte_2 rinnovazione dell'indagine medica effettuata, l'accertamento del sopra des te, con condanna dell al pagamento dei ratei spettanti nella misura di legge. CP_1 1.2. All'udienza del 06.11.2018 la dott.ssa all'esito del raffronto tra i rilievi critici Per_2 evidenziati e la consulenza in atti, disponeva vazione delle operazioni peritali già svolte, nominando CTU la dott.ssa la quale, con relazione depositata il Persona_3 26.03.2019, riconosceva una percentuale invalidante dell'85%, con decorrenza dalla data della visita presso la CML (novembre 2016). CP_1 1.3. A scioglim ella riserva assunta all'esito dell'udienza del 17.06.2020 la dott.ssa Palmisano, titolare del ruolo a seguito di variazione tabellare disposta con decreto presidenziale n. 4/2019, esaminata la regolarità della notifica effettuata all non costituito, e verificato che la stessa CP_1 veniva effettuata ad un indirizzo non estratto d ubblico elenco, ne dichiarava la nullità, disponendone la rinnovazione e assegnando termine per provvedervi sino al 27.07.2020. 1.4. A scioglimento della riserva assunta il 09.06.2021, il GdL, dato atto della mancata costituzione dell e della notifica effettuata presso la sola sede provinciale di Potenza, assegnava nuovo CP_1 ter r l'integrazione presso la sede legale di Roma. Il ricorrente vi provvedeva a mezzo pec all'indirizzo t. Sollecitata più volte Email_1 un'interlocuzio zo utilizzato, diverso da quello primario, all'udienza del 24.05.2023, verificato comunque che lo stesso risultava censito sul registro IPA, la dott.ssa subentrata sul ruolo nelle more, concedeva un ultimo termine per la Parte_3 regolarizzazion CP_ 1.5. In data 26.01.2024 si costituiva in giudizio l chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine fissato ex art. 291 c.p.c. e contestando la nullità della relazione di consulenza disposta in fase di opposizione in assenza di contraddittorio tra le parti. Nel merito, deduceva la insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dei benefici ambiti. 1.6. All'esito dell'udienza del 20.03.2024 il GdL, ritenute inutilizzabili le conclusioni medico legali della dott.ssa per violazione del diritto di difesa, disponeva la rinnovazione delle operazioni Per_3 peritali, nomi l'uopo il dott. . Il CTU provvedeva al deposito della relazione di Persona_4 consulenza in data 05.02.2025.
1.7. All'udienza del 02.04.2025, ritenuta la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alla decorrenza della prestazione, ancorata alla data della visita peritale senza alcuna specificazione circa la sussistenza di un aggravamento successivo alla domanda ed alle precedenti visite, la scrivente, in sostituzione del magistrato assegnatario giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive Per_ proroghe, invitava il dott. al deposito di breve relazione integrativa sul punto. Esaurita l'istruttoria e acquisita la entazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
2.1. L'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa. Il beneficio economico è altresì subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. L'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso un assegno mensile.
3. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di estinzione del giudizio formulata dal resistente nel proprio atto di costituzione. Ed invero, a seguito della integrazione della notifica disposta con provvedimento del 29.07.2021, il ricorrente provvedeva alla notifica a mezzo pec degli atti del giudizio all'indirizzo t, contenuto Email_1 nell'indice IPA e corrispondente , già in data CP_1 09.08.2021, dunque nel rispetto del termine nato. Tale notifica veniva ritenuta irregolare, considerato che la normativa applicabile ratione temporis (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha reintrodotto l'IPA come elenco utilizzabile per le notifiche pec alla PA, sebbene in via residuale. Correttamente, pertanto, il Tribunale non ha ritenuto integrata una causa di estinzione del processo ma ha ordinato
Pag. 2 di 6 la regolarizzazione all'indirizzo primario t, Email_2 ferma restando l'inutilizzabilità degli atti me 3.1. Nel merito, occorre ribadire che il consulente medico di ufficio, Dott. Persona_1 nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, con relazione depositata il 01.02.2018, ha ritenuto non sussistente il presupposto necessario per l'accesso alla misura ambita, attestando un grado di invalidità pari al 67%. Tale giudizio veniva confermato anche a seguito delle contestazioni formulate dall'avv. Reale, rispetto alle quali il CTU precisava di non aver rilevato, in sede di esame obiettivo, limitazioni funzionali importanti né manifestazioni cliniche conclamate della patologia surrenalica, in buon controllo farmacologico. 3.2. Con l'introduzione del presente giudizio, parte ricorrente ha ritenuto non correttamente valutato il quadro clinico esistente, deducendo l'esistenza di un complesso patologico determinante
“deminutiones delle potenzialità psico-fisiche del soggetto, tali da renderlo con amplissimi margini ricompreso nei parametri per la concessione della pensione 100% o in via subordinata al 75%”. 3.3. Ritenuta l'inutilizzabilità della ctu disposta in assenza di contraddittorio e ordinata la Per_ rinnovazione delle operazioni peritali, con affidamento dell'incarico al dott. , con relazione depositata il 05.02.2025 il CTU formulava le seguenti conclusioni: “Visto l'ana a documentazione agli atti e la visita effettuata ritengo che è affetto da: iperplasia surrenalica congenita con residui Parte_1 surrenalici testicolari stabili DM 05 , varicocele di II grado, dismorfismo del passaggio lombosacrale con discopatia avanzata ed ernia protrusa mediana posteriore L5-S1 DM 05/02/92 cod. 7010, sindrome ansiosa depressiva endoreattiva lieve.DM 05/02/92 cod 2204. La patologia genetica di cui è affetto il ricorrente consiste nella mancanza di un enzima, il 21 idrossilasi, che determina la conversione in cortisolo, progesterone e aldosterone. Nel caso in cui vi sia un deficit, parziale o totale, nella funzionalità dell'enzima il paziente portatore del difetto non è in grado di sintetizzare efficientemente una adeguata quantità di cortisolo;
pertanto, i bassi valori di cortisolo prodotti non sono in grado di esercitare il feed back negativo sull'ipotalamo e sull'ipofisi; ciò causa una aumentata produzione di CRH e ACTH, i quali, a loro volta, determinano una iperstimolazione della corteccia corticosurrenalica. Contemporaneamente, alla mancata sintesi del cortisolo si può aggiungere una insufficiente produzione di aldosterone che può determinare, nei casi più gravi, un concomitante squilibrio idroelettrolitico con ipovolemia e shock. Tutto ciò costringe il paziente ad assumere cortisone per tutta la vita, che lo espone ai rischi che possono determinare alterazioni del metabolismo glucidico. Naturalmente con il passare degli anni le possibilità di effetti negativi della patologia tendono a peggiorare. La patologia rachidea in modo particolare al tratto lombare limita i movimenti fisiologici del ricorrente che naturalmente incidono in modo importante sull'attività lavorativa. Ritengo che tale condizione a carico del tratto lombare abbia subito con il passare del tempo un aggravamento strutturale e funzionale, trattandosi di una patologia degenerativa a carattere evolutivo. Lo stesso ritengo si possa dire sullo stato ansioso-depressivo che con il passare del tempo si è aggravato ulteriormente determinato dalla consapevolezza della non guarigione della patologia in quanto a genesi genetica”. Concludeva riconoscendo una riduzione della capacità lavorativa del 75%, stante la riscontrata presenza di patologie croniche non curabili, con decorrenza dalla data della visita peritale (18.12.2024).
3.4. Parte ricorrente contestava la data indicata, ritenendo che la gravità delle patologie riscontrate fosse tale già al momento della domanda amministrativa, trattandosi di menomazioni congenite e croniche, non reversibili o soggette a miglioramento. All'esito dei disposti chiarimenti, il CTU precisava “che il ricorrente oltre ad essere affetto da una patologia genetica per la quale non vi sono cambiamenti importanti nel tempo, è affetto da patologia lombosacrale e ansia-depressione. La patologia lombosacrale è una patologia degenerativa evolutiva e quindi certamente destinata ad aggravarsi con il passare del tempo. La documentazione agli atti a parte il riferimento a sintomi o accertamenti strumentali non documenta l'impegno funzionale che tale condizione determinava;
condizione di limitazione funzionale verificata in sede di visita. Lo stesso si può affermare per la sindrome ansiosa depressiva, prima non riconosciuta, determinata dalla condizione di generale limitazione funzionale”.
4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo nonché della rinnovazione disposta in fase di opposizione può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 18.12.2024, data di espletamento delle ultime operazioni peritali. La relazione a firma del dott. , depositata in fase di Persona_4 opposizione, è condivisibile dal Tribunale perché correttamente motivata. Il raffronto tra la documentazione agli atti e l'esame obiettivo condotto ha consentito al consulente incaricato di effettuare una valutazione più dettagliata, consentendogli di verificare l'esatta incidenza delle
Pag. 3 di 6 patologie riscontrate sulla capacità lavorativa dell'istante. Peraltro, il CTU incaricato nella presente fase ha implicitamente confermato la bontà delle conclusioni rese in fase di ATP, avendo riconosciuto il beneficio originariamente negato solo all'esito di un'analisi diretta, non essendovi agli atti documentazione precedente attestante il possesso dei requisiti per il riconoscimento della prestazione de quo. La relazione suindicata non ha formato oggetto di alcuna contestazione da parte dell CP_1 4.1. manda giudiziale avanzata, pertanto, può essere considerata meritevole di accoglimento solo in ragione del mutato quadro di riferimento, attestante un peggioramento delle condizioni dell'istante rispetto all'epoca di proposizione della domanda amministrativa, del giudizio di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio di opposizione, che pure dev'essere oggetto di analisi. L'art. 149 disp. att. c.p.c., infatti, prescrive la valutazione in sede giudiziaria dell'aggravamento della malattia, nonché di tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento, senza prevedere preclusioni specifiche per i giudizi di natura impugnatoria. Le uniche limitazioni all'applicazione della disposizione richiamata potrebbero, piuttosto, derivare per tali giudizi da ragioni generali di natura processuale – quali i limiti della devoluzione ovvero la struttura chiusa del giudizio di impugnazione – che non appaiono riferibili alla fattispecie di causa (Cassazione Civile sez. VI, 28.05.2019 n. 14488). Va opportunamente premesso che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Sez. I, Ordinanza 30860 del 26.11.2019, Rv. 655884 01; in precedenza, Cass. n. 14488 del 2019 e Cass. n. 32760 del 2018) che la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c, la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti Per_ condizionate dai percorsi processuali prescelti. Nel caso in esame, il dott. ha chiaramente esposto le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistenti i presupposti d antecedente. La decorrenza appare coerente con gli accertamenti e le risultanze compiuti dal CTU, ma anche conforme alle risultanze della documentazione allegata. Le risultanze della consulenza espletata nel corso del presente giudizio appaiono esaustive ed immuni da vizi. Non possono essere considerate, invece, meritevoli di pregio giuridico le contestazioni della ricorrente relative alla mancata corretta valutazione dell'intero complesso morboso accertato. È evidente, infatti, come il nominato CTU, in fase di ATPO, abbia provveduto ad una puntuale disamina delle menomazioni dell'istante, non ritenendo configurabile una invalidità rilevante alla luce della documentazione fino ad allora prodotta, del racconto anamnestico e dell'esame obiettivo effettuato. A tal proposito, è doveroso rammentare che le conclusioni cui il consulente d'ufficio addiviene sono il frutto di un'indagine composita, strutturata sul raffronto tra quanto risultante dalla documentazione allegata a sostegno della pretesa e quanto emergente dalla diretta osservazione del soggetto. Tale ultimo segmento di analisi ha consentito al CTU di certificare il momento a partire dal quale possono dirsi integrati i presupposti per l'accesso alla misura economica originariamente negata, non essendovi un riscontro nella documentazione antecedentemente prodotta. L'esame obiettivo resta un elemento cardine nella consulenza medico-legale e non può che prevalere anche rispetto ad eventuali elementi difformi contenuti nella certificazione depositata che, nel caso di specie, si è dimostrata insufficiente. Va, infatti, rimarcato che la retrodatazione del beneficio necessita del supporto di adeguata documentazione, idonea a rendere evidente lo stato morboso del soggetto. L'onere della prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, sicché la parte ricorrente ha non solo l'onere di sottoporsi all'accertamento peritale, ma anche di depositare i documenti a supporto delle richieste azionate. Ebbene, la richiesta di retrodatare il riconoscimento dei benefici richiesti alla data della domanda amministrativa non è apparsa plausibile in termini di maturazione 'biologica', oltre che in termini medico-legali, avuto riguardo della documentazione in atti. Deve, quindi, concludersi per la validità e correttezza della valutazione operata dalla CML
essendosi solo successivamente verificato il detto aggravamento. Il CTU ha chiaramente CP_1
o che il riconoscimento del beneficio non è legato alla sola patologia genetica, essendosi
Pag. 4 di 6 aggravate le ulteriori patologie concorrenti a carico dell'apparato psichico e dell'apparato locomotore. Le conclusioni del medico incaricato, certamente esaurienti, sono ritenute complessivamente convincenti dal giudice, sufficientemente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel Per_ ricorso in opposizione. Pertanto, essendo corretta la determinazione cui perviene il dott. , devono essere confermate le conclusioni del medesimo. Il quadro patologico complessi l ricorrente comporta una invalidità del 75% dal 18.12.2024.
4.2. Sulla base dei risultati della consulenza tecnica resa in fase di atp e della relazione depositata nel presente giudizio a seguito della disposta rinnovazione, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 18.12.2024, configurandosi solo in tale epoca il requisito sanitario utile a beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
5. L'accertata insorgenza dei requisiti sanitari da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP ed anche al deposito del ricorso in opposizione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Lo spostamento della decorrenza giustifica, da solo, la compensazione delle spese di lite, sebbene anche il rigetto della domanda di riconoscimento della pensione determina una ipotesi di reciproca soccombenza. Ed invero, tale situazione processuale, ai nostri fini, comporta che le prestazioni congruamente sono state negate in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale consenta, derogando al principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi, proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. C.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza, che non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. N. 16821/05; Cass. N. 7716/03; Cass. 10013/07). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05: “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. Civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. 11997; Cass. N. 7716 del 16.05.2003; Cass. Civile sez. lavoro 18 luglio 2007 n. 16000). Cass. Civ. [ord.], 15.04.2019, n. 10510 di recente ha affermato: “la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito,
Pag. 5 di 6 che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”. Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che Parte_1
possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dell'asse
[...] al 18.12.2024;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate come da separati decreti. CP_1 Lagonegro, 31.07.205
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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