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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 61/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 25/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 61/2021 pendente tra:
(già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
, in persona dell'avv. Roberto Castiglioni, giusta procura autenticata del 02/08/2019, con P.IVA_1 sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, con il patrocinio degli avv.ti Monica IO
( e IV IO ( ), con elezione di domicilio in Milano, C.F._1 C.F._2 via S. Barnaba n. 30, presso il di loro studio
ATTRICE contro
), in persona del sindaco pro tempore, con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Giarratana (RG), piazza Vittorio Veneto n. 3, con il patrocinio dell'avv. Angela Barone
( ), con elezione di domicilio in Ragusa, via Archimede n. 17/L, presso il di lei C.F._3 studio
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[v]oglia l'Ill.mo Tribunale adito così
[...] giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il , in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: − Parte_2
€ 126.490,82 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2 o di quella
pagina 1 di 12 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati
e/o maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 22/12/20, ad € 19.098,79 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 6.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. • IN
OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Allegava, a tal fine, che:
- l'odierno istante era creditore del in forza degli atti pubblici di cessione dei Controparte_1
crediti intervenuti con la società ER OM;
- le fatture cedute dalla società ER OM venivano cedute, “a titolo di corrispettivo, per le forniture erogate in favore del Comune di ”; CP_1
- il comune di non contestava l'ammontare dei crediti e neppure l'avvenuta erogazione delle CP_1
forniture;
- l'intimazione rivolta al comune di non sortiva alcun effetto;
CP_1
- i contratti di cessione avevano ad oggetto anche il pagamento, oltre alla sorte capitale, dei relativi interessi di mora;
- dovevano, altresì, essere riconosciuti gli interessi anatocistici sugli interessi maturati con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- l'istante aveva anche diritto al pagamento di un importo pari ad euro 6.040,00, dovuto, ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002, per il mancato pagamento delle 151 fatture costituendi la sorte capitale.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio il per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, rigettare tutte le domande attrici perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per i motivi in precedenza esposti. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'odierna attrice non forniva alcuna prova di essere titolare del credito portate dalle fatture relative all'erogazione di energia elettrica posta in essere dalla società ER OM in favore del comune di
; CP_1
- non sussisteva alcun rapporto diretto tra la società attrice e l'amministrazione convenuta;
pagina 2 di 12 - l'odierna attrice non forniva alcuna prova del credito, “essendosi limitata a produrre un elenco di fatture emesse da un soggetto terzo”;
- tra l'ente erogatore dell'energia elettrica ER OM e il comune di non era stata stipulato CP_1
alcun contratto di fornitura;
- la società cedente ER OM non inoltrava al comune di “tutte le prescritte CP_1
comunicazioni attinenti al passaggio al regime di salvaguardia”;
- la mancanza di tali comunicazioni impediva di conoscere con certezza l'esatta “determinazione del credito agito dalla società cessionaria attrice”;
- detta mancanza impediva alla società attrice di chiedere anche gli interessi di mora;
- gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 doveva farsi decorrere dalla data di scadenza di ogni fattura;
- la società attrice non provava le date di scadenza delle singole fatture elencate e, in ogni caso, “poiché, per tutte le ragioni in precedenza esposte, l'atto introduttivo del presente giudizio risulta carente dei presupposti minimi per la sua proponibilità, la data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio non potrà mai costituire il momento di decorrenza degli interessi ex art. 1283 c.c., nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c.”;
- l'importo forfettario di euro 40 era riferibile all'intero rapporto contrattuale e non ad ogni singola fattura.
Concludeva, dunque, come in premessa.
Il giudice istruttore, concessi i tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., esaminati gli atti del giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e, infine, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Motivi della decisione
La causa può essere decisa secondo il principio ormai condiviso della “ragione più liquida” il quale,
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cass. 12002/2014; conforme, cass. civ., sez. III, ord., 08-03-2017, n. 5804: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, pagina 3 di 12 anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del
08/05/2014), dovendo pertanto darsi seguito all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111
Cost. alla stregua del quale deve essere interpretato l'art. 276 c.p.c., impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3,
Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013)”; nello stesso senso, cass. civ., sez. unite, sent., 23-10-2017, n. 24969: “Va applicato il principio della c.d. ragione più liquida, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio, in base al quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari (Cass. Sez. U.
08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014, n. 26242)”.
Il credito che qui è causa trae origine dalla fornitura di energia elettrica da parte di ER OM in favore del comune di negli anni 2018 e 2019, come da riepilogo fatture indicate negli atti di cessione CP_1 del credito.
In via del tutto generale, il contratto di fornitura tra l'ente erogatore e l'ente pubblico deve risultare da atto avente forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1923.
Nel caso che qui occupa, tuttavia, l'obbligazione sarebbe sorta ex lege in forza del cd. regime di salvaguardia. Come è noto, l'art. 1, co. 4, d.l. 18/06/2007, n. 73 e conv. in l. 03/08/2007, n. 125 prevede che “[i]l Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori”.
Attraverso la predetta disposizione, il legislatore, in attuazione delle disposizioni eurounitarie di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti, pagina 4 di 12 incluse le amministrazioni, che, per qualsivoglia ragione, risultassero sprovvisti di fornitore di energia e che siano intestatari di almeno un sito in media o in alta tensione sul territorio nazionale ovvero siano titolari idi soli siti in bassa tensione con oltre cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro.
Detto regime si perfeziona ope legis e non con la sottoscrizione di un contratto, il quale può anche non essere stato redatto e sottoscritto dalle parti, anche considerando che il fruitore del servizio
(l'amministrazione) ben potrebbe rivolgersi ad altro ente operante sul libero mercato.
In altri termini, il rapporto obbligatorio che si genera fra l'ente erogatore e il fruitore finale in regime di salvaguardia è regolato per legge e tale scambio senza accordo si perfeziona nel momento in cui l'ente erogatore assume la qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del servizio di salvaguardia: “[i]l 'servizio di salvaguardia' è stato istituito per quegli utenti che, per le ragioni sopra indicate, siano rimasti privi di fornitore a libero mercato e siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. Il D.L. 73/2007 ha poi rimesso al decreto ministeriale la disciplina del servizio ai clienti finali indicati all'art. 1, comma
4°, che non abbiano scelto il proprio fornitore con il passaggio al regime della separazione di vendita e distribuzione dell'energia elettrica. Per l'implementazione del 'servizio di salvaguardia' il D.L. 73/2007 ed il D.M. 23.11.2007 di attuazione hanno previsto, inoltre, l'avvio di procedure concorsuali in base ad aree territoriali a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità.
Infine, nella cornice di un rapporto contrattuale normativamente conformato, l'Autorità regolatoria di settore ha poi emanato le norme per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali destinate ad integrare, ex art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali (v. Cass. 31 ottobre 2014, n. 23184; 22 luglio 2011, n. 16141). In attesa dell'avvio e del completamento delle procedure concorsuali il 'servizio di salvaguardia' è stato svolto dall'esercente la salvaguardia transitorio, il quale, in base all'art. 1 della delibera AEEG (ora ARERA)
n. 156/2007, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis integrata dalla delibera
26/2008 in vigore dal 2008 al 18.7.2012 ('Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07'), 'è l'impresa di distribuzione o la società di vendita collegata a tale impresa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga fino al 30 aprile 2008 il servizio di salvaguardia'. Lo stesso legislatore all'art. 1, comma 4°, data la centralità (o meglio, la preminenza) della prestazione del servizio rispetto al contratto, ha previsto che 'Fino all'operatività di tale servizio, pagina 5 di 12 la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori'. Dunque, per gli utenti indicati al comma quarto, lo stesso legislatore presuppone l'erogazione del 'servizio di salvaguardia' inizialmente da parte dell'esercente provvisorio e poi dell'aggiudicatario. [...] In altri termini, poiché nella presente vicenda si è in presenza di uno 'scambio senza accordo', il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del 'servizio di salvaguardia'. Contrariamente a quanto statuito dalla corte d'appello, la quale ha ritenuto di essere in presenza di disposizioni inderogabili di carattere imperativo, la validità del rapporto non è subordinata ex lege all'effettuazione della comunicazione prevista dall'art. 5 D.M. 23.11.2007 e dall'art. 15 della delibera AEEG n. 156/2007, poiché tali norme
(sia quella secondaria, sia quella delegata dell'autorità di regolazione del settore) non sono previste con funzione costitutiva della fattispecie, al fine del collegamento dell'effetto dell'instaurazione del rapporto giuridico al presupposto normativo, ma quale disciplina dell'attività d'impresa, che può avere rilievo sul piano privatistico quale regola di comportamento, con eventuali conseguenze sul piano risarcitorio, ma non della validità del rapporto. [...] Riassuntivamente, il rapporto si è costituito ex lege in capo all'aggiudicatario del servizio di salvaguardia con decorrenza dal 1° maggio 2008, così integrando il presupposto costitutivo della fattispecie. Per contro, l'obbligo di comunicazione non è una regola di validità, ma di comportamento, da cui non discende una nullità, perché non testuale, ma solo un eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (v.
Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724)” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 22/07/2024, n. 20140).
In effetti, la mancata previsione della stipula del contratto fra ente erogatore e utente finale è conforme alla ratio sottesa al servizio di salvaguardia, finalizzato proprio a sopperire la mancata contrattazione sul libero mercato, assicurando comunque all'utente la continuità della fornitura di energia.
Chiarito, dunque, che il regime di salvaguardia configura una obbligazione ex lege il cui presupposto costitutivo si rinviene nell'individuazione dell'ente erogatore del servizio in una certa area geografica, si discute in giurisprudenza se – nei confronti delle amministrazioni – il regime di salvaguardia sia in grado di derogare ai requisiti di forma scritta ad substantiam normativamente prescritti dagli artt. 16 e 17, r.d.
n. 2440/1923.
Sul punto si registrano due diversi orientamenti.
Secondo una prima interpretazione, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che l'ha istituito non sarebbe comunque in grado di inficiare quanto disposto da altra normativa speciale e, cioè, quella concernente la contrattazione (e contabilità) pubblica. Aderendo a questa interpretazione dovrebbe ritenersi che il regime di salvaguardia determini l'individuazione ex lege pagina 6 di 12 del fornitore titolare del rapporto di somministrazione, ma – come per tutti i contratti con le amministrazioni – tale rapporto si perfezionerebbe solo e soltanto con la stipula di un contratto scritto, a differenza di quanto avviene per gli utenti privati, per i quali sarebbe sufficiente la mera esecuzione del rapporto.
Secondo un diverso orientamento, invece, il rapporto tra ente fornitore e utente finale rinverrebbe la propria ragion d'essere nella necessità di garantire all'utente la continuità della fornitura. Tale regime trova fondamento nella legge stessa e si svolge in condizioni economiche e prezzi che sono stabiliti dalle imprese esercenti il servizio di salvaguardia secondo le modalità statuite per decreto del ministero dello sviluppo economico.
Attesa la ratio sottesa a detto regime e considerato che gli elementi del rapporto obbligatorio sono determinati per legge, secondo le modalità individuate con fonti secondarie e sotto la vigilanza dell'autorità amministrativa competente, si deve arrivare alla conclusione che la disciplina normativa del regime di salvaguardia possa considerarsi, in forza del principio di specialità, anche prevalente alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
In assenza di un auspicabile intervento nomofilattico, questo giudice ritiene di aderire a questo secondo orientamento, anche considerato che, laddove l'obbligazione sorga ex lege, non può prevedersi alcun vincolo di forma per la manifestazione di volontà per le parti.
Invero, deve rammentarsi che la forma scritta per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione è prevista al fine di soddisfare le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa
(art. 97 Cost. Sul punto si rinvia all'insegnamento di Cass. civ., sez. VI, ord., 23/02/2022, n. 5996: “tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr. Cass., Sez. I, 20/03/2014, n.
6555; 26/01/2007, n. 1752), trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni (cfr. Cass., Sez. I, 14/04/2011, n. 8539; Cass., Sez. III, 9/01/2007,
n. 209; 12/04/2006, n. 8621”). Tale esigenza non può che essere soddisfatta nel momento in cui il rapporto obbligatorio sorga ex lege, posto che, in questo caso, la scelta del contraente e le condizioni del rapporto sono già rimesse al legislatore.
In questo senso, si vedano, ad esempio, app. Messina, sent., 18/02/2025, n. 116, app. Catania, sent.,
30/09/2025, n. 1246, app. Caltanissetta, sent., 24/10/2024, n. 393, app. Salerno, sent., 12/05/2025, n. 393, app. Reggio Calabria, sent., 13/10/2025, n. 900, app. Reggio Calabria, sent., 13/10/2025, n. 898.
Sebbene, dunque, l'odierno decidente ritenga che il rapporto tra ente esercente il servizio di salvaguardia pagina 7 di 12 e l'amministrazione interessata non debba necessariamente risultare da atto avente forma scritta ad substantiam, occorre che comunque vi sia la prova dell'instaurazione del predetto rapporto di origine legale.
Nella specie, parte attrice avrebbe, anzitutto, dovuto documentare gli esiti delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per le annualità di interesse (2018 e 2019).
Da tale documentazione, sarebbe stato possibile evincere l'attivazione del servizio di salvaguardia nel territorio della regione siciliana, ove ha sede il comune di , nonché l'individuazione della CP_1 cedente ER OM quale esercente il servizio di salvaguardia.
È, di tutta evidenza, che in assenza di ulteriori elementi utili (in primis, si ribadisce, il provvedimento che conclude la procedura di cui al d.l. n. 73/2007), la sussistenza del regime di salvaguardia non può ritenersi provato sulla base delle sole welcome letters depositate in atti, trattandosi di atti di formazione unilaterale (prodotti dal preteso cedente), inidonei a provare l'aggiudicazione del primo (che peraltro coincide con il dichiarante/dante causa del creditore) e l'instaurazione del rapporto obbligatorio con l'amministrazione oggi convenuta e comunque non supportati da ulteriori elementi probatori o comunque indiziari.
In tal senso, l'unico riferimento ad un preteso rapporto di credito tra la ER OM e il di CP_1
si rinverrebbe negli atti pubblici di cessione del credito stipulati tra la società cedente e CP_1
l'attrice cessionaria, senza che sia noto il titolo – anche legale – da cui scaturirebbero tali crediti vantati dalla ER OM (tali atti pubblici allegano un mero elenco di una serie di documenti che individuerebbero i singoli crediti vantati dal cedente).
Pur ammettendosi che il rapporto obbligatorio fra cedente e ceduto si sia correttamente perfezionato, in ogni caso, non risulta provato, nella specie, il credito (rectius, i crediti) vantato dal creditore cessionario.
Orbene, nel caso che qui occupa, l'odierno attore ha stipulato con l'ente preteso esercente il servizio di salvaguardia appositi atti pubblici di cessione di crediti. In particolare:
- atto pubblico del 21/12/2018, registrato a Milano il 28/12/2018 al n. 54593 serie 1T, portante un credito complessivo di euro 76.930,27 risultante da una serie di documenti (fatture) relativa ad un periodo compreso tra il 27/08/2018 e il 10/11/2018;
- atto pubblico del 27-28/03/2019, registrato a Milano il 02/14/2019 al n. 16969 serie 1T, portante un credito complessivo di euro 50.195,22 risultante da una serie di documenti (fatture) relativa ad un periodo compreso tra il 26/11/2018 e il 25/01/2019.
Il credito complessivo risultante dai due atti pubblici – somma oggi pretesa a titolo di sorte capitale – deriverebbe, secondo la prospettazione dell'attore, da attività di fornitura di energia elettrica posta in essere dalla ER OM in favore del comune di in regime di salvaguardia. CP_1
pagina 8 di 12 Detti atti di cessione del credito sono stati comunicati all'amministrazione resistente, come risulta dalle relate di notifica depositate in atti, ma detto contegno, tuttavia, è destinato a restare vuoto di contenuto se la cessionaria non sia in grado di dimostrare l'an e il quantum della pretesa.
È noto che colui il quale agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento dovrà solo dimostrare la fonte, legale o negoziale, del proprio diritto, nonché dedurre l'altrui inadempimento (o inesatto adempimento). A fronte di detta allegazione, spetterà, dunque, al debitore allegare i fatti estintivi, impeditivi ovvero modificati, quali, a titolo di esempio, l'altrui inadempimento ovvero il proprio esatto adempimento (cfr. la nota Cass. civ., s.u., 30/10/2001, n. 13533:
“deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore.
In tale eventualità i ruoli saranno invertiti”).
In questa sede, preme rilevare non solo che non risulta sufficiente provato l'instaurazione del regime di salvaguardia, ma soprattutto – anche supponendo il perfezionamento di tale regime – i crediti portati dagli atti pubblici di cessione risultano assolutamente indeterminati nell'an e nel quantum.
In tal senso, quanto al valore probatorio che assume ogni fattura commerciale, preme rammentare: “in linea generale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998). Il tribunale, perciò, doveva considerare che le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza
pagina 9 di 12 del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 10/01/2024, n. 949).
Ne consegue che le fatture specificatamente non contestate possono, in via generale, essere considerate validi elementi di prova della sussistenza del rapporto obbligatorio tra l'ente esercente il servizio di salvaguardia e l'amministrazione resistente (sia nell'an che nel quantum), nonché elemento di prova che corrobora la tesi dell'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica.
Nella specie, tuttavia, gli atti pubblici di cessione dei crediti riportano due meri elenchi, di formazione evidentemente unilaterale, riportanti solo gli estremi dei documenti (e, cioè, le fatture) attestanti la pretesa complessiva.
Omettendo ogni valutazione relativa ad una specifica contestazione o meno delle singole fatture, è sufficiente notare che, con la prima memoria difensiva utile (art. 183, co. 6, c.p.c., III termine),
l'amministrazione convenuta ha eccepito la tardiva allegazione delle fatture da parte dell'odierna attrice.
In particolare:
- con provvedimento del 07/09/2021, il giudice assegnava i termini per deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.;
- il secondo termine scadeva sabato 06/11/2021 e, dunque, detto termine veniva prorogato al primo giorno non festivo utile e, cioè, al 08/11/2021.
In sede di “terza memoria” istruttoria, l'amministrazione convenuta eccepiva “la tardività di tutta la produzione operata da controparte con i depositi del 16 novembre 2021, e cioè di n.151 fatture ER
OM (doc.10-462) e le fatture E-Distribuzione (doc.463). Il secondo termine istruttorio ex art.183, comma 6, c.p.c. veniva a scadere lunedì 8 novembre 2021, momento nel quale controparte ha depositato la memoria istruttoria con allegata varia documentazione, ma omettendo la produzione della documentazione indicata come doc.10-462 e come doc.463. La produzione della suddetta documentazione è poi avvenuta con deposito del 16 novembre 2021, e quindi ben oltre il superiore termine” (cfr. memoria convenuta ex art. 183, co. 6, c.p.c., III termine).
Con note del 25/05/2022, parte attrice replicava affermando che “con il deposito effettuato in data
8/11/21, quindi, nel termine assegnato dal Giudice, depositava la memoria ex art. 183 VI comma, n. 2 unitamente alla documentazione citata che, per il volume della busta - che superava la dimensione consentita per il deposito telematico - veniva acquisita dalla Cancelleria con più 'scarichi'. Del tutto infondata, pertanto, l'avversaria eccezione di decadenza, non potendosi far ricadere sulla parte la necessità di 'più scarichi' da parte della Cancelleria per la pesantezza della busta. Parte attrice ha, inoltre, indicato in calce alla seconda memoria che, nel caso in cui la documentazione avesse dovuto
pagina 10 di 12 eccedere il limite consentito dal sistema, avrebbe completato il deposito degli atti a mezzo di successive integrazioni” (cfr. note attrice del 25/05/2022).
L'odierno decidente condivide le preoccupazioni di parte attrice, per cui eventuali problematiche dei server ministeriali non possano pregiudicare l'effettività del diritto costituzionale di difesa di cui all'art. 24 Cost.
Ciononostante, non può farsi a meno di rilevare che la necessità di provvedere a depositi con più
“scarichi” risulti, allo stato, assolutamente indimostrata, rimanendo, questa, affermazione labiale di parte attrice che non trova, però, alcun riscontro. A titolo meramente esemplificativo, si segnala:
- non risulta documentalmente provato il rifiuto da parte del sistema operativo del ministero del tentativo di deposito delle fatture (il cd. “errore fatale”) nella giornata del 08/11/2021;
- non risulta documentalmente provato il tentativo di deposito delle fatture (poi tardivamente allegate) nella giornata del 08/11/2021, termine di cui alla seconda memoria istruttoria;
- non risulta documentalmente provato l'avvenuto deposito delle fatture nel secondo termine istruttorio, salvo – per eventuali errori dei server o per lenta lavorazione – risultare visibili solo in data successiva
(16/11/2021).
A ciò si aggiunga che parte attrice non poteva riservarsi di depositare oltre i termini legali la documentazione poi successivamente depositata, senza presentare alcuna istanza al giudice istruttore ai fini della “riapertura” dei termini istruttori.
Tenuto conto che i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. sono termini perentori per espressa previsione del legislatore, ritenuto che alcuna prova è stata allegata dei motivi di ritardo del deposito, considerato che alcuna istanza è pervenuta al giudice istruttore, l'odierno decidente rileva e dispone l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente depositata in data 16/11/2021 (ben oltre il termine perentorio del
08/11/2021).
Per tutte le ragioni sopra esposte, le fatture commerciali non possono essere utilizzate, a prescindere dalla loro effettiva contestazione, ai fini della prova del credito.
Ne consegue che, pur ammettendosi l'effettiva instaurazione del regime di salvaguardia (circostanza, questa, che non appare comunque provata), nel caso che qui occupa non risultano in alcun modo provati, sia nell'an che nel quantum, i crediti portati dagli atti pubblici di cessione del credito del 21/12/2018 e del 27-28/03/2019.
La domanda, in definitiva, deve essere rigettata.
Non è, altresì, meritevole di accoglimento la domanda di condanna del al Controparte_1 pagamento di euro 6.040,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, d. lgs. n. 231/2002.
pagina 11 di 12 Omettendo ogni considerazione relativa all'applicabilità o meno della disciplina di cui al d.lgs. n.
231/2002 in caso di transazioni commerciali sorte per legge e non da contratto, è sufficiente notare che non vi può essere alcuna prova di un mancato (o tardivo) pagamento di fatture che, per le ragioni predette, non sono utilizzabili e, quindi, irrilevanti ai fini del decidere.
Considerato l'integrale rigetto delle domande proposte da parte attrice, le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di ( . Considerato il valore Parte_1 P.IVA_1 delle domande, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di dover applicare i valori medi, ridotti al 50% limitatamente alla fase di trattazione e istruzione della causa, si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da ( ); Parte_1 P.IVA_1
- condanna, altresì, ( ) a rifondere al Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario P.IVA_2 nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Ragusa, 22/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 25/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 61/2021 pendente tra:
(già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
, in persona dell'avv. Roberto Castiglioni, giusta procura autenticata del 02/08/2019, con P.IVA_1 sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, con il patrocinio degli avv.ti Monica IO
( e IV IO ( ), con elezione di domicilio in Milano, C.F._1 C.F._2 via S. Barnaba n. 30, presso il di loro studio
ATTRICE contro
), in persona del sindaco pro tempore, con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Giarratana (RG), piazza Vittorio Veneto n. 3, con il patrocinio dell'avv. Angela Barone
( ), con elezione di domicilio in Ragusa, via Archimede n. 17/L, presso il di lei C.F._3 studio
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[v]oglia l'Ill.mo Tribunale adito così
[...] giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il , in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: − Parte_2
€ 126.490,82 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2 o di quella
pagina 1 di 12 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati
e/o maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 22/12/20, ad € 19.098,79 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 6.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. • IN
OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Allegava, a tal fine, che:
- l'odierno istante era creditore del in forza degli atti pubblici di cessione dei Controparte_1
crediti intervenuti con la società ER OM;
- le fatture cedute dalla società ER OM venivano cedute, “a titolo di corrispettivo, per le forniture erogate in favore del Comune di ”; CP_1
- il comune di non contestava l'ammontare dei crediti e neppure l'avvenuta erogazione delle CP_1
forniture;
- l'intimazione rivolta al comune di non sortiva alcun effetto;
CP_1
- i contratti di cessione avevano ad oggetto anche il pagamento, oltre alla sorte capitale, dei relativi interessi di mora;
- dovevano, altresì, essere riconosciuti gli interessi anatocistici sugli interessi maturati con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- l'istante aveva anche diritto al pagamento di un importo pari ad euro 6.040,00, dovuto, ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002, per il mancato pagamento delle 151 fatture costituendi la sorte capitale.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio il per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, rigettare tutte le domande attrici perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per i motivi in precedenza esposti. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'odierna attrice non forniva alcuna prova di essere titolare del credito portate dalle fatture relative all'erogazione di energia elettrica posta in essere dalla società ER OM in favore del comune di
; CP_1
- non sussisteva alcun rapporto diretto tra la società attrice e l'amministrazione convenuta;
pagina 2 di 12 - l'odierna attrice non forniva alcuna prova del credito, “essendosi limitata a produrre un elenco di fatture emesse da un soggetto terzo”;
- tra l'ente erogatore dell'energia elettrica ER OM e il comune di non era stata stipulato CP_1
alcun contratto di fornitura;
- la società cedente ER OM non inoltrava al comune di “tutte le prescritte CP_1
comunicazioni attinenti al passaggio al regime di salvaguardia”;
- la mancanza di tali comunicazioni impediva di conoscere con certezza l'esatta “determinazione del credito agito dalla società cessionaria attrice”;
- detta mancanza impediva alla società attrice di chiedere anche gli interessi di mora;
- gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 doveva farsi decorrere dalla data di scadenza di ogni fattura;
- la società attrice non provava le date di scadenza delle singole fatture elencate e, in ogni caso, “poiché, per tutte le ragioni in precedenza esposte, l'atto introduttivo del presente giudizio risulta carente dei presupposti minimi per la sua proponibilità, la data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio non potrà mai costituire il momento di decorrenza degli interessi ex art. 1283 c.c., nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c.”;
- l'importo forfettario di euro 40 era riferibile all'intero rapporto contrattuale e non ad ogni singola fattura.
Concludeva, dunque, come in premessa.
Il giudice istruttore, concessi i tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., esaminati gli atti del giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e, infine, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Motivi della decisione
La causa può essere decisa secondo il principio ormai condiviso della “ragione più liquida” il quale,
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cass. 12002/2014; conforme, cass. civ., sez. III, ord., 08-03-2017, n. 5804: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, pagina 3 di 12 anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del
08/05/2014), dovendo pertanto darsi seguito all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111
Cost. alla stregua del quale deve essere interpretato l'art. 276 c.p.c., impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3,
Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013)”; nello stesso senso, cass. civ., sez. unite, sent., 23-10-2017, n. 24969: “Va applicato il principio della c.d. ragione più liquida, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio, in base al quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari (Cass. Sez. U.
08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014, n. 26242)”.
Il credito che qui è causa trae origine dalla fornitura di energia elettrica da parte di ER OM in favore del comune di negli anni 2018 e 2019, come da riepilogo fatture indicate negli atti di cessione CP_1 del credito.
In via del tutto generale, il contratto di fornitura tra l'ente erogatore e l'ente pubblico deve risultare da atto avente forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440/1923.
Nel caso che qui occupa, tuttavia, l'obbligazione sarebbe sorta ex lege in forza del cd. regime di salvaguardia. Come è noto, l'art. 1, co. 4, d.l. 18/06/2007, n. 73 e conv. in l. 03/08/2007, n. 125 prevede che “[i]l Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori”.
Attraverso la predetta disposizione, il legislatore, in attuazione delle disposizioni eurounitarie di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti, pagina 4 di 12 incluse le amministrazioni, che, per qualsivoglia ragione, risultassero sprovvisti di fornitore di energia e che siano intestatari di almeno un sito in media o in alta tensione sul territorio nazionale ovvero siano titolari idi soli siti in bassa tensione con oltre cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro.
Detto regime si perfeziona ope legis e non con la sottoscrizione di un contratto, il quale può anche non essere stato redatto e sottoscritto dalle parti, anche considerando che il fruitore del servizio
(l'amministrazione) ben potrebbe rivolgersi ad altro ente operante sul libero mercato.
In altri termini, il rapporto obbligatorio che si genera fra l'ente erogatore e il fruitore finale in regime di salvaguardia è regolato per legge e tale scambio senza accordo si perfeziona nel momento in cui l'ente erogatore assume la qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del servizio di salvaguardia: “[i]l 'servizio di salvaguardia' è stato istituito per quegli utenti che, per le ragioni sopra indicate, siano rimasti privi di fornitore a libero mercato e siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. Il D.L. 73/2007 ha poi rimesso al decreto ministeriale la disciplina del servizio ai clienti finali indicati all'art. 1, comma
4°, che non abbiano scelto il proprio fornitore con il passaggio al regime della separazione di vendita e distribuzione dell'energia elettrica. Per l'implementazione del 'servizio di salvaguardia' il D.L. 73/2007 ed il D.M. 23.11.2007 di attuazione hanno previsto, inoltre, l'avvio di procedure concorsuali in base ad aree territoriali a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità.
Infine, nella cornice di un rapporto contrattuale normativamente conformato, l'Autorità regolatoria di settore ha poi emanato le norme per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali destinate ad integrare, ex art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali (v. Cass. 31 ottobre 2014, n. 23184; 22 luglio 2011, n. 16141). In attesa dell'avvio e del completamento delle procedure concorsuali il 'servizio di salvaguardia' è stato svolto dall'esercente la salvaguardia transitorio, il quale, in base all'art. 1 della delibera AEEG (ora ARERA)
n. 156/2007, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis integrata dalla delibera
26/2008 in vigore dal 2008 al 18.7.2012 ('Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07'), 'è l'impresa di distribuzione o la società di vendita collegata a tale impresa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga fino al 30 aprile 2008 il servizio di salvaguardia'. Lo stesso legislatore all'art. 1, comma 4°, data la centralità (o meglio, la preminenza) della prestazione del servizio rispetto al contratto, ha previsto che 'Fino all'operatività di tale servizio, pagina 5 di 12 la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori'. Dunque, per gli utenti indicati al comma quarto, lo stesso legislatore presuppone l'erogazione del 'servizio di salvaguardia' inizialmente da parte dell'esercente provvisorio e poi dell'aggiudicatario. [...] In altri termini, poiché nella presente vicenda si è in presenza di uno 'scambio senza accordo', il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del 'servizio di salvaguardia'. Contrariamente a quanto statuito dalla corte d'appello, la quale ha ritenuto di essere in presenza di disposizioni inderogabili di carattere imperativo, la validità del rapporto non è subordinata ex lege all'effettuazione della comunicazione prevista dall'art. 5 D.M. 23.11.2007 e dall'art. 15 della delibera AEEG n. 156/2007, poiché tali norme
(sia quella secondaria, sia quella delegata dell'autorità di regolazione del settore) non sono previste con funzione costitutiva della fattispecie, al fine del collegamento dell'effetto dell'instaurazione del rapporto giuridico al presupposto normativo, ma quale disciplina dell'attività d'impresa, che può avere rilievo sul piano privatistico quale regola di comportamento, con eventuali conseguenze sul piano risarcitorio, ma non della validità del rapporto. [...] Riassuntivamente, il rapporto si è costituito ex lege in capo all'aggiudicatario del servizio di salvaguardia con decorrenza dal 1° maggio 2008, così integrando il presupposto costitutivo della fattispecie. Per contro, l'obbligo di comunicazione non è una regola di validità, ma di comportamento, da cui non discende una nullità, perché non testuale, ma solo un eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (v.
Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724)” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 22/07/2024, n. 20140).
In effetti, la mancata previsione della stipula del contratto fra ente erogatore e utente finale è conforme alla ratio sottesa al servizio di salvaguardia, finalizzato proprio a sopperire la mancata contrattazione sul libero mercato, assicurando comunque all'utente la continuità della fornitura di energia.
Chiarito, dunque, che il regime di salvaguardia configura una obbligazione ex lege il cui presupposto costitutivo si rinviene nell'individuazione dell'ente erogatore del servizio in una certa area geografica, si discute in giurisprudenza se – nei confronti delle amministrazioni – il regime di salvaguardia sia in grado di derogare ai requisiti di forma scritta ad substantiam normativamente prescritti dagli artt. 16 e 17, r.d.
n. 2440/1923.
Sul punto si registrano due diversi orientamenti.
Secondo una prima interpretazione, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che l'ha istituito non sarebbe comunque in grado di inficiare quanto disposto da altra normativa speciale e, cioè, quella concernente la contrattazione (e contabilità) pubblica. Aderendo a questa interpretazione dovrebbe ritenersi che il regime di salvaguardia determini l'individuazione ex lege pagina 6 di 12 del fornitore titolare del rapporto di somministrazione, ma – come per tutti i contratti con le amministrazioni – tale rapporto si perfezionerebbe solo e soltanto con la stipula di un contratto scritto, a differenza di quanto avviene per gli utenti privati, per i quali sarebbe sufficiente la mera esecuzione del rapporto.
Secondo un diverso orientamento, invece, il rapporto tra ente fornitore e utente finale rinverrebbe la propria ragion d'essere nella necessità di garantire all'utente la continuità della fornitura. Tale regime trova fondamento nella legge stessa e si svolge in condizioni economiche e prezzi che sono stabiliti dalle imprese esercenti il servizio di salvaguardia secondo le modalità statuite per decreto del ministero dello sviluppo economico.
Attesa la ratio sottesa a detto regime e considerato che gli elementi del rapporto obbligatorio sono determinati per legge, secondo le modalità individuate con fonti secondarie e sotto la vigilanza dell'autorità amministrativa competente, si deve arrivare alla conclusione che la disciplina normativa del regime di salvaguardia possa considerarsi, in forza del principio di specialità, anche prevalente alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
In assenza di un auspicabile intervento nomofilattico, questo giudice ritiene di aderire a questo secondo orientamento, anche considerato che, laddove l'obbligazione sorga ex lege, non può prevedersi alcun vincolo di forma per la manifestazione di volontà per le parti.
Invero, deve rammentarsi che la forma scritta per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione è prevista al fine di soddisfare le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa
(art. 97 Cost. Sul punto si rinvia all'insegnamento di Cass. civ., sez. VI, ord., 23/02/2022, n. 5996: “tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr. Cass., Sez. I, 20/03/2014, n.
6555; 26/01/2007, n. 1752), trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni (cfr. Cass., Sez. I, 14/04/2011, n. 8539; Cass., Sez. III, 9/01/2007,
n. 209; 12/04/2006, n. 8621”). Tale esigenza non può che essere soddisfatta nel momento in cui il rapporto obbligatorio sorga ex lege, posto che, in questo caso, la scelta del contraente e le condizioni del rapporto sono già rimesse al legislatore.
In questo senso, si vedano, ad esempio, app. Messina, sent., 18/02/2025, n. 116, app. Catania, sent.,
30/09/2025, n. 1246, app. Caltanissetta, sent., 24/10/2024, n. 393, app. Salerno, sent., 12/05/2025, n. 393, app. Reggio Calabria, sent., 13/10/2025, n. 900, app. Reggio Calabria, sent., 13/10/2025, n. 898.
Sebbene, dunque, l'odierno decidente ritenga che il rapporto tra ente esercente il servizio di salvaguardia pagina 7 di 12 e l'amministrazione interessata non debba necessariamente risultare da atto avente forma scritta ad substantiam, occorre che comunque vi sia la prova dell'instaurazione del predetto rapporto di origine legale.
Nella specie, parte attrice avrebbe, anzitutto, dovuto documentare gli esiti delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per le annualità di interesse (2018 e 2019).
Da tale documentazione, sarebbe stato possibile evincere l'attivazione del servizio di salvaguardia nel territorio della regione siciliana, ove ha sede il comune di , nonché l'individuazione della CP_1 cedente ER OM quale esercente il servizio di salvaguardia.
È, di tutta evidenza, che in assenza di ulteriori elementi utili (in primis, si ribadisce, il provvedimento che conclude la procedura di cui al d.l. n. 73/2007), la sussistenza del regime di salvaguardia non può ritenersi provato sulla base delle sole welcome letters depositate in atti, trattandosi di atti di formazione unilaterale (prodotti dal preteso cedente), inidonei a provare l'aggiudicazione del primo (che peraltro coincide con il dichiarante/dante causa del creditore) e l'instaurazione del rapporto obbligatorio con l'amministrazione oggi convenuta e comunque non supportati da ulteriori elementi probatori o comunque indiziari.
In tal senso, l'unico riferimento ad un preteso rapporto di credito tra la ER OM e il di CP_1
si rinverrebbe negli atti pubblici di cessione del credito stipulati tra la società cedente e CP_1
l'attrice cessionaria, senza che sia noto il titolo – anche legale – da cui scaturirebbero tali crediti vantati dalla ER OM (tali atti pubblici allegano un mero elenco di una serie di documenti che individuerebbero i singoli crediti vantati dal cedente).
Pur ammettendosi che il rapporto obbligatorio fra cedente e ceduto si sia correttamente perfezionato, in ogni caso, non risulta provato, nella specie, il credito (rectius, i crediti) vantato dal creditore cessionario.
Orbene, nel caso che qui occupa, l'odierno attore ha stipulato con l'ente preteso esercente il servizio di salvaguardia appositi atti pubblici di cessione di crediti. In particolare:
- atto pubblico del 21/12/2018, registrato a Milano il 28/12/2018 al n. 54593 serie 1T, portante un credito complessivo di euro 76.930,27 risultante da una serie di documenti (fatture) relativa ad un periodo compreso tra il 27/08/2018 e il 10/11/2018;
- atto pubblico del 27-28/03/2019, registrato a Milano il 02/14/2019 al n. 16969 serie 1T, portante un credito complessivo di euro 50.195,22 risultante da una serie di documenti (fatture) relativa ad un periodo compreso tra il 26/11/2018 e il 25/01/2019.
Il credito complessivo risultante dai due atti pubblici – somma oggi pretesa a titolo di sorte capitale – deriverebbe, secondo la prospettazione dell'attore, da attività di fornitura di energia elettrica posta in essere dalla ER OM in favore del comune di in regime di salvaguardia. CP_1
pagina 8 di 12 Detti atti di cessione del credito sono stati comunicati all'amministrazione resistente, come risulta dalle relate di notifica depositate in atti, ma detto contegno, tuttavia, è destinato a restare vuoto di contenuto se la cessionaria non sia in grado di dimostrare l'an e il quantum della pretesa.
È noto che colui il quale agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento dovrà solo dimostrare la fonte, legale o negoziale, del proprio diritto, nonché dedurre l'altrui inadempimento (o inesatto adempimento). A fronte di detta allegazione, spetterà, dunque, al debitore allegare i fatti estintivi, impeditivi ovvero modificati, quali, a titolo di esempio, l'altrui inadempimento ovvero il proprio esatto adempimento (cfr. la nota Cass. civ., s.u., 30/10/2001, n. 13533:
“deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore.
In tale eventualità i ruoli saranno invertiti”).
In questa sede, preme rilevare non solo che non risulta sufficiente provato l'instaurazione del regime di salvaguardia, ma soprattutto – anche supponendo il perfezionamento di tale regime – i crediti portati dagli atti pubblici di cessione risultano assolutamente indeterminati nell'an e nel quantum.
In tal senso, quanto al valore probatorio che assume ogni fattura commerciale, preme rammentare: “in linea generale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998). Il tribunale, perciò, doveva considerare che le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza
pagina 9 di 12 del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 10/01/2024, n. 949).
Ne consegue che le fatture specificatamente non contestate possono, in via generale, essere considerate validi elementi di prova della sussistenza del rapporto obbligatorio tra l'ente esercente il servizio di salvaguardia e l'amministrazione resistente (sia nell'an che nel quantum), nonché elemento di prova che corrobora la tesi dell'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica.
Nella specie, tuttavia, gli atti pubblici di cessione dei crediti riportano due meri elenchi, di formazione evidentemente unilaterale, riportanti solo gli estremi dei documenti (e, cioè, le fatture) attestanti la pretesa complessiva.
Omettendo ogni valutazione relativa ad una specifica contestazione o meno delle singole fatture, è sufficiente notare che, con la prima memoria difensiva utile (art. 183, co. 6, c.p.c., III termine),
l'amministrazione convenuta ha eccepito la tardiva allegazione delle fatture da parte dell'odierna attrice.
In particolare:
- con provvedimento del 07/09/2021, il giudice assegnava i termini per deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.;
- il secondo termine scadeva sabato 06/11/2021 e, dunque, detto termine veniva prorogato al primo giorno non festivo utile e, cioè, al 08/11/2021.
In sede di “terza memoria” istruttoria, l'amministrazione convenuta eccepiva “la tardività di tutta la produzione operata da controparte con i depositi del 16 novembre 2021, e cioè di n.151 fatture ER
OM (doc.10-462) e le fatture E-Distribuzione (doc.463). Il secondo termine istruttorio ex art.183, comma 6, c.p.c. veniva a scadere lunedì 8 novembre 2021, momento nel quale controparte ha depositato la memoria istruttoria con allegata varia documentazione, ma omettendo la produzione della documentazione indicata come doc.10-462 e come doc.463. La produzione della suddetta documentazione è poi avvenuta con deposito del 16 novembre 2021, e quindi ben oltre il superiore termine” (cfr. memoria convenuta ex art. 183, co. 6, c.p.c., III termine).
Con note del 25/05/2022, parte attrice replicava affermando che “con il deposito effettuato in data
8/11/21, quindi, nel termine assegnato dal Giudice, depositava la memoria ex art. 183 VI comma, n. 2 unitamente alla documentazione citata che, per il volume della busta - che superava la dimensione consentita per il deposito telematico - veniva acquisita dalla Cancelleria con più 'scarichi'. Del tutto infondata, pertanto, l'avversaria eccezione di decadenza, non potendosi far ricadere sulla parte la necessità di 'più scarichi' da parte della Cancelleria per la pesantezza della busta. Parte attrice ha, inoltre, indicato in calce alla seconda memoria che, nel caso in cui la documentazione avesse dovuto
pagina 10 di 12 eccedere il limite consentito dal sistema, avrebbe completato il deposito degli atti a mezzo di successive integrazioni” (cfr. note attrice del 25/05/2022).
L'odierno decidente condivide le preoccupazioni di parte attrice, per cui eventuali problematiche dei server ministeriali non possano pregiudicare l'effettività del diritto costituzionale di difesa di cui all'art. 24 Cost.
Ciononostante, non può farsi a meno di rilevare che la necessità di provvedere a depositi con più
“scarichi” risulti, allo stato, assolutamente indimostrata, rimanendo, questa, affermazione labiale di parte attrice che non trova, però, alcun riscontro. A titolo meramente esemplificativo, si segnala:
- non risulta documentalmente provato il rifiuto da parte del sistema operativo del ministero del tentativo di deposito delle fatture (il cd. “errore fatale”) nella giornata del 08/11/2021;
- non risulta documentalmente provato il tentativo di deposito delle fatture (poi tardivamente allegate) nella giornata del 08/11/2021, termine di cui alla seconda memoria istruttoria;
- non risulta documentalmente provato l'avvenuto deposito delle fatture nel secondo termine istruttorio, salvo – per eventuali errori dei server o per lenta lavorazione – risultare visibili solo in data successiva
(16/11/2021).
A ciò si aggiunga che parte attrice non poteva riservarsi di depositare oltre i termini legali la documentazione poi successivamente depositata, senza presentare alcuna istanza al giudice istruttore ai fini della “riapertura” dei termini istruttori.
Tenuto conto che i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. sono termini perentori per espressa previsione del legislatore, ritenuto che alcuna prova è stata allegata dei motivi di ritardo del deposito, considerato che alcuna istanza è pervenuta al giudice istruttore, l'odierno decidente rileva e dispone l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente depositata in data 16/11/2021 (ben oltre il termine perentorio del
08/11/2021).
Per tutte le ragioni sopra esposte, le fatture commerciali non possono essere utilizzate, a prescindere dalla loro effettiva contestazione, ai fini della prova del credito.
Ne consegue che, pur ammettendosi l'effettiva instaurazione del regime di salvaguardia (circostanza, questa, che non appare comunque provata), nel caso che qui occupa non risultano in alcun modo provati, sia nell'an che nel quantum, i crediti portati dagli atti pubblici di cessione del credito del 21/12/2018 e del 27-28/03/2019.
La domanda, in definitiva, deve essere rigettata.
Non è, altresì, meritevole di accoglimento la domanda di condanna del al Controparte_1 pagamento di euro 6.040,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, d. lgs. n. 231/2002.
pagina 11 di 12 Omettendo ogni considerazione relativa all'applicabilità o meno della disciplina di cui al d.lgs. n.
231/2002 in caso di transazioni commerciali sorte per legge e non da contratto, è sufficiente notare che non vi può essere alcuna prova di un mancato (o tardivo) pagamento di fatture che, per le ragioni predette, non sono utilizzabili e, quindi, irrilevanti ai fini del decidere.
Considerato l'integrale rigetto delle domande proposte da parte attrice, le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di ( . Considerato il valore Parte_1 P.IVA_1 delle domande, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di dover applicare i valori medi, ridotti al 50% limitatamente alla fase di trattazione e istruzione della causa, si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da ( ); Parte_1 P.IVA_1
- condanna, altresì, ( ) a rifondere al Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario P.IVA_2 nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Ragusa, 22/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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