Articolo 36 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Articolo 35Articolo 37
Versione
27 settembre 1988
Art. 36. (Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri) 1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'amministrazione stessa e degli eventuali fondi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.
Entrata in vigore il 27 settembre 1988
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