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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/07/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2719/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2719/2022 promossa da:
nata in [...] il [...] con il patrocinio dell'Av.to DINO Parte_1
PARRONI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a nato a [...], il [...] e con il patrocinio dell'Avv. Gaia CP
Fiorani e dell'Avv.Michele Contartese, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale 1 CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale adito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP Parte_1
- disporre a carico del SI. un contributo mensile per il mantenimento di CP entrambi i minori di euro 500,00, da pagarsi mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il quinto giorno di ciascun mese;
- stabilire l'obbligo per il SI. di contribuire e/o rimborsare alla SI.ra CP Pt_1
il 75% delle spese straordinarie documentate sostenute nell'esclusivo interesse dei
[...] figli minori e cioè quelle individuate in base alle lettere b) e c) del “Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni”, da intendersi integralmente richiamato;
- stabilire a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP
SI.ra , in ragione della minore retribuzione da quest'ultima percepita, ed al Parte_1 fine di consentirle il mantenimento dello stesso tenore di vita osservato in costanza di matrimonio, mediante il versamento in favore della stessa, della somma mensile di € 300,00;
- stabilire la rivalutazione annuale delle somme suddette secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
- affidare in via esclusiva alla SI.ra i figli minori, i quali vivranno con la Parte_1 madre nella casa del compagno di quest'ultima, sita in Amelia, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità stabilite nella fase presidenziale del procedimento;
- stabilire che il padre, durante le vacanze estive, potrà tenere con sé i minori per una/due/tre settimane anche non consecutive, in coincidenza con il proprio periodo di ferie, con preavviso alla SI.ra sulla scelta del periodo entro il 30 Maggio di ogni anno;
Parte_1
- stabilire che i minori trascorreranno con la madre o con il padre, ad anni alterni, il giorno di Natale o Santo Stefano, nonché il giorno di Pasqua o Pasquetta, fermo restando per i genitori la facoltà di regolarsi diversamente;
in difetto di accordo, i bambini trascorreranno il giorno di Natale e di Pasqua con la madre negli anni pari e con il padre in quelli dispari;
- stabilire che per tutte le festività non comprese nell'elenco sopra esposto verrà seguito il criterio dell'alternanza, che costituisce il principio generale per regolare in ogni occasione non preventivamente disciplinata;
- stabilire che, su accordo di entrambi, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, per una settimana corrispondente ad eventuali vacanze invernali (settimana bianca, gite all'estero), facendosi integralmente carico dei relativi costi;
- stabilire che i genitori dei minori si accorderanno durante l'anno per definire le modalità di fruizione di eventuali periodi di ferie non disciplinati;
2 Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”
Per parte resistente:
“Che l'On.le Tribunale adito, definitivamente pronunciando, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e in via riconvenzionale addebitare la responsabilità della fine del matrimonio alla moglie per gravi violazioni di doveri coniugali;
2. disporre il collocamento dei figli presso il padre con fissazione della residenza presso l'abitazione familiare in Montecastrilli via Don Lorenzo Milani 8, confermando la assegnazione della stessa unitamente ai beni mobili ed effetti ivi presenti al SInor CP
3. confermare le modalità di affidamento condiviso con il sostegno e monitoraggio del nucleo familiare nonché il servizio di educativa domiciliare sia presso l'abitazione del padre che della madre per il massimo di ore disponibili e la prosecuzione dei percorsi di sostegno dei minori già iniziati;
4. prevedere che la madre starà con i figli, salvo diverso accordo scritto, da raggiungere anche con l'ausilio del responsabile del servizio sociale, con le seguenti modalità:
a. dal martedì dall'uscita di scuola ovvero dalle ore 16,30 fino a giovedì mattina con accompagnamento a scuola, ovvero fino alle ore 10,00 e a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera;
b. durante le festività natalizie ad anni alterni figli trascorreranno con un genitore la giornata del 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, sempre alternativamente tra i genitori, con un genitore il periodo di vacanza dal 25 dicembre al 1gennaio e con l'altro dal 1 gennaio dopo pranzo al 6 gennaio e comunque fino alla riapertura della scuola;
c. durante le vacanze pasquali i minori passeranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
d. durante le vacanze estive ovvero nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno trascorrano un periodo di vacanza di uguale durata da suddividersi tra ciascun genitore in periodi di 15 giorni di cui almeno7 giorni consecutivi. In caso di disaccordo: la prima e la terza con la madre e la seconda e la quarta con il padre. Per il restante periodo estivo, varranno le condizioni di frequentazione settimanali previste durante l'anno;
e. prevedere una partecipazione della madre da corrispondere al sig. nella misura CP non inferiore ad euro 390 euro, (130,00 a figlio), oltre rivalutazione ISTAT oltre il 50 % delle spese straordinarie;
f. confermare che il padre percepisca il 100% dell'assegno unico e autorizzare il padre a percepire per intero assegno di accompagnamento del figlio;
Persona_1
g. i coniugi prevederanno al proprio mantenimento.”
3 Pubblico Ministero:
“Conclude per la conferma delle statuizioni provvisorie in atto.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.12.2022 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 18.03.2010 con e che dall'unione coniugale sono nati tre figli: CP
nata a [...] il [...]; nata a [...] il [...] e Persona_2 CP_2 [...]
nato a [...] il [...] ha esposto: CP_3
-di vivere nella casa coniugale cointestata tra le parti, pagando metà del mutuo ipotecario con rata mensile a suo carico, di € 300,00;
- che l'unione, dopo un normale inizio, sarebbe divenuta nel tempo insostenibile a causa del comportamento del marito che avrebbe reiteratamente posto in essere condotte in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, con conseguente decisione della ricorrente di separarsi;
- che la ricorrente è dipendente, a tempo determinato di società privata con esigua retribuzione e conseguente necessità di porre a carico del resistente contributo al mantenimento della stessa e dei figli minori;
- che il resistente percepirebbe reddito mensile di circa € 1600,00/1700,00; tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione tra le parti, con determinazione di contributo a carico del per il mantenimento dei figli minori di euro CP
700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da Protocollo di intesa in essere nell'intestato Tribunale, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, e determinazione di contributo carico del resistente e a favore della ricorrente per il di lei mantenimento di € 200,00 mensili;
oltre rivalutazione ISTAT;
con assegnazione alla ricorrente del 100% degli assegni familiari, ed affidamento condiviso dei figli alla madre con collocamento prevalente presso la stessa con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità ritenute opportune e comunque due pomeriggi a settimana e a fine settimana alterni oltre che per i periodi delle festività; con vittoria di spese (conclusioni poi modificate all'esito del giudizio secondo quanto riportato in epigrafe).
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione formulata CP dalla controparte, ma chiedendo l'addebito della separazione alla ricorrente allegando la violazione da parte della stessa dei doveri coniugali.
Il resistente ha esposto:
-che al figlio , nato il [...], nel 2019 è stato diagnosticato “disturbo CP_3 pervasivo dello sviluppo” con riconoscimento di un'invalidità grave ex art. 3 c. 3 l. 104/1992 e percezione di assegno di accompagnamento pari ad € 520,00 circa, importo riscosso dalla madre;
4 - che la casa familiare, immobile acquistato del in comunione dei beni con CP conseguente contitolarità dello stesso della ricorrente, è gravato da rata di mutuo (con scadenza al 2031) di circa € 600,00 mensili, da sempre integralmente corrisposta dal resistente;
- che il è dipendente, svolgendo mansioni di operatore ecologico, con orario di lavoro CP dalle ore 5.00 alle ore 12.00 circa e reddito di circa euro 1600,00 mensili, importo accreditato su conto cointestato con la ricorrente che nel corso del matrimonio aveva svolto lavori saltuari con modesti redditi, percependo da ultimo come operatrice socio sanitaria reddito mensile di
€ 850,00, accreditato su un suo conto corrente personale;
-che la ricorrente negli ultimi anni del matrimonio avrebbe tenuto condotte contrarie ai doveri coniugali uscendo quasi tutte le sere, rincasando alle due - tre di notte, intrattenendo relazioni extra-coniugali;
-che tali condotte avrebbero provocato ricorrenti litigi tra i coniugi, con richiesta nel corso di uno di questi litigi di intervento della Forze dell'Ordine da parte della ricorrente e apertura , su ricorso del Pubblico Ministero minorile, di procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia con n. r.g.v.g. 505/21 avente ad oggetto “controllo della responsabilità genitoriale”;
-che il intimorito dalle minacce della moglie di togliergli i figli, credendo in un suo CP ravvedimento, perdonava l'agire della moglie;
-che la situazione sarebbe precipitata quando la avrebbe confessato al resistente di Pt_1 avere una nuova relazione con altro uomo e di aver lasciato più volte i figli soli in casa per raggiungere il compagno, con conseguente forte preoccupazione da parte del e CP richiesta di intervento dei servizi Sociali che già avevano in carico il nucleo familiare;
-che dall'estate del 2022 la si è trasferita a vivere dal suo compagno senza alcun Pt_1 preavviso lasciando i figli con il resistente, e solo grazie all'intervento dei Servizi sociali di Narni, la madre prima totalmente assente si sarebbe resa più collaborativa per la gestione dei minori, rendendosi disponibile, malgrado il trasferimento in altra abitazione a recarsi per tre
– quattro volte alla settimana la mattina verso le 4.00 - quando il usciva per andare a CP lavoro – presso l'abitazione familiare per stare con i figli fino al loro ingresso a scuola, oltre a trascorrere in casa i fine settimana alternati;
-che nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni non erano stati adottati provvedimenti, ma sentiti i genitori e la figlia minore , con disponibilità delle parti di Per_2 intraprendere percorso di sostegno genitoriale e espressa richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale ordinario;
tanto premesso il resistente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla ricorrente;
il collocamento di figli minori presso di sé, con assegnazione a sé della casa familiare, conferma dell'incarico al Servizio sociale del per assicurare Parte_2 sostegno e verifica delle competenze genitoriali, disporre l'affidamento esclusivo dei minori al padre, determinando le frequentazioni madre figli secondo quanto emerso dalle redigende relazioni del Servizio sociale;
con determinazione di contributo da porre a carico della madre per il mantenimento dei figli di euro 330,00 (€ 110,00 per ciascun figlio) e successivo adeguamento automatico annuale, oltre ISTAT annuale e 50% delle spese straordinarie;
5 disponendo che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento, ed autorizzando il padre a riscuotere il 100% dell'assegno unico ed universale per i figli oltre all'assegno di accompagnamento del figlio;
con vittoria di spese (conclusioni poi modificate Persona_3 nel senso indicato in epigrafe).
All'udienza presidenziale del 20.2.2023 sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di risiedere con il nuovo compagno in immobile di proprietà dello stesso di percepire come OSS, reddito mensile netto di circa 1000 euro circa per 14 mensilità, con contratto part time, di essere proprietaria del 50% della casa familiare;
di avere risparmi per circa € 6600,00; di essere gravata, insieme con il resistente dalla rata di mutuo di € 600 mensili, corrisposta per intero dal ricorrente;
il resistente di risiedere nella casa familaire in comproprietà tra le parti con rata di mutuo di € 600 corrisposta integralmente dallo stesso, di percepire come operaio reddito mensile netto di euro 1600 circa, per 14 mensilità; di essere proprietario del 50% della casa di abitazione;
di avere risparmi per € 1500,00: le parti hanno precisato di ricevere circa € 850 mensili a titolo di assegno unico per i figli, e € 520 circa per indennità per l'invalidità del figlio minore.
All'esito dell'udienza è stata disposta l'acquisizione degli atti del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni dell'Umbria (RG 505/2021) aperto su ricorso del a tutela dei tre figli minori delle parti. Parte_3
Acquisito il decreto del 28.2.2023 con il quale il Tribunale per i minorenni ha dichiarato la propria incompetenza rimettendo gli atti all'intestato Tribunale, che sono stati acquisiti nel presente giudizio, acquisite le relazioni del Servizio sociale che aveva avuto in carico il nucleo familiare ed i minori sono stati emessi i provvedimenti presidenziali disponendo, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, disponendo collocamento sostanzialmente paritetico dei minori (salvo diverso accordo scritto, da raggiungere anche con l'ausilio dei responsabili del Servizio Sociale) con le seguenti modalità: la madre terrà con sé i figli dal martedì all'uscita di scuola -ovvero dalle ore 16,30- fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola -ovvero fino alle ore 10,00- e a fine settimana alterni;
lunedì e giovedì i figli permarranno con il padre;
per l'estate il figlio minore andrà con gli operatori per tre settimane in un centro, le due minori verranno collocate presso un centro estivo scelto dai genitori;
per agosto i figli staranno a settimane alternate con ciascun genitore: la prima e la terza con la madre e la seconda e la quarta con il padre;
con assegnazione della casa familiare al resistente (prendendo atto della scelta della ricorrente di allontanarsi dalla casa familiare per recarsi a vivere nell'abitazione del compagno); prevedendo il mantenimento diretto dei figli minori e prendendo atto dell'accordo intervenuto tra i genitori in udienza che prevedeva la riscossione dell'assegno unico erogato per i figli, pari ad euro 850, da parte del padre, e che la madre avrebbe percepito le indennità erogate per il figli pari a circa 520 euro, ponendo a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie per i tre minori, con rigetto della richiesta della
6 ricorrente di determinare un contributo per il di lei mantenimento. Con il provvedimento presidenziale sono stati attivati numerosi sostegni per i minori e per il nucleo familiare.
Nel corso del giudizio sono state acquisite numerose relazioni del Servizio sociale, degli operatori domiciliari che hanno seguito i minori, e degli istituti scolastici dagli stessi frequentati. Non sono state ammesse le prove in quanto generiche, valutative o superflue (con valutazione pienamente condivisa dal Collegio). La causa è stata quindi rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti riportata in epigrafe.
Domanda di separazione
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Pertanto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Addebito della separazione
Il resistente ha formulato domanda di addebito della separazione alla ricorrente, ponendo a fondamento di tale domanda l'asserita violazione da parte della moglie dei doveri coniugali, in particolare del dovere di fedeltà, per aver la ricorrente istaurato relazione extraconiugale con altro uomo, e del dovere di accudimento dei figli per avere la ricorrente lasciato i figli da soli, per raggiungere il nuovo compagno, quando il resistente si recava al lavoro.
Dalla documentazione acquisita, in particolare dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti sia in sede di interrogatorio libero sia nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni emerge un quadro di forte degrado del nucleo familiare, in particolare durante le ultime fasi della convivenza.
I coniugi sono stati entrambi segnati da difficili percorsi di vita: la ricorrente è vissuta, durante l'infanzia e l'adolescenza nel paese di origine in Romania, in un contesto caratterizzato da violenze domestiche, è stata vittima di violenza nel paese di origine quando era ancora minore, provata dalle conseguenze seguite alla scelta di denunciare il violentatore, in luogo di accettare il matrimonio con l'autore della violenza, ha scelto di trasferirsi in Italia per realizzare la propria prospettiva di crescita venendo dalla madre indirizzata verso il matrimonio con il resistente, dalla stessa accettato per superare la difficile condizione di vita;
il resistente è vissuto in un contesto fortemente deprivato subendo isolamento sociale e personale a causa delle difficoltà economiche e sociali della famiglia di origine, sviluppando carattere chiuso e poco incline alla socializzazione.
7 In questo quadro la vita familiare, secondo quanto narrato dalle stesse parti, ha ben presto manifestato tensioni, volendo la ricorrente perseguire il proprio percorso individuale e il resistente mantenere una maggiore stabilità familiare dolendosi delle protratte assenze della moglie.
Risulta accertato che nell'ultima fase della vita familiare la ricorrente aveva intrapreso una relazione extraconiugale non curando adeguatamente l'accudimento dei figli (delegato al con notevoli difficoltà dello stesso), lasciando da soli nell'abitazione familiare i CP minori privi di custodia. Ma anche il resistente nell'ultima fase della vita coniugale ha posto in essere condotte di grave violazione dei doveri coniugali: in primo luogo nel corso di un acceso diverbio tra le parti in data 29.8.2021 il resistente ha colpito la moglie con uno schiaffo (come dallo stesso ammesso) con conseguente intervento delle Forze dell'Ordine e accesso al Pronto soccorso della donna (circostanze confermate dallo stesso resistente come desumibile dagli atti presenti nel fascicolo del Tribunale per i minorenni).
Entrambi i genitori inoltre, sempre nell'ultima fase della relazione non hanno adempiuto ai doveri genitoriali, essendo emerse dalle relazioni dei servizi gravi mancanze, per non aver curato l'abbigliamento dei minori (che si sono recati a scuola con vestiti non congrui rispetto alla stagione), non avendo curato l'alimentazione dei figli (avendo spesso le maestre segnalato l'assenza di merenda e la richiesta continua di alimenti da parte dei minori) e non avendo provveduto ad assicurare l'igiene della casa e la sua corretta gestione (come desumibile dalle relazioni degli operatori del servizio sociale).
Per costante giurisprudenza la violazione di doveri coniugali (quali quello di fedeltà e di coabitazione, violazioni posta dal resistente a fondamento delle domande) “è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.” (Cass. n. 648/2020).
Nella specie, risulta provato che negli ultimi anni del matrimonio, i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati, con rilevanti violazioni dei doveri coniugali da parte di entrambi, primo fra tutti il dovere di accudimento della prole, non adempiuto correttamente da nessuno dei due genitori, e il dovere di rispetto reciproco non adempiuto dal resistente che almeno in un'occasione ha colpito la moglie con uno schiaffo all'esito di una lite.
In questo quadro di progressivo e profondo deterioramento delle relazioni familiari, non può dirsi raggiunta la prova della violazione di doveri coniugali da parte della moglie, tali da porter ritenere le stesse causa della frattura dell'affectio coniugalis. La lenta compromissione dei rapporti, l'allontanamento delle parti, fanno ritenere che l'istaurazione della relazione
8 extraconiugale della moglie e la mancata cura dei figli (condotta quest'ultima addebitabile anche al resistente) sono mere conseguenze e non causa della cessazione del legame affettivo che deve caratterizzate l'unione coniugale.
Per quanto esposto la domanda di addebito formulata dal resistente deve essere respinta.
Affidamento dei figli minori
L'intera istruttoria è stata caratterizzata, all'inizio del procedimento, da una situazione di reale allarme per la condizione dei minori.
Le segnalazioni che avevano portato il Pubblico Ministero minorile ad aprire un procedimento a tutela dei tre minori figli delle parti, con immediata attivazione dei servizi sociali e del servizio di Neuropsichiatri infantile, avevano fatto emerge un quadro di profondo degrado, in grado di compromettere il benessere della prole.
Nelle prime relazioni redatte dai responsabili del servizio su indicazione del Tribunale per i minorenni emergeva oltre alla difficile storia personale di entrambe le parti (riassunta nel punto precedente) una situazione di profonda incuria e di deprivazione materiale e affettiva per i minori.
In particolare nelle relazioni del 2021/2022 redatte dagli operatori del Servizio emergevano le segnalazioni degli insegnati in merito all'abbigliamento dei minori (spesso non congruo rispetto alla stagione), alla cattiva ed insufficiente alimentazione (non avendo spesso i minori quanto necessario per la merenda scolastica, e non avendo gli operatori in alcune occasioni reperito alimenti nell'abitazione), oltre ad essere stata rilevata la situazione di assoluta precarietà igienica della casa familiare con mancata pulizia pur in presenza di alcuni animali domestica, presenza residui di cibo, e mancanza di congruo funzionamento del bagno di casa (si richiamano le relazioni in atti). Inoltre è emerso che la madre, pur avendo assunto il compito di accudire i minori nella casa familiare in assenso del padre al mattino (a causa dell'orario di lavoro dello stesso) aveva in molte occasioni lasciato i figli da soli, ritenendo che la figlia primogenita fosse in grado di accudire i fratelli più piccoli nelle more del Per_2 suo arrivo.
All'esito di numerose comparizione delle parti, anche alla presenza di responsabili del servizio sociale, già dalla prime fasi del procedimento è stato attivato servizio di educativa domiciliare e i genitori sono stati resistente edotti della necessità di mutare totalmente atteggiamento e di assumere il pieno ruolo genitoriale con la guida degli operatori specializzati del servizio sociale. In particolare, alla madre è stata rappresentata la necessità di assunzione di piena responsabilità genitoriale, ed al padre rimasto a vivere nella casa familaire la necessità di
9 provvedere alla cura dell'abitazione, ammonendo entrambi i genitori ad occuparsi delle necessità dei figli.
Nelle fasi iniziali del giudizio si sono verificati momenti di rilevante difficoltà quando per esempio il Servizio di neuropsichiatria infantile ha segnalato condotte della figlia primogenita di allarmante gravità, avendo la minore esternato alla insegnante la volontà di compiere Per_2 atti autolesionisti.
A seguito degli importanti ed efficaci interventi sia del Servizio sociale (con attivazione del servizio di assistenza domiciliare sia presso la abitazione della madre sia presso quella del padre, ed attivazione di tutti i percorsi previsti per sostenere il figlio affetto da handicap) Per_1 sia del servizio di neuropsichiatria infantile la situazione è andata migliorando.
Si riporta sul punto quanto indicato nella ordinanza del 9.7.2023: “ritenuto che all'esito delle numerose udienze di comparizione delle parti alla presenza dei responsabili dei servizi socio assistenziali e del servizio di neuropsichiatria infantile, sono stati adottati provvedimenti per rinforzare le misure di sostegno del nucleo familiare: potenziando il servizio di educativa domiciliare già presente a sostengo del figlio , prevedendone Per_1
l'incremento orario presso l'abitazione paterna e l'inserimento presso l'abitazione materna;
le parti hanno iniziato a seguire percorsi di sostengo genitoriale e hanno seguito le indicazioni fornite in udienza per potenziare la socialità delle figlie, in particolare della figlia , Per_2 iscrivendola agli scout e potenziando la relazione con i coetanei;
rilevato che nel corso delle udienze le parti hanno altresì raggiunto accordi per la gestione dei minori in modo da prevedere una sostanziale parità dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore;
….considerato che all'esito di tali interventi i responsabili del servizio sociale del che dal 2021 seguono il nucleo familiare hanno dichiarato all'udienza del Parte_2
5.6.2023: “I genitori ci riportano che riescono a comunicare e venirsi incontro in merito alle decisioni sui figli;
in generale la conflittualità si è attenuata, anche perché è stato attivato il percorso di sostegno alla genitorialità seguito dalle parti e che sta dando risultati positivi. Le ragazzine hanno iniziato il percorso presso la neuropsichiatria, giovedì scorso è Per_2 scappata da scuola e si è recata a casa del padre, la scuola si è allertata e ha relazionato al servizio, relazione che depositeremo. Il padre ha parlato con la quale ha detto di aver Per_2 avuto un forte mal di testa;
accade che non tolleri i contesti caotici e giovedì a scuola Per_2
c'era una festa. Il percorso di neuropsichiatria di è appena iniziato e non si hanno ancora Per_2
i primi report. In questa fase, data la ripresa dei rapporti tra i genitori, a nostro avviso si può tentare di disporre un affido condiviso con monitoraggio del servizio.”; ritenuto che, pertanto, alla luce della positiva evoluzione riscontrata dal mese di febbraio 2023 (data della prima comparizione delle parti all'udienza presidenziale) al giugno 2023 (data delle dichiarazioni riportate dei responsabili del Sevizio sociale) deve essere accolto il suggerimento dei responsabili del Servizio Sociale disponendo l'affidamento condiviso dei tre figli minori ad entrambi i genitori, con espressa previsione che il Servizio Sociale continui a
10 monitorare e sostenere in nucleo familiare anche al fine di evitare che tensioni tra i genitori possono riverberarsi in danno dei minori”.
Nella relazione del servizio sociale del 26.9.2023 dopo l'attivazione del servizio di educativa domiciliare e di sostegno per i minori, i responsabili del servizio, in continuo raccordo con gli insegnanti dei figli delle parti hanno dato atto che il nucleo familiare si stava avviando “verso una nuova normalità”.
Nella relazione del 15.1.2024 sono stati segnalati i positivi cambiamenti da parte di entrambi genitori che si sono attivati per colmare le rispettive carenza genitoriali (il padre provvedendo alla sistemazione della casa ed all'assunzione di una colf per le pulizie domestiche e di una baby sitter per accompagnare i minori a scuola quando lo stesso resistente era impegnato la lavoro;
la madre superando l'atteggiamento di scarsa attenzione alle necessità materiali ed affettive dei figli).
Nella relazione del 1.7.2024 i responsabili del servizio hanno rappresentato l'impegno di entrambi genitori nel seguire percorsi di sostegno psicologico, la presenza di un clima sereno e buon andamento della situazione quanto agli aspetti di cura e benessere dei minori. Anche nelle relazioni degli insegnati relative ai minori è stato segnalato il positivo miglioramento. In particolare quanto alla minore sono stati evidenziati i miglioramenti rispetto all'anno Per_2 precedente, la serenità dei rapporti con gli altri alunni e i docenti, la maggiore interazione della ragazza con i pari, interazione prima scarsa. Per la minore si è registrato analogo CP_2 miglioramento della situazione, pur non avendo la minore manifestato disagi profondi come quelli della sorella nel momento di maggiore crisi familiare. Il minore pur nelle Per_1 oggettive difficoltà dovuta al suo stato di salute ha seguito tutti i percorsi previsti, e le originarie carenze di accudimento sono state superate.
Nella relazione del 10.10.2024 viene segnalata la costante presenza nell'abitazione del padre di una colf e di una baby siter con superamento delle difficoltà igieniche inizialmente evidenziate.
Infine, nell'ultima relazione acquisita del 24.1. 2025, è stato confermato il superamento dei profondi disagi prima manifestati da , il pieno inserimento nella nuova scuola Per_2 frequentata con buon profitto (liceo scientifico); per è stata confermata la di lei stabile CP_2 positiva situazione sia con gli insegnanti sia con i compagni di classe;
per è stata Per_1 segnalata la presenza di entrambi i genitori pur con una differenziazione rilevando una maggiore presenza del padre e un minor coinvolgimento della madre impegnata in percorsi personali (corsi di formazion e attività lavorativa ). Quanto alla situazione della madre è stata evidenziata la piena idoneità abitativa della nuova casa di dimora della stessa, di proprietà del nuovo compagno, fornita di spazi adeguati per i tre figli, e la presenza del nuovo compagno della ricorrente che si è rivelato una risorsa sia per le congrue capacità di accudimento
11 (curando spesso gli accompagnamenti dei minori) sia per il legame affettivo istaurato con i tre minori.
All'esito degli articolati e numerosi interventi per il nucleo familaire e per i minori i risultati sono stati estremamente positivi. All'inizio del procedimento la situazione era molto seria con elementi che evidenziavano la presenza di possibile pregiudizio per i minori. All'esito del procedimento grazie all'impegno massivo del Servizio sociale e del servizio di neuropsichiatria infantile, e dell'encomiabile impegno dei genitori che hanno saputo mettere da parte le difficoltà di relazione per concentrarsi sul benessere della prole, la rilevanti difficoltà iniziali sono state superate come emerge dalle dichiarazioni delle parti e degli operatori dei servizi sentiti nelle numerose udienze di comparizione e come indicato nelle relazioni richiamate sinteticamente e presenti in atti.
Alla luce di questa positiva evoluzione il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni del che ha chiesto la piena conferma dei provvedimenti vigenti che hanno Parte_3 garantito i positivi risultati descritti.
Pertanto, deve essere confermato l'affidamento condiviso dei minori ai genitori, con collocamento sostanzialmente paritetico e gestione per tempi analoghi dei minori da parte di entrambi i genitori secondo quanto riportato in dispositivo.
Le oggettive fragilità della coppia genitoriale fanno ritenere necessario confermare gli interventi di sostegno in essere (riportati in dispositivo) affinché i positivi risultati faticosamente raggiunti non vengano dispersi e vengano al contrario confermati e rafforzati.
Assegnazione della casa familiare
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familaire in comproprietà tra le parti (per la quale tuttavia la rata di mutuo viene corrisposta per intero dal resistente) al che vi CP convive con i figli minori nei tempi di permanenza dei figli presso di sé, dovendo dare atto che la ricorrente si è volontariamente allontanata dalla casa familaire per recarsi a vivere presso l'abitazione di proprietà dell'attuale compagno.
Contributo al mantenimento della prole
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i
12 tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La svolge attività di assistente sanitaria percependo reddito di circa € 1000 mensili, è Pt_1 comproprietaria della casa familiare gravata da rata di mutuo erogata per intero dal resistente;
non ha costi abitativi risiedendo nell'abitazione di proprietà del nuovo compagno.
Il svolge attività di operaio e percepisce reddito di € 1600 mensili, è gravato dalla rata CP del mutuo sull'abitazione coniugale (€ 600 mensili) oltre che da ulteriori costi per il pagamento della colf che esegue le pulizie nell'abitazione e per la baby sitter nei giorni in cui il resistente non può accudire i figli perché impegnato la lavoro.
In considerazione della stabilità raggiunta e dei tempi sostanzialmente paritetici di permanenza dei minori presso i genitori, considerando i minori redditi della madre a fronte dei maggiori redditi del padre, ma valutando i costi gravanti sul resistente (rata di mutuo e costi per colf e baby sitter) il Collegio stima equo confermare i provvedimenti provvisori vigenti prevedendo il mantenimento ordinario diretto della prole nei periodi di permanenza presso ciascun genitore.
Al di fuori delle spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, per la qualificazione delle spese straordinarie e per gli altri aspetti indicati nel Protocollo, occorre precisare che in ragione del mantenimento diretto i costi di abbigliamento, di mensa scolastica e di trasporto da e per la scuola (normalmente esclusi dalle spese straordinarie quando vi sia assegno di mantenimento) devono essere parimenti suddivise al 50% tra i genitori. In ragione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti deve essere confermato che i genitori saranno gravati dalle spese straordinarie e da quelle sopra indicate nella misura del 50% ciascuno.
Nel corso del procedimento le parti avevano raggiunto un accordo sulla ripartizione dei sostegni ricevuti per i minori prevedendo che il padre avrebbe riscosso l'assegno unico, pari ad euro 850 per i tre figli e la madre le altre indennità, pari a circa 520 euro. Nella precisazione delle conclusioni i difensori delle parti non hanno richiamato tale accordo. Ritiene tuttavia il Collegio che sia congruo confermare tale statuizione (presente nei provvedimenti presidenziali), rispetto alla suddivisione di tutti i sostegni al 50% tra i genitori, essendo giustificata la percezione di importi maggiori da parte del resistente valutando i maggiori oneri sullo stesso gravanti per l'accudimento dei minori (colf e baby sitter).
Assegno di mantenimento della resistente
13 All'esito dell'istruttoria la situazione economica delle parti è stata accertata come illustrato nel punto precedente.
Elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, e dalla sussistenza di una rilevante disparità economico patrimoniale tra le parti.
Alla luce della situazione economico reddituale delle parti come ricostruita al punto precedente la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente non può essere accolta mancando il presupposto principale costituito dalla rilevante disparità economico patrimoniale tra le parti, in quanto il reddito del resistente decurtato dalle spese fisse non risulta superiore a quello della ricorrente.
Pertanto la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente deve essere respinta.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione e della materia trattata deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la separazione personale tra i signori e coniugi Parte_1 CP per matrimonio celebrato in SPOLETO - PG in data 18/03/2010 ;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SPOLETO - PG (atto 2, parte 1,anno 2010);
affida i figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione, salute, determinazione del luogo di residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi;
14 - dispone che i genitori permangano con i figli salvo diverso accordo scritto, da raggiungere anche con l'ausilio dei responsabili del Servizio Sociale, con le seguenti modalità: la madre terrà con sé i figli dal martedì all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16,30) fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero fino alle ore 10,00) e a fine settimana alterni;
lunedì e giovedì i figli permarranno con il padre. Per l'estate il figlio minore andrà con gli operatori per tre settimane in un centro, le due minori verranno collocate presso un centro estivo scelto dai genitori. In mancanza di collocazione presso i centri e comunque per il mese di agosto i figli staranno a settimane alternate con ciascun genitore: la prima e la terza con la madre e la seconda e la quarta con il padre;
alternativamente con i genitori per le ulteriori festività;
- assegna al padre la casa familiare, con quanto in essa contenuto;
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli nei periodi di permanenza presso di sé, disponendo che il padre riscuoterà il 100% dell'assegno unico, per i tre figli, la madre percepirà il 100% delle altre indennità erogate per la prole;
-dispone che i genitori contribuiscano entrambi nella misura del 50% ciascuno per le spese straordinarie e per le altre spese per i figli, secondo quanto indicato in motivazione;
- rigetta la richiesta di contributo al di lei mantenimento formulata dalla ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale del per il sostegno e monitoraggio del nucleo familiare, disponendo che sia Parte_2 proseguito servizio di educativa domiciliare sia presso l'abitazione del padre che presso quella della madre per il massimo di ore disponibili, e siano proseguiti tutti i sostegni in essere anche presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile della , disponendo l'inoltro della CP_4 sentenza anche a tale Servizio;
i responsabili dei servizi indicati in presenza di condotte dei genitori pregiudizievoli per la prole dovranno compiere segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per le valutazioni di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 1 luglio 2025.
Presidente est.
dr.ssa Monica Velletti
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2719/2022 promossa da:
nata in [...] il [...] con il patrocinio dell'Av.to DINO Parte_1
PARRONI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a nato a [...], il [...] e con il patrocinio dell'Avv. Gaia CP
Fiorani e dell'Avv.Michele Contartese, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale 1 CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale adito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP Parte_1
- disporre a carico del SI. un contributo mensile per il mantenimento di CP entrambi i minori di euro 500,00, da pagarsi mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il quinto giorno di ciascun mese;
- stabilire l'obbligo per il SI. di contribuire e/o rimborsare alla SI.ra CP Pt_1
il 75% delle spese straordinarie documentate sostenute nell'esclusivo interesse dei
[...] figli minori e cioè quelle individuate in base alle lettere b) e c) del “Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni”, da intendersi integralmente richiamato;
- stabilire a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP
SI.ra , in ragione della minore retribuzione da quest'ultima percepita, ed al Parte_1 fine di consentirle il mantenimento dello stesso tenore di vita osservato in costanza di matrimonio, mediante il versamento in favore della stessa, della somma mensile di € 300,00;
- stabilire la rivalutazione annuale delle somme suddette secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
- affidare in via esclusiva alla SI.ra i figli minori, i quali vivranno con la Parte_1 madre nella casa del compagno di quest'ultima, sita in Amelia, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità stabilite nella fase presidenziale del procedimento;
- stabilire che il padre, durante le vacanze estive, potrà tenere con sé i minori per una/due/tre settimane anche non consecutive, in coincidenza con il proprio periodo di ferie, con preavviso alla SI.ra sulla scelta del periodo entro il 30 Maggio di ogni anno;
Parte_1
- stabilire che i minori trascorreranno con la madre o con il padre, ad anni alterni, il giorno di Natale o Santo Stefano, nonché il giorno di Pasqua o Pasquetta, fermo restando per i genitori la facoltà di regolarsi diversamente;
in difetto di accordo, i bambini trascorreranno il giorno di Natale e di Pasqua con la madre negli anni pari e con il padre in quelli dispari;
- stabilire che per tutte le festività non comprese nell'elenco sopra esposto verrà seguito il criterio dell'alternanza, che costituisce il principio generale per regolare in ogni occasione non preventivamente disciplinata;
- stabilire che, su accordo di entrambi, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, per una settimana corrispondente ad eventuali vacanze invernali (settimana bianca, gite all'estero), facendosi integralmente carico dei relativi costi;
- stabilire che i genitori dei minori si accorderanno durante l'anno per definire le modalità di fruizione di eventuali periodi di ferie non disciplinati;
2 Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”
Per parte resistente:
“Che l'On.le Tribunale adito, definitivamente pronunciando, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e in via riconvenzionale addebitare la responsabilità della fine del matrimonio alla moglie per gravi violazioni di doveri coniugali;
2. disporre il collocamento dei figli presso il padre con fissazione della residenza presso l'abitazione familiare in Montecastrilli via Don Lorenzo Milani 8, confermando la assegnazione della stessa unitamente ai beni mobili ed effetti ivi presenti al SInor CP
3. confermare le modalità di affidamento condiviso con il sostegno e monitoraggio del nucleo familiare nonché il servizio di educativa domiciliare sia presso l'abitazione del padre che della madre per il massimo di ore disponibili e la prosecuzione dei percorsi di sostegno dei minori già iniziati;
4. prevedere che la madre starà con i figli, salvo diverso accordo scritto, da raggiungere anche con l'ausilio del responsabile del servizio sociale, con le seguenti modalità:
a. dal martedì dall'uscita di scuola ovvero dalle ore 16,30 fino a giovedì mattina con accompagnamento a scuola, ovvero fino alle ore 10,00 e a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera;
b. durante le festività natalizie ad anni alterni figli trascorreranno con un genitore la giornata del 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, sempre alternativamente tra i genitori, con un genitore il periodo di vacanza dal 25 dicembre al 1gennaio e con l'altro dal 1 gennaio dopo pranzo al 6 gennaio e comunque fino alla riapertura della scuola;
c. durante le vacanze pasquali i minori passeranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
d. durante le vacanze estive ovvero nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno trascorrano un periodo di vacanza di uguale durata da suddividersi tra ciascun genitore in periodi di 15 giorni di cui almeno7 giorni consecutivi. In caso di disaccordo: la prima e la terza con la madre e la seconda e la quarta con il padre. Per il restante periodo estivo, varranno le condizioni di frequentazione settimanali previste durante l'anno;
e. prevedere una partecipazione della madre da corrispondere al sig. nella misura CP non inferiore ad euro 390 euro, (130,00 a figlio), oltre rivalutazione ISTAT oltre il 50 % delle spese straordinarie;
f. confermare che il padre percepisca il 100% dell'assegno unico e autorizzare il padre a percepire per intero assegno di accompagnamento del figlio;
Persona_1
g. i coniugi prevederanno al proprio mantenimento.”
3 Pubblico Ministero:
“Conclude per la conferma delle statuizioni provvisorie in atto.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.12.2022 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 18.03.2010 con e che dall'unione coniugale sono nati tre figli: CP
nata a [...] il [...]; nata a [...] il [...] e Persona_2 CP_2 [...]
nato a [...] il [...] ha esposto: CP_3
-di vivere nella casa coniugale cointestata tra le parti, pagando metà del mutuo ipotecario con rata mensile a suo carico, di € 300,00;
- che l'unione, dopo un normale inizio, sarebbe divenuta nel tempo insostenibile a causa del comportamento del marito che avrebbe reiteratamente posto in essere condotte in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, con conseguente decisione della ricorrente di separarsi;
- che la ricorrente è dipendente, a tempo determinato di società privata con esigua retribuzione e conseguente necessità di porre a carico del resistente contributo al mantenimento della stessa e dei figli minori;
- che il resistente percepirebbe reddito mensile di circa € 1600,00/1700,00; tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione tra le parti, con determinazione di contributo a carico del per il mantenimento dei figli minori di euro CP
700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da Protocollo di intesa in essere nell'intestato Tribunale, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, e determinazione di contributo carico del resistente e a favore della ricorrente per il di lei mantenimento di € 200,00 mensili;
oltre rivalutazione ISTAT;
con assegnazione alla ricorrente del 100% degli assegni familiari, ed affidamento condiviso dei figli alla madre con collocamento prevalente presso la stessa con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità ritenute opportune e comunque due pomeriggi a settimana e a fine settimana alterni oltre che per i periodi delle festività; con vittoria di spese (conclusioni poi modificate all'esito del giudizio secondo quanto riportato in epigrafe).
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione formulata CP dalla controparte, ma chiedendo l'addebito della separazione alla ricorrente allegando la violazione da parte della stessa dei doveri coniugali.
Il resistente ha esposto:
-che al figlio , nato il [...], nel 2019 è stato diagnosticato “disturbo CP_3 pervasivo dello sviluppo” con riconoscimento di un'invalidità grave ex art. 3 c. 3 l. 104/1992 e percezione di assegno di accompagnamento pari ad € 520,00 circa, importo riscosso dalla madre;
4 - che la casa familiare, immobile acquistato del in comunione dei beni con CP conseguente contitolarità dello stesso della ricorrente, è gravato da rata di mutuo (con scadenza al 2031) di circa € 600,00 mensili, da sempre integralmente corrisposta dal resistente;
- che il è dipendente, svolgendo mansioni di operatore ecologico, con orario di lavoro CP dalle ore 5.00 alle ore 12.00 circa e reddito di circa euro 1600,00 mensili, importo accreditato su conto cointestato con la ricorrente che nel corso del matrimonio aveva svolto lavori saltuari con modesti redditi, percependo da ultimo come operatrice socio sanitaria reddito mensile di
€ 850,00, accreditato su un suo conto corrente personale;
-che la ricorrente negli ultimi anni del matrimonio avrebbe tenuto condotte contrarie ai doveri coniugali uscendo quasi tutte le sere, rincasando alle due - tre di notte, intrattenendo relazioni extra-coniugali;
-che tali condotte avrebbero provocato ricorrenti litigi tra i coniugi, con richiesta nel corso di uno di questi litigi di intervento della Forze dell'Ordine da parte della ricorrente e apertura , su ricorso del Pubblico Ministero minorile, di procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia con n. r.g.v.g. 505/21 avente ad oggetto “controllo della responsabilità genitoriale”;
-che il intimorito dalle minacce della moglie di togliergli i figli, credendo in un suo CP ravvedimento, perdonava l'agire della moglie;
-che la situazione sarebbe precipitata quando la avrebbe confessato al resistente di Pt_1 avere una nuova relazione con altro uomo e di aver lasciato più volte i figli soli in casa per raggiungere il compagno, con conseguente forte preoccupazione da parte del e CP richiesta di intervento dei servizi Sociali che già avevano in carico il nucleo familiare;
-che dall'estate del 2022 la si è trasferita a vivere dal suo compagno senza alcun Pt_1 preavviso lasciando i figli con il resistente, e solo grazie all'intervento dei Servizi sociali di Narni, la madre prima totalmente assente si sarebbe resa più collaborativa per la gestione dei minori, rendendosi disponibile, malgrado il trasferimento in altra abitazione a recarsi per tre
– quattro volte alla settimana la mattina verso le 4.00 - quando il usciva per andare a CP lavoro – presso l'abitazione familiare per stare con i figli fino al loro ingresso a scuola, oltre a trascorrere in casa i fine settimana alternati;
-che nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni non erano stati adottati provvedimenti, ma sentiti i genitori e la figlia minore , con disponibilità delle parti di Per_2 intraprendere percorso di sostegno genitoriale e espressa richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale ordinario;
tanto premesso il resistente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla ricorrente;
il collocamento di figli minori presso di sé, con assegnazione a sé della casa familiare, conferma dell'incarico al Servizio sociale del per assicurare Parte_2 sostegno e verifica delle competenze genitoriali, disporre l'affidamento esclusivo dei minori al padre, determinando le frequentazioni madre figli secondo quanto emerso dalle redigende relazioni del Servizio sociale;
con determinazione di contributo da porre a carico della madre per il mantenimento dei figli di euro 330,00 (€ 110,00 per ciascun figlio) e successivo adeguamento automatico annuale, oltre ISTAT annuale e 50% delle spese straordinarie;
5 disponendo che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento, ed autorizzando il padre a riscuotere il 100% dell'assegno unico ed universale per i figli oltre all'assegno di accompagnamento del figlio;
con vittoria di spese (conclusioni poi modificate Persona_3 nel senso indicato in epigrafe).
All'udienza presidenziale del 20.2.2023 sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di risiedere con il nuovo compagno in immobile di proprietà dello stesso di percepire come OSS, reddito mensile netto di circa 1000 euro circa per 14 mensilità, con contratto part time, di essere proprietaria del 50% della casa familiare;
di avere risparmi per circa € 6600,00; di essere gravata, insieme con il resistente dalla rata di mutuo di € 600 mensili, corrisposta per intero dal ricorrente;
il resistente di risiedere nella casa familaire in comproprietà tra le parti con rata di mutuo di € 600 corrisposta integralmente dallo stesso, di percepire come operaio reddito mensile netto di euro 1600 circa, per 14 mensilità; di essere proprietario del 50% della casa di abitazione;
di avere risparmi per € 1500,00: le parti hanno precisato di ricevere circa € 850 mensili a titolo di assegno unico per i figli, e € 520 circa per indennità per l'invalidità del figlio minore.
All'esito dell'udienza è stata disposta l'acquisizione degli atti del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni dell'Umbria (RG 505/2021) aperto su ricorso del a tutela dei tre figli minori delle parti. Parte_3
Acquisito il decreto del 28.2.2023 con il quale il Tribunale per i minorenni ha dichiarato la propria incompetenza rimettendo gli atti all'intestato Tribunale, che sono stati acquisiti nel presente giudizio, acquisite le relazioni del Servizio sociale che aveva avuto in carico il nucleo familiare ed i minori sono stati emessi i provvedimenti presidenziali disponendo, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, disponendo collocamento sostanzialmente paritetico dei minori (salvo diverso accordo scritto, da raggiungere anche con l'ausilio dei responsabili del Servizio Sociale) con le seguenti modalità: la madre terrà con sé i figli dal martedì all'uscita di scuola -ovvero dalle ore 16,30- fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola -ovvero fino alle ore 10,00- e a fine settimana alterni;
lunedì e giovedì i figli permarranno con il padre;
per l'estate il figlio minore andrà con gli operatori per tre settimane in un centro, le due minori verranno collocate presso un centro estivo scelto dai genitori;
per agosto i figli staranno a settimane alternate con ciascun genitore: la prima e la terza con la madre e la seconda e la quarta con il padre;
con assegnazione della casa familiare al resistente (prendendo atto della scelta della ricorrente di allontanarsi dalla casa familiare per recarsi a vivere nell'abitazione del compagno); prevedendo il mantenimento diretto dei figli minori e prendendo atto dell'accordo intervenuto tra i genitori in udienza che prevedeva la riscossione dell'assegno unico erogato per i figli, pari ad euro 850, da parte del padre, e che la madre avrebbe percepito le indennità erogate per il figli pari a circa 520 euro, ponendo a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie per i tre minori, con rigetto della richiesta della
6 ricorrente di determinare un contributo per il di lei mantenimento. Con il provvedimento presidenziale sono stati attivati numerosi sostegni per i minori e per il nucleo familiare.
Nel corso del giudizio sono state acquisite numerose relazioni del Servizio sociale, degli operatori domiciliari che hanno seguito i minori, e degli istituti scolastici dagli stessi frequentati. Non sono state ammesse le prove in quanto generiche, valutative o superflue (con valutazione pienamente condivisa dal Collegio). La causa è stata quindi rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti riportata in epigrafe.
Domanda di separazione
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Pertanto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Addebito della separazione
Il resistente ha formulato domanda di addebito della separazione alla ricorrente, ponendo a fondamento di tale domanda l'asserita violazione da parte della moglie dei doveri coniugali, in particolare del dovere di fedeltà, per aver la ricorrente istaurato relazione extraconiugale con altro uomo, e del dovere di accudimento dei figli per avere la ricorrente lasciato i figli da soli, per raggiungere il nuovo compagno, quando il resistente si recava al lavoro.
Dalla documentazione acquisita, in particolare dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti sia in sede di interrogatorio libero sia nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni emerge un quadro di forte degrado del nucleo familiare, in particolare durante le ultime fasi della convivenza.
I coniugi sono stati entrambi segnati da difficili percorsi di vita: la ricorrente è vissuta, durante l'infanzia e l'adolescenza nel paese di origine in Romania, in un contesto caratterizzato da violenze domestiche, è stata vittima di violenza nel paese di origine quando era ancora minore, provata dalle conseguenze seguite alla scelta di denunciare il violentatore, in luogo di accettare il matrimonio con l'autore della violenza, ha scelto di trasferirsi in Italia per realizzare la propria prospettiva di crescita venendo dalla madre indirizzata verso il matrimonio con il resistente, dalla stessa accettato per superare la difficile condizione di vita;
il resistente è vissuto in un contesto fortemente deprivato subendo isolamento sociale e personale a causa delle difficoltà economiche e sociali della famiglia di origine, sviluppando carattere chiuso e poco incline alla socializzazione.
7 In questo quadro la vita familiare, secondo quanto narrato dalle stesse parti, ha ben presto manifestato tensioni, volendo la ricorrente perseguire il proprio percorso individuale e il resistente mantenere una maggiore stabilità familiare dolendosi delle protratte assenze della moglie.
Risulta accertato che nell'ultima fase della vita familiare la ricorrente aveva intrapreso una relazione extraconiugale non curando adeguatamente l'accudimento dei figli (delegato al con notevoli difficoltà dello stesso), lasciando da soli nell'abitazione familiare i CP minori privi di custodia. Ma anche il resistente nell'ultima fase della vita coniugale ha posto in essere condotte di grave violazione dei doveri coniugali: in primo luogo nel corso di un acceso diverbio tra le parti in data 29.8.2021 il resistente ha colpito la moglie con uno schiaffo (come dallo stesso ammesso) con conseguente intervento delle Forze dell'Ordine e accesso al Pronto soccorso della donna (circostanze confermate dallo stesso resistente come desumibile dagli atti presenti nel fascicolo del Tribunale per i minorenni).
Entrambi i genitori inoltre, sempre nell'ultima fase della relazione non hanno adempiuto ai doveri genitoriali, essendo emerse dalle relazioni dei servizi gravi mancanze, per non aver curato l'abbigliamento dei minori (che si sono recati a scuola con vestiti non congrui rispetto alla stagione), non avendo curato l'alimentazione dei figli (avendo spesso le maestre segnalato l'assenza di merenda e la richiesta continua di alimenti da parte dei minori) e non avendo provveduto ad assicurare l'igiene della casa e la sua corretta gestione (come desumibile dalle relazioni degli operatori del servizio sociale).
Per costante giurisprudenza la violazione di doveri coniugali (quali quello di fedeltà e di coabitazione, violazioni posta dal resistente a fondamento delle domande) “è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.” (Cass. n. 648/2020).
Nella specie, risulta provato che negli ultimi anni del matrimonio, i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati, con rilevanti violazioni dei doveri coniugali da parte di entrambi, primo fra tutti il dovere di accudimento della prole, non adempiuto correttamente da nessuno dei due genitori, e il dovere di rispetto reciproco non adempiuto dal resistente che almeno in un'occasione ha colpito la moglie con uno schiaffo all'esito di una lite.
In questo quadro di progressivo e profondo deterioramento delle relazioni familiari, non può dirsi raggiunta la prova della violazione di doveri coniugali da parte della moglie, tali da porter ritenere le stesse causa della frattura dell'affectio coniugalis. La lenta compromissione dei rapporti, l'allontanamento delle parti, fanno ritenere che l'istaurazione della relazione
8 extraconiugale della moglie e la mancata cura dei figli (condotta quest'ultima addebitabile anche al resistente) sono mere conseguenze e non causa della cessazione del legame affettivo che deve caratterizzate l'unione coniugale.
Per quanto esposto la domanda di addebito formulata dal resistente deve essere respinta.
Affidamento dei figli minori
L'intera istruttoria è stata caratterizzata, all'inizio del procedimento, da una situazione di reale allarme per la condizione dei minori.
Le segnalazioni che avevano portato il Pubblico Ministero minorile ad aprire un procedimento a tutela dei tre minori figli delle parti, con immediata attivazione dei servizi sociali e del servizio di Neuropsichiatri infantile, avevano fatto emerge un quadro di profondo degrado, in grado di compromettere il benessere della prole.
Nelle prime relazioni redatte dai responsabili del servizio su indicazione del Tribunale per i minorenni emergeva oltre alla difficile storia personale di entrambe le parti (riassunta nel punto precedente) una situazione di profonda incuria e di deprivazione materiale e affettiva per i minori.
In particolare nelle relazioni del 2021/2022 redatte dagli operatori del Servizio emergevano le segnalazioni degli insegnati in merito all'abbigliamento dei minori (spesso non congruo rispetto alla stagione), alla cattiva ed insufficiente alimentazione (non avendo spesso i minori quanto necessario per la merenda scolastica, e non avendo gli operatori in alcune occasioni reperito alimenti nell'abitazione), oltre ad essere stata rilevata la situazione di assoluta precarietà igienica della casa familiare con mancata pulizia pur in presenza di alcuni animali domestica, presenza residui di cibo, e mancanza di congruo funzionamento del bagno di casa (si richiamano le relazioni in atti). Inoltre è emerso che la madre, pur avendo assunto il compito di accudire i minori nella casa familiare in assenso del padre al mattino (a causa dell'orario di lavoro dello stesso) aveva in molte occasioni lasciato i figli da soli, ritenendo che la figlia primogenita fosse in grado di accudire i fratelli più piccoli nelle more del Per_2 suo arrivo.
All'esito di numerose comparizione delle parti, anche alla presenza di responsabili del servizio sociale, già dalla prime fasi del procedimento è stato attivato servizio di educativa domiciliare e i genitori sono stati resistente edotti della necessità di mutare totalmente atteggiamento e di assumere il pieno ruolo genitoriale con la guida degli operatori specializzati del servizio sociale. In particolare, alla madre è stata rappresentata la necessità di assunzione di piena responsabilità genitoriale, ed al padre rimasto a vivere nella casa familaire la necessità di
9 provvedere alla cura dell'abitazione, ammonendo entrambi i genitori ad occuparsi delle necessità dei figli.
Nelle fasi iniziali del giudizio si sono verificati momenti di rilevante difficoltà quando per esempio il Servizio di neuropsichiatria infantile ha segnalato condotte della figlia primogenita di allarmante gravità, avendo la minore esternato alla insegnante la volontà di compiere Per_2 atti autolesionisti.
A seguito degli importanti ed efficaci interventi sia del Servizio sociale (con attivazione del servizio di assistenza domiciliare sia presso la abitazione della madre sia presso quella del padre, ed attivazione di tutti i percorsi previsti per sostenere il figlio affetto da handicap) Per_1 sia del servizio di neuropsichiatria infantile la situazione è andata migliorando.
Si riporta sul punto quanto indicato nella ordinanza del 9.7.2023: “ritenuto che all'esito delle numerose udienze di comparizione delle parti alla presenza dei responsabili dei servizi socio assistenziali e del servizio di neuropsichiatria infantile, sono stati adottati provvedimenti per rinforzare le misure di sostegno del nucleo familiare: potenziando il servizio di educativa domiciliare già presente a sostengo del figlio , prevedendone Per_1
l'incremento orario presso l'abitazione paterna e l'inserimento presso l'abitazione materna;
le parti hanno iniziato a seguire percorsi di sostengo genitoriale e hanno seguito le indicazioni fornite in udienza per potenziare la socialità delle figlie, in particolare della figlia , Per_2 iscrivendola agli scout e potenziando la relazione con i coetanei;
rilevato che nel corso delle udienze le parti hanno altresì raggiunto accordi per la gestione dei minori in modo da prevedere una sostanziale parità dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore;
….considerato che all'esito di tali interventi i responsabili del servizio sociale del che dal 2021 seguono il nucleo familiare hanno dichiarato all'udienza del Parte_2
5.6.2023: “I genitori ci riportano che riescono a comunicare e venirsi incontro in merito alle decisioni sui figli;
in generale la conflittualità si è attenuata, anche perché è stato attivato il percorso di sostegno alla genitorialità seguito dalle parti e che sta dando risultati positivi. Le ragazzine hanno iniziato il percorso presso la neuropsichiatria, giovedì scorso è Per_2 scappata da scuola e si è recata a casa del padre, la scuola si è allertata e ha relazionato al servizio, relazione che depositeremo. Il padre ha parlato con la quale ha detto di aver Per_2 avuto un forte mal di testa;
accade che non tolleri i contesti caotici e giovedì a scuola Per_2
c'era una festa. Il percorso di neuropsichiatria di è appena iniziato e non si hanno ancora Per_2
i primi report. In questa fase, data la ripresa dei rapporti tra i genitori, a nostro avviso si può tentare di disporre un affido condiviso con monitoraggio del servizio.”; ritenuto che, pertanto, alla luce della positiva evoluzione riscontrata dal mese di febbraio 2023 (data della prima comparizione delle parti all'udienza presidenziale) al giugno 2023 (data delle dichiarazioni riportate dei responsabili del Sevizio sociale) deve essere accolto il suggerimento dei responsabili del Servizio Sociale disponendo l'affidamento condiviso dei tre figli minori ad entrambi i genitori, con espressa previsione che il Servizio Sociale continui a
10 monitorare e sostenere in nucleo familiare anche al fine di evitare che tensioni tra i genitori possono riverberarsi in danno dei minori”.
Nella relazione del servizio sociale del 26.9.2023 dopo l'attivazione del servizio di educativa domiciliare e di sostegno per i minori, i responsabili del servizio, in continuo raccordo con gli insegnanti dei figli delle parti hanno dato atto che il nucleo familiare si stava avviando “verso una nuova normalità”.
Nella relazione del 15.1.2024 sono stati segnalati i positivi cambiamenti da parte di entrambi genitori che si sono attivati per colmare le rispettive carenza genitoriali (il padre provvedendo alla sistemazione della casa ed all'assunzione di una colf per le pulizie domestiche e di una baby sitter per accompagnare i minori a scuola quando lo stesso resistente era impegnato la lavoro;
la madre superando l'atteggiamento di scarsa attenzione alle necessità materiali ed affettive dei figli).
Nella relazione del 1.7.2024 i responsabili del servizio hanno rappresentato l'impegno di entrambi genitori nel seguire percorsi di sostegno psicologico, la presenza di un clima sereno e buon andamento della situazione quanto agli aspetti di cura e benessere dei minori. Anche nelle relazioni degli insegnati relative ai minori è stato segnalato il positivo miglioramento. In particolare quanto alla minore sono stati evidenziati i miglioramenti rispetto all'anno Per_2 precedente, la serenità dei rapporti con gli altri alunni e i docenti, la maggiore interazione della ragazza con i pari, interazione prima scarsa. Per la minore si è registrato analogo CP_2 miglioramento della situazione, pur non avendo la minore manifestato disagi profondi come quelli della sorella nel momento di maggiore crisi familiare. Il minore pur nelle Per_1 oggettive difficoltà dovuta al suo stato di salute ha seguito tutti i percorsi previsti, e le originarie carenze di accudimento sono state superate.
Nella relazione del 10.10.2024 viene segnalata la costante presenza nell'abitazione del padre di una colf e di una baby siter con superamento delle difficoltà igieniche inizialmente evidenziate.
Infine, nell'ultima relazione acquisita del 24.1. 2025, è stato confermato il superamento dei profondi disagi prima manifestati da , il pieno inserimento nella nuova scuola Per_2 frequentata con buon profitto (liceo scientifico); per è stata confermata la di lei stabile CP_2 positiva situazione sia con gli insegnanti sia con i compagni di classe;
per è stata Per_1 segnalata la presenza di entrambi i genitori pur con una differenziazione rilevando una maggiore presenza del padre e un minor coinvolgimento della madre impegnata in percorsi personali (corsi di formazion e attività lavorativa ). Quanto alla situazione della madre è stata evidenziata la piena idoneità abitativa della nuova casa di dimora della stessa, di proprietà del nuovo compagno, fornita di spazi adeguati per i tre figli, e la presenza del nuovo compagno della ricorrente che si è rivelato una risorsa sia per le congrue capacità di accudimento
11 (curando spesso gli accompagnamenti dei minori) sia per il legame affettivo istaurato con i tre minori.
All'esito degli articolati e numerosi interventi per il nucleo familaire e per i minori i risultati sono stati estremamente positivi. All'inizio del procedimento la situazione era molto seria con elementi che evidenziavano la presenza di possibile pregiudizio per i minori. All'esito del procedimento grazie all'impegno massivo del Servizio sociale e del servizio di neuropsichiatria infantile, e dell'encomiabile impegno dei genitori che hanno saputo mettere da parte le difficoltà di relazione per concentrarsi sul benessere della prole, la rilevanti difficoltà iniziali sono state superate come emerge dalle dichiarazioni delle parti e degli operatori dei servizi sentiti nelle numerose udienze di comparizione e come indicato nelle relazioni richiamate sinteticamente e presenti in atti.
Alla luce di questa positiva evoluzione il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni del che ha chiesto la piena conferma dei provvedimenti vigenti che hanno Parte_3 garantito i positivi risultati descritti.
Pertanto, deve essere confermato l'affidamento condiviso dei minori ai genitori, con collocamento sostanzialmente paritetico e gestione per tempi analoghi dei minori da parte di entrambi i genitori secondo quanto riportato in dispositivo.
Le oggettive fragilità della coppia genitoriale fanno ritenere necessario confermare gli interventi di sostegno in essere (riportati in dispositivo) affinché i positivi risultati faticosamente raggiunti non vengano dispersi e vengano al contrario confermati e rafforzati.
Assegnazione della casa familiare
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familaire in comproprietà tra le parti (per la quale tuttavia la rata di mutuo viene corrisposta per intero dal resistente) al che vi CP convive con i figli minori nei tempi di permanenza dei figli presso di sé, dovendo dare atto che la ricorrente si è volontariamente allontanata dalla casa familaire per recarsi a vivere presso l'abitazione di proprietà dell'attuale compagno.
Contributo al mantenimento della prole
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i
12 tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La svolge attività di assistente sanitaria percependo reddito di circa € 1000 mensili, è Pt_1 comproprietaria della casa familiare gravata da rata di mutuo erogata per intero dal resistente;
non ha costi abitativi risiedendo nell'abitazione di proprietà del nuovo compagno.
Il svolge attività di operaio e percepisce reddito di € 1600 mensili, è gravato dalla rata CP del mutuo sull'abitazione coniugale (€ 600 mensili) oltre che da ulteriori costi per il pagamento della colf che esegue le pulizie nell'abitazione e per la baby sitter nei giorni in cui il resistente non può accudire i figli perché impegnato la lavoro.
In considerazione della stabilità raggiunta e dei tempi sostanzialmente paritetici di permanenza dei minori presso i genitori, considerando i minori redditi della madre a fronte dei maggiori redditi del padre, ma valutando i costi gravanti sul resistente (rata di mutuo e costi per colf e baby sitter) il Collegio stima equo confermare i provvedimenti provvisori vigenti prevedendo il mantenimento ordinario diretto della prole nei periodi di permanenza presso ciascun genitore.
Al di fuori delle spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, per la qualificazione delle spese straordinarie e per gli altri aspetti indicati nel Protocollo, occorre precisare che in ragione del mantenimento diretto i costi di abbigliamento, di mensa scolastica e di trasporto da e per la scuola (normalmente esclusi dalle spese straordinarie quando vi sia assegno di mantenimento) devono essere parimenti suddivise al 50% tra i genitori. In ragione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti deve essere confermato che i genitori saranno gravati dalle spese straordinarie e da quelle sopra indicate nella misura del 50% ciascuno.
Nel corso del procedimento le parti avevano raggiunto un accordo sulla ripartizione dei sostegni ricevuti per i minori prevedendo che il padre avrebbe riscosso l'assegno unico, pari ad euro 850 per i tre figli e la madre le altre indennità, pari a circa 520 euro. Nella precisazione delle conclusioni i difensori delle parti non hanno richiamato tale accordo. Ritiene tuttavia il Collegio che sia congruo confermare tale statuizione (presente nei provvedimenti presidenziali), rispetto alla suddivisione di tutti i sostegni al 50% tra i genitori, essendo giustificata la percezione di importi maggiori da parte del resistente valutando i maggiori oneri sullo stesso gravanti per l'accudimento dei minori (colf e baby sitter).
Assegno di mantenimento della resistente
13 All'esito dell'istruttoria la situazione economica delle parti è stata accertata come illustrato nel punto precedente.
Elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, e dalla sussistenza di una rilevante disparità economico patrimoniale tra le parti.
Alla luce della situazione economico reddituale delle parti come ricostruita al punto precedente la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente non può essere accolta mancando il presupposto principale costituito dalla rilevante disparità economico patrimoniale tra le parti, in quanto il reddito del resistente decurtato dalle spese fisse non risulta superiore a quello della ricorrente.
Pertanto la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente deve essere respinta.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione e della materia trattata deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la separazione personale tra i signori e coniugi Parte_1 CP per matrimonio celebrato in SPOLETO - PG in data 18/03/2010 ;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SPOLETO - PG (atto 2, parte 1,anno 2010);
affida i figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione, salute, determinazione del luogo di residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi;
14 - dispone che i genitori permangano con i figli salvo diverso accordo scritto, da raggiungere anche con l'ausilio dei responsabili del Servizio Sociale, con le seguenti modalità: la madre terrà con sé i figli dal martedì all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16,30) fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero fino alle ore 10,00) e a fine settimana alterni;
lunedì e giovedì i figli permarranno con il padre. Per l'estate il figlio minore andrà con gli operatori per tre settimane in un centro, le due minori verranno collocate presso un centro estivo scelto dai genitori. In mancanza di collocazione presso i centri e comunque per il mese di agosto i figli staranno a settimane alternate con ciascun genitore: la prima e la terza con la madre e la seconda e la quarta con il padre;
alternativamente con i genitori per le ulteriori festività;
- assegna al padre la casa familiare, con quanto in essa contenuto;
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli nei periodi di permanenza presso di sé, disponendo che il padre riscuoterà il 100% dell'assegno unico, per i tre figli, la madre percepirà il 100% delle altre indennità erogate per la prole;
-dispone che i genitori contribuiscano entrambi nella misura del 50% ciascuno per le spese straordinarie e per le altre spese per i figli, secondo quanto indicato in motivazione;
- rigetta la richiesta di contributo al di lei mantenimento formulata dalla ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale del per il sostegno e monitoraggio del nucleo familiare, disponendo che sia Parte_2 proseguito servizio di educativa domiciliare sia presso l'abitazione del padre che presso quella della madre per il massimo di ore disponibili, e siano proseguiti tutti i sostegni in essere anche presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile della , disponendo l'inoltro della CP_4 sentenza anche a tale Servizio;
i responsabili dei servizi indicati in presenza di condotte dei genitori pregiudizievoli per la prole dovranno compiere segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per le valutazioni di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 1 luglio 2025.
Presidente est.
dr.ssa Monica Velletti
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