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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione pecializzata in materia d'impresa riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 731/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC. ), nato in CASTIGLION Parte_1 C.F._1
FIORENTINO (AR) il 11/04/1994, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA
FIRENZE, 52 88900 CROTONE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIZZA VINCENZO
MARIA e CAVARRETTA SILVANO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA CP_1 P.IVA_1
PALEOCAPA, 18/5 17100 SAVONA, rappresentata e difesa dall'Avv. CARATTI
GIUSEPPE AMEDEO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma RT di Appello adìta, disattesa ogni contraria Pt_1
istanza, deduzione ed eccezione,
- riformare integralmente la sentenza n.1383/2023, pronunciata dal Tribunale di Genova -
Sezione V nel giudizio distinto a R.G. con il n. 15391/2019, pubblicata il 09.06.2023 e
1 notificata in data 19.06.2023, accogliendo la domanda originariamente proposta dalla sig.
nei confronti della società Parte_1 CP_1
- condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
Per l'appellata “Piaccia alla RT di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis CP_1
1) dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare il gravame proposto dal signor Pt_2
, in quanto integralmente infondato in fatto e in diritto;
[...]
2) dichiarare tenuta e condannare parte appellante al pagamento in favore della società appellata di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c.;
3) vinte le spese di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 1383/2023 del 09/06/2023, il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, si pronunciava nella causa promossa da , nei Parte_1 confronti di per ottenere la declaratoria di annullamento dell'atto di cessione delle CP_1
domande nazionali e internazionali di brevetto per invenzione di un particolare sistema antifurto di cavi di rame e di fibra ottica, rivendicando la titolarità delle privative ai sensi dell'art. 118 c.p.i.. Il Tribunale così decideva: « - rigetta le domande attoree;
- dichiara tenuta e condanna la parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della parte convenuta che liquida in € 5431,00 per compenso oltre spese generali IVA e CPA ed esborsi».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa RT , con Parte_1
atto notificato in data 18/07/2023.
Con comparsa si costituiva la quale instava per l'inammissibilità e, comunque, il CP_1 rigetto dell'appello.
Interveniva altresì il Procuratore Generale presso la RT d'Appello di Genova, rimettendosi nel merito alle decisioni della RT.
Con ordinanza in data 18/01/2024 la RT rinviava all'udienza del 15/1/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma
1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 15/1/2025, il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 28/01/2025, riservava la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE RIGETTATO.
2 1) SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - eccepisce l'inammissibilità CP_1 dell'appello proposto da in quanto «inteso a censurare un'argomentazione della Pt_1 sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” e, pertanto, non costituente una “ratio decidendi” della medesima» (sic, pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in appello). L'appellata sostiene che tutti e tre i motivi di appello attengono unicamente alla prova del presunto inadempimento di di fronte al legittimo esercizio da parte di CP_1
del diritto di ottenere la restituzione del brevetto ai sensi dell'art. 8 della Pt_1
“Manifestazione di intenti” (cfr. prod. 2 – DSG), che attribuisce a la facoltà di Pt_1 rientrare in possesso del brevetto qualora il mercato non risponda positivamente all'offerta dei prodotti discendenti dal brevetto stesso. Ciò premesso, l'appellata chiede che l'appello venga dichiarato inammissibile, atteso che: 1) la domanda avente ad oggetto l'inadempimento di non figura tra quelle proposte da nell'ambito del CP_1 Pt_1 giudizio di primo grado, dove le pretese di quest'ultimo si basavano al contrario sulla non vincolatività della “Manifestazione di intenti”, cioè si fondavano su una «tesi evidentemente incompatibile con quella che assume l'inadempimento di una clausola contenuta in tale documento» (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta in appello); 2) i passi motivazionali censurati da non possono essere oggetto di impugnazione per Pt_1
difetto di interesse, in quanto le affermazioni ivi contenute non spiegano alcuna influenza sul dispositivo della sentenza impugnata. quindi, previo accoglimento CP_1 dell'eccezione, domanda il risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96, comma 3,
c.p.c., avendo l'appellante agito nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
2) LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Nella sentenza impugnata si legge:
a) a pag. 5, nella ricostruzione dei fatti causa: «Sulla scorta dei fatti sin qui descritti l'attore ha sostenuto l'invalidità degli atti di cessione relativi al brevetto nazionale e alla domanda di brevetto internazionale ai sensi dell'art. 1439 c.c. assumendo di essere stato vittima di artifizi e raggiri determinanti del suo consenso. Ha sostenuto in primo luogo che la “Manifestazione di intenti” del 31.01.2018 debba essere considerata una regolamentazione provvisoria e preparatoria, non vincolante (nell'ultimo punto della scrittura è previsto che “Il presente atto
… non impegna giuridicamente i contraenti”) in vista della conclusione di un successivo accordo contrattuale, nel quale definire il valore di mercato del brevetto e le modalità del suo conferimento nella costituenda società».
b) a pag. 9: «Sulla validità delle cessioni e sull'insussistenza di vizi del consenso - L'atto di cessione di un brevetto non richiede la forma scritta ad substantiam, che è prevista solo per
3 la trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti. Al riguardo la giurisprudenza riconosce la possibilità di provare l'avvenuta cessione dei diritti patrimoniali del brevetto anche tramite presunzioni semplici (in tal senso Cass. civile sez. I, 24/05/2018, n.12971). Non ha perciò pregio la tesi attorea secondo cui il conferimento del brevetto alla società vrebbe CP_1
dovuto richiedere la stipula di un atto pubblico redatto da un notaio. La dichiarazione di avvenuta cessione del brevetto nazionale n°102015000051147, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dall'attore, è senz'altro idonea a provare il trasferimento della privativa.
Si rileva a tal proposito che l'atto di mera ricognizione di un contratto di cessione a forma libera, anteriormente concluso, anche se non produce effetti traslativi, estende i suoi effetti alla “pubblica ed ufficiale esternazione del fatto che la cessione sia, tra le parti, precedentemente intercorsa, sebbene nella forma libera consentita dall'ordinamento” (cfr.
Cass. 28/6/2017, n. 16175; Cass. 5/4/2017, n. 8796). Nessun pregio riveste poi l'eccezione riguardante l'assenza di data certa in quanto la registrazione presso l'Ufficio Controparte_2
e marchi (UIBM) avvenuta in data 09.04.2018 ha conferito data certa alla scrittura ai sensi dell'art. 2704 c.c., come emerge dalla visura UIBM prodotta dal medesimo attore (cfr. prod.18). La scrittura privata redatta e sottoscritta dall'attore in data 22.2.2018 documenta l'avvenuta cessione della domanda di brevetto internazionale n. PCT/IB2016/055440 del 13 settembre 2016 (cfr. prod. 5 di parte convenuta). Anche di questa scrittura parte attrice non ha disconosciuto la sottoscrizione lamentando solo che l'atto le sarebbe stato sottoposto in lingua inglese, circostanza quest'ultima che avrebbe inciso sul processo formativo del consenso e che rileverebbe ai sensi dell'art. 1439 co.2 c.c. sotto forma di dolo. Al riguardo si osserva che il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto. A prescindere quindi dal fatto che l'uso della lingua inglese non può in alcun modo integrare un artifizio o un raggiro in quanto ben avrebbe potuto pretendere Pt_1
dalla controparte la versione del documento contrattuale in lingua italiana o rivolgersi ad un interprete per la traduzione del testo (si ricorda infatti che è l'attore stesso a riconoscere di aver ricevuto la scrittura via mail e di averla restituita a ) si deve Parte_3
evidenziare come già in sede di redazione della scrittura privata del 31.01.2018, denominata
“Manifestazione di intenti”, emergesse nei vari passaggi, che si riportano qui di seguito, la chiara volontà della parte attrice di conferire il brevetto per cui è causa alla costituenda società».
c) a pag. 10: «Benché l'art. 11 della “Manifestazione di intenti” escludesse la vincolatività delle pattuizioni in essa contenute (“il presente atto costituisce esclusivamente una
4 manifestazione di intenti e non impegna giuridicamente i contraenti”) va rilevato che il successivo comportamento delle parti ha puntualmente confermato la volontà di dare attuazione a tale regolamento negoziale. Invero l'atto costitutivo della del CP_1
12/2/2018, i patti parasociali del 14/2/2018 che contemplano il diritto di veto del socio
[...]
sull'alienazione del brevetto a terzi, l'atto di cessione della domanda di brevetto Pt_1
internazionale del 22/2/2018 e la dichiarazione di avvenuta cessione della domanda di brevetto italiano del 9/4/2018 rappresentano 'inequivocabile manifestazione della volontà dell'attore di dare attuazione alle pattuizioni della “Manifestazione di intenti”, attraverso il trasferimento della titolarità del brevetto nazionale ed internazionale alla società a fronte della sua partecipazione societaria del 40% , della corresponsione della iniziale somma di
€ 40.000,00 nonché della successiva corresponsione dell'ulteriore somma di € 40.000,00».
d) a pag. 11: «Infine l'istruttoria orale non ha portato a provare l'assunto attoreo relativo alla mancata risposta del mercato al brevetto, situazione che sulla scorta di quanto previsto al punto 8 della “Manifestazione di intenti” avrebbe attribuito a la facoltà entro il Pt_1
20.1.2019 di rientrare in possesso del brevetto a seguito del rimborso totale delle spese e degli esborsi sostenuti dalla New Co. L'unico testimone che ha riferito in merito a tale circostanza è il padre dell'attore, , il quale, in ragione del suo diretto Testimone_1
coinvolgimento nella vicenda deve ritenersi incapace a testimoniare ex art. 246 cpc. Il testimone, infatti, all'udienza del 14.10.2021 dopo aver confermato il capo a) dedotto da parte attrice nella seconda memoria 183 co.6 cpc ha dichiarato “Io ero preoccupato perché dovevo restituire secondo gli accordi dei denari alla famiglia che mi aveva prestato Per_1
€ 40.000, a titolo di finanziamento. Se il mercato non rispondeva sui prodotti io avevo il diritto di recuperare e di far fruttare il brevetto”. Da tali dichiarazioni si desume invero che la somma di €40.000,00 versata in occasione della cessione del brevetto, era stata ricevuta direttamente dal teste, che quindi aveva una interessenza diretta nel negozio».
II) I motivi di gravame articolati dall'appellante sono quelli di seguito riportati:
PRIMO MOTIVO – ERRONEA RICOGNIZIONE DEI FATTI OPERATA DAL PRIMO
GIUDICE ALLA LUCE DELLE PROVE RACCOLTE – MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLE E
NON PLAUSIBILE - L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale, da un lato, ha ritenuto comprovato l'accordo relativo al trasferimento della titolarità del brevetto a favore di e, dall'altro, ha ritenuto non provata la circostanza CP_1 che il mercato non aveva risposto positivamente all'offerta dei prodotti discendenti dal brevetto. L'appellante, in particolare, deduce che il Tribunale di Genova ha omesso: 1) «di apprezzare con la necessaria severità la verità intrinseca delle dichiarazioni testimoniali a
5 fronte di un contegno reticente assunto dai testi di controparte (Dott. , Testimone_2 consulente della società, e Sig.ra , Presidente all'epoca dei NE
fatti della sulla circostanza afferente il riscontro o meno da parte del mercato CP_1
rispetto ai prodotti discendenti dal brevetto»; 2) «di valutare tale contegno processuale
(ovvero la reticenza dei testi) (…) [avendo riguardo al] comportamento tenuto prima della instaurazione del giudizio della stessa , rimasta sempre silente sulla medesima CP_3
questione (il riscontro del mercato), sebbene più volte sollecitata al riguardo dal sig.
[...]
» (cfr. pag. 8 dell'atto di appello). , quindi, si duole del fatto che il Parte_1 Pt_1
Tribunale, nell'apprezzare le risultanze istruttorie, non avrebbe considerato che: i)
[...]
, non ha mai smentito la circostanza che il mercato aveva dato riscontri Controparte_4 negativi rispetto all'offerta dei prodotti discendenti dal brevetto;
ii) i testi e Tes_2 Per_1 avevano dichiarato di non ricordare la risposta del mercato. L'appellante sostiene che sarebbe stata raggiunta la prova del mancato riscontro del mercato e, quindi, del successivo inadempimento di rispetto all'obbligo di restituzione del brevetto, previsto dall'art. CP_1
8 della “Manifestazione d'intenti” intercorsa tra la stessa e . CP_1 Pt_1
SECONDO MOTIVO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. – ERRONEA
VALUTAZIONE ED APPREZZAMENTO DEI CONTENUTI DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE - L'appellante sostiene che il
Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare il comportamento di sia CP_1 processuale che extraprocessuale. Sotto il profilo della condotta processuale, l'appellante deduce che: 1) le dimissioni, in corso di causa, di dalla carica NE
di Presidente di erano finalizzate a farle perdere la legittimazione a rendere CP_1
interrogatorio formale «dopo che il Giudice di primo grado aveva assunto la riserva sulle richieste istruttorie, tra le quali, appunto, l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice con il legale rappresentante della società nella persona della signora NE
, che era a conoscenza dei fatti di causa, in quanto, nominata al momento della
[...] costituzione della società, aveva seguito tutta la vicenda» (cfr. pag. 11 dell'atto di appello);
2) l'ex Presidente della società, chiamata a deporre come testimone, aveva reso dichiarazioni reticenti su aspetti decisivi, quali le caratteristiche e la titolarità del brevetto,
l'attività posta in essere dalla società con riguardo allo sviluppo dell'invenzione e il mancato interesse da parte del mercato rispetto ai prodotti discendenti dal brevetto;
3) anche il consulente della società, , aveva reso dichiarazioni reticenti;
4) il neo Testimone_2
Presidente della società, in sede di interrogatorio formale, si era limitato Persona_2
a dichiarare di non essere a conoscenza dei fatti di causa;
5) l'ex Consigliere di
6 amministrazione della società, , anch'egli dimessosi in corso di causa, Controparte_5
dichiarava di non ricordarsi se aveva rassegnato le proprie dimissioni. Quanto, invece, alla condotta extraprocessuale tenuta da l'appellante rappresenta che la società era CP_1
rimasta silente rispetto alle quattro pec con le quali chiedeva la restituzione del Pt_1 brevetto sul presupposto che il mercato non aveva recepito l'invenzione. L'appellante, quindi, sostiene che «l'avere di fatto sottratto il Presidente in carica al tempo dei fatti a rendere l'interrogatorio formale, la reticenza da parte dei testi escussi sulla circostanza del mancato riscontro del mercato, nonché il reiterato silenzio della società su situazioni di interesse della controparte (quale appunto il mancato riscontro del mercato) ed ancora, da ultimo, la messa in liquidazione della stessa società di fatto mai operativa, avrebbero dovuto condurre il Giudice di prime cure ad una ben diversa valutazione in ordine al raggiungimento della prova relativa alla mancata risposta del mercato al brevetto e, conseguentemente, a riconoscer e il diritto del sig. di rientrare in possesso del brevetto» (cfr. pagg. 13- Pt_1
14 dell'atto di appello).
TERZO MOTIVO – VIOLAZIONE DELL'ART. 246 C.P.C. – SULLA CAPACITÀ A
TESTIMONIARE DEL TESTE DE SIENA GIOVANNI - L'appellante, infine, lamenta la falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. in ordine all'incapacità a testimoniare di Testimone_1 sulla base dell'erroneo presupposto che questi aveva un interesse diretto nel negozio oggetto della controversia, in quanto dalla sua stessa deposizione emergerebbe che «la somma di €40.000,00 versata in occasione della cessione del brevetto era stata ricevuta direttamente dal teste» (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). L'appellante denuncia l'incongruenza dell'iter motivazionale seguito dal Tribunale, giacché Testimone_1
«pur coinvolto personalmente nella vicenda, non aveva alcun interesse giuridico, concreto ed attuale alla stregua dell'art. 100 c.p.c. in relazione ai fatti di causa, in quanto portatore di un interesse di mero fatto, che avrebbe giustificato da parte del primo giudice solo una valutazione sull'attendibilità del teste da effettuarsi evidentemente unitamente alle altre fonti di prova» (cfr. pag. 17 dell'atto di appello). , quindi, sostiene che il Tribunale non Pt_1 avrebbe tenuto distinta la capacità a testimoniare dall'attendibilità e veridicità della testimonianza: «dunque, nel caso di specie, il Tribunale, anziché dichiarare l'incapacità del teste avrebbe dovuto valutarne la sua attendibilità unitamente alle altre fonti di prova, e segnatamente, le dichiarazioni dei testi e reticenti sulla circostanza della Per_1 Tes_2
risposta del mercato al brevetto nonché sul comportamento silente che la società ha assunto di fronte alle molteplici richieste del signor in ordine alla medesima Parte_1 circostanza» (cfr. pag. 18 dell'atto di appello).
7 SUL RIESAME DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE - Sulla base dei predetti motivi,
l'appellante sollecita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto il Tribunale, tra le altre cose, non avrebbe adeguatamente valorizzato: 1) l'intervenuta pubblicazione delle due domande di brevetto presentate dalla con inventore;
2) CP_1 Persona_3
l'esito del giudizio di opposizione alla registrazione del brevetto proposta da nei Pt_1 confronti di per violazione dell'art. 12 c.p.i.; 3) l'inoperatività di e la sua CP_1 CP_1 successiva messa in liquidazione. L'appellante, in particolare, sostiene che «le circostanze evidenziate costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti che, unitamente all'istruttoria compiuta, avrebbero dovuto portato il Giudice di prime cure ad esprimere un giudizio differente riconoscendo la malafede contrattuale della società convenuta e, in ogni caso, il diritto del sig. ad ottenere la restituzione del suo brevetto, previo rimborso Parte_1
dei costi sostenuti dalla società, non essendosi registrato un positivo riscontro del mercato rispetto ai prodotti discendenti dal brevetto» (cfr. pag. 30 dell'atto di appello).
III) Nell'atto di citazione introduttivo del primo grado si legge:
a) a pagg. 22 – 23: «I fatti, come sopra descritti, delineano l'ipotesi tipica in cui il raggiro che inganna la parte (sig. ) non proviene da controparte (la Società), ma da un Parte_1 terzo ( ), così come disciplinata dall'art.1439, co.2 c.c., secondo cui la Persona_4 macchinazione in concreto perpetrata dal terzo va trattata come “dolo di parte”, che rende il contratto annullabile, solo se conosciuta dal contraente che se ne avvantaggia. Nella fattispecie non vi è dubbio che il dolo di era ed è conosciuto dalla Società, Persona_4
proprio in ragione dello stretto rapporto di parentela che intercorre tra e Persona_4
l'Amministratore Unico della la sorella . Vi è di più. CP_1 NE
Socio maggioritario della DSG è la EG HOLD s.r.l., altra società riconducibile alla famiglia
, di cui sempre è la rappresentante legale. Sempre Per_1 NE
che non si giunga a configurare in capo a una NE
rappresentanza meramente formale della attribuendo, invece, a la CP_1 Persona_4 qualità di vero e proprio amministratore di fatto della società Per l'effetto, poiché CP_1
nella vicenda in esame si è concretizzata una truffa contrattuale, la cessione della domanda di brevetto internazionale ed ogni altra eventuale cessione comunque intervenuta tra le parti e della domanda nazionale di brevetto devono essere annullate, in quanto il dolo-inganno
(sub specie di macchinazione) ha irrimediabilmente viziato la volontà dell'attore».
b) ancora a pag. 23: «4. La manifestazione d'intenti - In realtà, già la manifestazione d'intenti contiene i primi indizi della mala fede e del raggiro, anche se, come avevano già ben presente le parti, essa “non impegna giuridicamente i contraenti” (cfr. punto 11). Infatti, si
8 tratta di un testo che riguarda le modalità di una trattativa in corso e implica che il contratto
- al quale la trattativa è finalizzata - non sia ancora concluso. Nella fattispecie, la manifestazione di intenti si colloca allo stadio iniziale delle trattative e semplicemente documenta che il sig. e intendo avviare una contrattazione Pt_1 Persona_4
complessa e di rilevante valore economico, indicando i punti che si dovranno discutere e negoziare».
c) ancora a pagg. 25 e s.: «Ad ogni modo, pur volendo superare tale dato e, quindi, ritenere vincolante tra le parti la manifestazione d'intenti, non vi è dubbio che occorre avere riguardo all'atto nel suo contenuto integrale. In particolare, ci si intende riferire al punto 8) laddove si disciplina la facoltà per il sig. di rientrare in possesso del brevetto. Nel Parte_1 corso dell'assemblea tenutasi a Milano nel dicembre 2018, di fronte alle pressanti richieste del sig. , rappresentava che il mercato non Parte_1 NE Tes_3
aveva risposto positivamente. Tuttavia, contraddicendo tale affermazione e, in maniera assolutamente strumentale, contravvenendo agli accordi previsti dalla manifestazione di intenti, la società bonificava al sig. gli ulteriori € 40.000,00 (che Parte_1 nell'intenzione di avrebbero dovuto rappresentare il saldo del prezzo), proprio Persona_4
al fine di stabilire un vincolo contrattuale con un comportamento concludente (versamento del prezzo) e nel contempo impedirgli di poter esercitare la facoltà di cui al punto 8). Il sig.
, invece, proprio in ragione di quanto emerso nel corso dell'assemblea, Parte_1
inviava la sua richiesta di rientro nel possesso del brevetto chiedendo di conoscere tempi e modi per la restituzione delle somme».
IV) Al punto 8 della citata manifestazione di intenti (prod. 6) era previsto: «Le Parti concordano che il signor e/o il Socio della iferibile allo stesso , Tes_3 Pt_4 Tes_3
versano per conto della costituenda società (e successivamente alla costituzione tali somme dovranno imputarsi a “finanziamento soci”), al signor quanto segue (come già Pt_1 anticipato al punto 3 della presente): - € 20.000.00 alla sottoscrizione del presente accordo;
- € 20.000.00 alla costituzione della società e alla sottoscrizione degli eventuali Patti
Parasociali da concordare. Ulteriori € 40.000.00 saranno corrisposti, sempre dalla società, entro il 31/12/2018 e subordinato alla verifica che il mercato risponda positivamente all'offerta dei prodotti discendenti dal brevetto;
nel caso in cui non si avverasse quest'ultima ipotesi il Signor avrà facoltà di decidere di rientrare in possesso personalmente Pt_1
del brevetto a seguito del rimborso totale delle spese ed esborsi sostenuti dalla Pt_4
facoltà da esercitarsi entro il 20.01.2019 e completare con il rimborso entro il 28.02.2019».
9 V) Nella comunicazione a mezzo PEC del 7/1/2019 (doc. 27) inviata dal alla Pt_1
Società appellata, lo stesso, richiamando il punto 8) della “manifestazione di intenti” e assumendo comunicava:
VI) Tuttavia, nelle conclusioni formulate in primo grado, l'attore e attuale appellante chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – Sezione Specializzata in materia di impresa,
“contrariis reiectis”, così statuire: In via principale,
- accertare l'intervenuta truffa contrattuale ai danni del sig. per tutte le Parte_1 motivazioni di cui in atti” e quindi formulava tutta una serie di domande relative ai brevetti oggetto di causa, peraltro tutte dipendenti dall'accertamento della “truffa contrattuale”, così come di seguito riportate: « - per l'effetto, dichiarare l'annullamento della cessione del
22.02.2018 relativa alla domanda di brevetto internazionale n° PCT/IB2016/055440 del13.09.2016, N. Pubblicazione WO 2017/046696A1, dal titolo “Manhole comprising a device for safety closing and locking the manhole”, nonché di ogni altra eventuale cessione comunque intervenuta tra le parti della domanda nazionale di brevetto n° IT
102015000051144 del 14.09.2015 dal titolo “Dispositivo di chiusura e bloccaggio di sicurezza di una botola ad un telaio”; - per l'effetto, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 118 c.p.i. che il diritto al brevetto, con riferimento alla domanda di brevetto italiano per invenzione dal titolo “Dispositivo di chiusura e bloccaggio di sicurezza di una botola ad un telaio” n° [...] del 14.09.2015 ed il diritto sul brevetto successivamente
10 concesso in data 11.10.2018 n°102015000051144 spetta in via esclusiva al sig. Parte_1
;
[...]
- per l'effetto, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 118 c.p.i. che il diritto al brevetto, con riferimento alla domanda di brevetto internazionale per invenzione n° PCT/IB2016/055440 del 13.09.2016, N. Pubblicazione WO 2017/046696A1, dal titolo “Manhole comprising a device for safety closing and locking the manhole”, nonché alle successive estensioni effettuate direttamente dalla in Europa, Russia (Eurasia), Cina, Stati Uniti e CP_1
Canada, ed il diritto sul brevetto che nelle more venga eventualmente concesso spetta in via esclusiva al sig. ; Parte_1
- per l'effetto, ancora, disporre con sentenza il trasferimento a nome del sig. Parte_1
del brevetto a far data dal momento del deposito delle domande;
[...]
In via gradata
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di cessione redatto in lingua inglese, del
22.02.2018, avente ad oggetto la domanda di brevetto internazionale n°
PCT/IB2016/055440 del13.09.2016, N. Pubblicazione WO 2017/046696A1, dal titolo
“Manhole comprising a device for safety closing and locking the manhole”, per le motivazioni di cui in atti;
- accertare e dichiarare che nessun atto traslativo della titolarità della domanda italiana di brevetto dal titolo “Dispositivo di chiusura e bloccaggio di sicurezza di una botola ad un telaio” n° [...] del 14.09.2015 si è mai perfezionato tra le parti per le motivazioni di cui in atti;
- per l'effetto, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 118 c.p.i. che il diritto al brevetto, con riferimento alla domanda di brevetto italiano per invenzione dal titolo “Dispositivo di chiusura e bloccaggio di sicurezza di una botola ad un telaio” n° [...] del 14.09.2015 ed il diritto sul brevetto successivamente concesso in data 11.10.2018 n°102015000051144 spetta in via esclusiva al sig. ; Parte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 118 c.p.i. che il diritto al brevetto, con riferimento alla domanda di brevetto internazionale per invenzione dal titolo n°
PCT/IB2016/055440 del13.09.2016, N. Pubblicazione WO 2017/046696A1, dal titolo
“Manhole comprising a device for safety closing and locking the manhole”, nonché alle successive estensioni effettuate direttamente dalla in Europa, Russia (Eurasia), CP_1
Cina, Stati Uniti e Canada ed il diritto sul brevetto che nelle more venga eventualmente concesso spetta in via esclusiva al sig. ; Parte_1
11 - per l'effetto, ancora, disporre con sentenza il trasferimento a nome del sig. Parte_1
del brevetto a far data dal momento del deposito delle domande».
[...]
VII) In appello, il si limitava a chiedere di «riformare integralmente la sentenza Pt_1
n.1383/2023, pronunciata dal Tribunale di Genova - Sezione V nel giudizio distinto a R.G. con il n. 15391/2019, pubblicata il 09.06.2023 e notificata in data 19.06.2023, accogliendo la domanda originariamente proposta dalla sig. nei confronti della società Parte_1
, quindi richiamando le conclusioni riportate al punto che precede. CP_1
VIII) Appare evidente, alla luce di quanto così ricostruito:
a) che il in primo grado ha chiesto l'accertamento della “truffa contrattuale” e Pt_1
formulato esclusivamente domande relative ai brevetti connesse e conseguenziali all'accoglimento della domanda di accertamento della “truffa contrattuale”;
b) che, quanto alla “manifestazione di intenti”, il assumeva che non fosse Pt_1
giuridicamente vincolante;
c) che tuttavia, nell'ipotesi in cui la “manifestazione di intenti” fosse ritenuta giuridicamente vincolante, il allegava che il punto 8) gli avrebbe attribuito il diritto di ottenere la Pt_1 restituzione dei brevetti nell'ipotesi di mancata risposta del mercato, ma – come visto - non formulava alcuna domanda fondata su tale allegazione, essendosi limitato a formulare domande connesse e conseguenziali alla domanda di accertamento della “truffa contrattuale”;
d) che il giudice di primo grado ha ritenuto che il tenore della “manifestazione di intenti” escludesse la vincolatività delle pattuizioni in esse contenute, ivi compresa pertanto quella di cui al punto 8), che infatti l'attuale appellante invocava solo per l'ipotesi in cui la
“manifestazione di intenti” fosse ritenuta vincolante;
e) che la affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui la “manifestazione di intenti” non aveva efficacia vincolante e quindi si doveva avere riguardo soltanto al comportamento successivo, con il quale le parti avevano dato attuazione a quanto previsto nella
“manifestazione di intenti”, non è stata oggetto di specifica censura, il che comporta che sul carattere non vincolante delle pattuizioni di cui alla “manifestazione di intenti” si è formato il giudicato;
con la conseguenza che deve ritenersi formato il giudicato anche sul carattere non vincolante del punto 8) della “manifestazione di intenti”, della quale il ha Pt_1
allegato di essersi avvalso, senza peraltro svolgere alcuna specifica conclusione connessa a tale allegazione;
f) che il in appello non ha svolto motivi di censura con riferimento alle motivazioni Pt_1
e alle statuizioni della sentenza impugnata, con cui è stata esclusa la sussistenza della truffa
12 contrattuale e sono state rigettate le conseguenti domande, le uniche peraltro formulate in primo grado dal , con la conseguenza che su tali accertamenti e statuizioni si è Pt_1
formato il giudicato;
g) che il in appello ha svolto motivi di censura solo con riferimento alla Pt_1
motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non essere stato provato «l'assunto attoreo relativo alla mancata risposta del mercato al brevetto, situazione che sulla scorta di quanto previsto al punto 8 della “Manifestazione di intenti” avrebbe attribuito a la facoltà entro il 20.1.2019 di rientrare in possesso del Pt_1
brevetto a seguito del rimborso totale delle spese e degli esborsi sostenuti dalla New Co», ma ha chiesto l'accoglimento della “domanda originariamente proposta” e quindi solo della domanda relativa all'accertamento della truffa contrattuale e di quelle connesse e conseguenziali a tale domanda;
domande che peraltro erano le uniche formulate in primo grado, visto che parte attrice e attuale appellante non aveva svolto alcuna conclusione basata sull'assunto di cui si è appena detto;
h) che, essendo passate in giudicato le motivazioni e le statuizioni della sentenza impugnata con cui è stata esclusa la sussistenza della truffa contrattuale e sono state rigettate le connesse e conseguenziali domande, ne consegue che l'appello, con cui viene richiesto soltanto l'accoglimento di domande ormai rigettate con efficacia di giudicato, deve, questo profilo, considerarsi inammissibile e quindi non devono essere riesaminate, in questa sede, le domande in questione;
i) che - anche a voler ritenere che la domanda relativa alla restituzione dei brevetti sia stata formulata in primo grado, sulla scorta dell'allegazione che si è riportata, e quindi a voler esaminare nel merito i motivi d'appello - gli stessi sono palesemente infondati, al limite dell'inammissibilità, avuto riguardo al fatto che, secondo l'appellante, la prova in ordine all'assunto attoreo di cui al punto g) dovrebbe desumersi dalle dichiarazioni reticenti dei testi di controparte e dalla condotta processuale di controparte, ponendo in correlazione tali elementi con le dichiarazioni rese dal teste del quale peraltro è stata Testimone_1 ritenuta dal Tribunale l'incapacità a testimoniare;
j) che, al riguardo dell'incapacità a testimoniare di secondo quanto Testimone_1 riportato nella sentenza impugnata, «Il testimone … all'udienza del 14.10.2021 dopo aver confermato il capo a) dedotto da parte attrice nella seconda memoria 183 co. 6 cpc ha dichiarato “Io ero preoccupato perché dovevo restituire secondo gli accordi dei denari alla famiglia che mi aveva prestato € 40.000, a titolo di finanziamento. Se il mercato non Per_1 rispondeva sui prodotti io avevo il diritto di recuperare e di far fruttare il brevetto”. Da tali
13 dichiarazioni si desume invero che la somma di €40.000,00 versata in occasione della cessione del brevetto, era stata ricevuta direttamente dal teste, che quindi aveva una interessenza diretta nel negozio»;
k) che, anziché confrontarsi con tale motivazione, parte appellante si limita a insistere che il teste sarebbe portatore di un interesse di mero fatto, laddove è il teste stesso ad affermare di essere titolare del «diritto di recuperare e di far fruttare il brevetto», vale a dire del diritto in questione negli esatti termini in cui viene allegato da parte attrice;
Contr l) che, in ogni caso, come risulta dalla sentenza impugnata: … con bonifico bancario del 27.12.2018 corrispose a l'ulteriore importo di € 40.000,00, conformemente alla Pt_1
Manifestazione di intenti del 31.01.2018, che al punto 8 disponeva “ulteriori euro 40.000 saranno corrisposti sempre dalla società entro il 31 dicembre 2018 è subordinato alla verifica che il mercato risponda positivamente all'offerta dei prodotti discendenti dal brevetto” (cfr. all. n. 7 di parte convenuta)» (pag. 4), laddove, anche volendo ritenere vincolante “la manifestazione di intenti”, secondo il tenore inequivocabile della clausola 8, la facoltà riservata al di rientrare in possesso del brevetto - previo rimborso totale Pt_1
delle spese ed esborsi sostenuti dalla società - era subordinata alla mancata corresponsione dell'ulteriore importo di € 40.000,00 da parte della società medesima, all'esito della verifica circa la risposta positiva del mercato (verifica che evidentemente era prevista dell'interesse della società che aveva acquistato i brevetti);
m) che, dunque, essendo stato versato dalla società l'importo di € 40.000,00, l'esercizio della facoltà in questione era precluso dal : Pt_1
TANTO PREMESSO, L'APPELLO E' INFONDATO E DEVE ESSERE RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possa applicare una diminuzione di circa il 30% sui valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
14 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
Non sussistono i presupposti per l'emissione di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
La RT di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza impugnata Parte_1
pronunciata inter partes in data 09/06/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 12.156,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 03/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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