Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10299/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 10299/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO ( ) VIA C.F._2
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO ( ) VIA C.F._2
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4 BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO ( ) VIA C.F._2
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5 BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO ( ) VIA C.F._2
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._6 BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO ( ) VIA C.F._2
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOLOGNESI RICCARDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._7 BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO ( ) VIA C.F._2
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO
00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOLOGNESI RICCARDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNESI Parte_7 C.F._9 RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO ( ) VIA CRESCENZIO, 38 C.F._2
00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOLOGNESI RICCARDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._10 BOLOGNESI RICCARDO e dell'avv. FRASCA EUGENIO ( ) VIA C.F._2
CRESCENZIO, 38 00193 ROMA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BOLOGNESI RICCARDO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOFFERI MARIO e Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. VELLA LUCIANO ( ) CORSO MATTEOTTI, 10 20122 C.F._11
MILANO; elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 10 20121 MILANO presso il difensore avv. SCOFFERI MARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2 PESSI ROBERTO e dell'avv. FABOZZI RAFFAELE ( ) Indirizzo C.F._12
Telematico; elettivamente domiciliato in VIA PO, 25/B 00198 ROMA presso il difensore avv.
PESSI ROBERTO
RESISTENTI
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 2/9/24, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio
[...]
e al fine di ottenere l'accoglimento delle CP_2 Controparte_3
seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la nullità /invalidità /inefficacia, ai sensi degli artt. 2112 c.c. e/o 1406 c.c. e/o 1418 c.c. e/o 1344 c.c. nei confronti dei ricorrenti, della cessione dei presunti rami d'azienda descritta in narrativa e intervenuta tra e CP_2
già , in quanto posta Controparte_3 Controparte_3
in essere in assenza dei necessari presupposti di legge e, in ogni caso, finalizzata a realizzare, contra legem, un piano di riduzione del personale;
per l'effetto, condannare in persona del l.r.p.t., al ripristino del loro rapporto di CP_2
lavoro alle sue dipendenze, con decorrenza 15 gennaio 2024, senza soluzione di continuità e, comunque, accertarne la loro prosecuzione ed esistenza;
In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di lite, ex d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m.37/18 anche in ordine ai criteri di liquidazione delle spese in ragione della pluralità degli assistiti, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge”.
I ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità e l'inefficacia della cessione dei loro rapporti di lavoro, attuata mediante conferimento in natura di rami d'azienda con efficacia dal 15 gennaio
2024 a Controparte_3
Nel ricorso si dà atto che, a partire dall'anno 2016, la gestione delle NPE (non performance exposures - crediti deteriorati) delle varie Banche costituenti il Gruppo è stata frazionata attribuendo la gestione di tutte le posizioni classificate come “sofferenze” (o NPL) a un'altra Contr Società del Gruppo, d'ora in poi solo ). Controparte_4
Nel ricorso si dà atto che, degli odierni ricorrenti, alla data del 31 marzo 2023, lavoravano in
Contr
, quali addetti alla gestione degli NPL, distaccati da , le sigg.re CP_2 [...]
, e tutte assegnate all' Parte_5 Parte_7 Parte_1 Parte_3
UFFICIO NORD-OVEST, con sede di lavoro a Milano.
Gli altri 5 ricorrenti, ossia i sigg.ri , , Parte_8 CP_1 Parte_2
, e si occupavano
[...] Parte_6 Parte_4
dei cosiddetti UTP (unlikely to pay) pur appartenendo a uffici diversi in ragione della tipologia del soggetto coinvolto (ad es., impresa o privato).
Successivamente, è stata attuata, con effetto dal 31 marzo 2023, la fusione per incorporazione Contr Contr di in . I lavoratori distaccati in , sono quindi rientrati in ed assegnati, CP_2 CP_2
solo a partire dal 31 marzo 23, agli uffici poi ceduti.
Gli altri 5 tra i ricorrenti, sempre a partire da tale data, sarebbero stati accorpati nel “presunto
RAMO DI AZIENDA NPL”, poi ceduto, in applicazione dell'art. 2112 c.c. con decorrenza
Contr 15 gennaio 2024 a Quest'ultima, altro non sarebbe che una scatola vuota, una “NewCo” priva di ulteriori strutture, se non di quelli che e il comproprietario le CP_2 CP_7
hanno conferito.
I ricorrenti hanno quindi riferito di aver impugnato stragiudizialmente l'operazione de qua, mediante impugnazione effettuata a mezzo pec e lettera raccomandata del giorno 8 marzo
2024. Hanno, altresì, riferito di aver appreso che, in data 7 giugno 2024, società Per_1 competitor del aveva «siglato un accordo vincolante per CP_7
l'acquisizione del 100% del capitale sociale di , ulteriormente aggravando la CP_3
situazione d'incertezza sul proprio futuro lavorativo, specie in considerazione del fatto che il soggetto acquirente, negli ultimi anni, ha attuato diverse procedure di riduzione del personale e, a quanto consta, presenta una situazione contabile definita «pessima» dalle riviste di settore.
In diritto, i ricorrenti hanno sostenuto l'insussistenza dei presupposti per applicare l'articolo
2112 c.c., nonché la contrarietà a norme imperative di legge ovvero la frode alla legge dell'operazione effettuata dalla Hanno, altresì, sostenuto l'assenza del requisito della CP_2
Contr preesistenza dei rami ceduti a il difetto della loro autonomia organizzativa, gestionale e funzionale e, conseguentemente, l'inefficacia della cessione effettuata.
2. si è costituita con memoria con cui ha contestato il ricorso di cui ha chiesto il CP_2
rigetto. La banca ha sostenuto la legittimità del proprio operato, rappresentando che, al fine di ridurre il costo del c.d. «rischio prospettico», il Gruppo ha avvertito la necessità di limitare la propria esposizione sui NPE (crediti deteriorati), concentrandosi sul proprio “core business”.
In particolare, al fine di dar seguito alla strategia di “derisking” perseguita dal Gruppo negli ultimi anni, si era resa necessaria per la Banca la dismissione delle «attività non-core», tramite la «cessione della piattaforma interna di recupero sofferenze e UTP …».
, pertanto, si legge in memoria, realizzava una joint venture con il e, CP_2 CP_7
con effetto dal 31 marzo 2023, procedeva a modificare il proprio assetto organizzativo
Contr provvedendo dapprima a fondere per incorporazione e, una volta fatto ciò, a riorganizzare la propria struttura dedicata agli Sono stati, Parte_9
quindi, organizzati due Rami, poi oggetto di cessione, che hanno continuato ad operare all'interno di fino al 14 gennaio 2024 (e dunque, per un periodo di 10 mesi) in CP_2
autonomia.
ha dato atto di aver sempre effettuato le dovute comunicazioni alle OOSS ex L. n. CP_2
428/1990 e di aver concluso con le stesse un accordo il quale prevede l'applicazione ai lavoratori ceduti del CCNL e delle normativa di secondo livello applicata presso , il CP_2
Contr mantenimento di una serie di condizioni contributive e una garanzia di riassunzione ove dovesse “chiudere nell'arco dei 5 anni successivi alla cessione dei rami una delle sedi operative presso cui verranno assegnati i dipendenti ceduti, con conseguente trasferimento collettivo degli stessi ad una distanza superiore a 75 km”.
In diritto, ha sostenuto l'irrilevanza del requisito della “preesistenza” ai fini della CP_2
configurabilità di un ramo d'azienda e, nella specie, ha argomentato in merito alla sussistenza di quest'ultimo e alla legittimità dell'operazione posta in essere.
3. si è costituita con memoria con cui ha chiesto il Controparte_3
Contr rigetto del ricorso. La difesa di si fonda, in estrema sintesi, sul difetto di interesse ad agire in capo ai ricorrenti e, nel merito, sulla legittimità del trasferimento dei rami, in quanto autonomi e funzionali e in grado di operare senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.
4. La causa, fallita la conciliazione, sentiti i testi e disposto il deposito dell'allegato 4.2.1. del documento 57 di , è stata decisa a seguito di discussione orale con lettura del CP_2
dispositivo e riserva del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
***
Contr 5. L'eccezione di difetto di interesse ad agire dei lavoratori, sollevata da è infondata in quanto “in tema di trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio che nel complesso di beni oggetto di trasferimento non è ravvisabile un ramo d'azienda, e, quindi, in difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Tale interesse non viene meno né in caso di svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all'esito del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario” (Cass. n. 18948 del 2021).
6. L'istruttoria orale ha avuto a oggetto (i) le mansioni svolte in concreto dai ricorrenti nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2023 e il 14 gennaio 2024 e (ii) il confronto tra queste ultime e quelle disimpegnate sia prima sia dopo la cessione.
7. I testi, escussi all'udienza del 9 gennaio 2025, hanno reso le dichiarazioni che di seguito si riportano.
CP_ Cont Mi chiamo n…. Indifferente. Ho lavorato per per sino al 2023 e Testimone_1 poi nuovo per sino al 30 ottobre 2023, da ultimo ero vicedirettore e responsabile del servizio CP_2 sofferenze a Modena. Ero responsabile delle colleghe della sezione di Milano, del comparto sofferenze, e Mi sono dimesso. Sono sempre stato dipendente di Pt_3 Pt_7 Pt_5 Pt_1 Cont dal 2001 e solo distaccato in . CP_2
Il 31 marzo 23 siamo stati reinseriti in mentre prima eravamo una società consorziata che CP_2 gestiva le sofferenze del gruppo per intero.
Nel rientrare non tutti hanno continuato a svolgere le stesse mansioni, le ricorrenti che prima ho menzionato hanno continuato a occuparsi, di sofferenze. Mentre però prima si occupavano anche delle attività connesse al post cessione, agli adempimenti relativi alle pratiche cedute, dopo il post cessione queste attività competevano al servizio work out creato ad hoc con il nostro reinserimento in
. CP_2
Cont Non tutti gli addetti al work out provenivano da , al servizio sofferenze è rimasta solo la gestione delle sofferenze.
Le colleghe hanno quindi continuato a svolgere le loro mansioni salvo quanto conferito al servizio Cont work out. Al servizio work out sono stati addetti anche dipendenti provenienti da ad es.
, , , e in generale quelli dell'ufficio di Per_2 Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
Bra, IL ,. Questi ultimi non sono stati inseriti nel servizio sofferenze e si sono dedicati CP_8 alle attività che prima erano di corollario. Alcuni sono stati dirottati alle sofferenze leasing.
Non so riferire in merito alle mansioni svolte dagli altri ricorrenti i cui nomi mi sono letti, non erano nel mio perimetro.
Il work out si occupava di post cessione, di cause passive, del pagamento delle fatture dei legali in riferimento a pratiche cedute, anche sofferenze attinenti al leasing.
Non sono a conoscenza di cosa sia stato ceduto a perché sono andato via prima. CP_3
Adr, le ricorrenti si occupavano anche dell'escussione delle garanzie medio credito centrale ante 31 marzo 23 e hanno continuato a farlo, non è passata al work out.
Mi chiamo . Indifferente. Lavoro per da febbraio 2021 ora a Testimone_2 CP_2
Bergamo e sono addetto anche al settore UTP. Ho lavorato con ma in Ubi Banca. Il mio Parte_6 ufficio si occupa di tenere i rapporti tra e Da gennaio 2024, dopo la cessione dei CP_3 CP_2 colleghi, devo gestire loro richieste sui contratti e su informazioni contabili cui non hanno accesso, accolgo nulla osta sui confini e consento o meno operazioni di sconfino alle filiali, mi occupo di autorizzare i business plan e le delibere di classificazione a sofferenza, le mie autorizzazioni dipendono dagli importi.
Prima della cessione lavoravo nell'ufficio credito anomalo corporate, prima solo Lombardia, poi
Nord e gestivo un portafoglio di posizioni in carico all'ufficio. Immagino che abbiano iniziato a chiedere a me queste autorizzazioni in quanto è un gestore, non è titolare del credito. CP_3
L'autorizzazione è necessaria oltre una certa soglia, per il resto ha autonomie proprie, oltre CP_3 subentra . Quello che ho riferito riguarda, come detto, solo gli addetti al settore UTP. CP_2
Prima del gennaio 2024 alcuni colleghi erano nel mio stesso ufficio, ma non i ricorrenti, chiedo di controllare il cellulare per le date.
Il giudice autorizza.
Da marzo 23 sono stato assegnato all'ufficio credito anomalo corporate Nord da febbraio 2021 ero assegnato sempre all'ufficio credito anomalo corporate dove non lavoravano i ricorrenti ma alcuni colleghi poi passati in CP_3
I ricorrenti lavoravano per quanto ne so in uffici credito anomalo ma non nel mio quindi non so riferire con precisione sulle loro mansioni.
Mi chiamo … Indifferente. Lavoro per da settembre 2016 e Testimone_3 CP_2 sono responsabile della sezione credit management e work out.
Sono a conoscenza delle mansioni svolte dai ricorrenti, attualmente sono passati a ora una CP_3 parte si occupa di recupero crediti, di sofferenze e una parte degli UTP. Precedentemente, anche, si occupavano di sofferenze e UTP.
Il work out gestisce le sofferenze nuove che non possono essere passate a per clausole CP_3 contrattuali e gestisce i rapporti con la società di recupero dei crediti.
Il 31 marzo 23 è stata incorporata crediti e abbiamo riportato dentro alla Controparte_9 mia struttura la funzione di recupero.
Sia prima sia dopo la cessione hanno continuato a svolgere le stesse mansioni. Mi riferisco al periodo post 31 marzo 23 perché non ero in BCM.
Cont Adr sono membro del CdA non delegato della resistente rappresento che la possiede al CP_2
30%. Sono stato AU della società per un certo periodo al momento della sua costituzione, mi sono occupato di adempimenti amministrativi.
Adr, da marzo 23 e gennaio 24 il work out NPL della mia attuale struttura si occupava prevalentemente di leasing e di crediti di B Banca, non passati a CP_3
La restante parte di work out che seguiva le sofferenze è passata a CP_3
Cont Posso confermare che gli addetti al servizio sofferenze poi passati a provenivano da . CP_3
Mi chiamo lavoro per dal 1996 e attualmente sono Testimone_4 CP_2 responsabile dell'ufficio Interfaccia Partner nella sezione management work out a Modena. Mi Cont interfaccio con i ricorrenti dal 15 gennaio 24, da quando c'è questa partnership con Il contratto Cont di service con prevede dei processi operativi per sofferenze e UTP, con delibera da valuta CP_2
e autorizza le varie proposte dei gestori.
Prima della partnership non vi era questa struttura poiché non vi era questa necessità, vi era una gestione interna, con strutture deliberanti interne secondo organigramma.
Sono stato responsabile di alcuni ricorrenti , e per un periodo di Parte_10 Parte_6 Pt_4
11 mesi sino a marzo 2023, seguivamo gli utp sopra una certa soglia.
Da marzo 23 sono stati assegnati all'ufficio small and mid cap, gestivano posizioni UTP ma con soglia diversa.
Anche in fanno parte dell'ufficio small and mid cap. CP_3
Io da 31 marzo 23 a gennaio 24 mi sono occupato dell'ufficio corporate nord che seguiva gli UTP sino a un milione di euro. Con me non sono venuti i ricorrenti, come detto passati al small and mid cap, ma altri due colleghi, che lavorano tuttora in . Io non ho influito sulla selezione e non sono CP_2
a conoscenza dei criteri.
Mi chiamo il 13.8.76 e resid. Modena corso cavour 58. Indifferente. Testimone_5 Cont Cont Lavoro per dalla sua costituzione, prima lavoravo in non ho mai lavorato in . ORA CP_2 sono responsabile della divisione servicing, gestisco il credito anomalo, gli UTP.
Anche in gestivo gli Utp come responsabile del credito anomalo retail. CP_2
Lavoro con e gestiscono gli UTP sulle controparti Pt_4 Parte_6 Parte_11 Pt_8 aziende corporate, lo facevano anche in CP_2
Non ci sono stati cambiamenti nelle loro mansioni né è stato necessario far loro una formazione. Non facevano parte del servizio da me diretto prima del 31 marzo 23, vi è stata una riorganizzazione del credito anomalo, è stato creato l'ufficio small and mid cap da me diretto e vi sono stati assegnati i ricorrenti che prima ho nominato.
Svolgevano queste mansioni anche prima del 31 marzo 23, lo presumo trattandosi dello stesso portafoglio.
Non so le ragioni per le quali è stato creato questo ufficio.
Cont Ora in si occupano sempre di small and mid cap senza mutamenti nelle mansioni.
Cont Mi chiamo n… Indifferente. Lavoro a Modena per e sono responsabile del Testimone_6 servizio sofferenze NPL. PRIMA ero in e negli ultimi mesi, da ottobre 23 a gennaio 24, ero CP_2 responsabile del servizio sofferenze.
Sono addetti al servizio sofferenze e mi interfaccio con loro o con i Pt_1 Pt_7 Pt_5 Pt_3 loro team leader.
Cont In erano all'ufficio sofferenze nord ovest, provenivano da , vi sono stati sino a marzo 23. CP_2
Il cambiamento nelle mansioni o meglio la perimetrazione più ristretta delle mansioni dei ricorrenti vi
è stata a marzo 23 quando sono stati specificatamente addetti al recupero sofferenze attive e ai giudizi Cont a essi correlati, questo è anche quello che fanno in sostanzialmente.
Dal perimetro sono rimaste fuori le sofferenze estinte, crediti estinti in ragione del trasferimento di crediti a terzi o recupero integrali. Sono funzioni non transitate a marzo 23 nel servizio sofferenze di Cont e quindi non transitate in CP_2
Sono rimaste in Bper le funzioni attinenti al servizio work out, credo che tale servizio sia stato creato Cont in concomitanza con l'arrivo da , non sono a conoscenza dei criteri che hanno portato ad Cont adibire i ricorrenti e non altri colleghi con mansioni analoghe in a essere adibiti al perimetro del recupero sofferenze attive da marzo 23.
8. ha prodotto accordo quadro concluso il 30/11/22 con e con CP_2 CP_3
l'intermediario finanziario in base al quale “ in qualità di socio unico, CP_10 CP_2 costituirà una società per azioni di diritto italiano (“NewCo”) che, al perfezionamento dell'Operazione, sarà titolare della Licenza Ex Art. 115 per lo svolgimento dell'attività di recupero crediti per conto di terzi;
(B) fermo restando quanto previsto per la gestione della Piattaforma e per la gestione di
NewCo nel Periodo Interinale della Piattaforma ai sensi della Clausola 4.1.1, alla Data di Sottoscrizione dell'Atto di Conferimento, conferirà in natura in favore di NewCo le CP_2
attività, passività, dipendenti, contratti e altri rapporti giuridici relativi alla piattaforma interna per la gestione delle esposizioni deteriorate del Gruppo e in particolare: (A) CP_2
la business unit attualmente presente in dedicata alla gestione e al recupero degli CP_2
Unlikely-To-Pay Loans delle Banche (l'“Unità UTP”) e (B) la business unit dedicata alla gestione e al recupero dei Non-Performing Loans di attualmente gestita da CP_2 [...]
(l'“Unità NPL” e, insieme all'Unità UTP, le “Unità NPE”) e Controparte_4
(C) ogni altro elemento specificato nell'Allegato 4.2.1(A) (The Platform) ((A), (B) e (C), insieme, la “Piattaforma”) (…)”.
Costituzione della NewCo e Conferimento in natura
4.2.1. e prendono atto, convengono e accettano che le attività, le passività, i CP_2 CP_3
dipendenti, i contratti e gli altri rapporti giuridici facenti capo alla Piattaforma da trasferire, mediante conferimento in natura (il “Conferimento in Natura”), da a NewCo sono CP_2 riflessi nella situazione patrimoniale provvisoria al 31 ottobre 2022 di cui all'Allegato
4.2.1(A) (The Platform) e saranno dettagliati successivamente alla sottoscrizione del presente
Accordo Quadro, e al più tardi entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi prima del
Conferimento in Natura, fermo restando che il perimetro finale della Piattaforma resterà soggetto agli eventuali aggiustamenti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione fino alla data di riferimento del Conferimento in Natura che potranno essere negoziati in buona fede tra e In particolare, in relazione al trasferimento della Piattaforma, CP_2 CP_3 CP_2
farà in modo che nessun dipendente venga trasferito a NewCo mediante il Conferimento in
Natura, ad eccezione dei dipendenti e del personale elencati in un Allegato 4.2.1(B)
(Transferred Employees) che sarà concordato tra e e scambiato CP_2 CP_3 separatamente tra loro alla data del presente Accordo Quadro (i “Dipendenti Trasferiti”), fermo restando che e prendono atto e concordano che (i) l'elenco dei CP_2 CP_3
dipendenti e del personale di cui all'Allegato 4.2.1(B) (Transferred Employees) è aggiornato alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro e che tale elenco sarà modificato e integrato fino alla Data di Sottoscrizione dell'Atto di Conferimento (come di seguito definita) solo al fine di riflettere l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti e personale e le eventuali nuove assunzioni volte a sostituire tali dipendenti e personale (fermo restando che i termini e le condizioni di lavoro applicabili a tali nuovi dipendenti non saranno diversi da quelli applicati ai dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato), e (ii) i
Dipendenti Trasferiti saranno trasferiti alla NewCo mediante il Conferimento in Natura al verificarsi della condizione prevista ai sensi della Clausola 4.3.3” (v. doc. 57 ). CP_2
9. Nel corso del giudizio, a seguito dell'istanza della parte ricorrente, la scrivente ha disposto, non essendoci opposizione di , il deposito dell'allegato 4.2.1.. ha depositato solo CP_2 CP_2
l'allegato 4.2.1. (A) denominato “The Platform” e contenente la descrizione del patrimonio netto, ma non allegato (B) denominato “Transferred employees”. I ricorrenti hanno, quindi, chiesto la produzione anche di quest'ultimo documento il quale, essendo antecedente sia alla comunicazione alle OOSS sia alla cessione, dimostrerebbe la finalità elusiva dell'operazione, ossia che i lavoratori poi ceduti sono stati arbitrariamente “selezionati” per essere poi espulsi a gennaio 2024.
10. L'istanza dei ricorrenti è stata accolta anche in applicazione dell'art. 421 c.p.c., trattandosi di allegato di documento già prodotto dalla parte e il cui esame è idoneo a consentire la miglior comprensione del documento stesso.
11. L'allegato 4.2.1. (b) costituisce, pur senza indicarne i nomi, elenco dei lavoratori oggetto della cessione con riferimento al luogo di lavoro, alla retribuzione, alla residenza, all'anzianità aziendale, all'età anagrafica, al fatto che fruiscano o meno di smart working ovvero siano titolari di handicap o di permessi ex L. n. 104/92.
12. Pur non essendoci i nominativi è evidente che nell'elenco sono compresi anche i ricorrenti e la circostanza è stata ammessa anche dalla resistente nel corso della discussione.
13. Ora, vi è da chiedersi se la circostanza che i lavoratori fossero già stati individuati e abbiano, come visto dall'esame delle dichiarazioni testimoniali, esercitato determinate competenze, benchè a seguito di riorganizzazione e con qualche mutamento, per 10 mesi prima della cessione, renda la cessione stessa inefficace.
14. L'art. 2112 c.c., modificato al fine di conformarsi alle disposizioni della Direttiva UE n.
2001/23/ce dispone: “[I]. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
(…) [V]. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (…).
15. La Corte di Cassazione sez. lav., con recente pronuncia n. 24475/2024 ha ribadito che “ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del D.Lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va, quindi, letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" -Corte di
Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017-" (v.
Cass. 22249 del 2021; nello stesso senso v. Cass. n. 29203 del 2021 non massimata;
Cass. n.
19034 del 2017).”
16. Come chiarito dal Tribunale di Milano con pronuncia n. 1867/23, non sussiste il requisito della preesistenza ove ciò che è stato ceduto al cessionario non preesisteva come tale presso il cedente, ma è stato estrapolato ai fini della cessione al cessionario. Nella sentenza, che si richiama poiché la si condivide anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., si legge: “Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, in ogni caso, la vicenda circolatoria, per rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, deve riguardare “un'entità costituita da un complesso organizzato di persone ed elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturata ed autonoma”.
È stato, in particolare, sancito che “l'autonomia funzionale” rappresenterebbe uno degli elementi “inscindibili fra loro” che compongono “l'identità” dell'entità economica sulla quale deve vertere il trasferimento (Corte di Giustizia, 13-6-2019, causa C-664/17).
Secondo la CGUE, il requisito della preesistenza sta, quindi, a indicare che il complesso organizzativo deve essere già concretamente preordinato presso il cedente all'esercizio dell'attività economica, in una sintesi tra elemento strutturale e profilo funzionale.
Per la Corte di Giustizia è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.
L'atto di identificazione da parte del cedente, coerentemente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve quindi avere un contenuto accertativo e non costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l'individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione”.
17. Nel nostro caso, non sussiste il requisito della preesistenza poichè ciò che è stato ceduto non preesisteva come tale presso il cedente, ma è stato “estrapolato” ai fini della cessione al cessionario.
18. Né deve trarre in inganno il fatto che, per circa 10 mesi, i lavoratori hanno esercitato le mansioni che poi sono andati a svolgere presso il cessionario stesso. La “preesistenza”, in tal caso, non può ritenersi effettiva e genuina, ma preordinata esclusivamente alla cessione. A tale conclusione si giunge sulla base delle seguenti considerazioni:
• la circostanza è, in un certo senso, incontestata in quanto la stessa ammette di aver CP_2
Contr selezionato determinati lavoratori addetti, prima presso e addetti al settore UTP quali
Contr lavoratori da cedere a (si vedano l'accordo quadro e il relativo allegato 4.2.1. b); • è altrettanto pacifico ed è stato confermato dai testi che, solo dal 31 marzo 2023, i lavoratori Contr poi ceduti abbiano esercitato le mansioni poi svolte presso
• i testi hanno pure confermato che, benchè sempre nel perimetro delle loro competenze, i lavoratori hanno subito una riorganizzazione e un ridimensionamento delle loro mansioni;
• infine, circostanza che appare dirimente, la selezione dei lavoratori e l'esercizio per 10 mesi Contr delle mansioni poi disimpegnate presso era già stata prevista da nell'accordo CP_2
quadro del 30/11/22. L'accordo quadro risulta quindi volto, come detto, a “estrapolare” un determinato numero di risorse, a organizzarle presso la cedente secondo modalità prima non esistenti e al fine di renderle già pronte a operare al momento della cessione. Ciò nelle more
Contr della costituzione della NewCo (l'attuale da parte della CP_2
19. Va, inoltre, ricordato, come affermato anche da Corte appello Milano sez. lav., 20/12/2022,
n.1050 che “La ratio della preesistenza è ricondotta alla necessità di evitare che il ricorso all'art. 2112 c.c. possa essere esteso al punto di consentire senza il consenso del lavoratore - altrimenti necessario ex art. 1406 c.c. - “operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale”.
È in tale prospettiva che la giurisprudenza di legittimità ha richiesto, da un lato, che sia preclusa la possibilità di esternalizzare “frazioni” in precedenza non coordinate fra loro, essendo fondamentale “l'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma e obiettiva funzionalità” (Cass., 4-12- 2012, n. 21711); dall'altro, che il ramo sia dotato di effettive potenzialità commerciali.
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Per la Corte di Giustizia è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.
L'atto di identificazione da parte del cedente, coerentemente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve quindi avere un contenuto accertativo e non costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l'individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione.
(…)
Non si trattava propriamente di una unità produttiva specializzata, operante nel libero mercato (con appositi macchinari e specifiche tecniche produttive), ma di una struttura interna, impiegatizia, avente l'esclusivo compito di recuperare i crediti in sofferenza.
Pa Senza i coevi contratti di appalto (che hanno garantito l'unica commessa , fornendo gli strumenti informatici necessari per l'ordinaria operatività) e senza l'inserimento nella organizzazione di TR (non essendo passate le funzioni amministrative e di interfaccia), il presunto ramo d'azienda non sarebbe stato in grado di operare nel libero mercato.
Gli addetti al presunto ramo, quandanche dotati di un particolare know how, non avrebbero potuto proseguire la loro attività senza una struttura in grado di interfacciarsi con l'esterno e senza poter accedere alla piattaforma informatica per utilizzare gli applicativi
(…)
Già il fatto che l'attività di recupero sia stata ceduta solo in relazione ad una parte, seppure preponderante, ma non alla totalità dei crediti in sofferenza, esclude il requisito della preesistenza del ramo ceduto, venendo frazionata artificiosamente un'attività che si assume in sé omogenea e diversa rispetto a quella rimasta alla cedente”.
20. Nel nostro caso, sovrapponibile a quello esaminato dal precedente richiamato, come risulta dalla documentazione in atti e come emerso all'esito delle prove orali (v. supra), il ramo è stato costituito “ad hoc” al momento della conclusione dell'accordo quadro e dell'individuazione dei lavoratori da trasferire;
i lavoratori trasferiti – lungi dal costituire una
“unità produttiva specializzata, operante nel libero mercato (con appositi macchinari e specifiche tecniche produttive)”non sono in grado di operare da soli sul mercato stesso, ma hanno bisogno di interfacciarsi con e dell'utilizzo degli applicativi della cedente;
anche nel nostro caso, il fatto che siano stati ceduti solo alcuni lavoratori, addetti alla gestione dei crediti in sofferenza, parafrasando la sentenza appena richiamata “esclude il requisito della preesistenza del ramo ceduto, venendo frazionata artificiosamente un'attività che si assume in sé omogenea e diversa rispetto a quella rimasta alla cedente”. 21. Con ciò non si vuole certamente limitare il diritto di organizzare l'impresa sancito e protetto dall'art. 41 Cost.. Semplicemente, le parti avrebbero dovuto ricorrere agli altri strumenti previsti dall'ordinamento (v., in termini, Corte di Appello di Bari n. 392/24 e Corte di
Appello di Milano n. 1050/2022, cit.).
22. Quanto sopra esposto consente di accertare l'insussistenza di un ramo d'azienda nel senso specificato dalla giurisprudenza sopra richiamata, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c..
23. In conclusione, in accoglimento del ricorso, deve essere accertata l'inefficacia della cessione e la perdurante vigenza dei rapporti di lavoro dei ricorrenti alle condizioni in essere al momento della cessione stessa, senza soluzione di continuità. va, conseguentemente, CP_2
condannata al ripristino dei rapporti di lavoro dei ricorrenti.
24. Spese secondo soccombenza, la condanna al pagamento delle quali va disposta a carico delle resistenti in solido, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
definendo il giudizio,
In accoglimento del ricorso, accerta l'inefficacia della cessione e la perdurante vigenza dei rapporti di lavoro dei ricorrenti e ordina a il ripristino degli stessi alle Controparte_2 condizioni in essere al momento della cessione, senza soluzione di continuità;
Condanna altresì le parti resistenti in solido a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 20.000,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Milano, 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli