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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI LO, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 902/2022 depositato il 14/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 Socia -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via P.veronese, 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 169/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 2 e pubblicata il 21/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G021000967 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G021000967 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000866 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000866 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000866 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000868 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000868 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000868 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G021000867 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G021000867 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G021000867 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado «disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni incombente di rito, in accoglimento del presente ricorso annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo per i motivi tutti di cui in narrativa l'avviso di accertamento n. T7G0122300329/2021, periodo di imposta 2016, notificato in data 22/07/2021 dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Torino;
con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Chiede «a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) di dichiarare la definitività dei rilievi non contestati per l'imponibile complessivo di euro
2.828;
2) il rigetto dell'appello nel resto;
3) in ogni caso, di condannare l'appellante alla refusione delle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 20 settembre 2022 la contribuente, propose appello per la riforma della sentenza n. 169/2022 della CGT di primo grado di Torino con deposito effettuato in cancelleria il 21 febbraio 2022, non notificata e avente ad oggetto il ricorso n. 243/2021, depositato il 1° aprile 2021, riunito ai ricorsi n. 246/2021, depositato il 1° aprile 2021 (ricorrente Ricorrente_1
), n. 250/2021, depositato il 3 aprile 2021 (ricorrente Ricorrente_2), n. 251/2021, depositato il 3 aprile 2021 (ricorrente Ricorrente_3). Il 14 ottobre 2022 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose i fatti di causa e denunciò l'errore in cui incorse il collegio provinciale.
1.2. - L'Agenzia delle entrate, con atto depositato su piattaforma del processo tributario l'11 novembre 2022 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
1.3. - L'Ufficio depositò, con nota 15 dicembre 2025, breve memoria. In particolare espose che controparte perfezionò la cd. «rottamazione quater» mediante il versamento della sola prima rata. In particolare chiese, in applicazione della recente normativa di interpretazione, di invitare controparte a rinunciare espressamente alla propria azione ed alle spese di lite, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In via subordinata di considerare implicitamente rinunciato il ricorso e, per l'effetto, dichiarare estinto il giudizio per intervenuta rinuncia della parte.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentita la parte presente, che illustrò le posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.1. – Deve al caso in giudizio essere applicato il disposto del co. 1 dell'art. 12-bis del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 il quale così recita: «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del
2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata».
Tale intervento legislativo peraltro dà riscontro all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta» (cfr. Cass. sent. 11 settembre 2024 n.
24428 e 7 novembre 2025, n. 29574).
In definitiva il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.2. – Le spese della lite restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: dichiara l'estinzione del processo;
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino, allì 16 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI LO, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 902/2022 depositato il 14/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 Socia -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via P.veronese, 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 169/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 2 e pubblicata il 21/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G021000967 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G021000967 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000866 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000866 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000866 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000868 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000868 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G011000868 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G021000867 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G021000867 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G021000867 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado «disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni incombente di rito, in accoglimento del presente ricorso annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo per i motivi tutti di cui in narrativa l'avviso di accertamento n. T7G0122300329/2021, periodo di imposta 2016, notificato in data 22/07/2021 dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Torino;
con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Chiede «a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) di dichiarare la definitività dei rilievi non contestati per l'imponibile complessivo di euro
2.828;
2) il rigetto dell'appello nel resto;
3) in ogni caso, di condannare l'appellante alla refusione delle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 20 settembre 2022 la contribuente, propose appello per la riforma della sentenza n. 169/2022 della CGT di primo grado di Torino con deposito effettuato in cancelleria il 21 febbraio 2022, non notificata e avente ad oggetto il ricorso n. 243/2021, depositato il 1° aprile 2021, riunito ai ricorsi n. 246/2021, depositato il 1° aprile 2021 (ricorrente Ricorrente_1
), n. 250/2021, depositato il 3 aprile 2021 (ricorrente Ricorrente_2), n. 251/2021, depositato il 3 aprile 2021 (ricorrente Ricorrente_3). Il 14 ottobre 2022 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose i fatti di causa e denunciò l'errore in cui incorse il collegio provinciale.
1.2. - L'Agenzia delle entrate, con atto depositato su piattaforma del processo tributario l'11 novembre 2022 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
1.3. - L'Ufficio depositò, con nota 15 dicembre 2025, breve memoria. In particolare espose che controparte perfezionò la cd. «rottamazione quater» mediante il versamento della sola prima rata. In particolare chiese, in applicazione della recente normativa di interpretazione, di invitare controparte a rinunciare espressamente alla propria azione ed alle spese di lite, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In via subordinata di considerare implicitamente rinunciato il ricorso e, per l'effetto, dichiarare estinto il giudizio per intervenuta rinuncia della parte.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentita la parte presente, che illustrò le posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.1. – Deve al caso in giudizio essere applicato il disposto del co. 1 dell'art. 12-bis del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 il quale così recita: «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del
2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata».
Tale intervento legislativo peraltro dà riscontro all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta» (cfr. Cass. sent. 11 settembre 2024 n.
24428 e 7 novembre 2025, n. 29574).
In definitiva il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.2. – Le spese della lite restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: dichiara l'estinzione del processo;
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino, allì 16 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu