TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale promossa congiuntamente
DA
(C.F.: nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco
Impellizzeri;
E DA
(C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Zanardelli n. 24, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesco Impellizzeri;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 25.02.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2024, e , premesso di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Valguarnera, in data 07/09/1991, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Valguarnera, Anno 1991, Numero 54, Parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni e che dall'unione coniugale sono nate le figlie ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
autonoma, e (nata a [...] il [...]), maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente in quanto studentessa universitaria, hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di portare il proprio domicilio o la propria residenza ove ritenuto più confacente alle Loro esigenze personali e/o lavorative;
2) la casa coniugale di via Zanardelli n. 24 viene assegnata alla moglie, unitamente agli arredi ed alle suppellettili, che continuerà ad occuparla insieme alla figlia;
Per_2
3) il signor contribuirà al mantenimento della figlia versando alla moglie Parte_2 Per_2
la somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00=), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) i coniugi danno atto di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, al Loro reciproco mantenimento;
5) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni Loro diverso rapporto, economico e patrimoniale e di null'altro più a pretendere reciprocamente.”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 25.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione personale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non Per_3
sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2
concordatario in Valguarnera, in data 07/09/1991, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Valguarnera, Anno 1991, Numero
54, Parte II, Serie A;
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3. Nulla sulle spese;
4. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 5/03/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale promossa congiuntamente
DA
(C.F.: nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco
Impellizzeri;
E DA
(C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Zanardelli n. 24, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesco Impellizzeri;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 25.02.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2024, e , premesso di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Valguarnera, in data 07/09/1991, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Valguarnera, Anno 1991, Numero 54, Parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni e che dall'unione coniugale sono nate le figlie ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
autonoma, e (nata a [...] il [...]), maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente in quanto studentessa universitaria, hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di portare il proprio domicilio o la propria residenza ove ritenuto più confacente alle Loro esigenze personali e/o lavorative;
2) la casa coniugale di via Zanardelli n. 24 viene assegnata alla moglie, unitamente agli arredi ed alle suppellettili, che continuerà ad occuparla insieme alla figlia;
Per_2
3) il signor contribuirà al mantenimento della figlia versando alla moglie Parte_2 Per_2
la somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00=), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) i coniugi danno atto di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, al Loro reciproco mantenimento;
5) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni Loro diverso rapporto, economico e patrimoniale e di null'altro più a pretendere reciprocamente.”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 25.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione personale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non Per_3
sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2
concordatario in Valguarnera, in data 07/09/1991, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Valguarnera, Anno 1991, Numero
54, Parte II, Serie A;
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3. Nulla sulle spese;
4. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 5/03/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo