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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Carla Ciofani Presidente
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 857/2022, in grado di appello, alla quale è riunita la causa R.G.N. 934/2022 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 16/1/2024 all'esito dell'ordinanza del 19/1/2024 e promossa
DA
(C.F. AR
) rappresentato e difeso dall'Avv. BOCCI GIULIO P.IVA_1
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIO FRANCESCO CLAUSI
- APPELLANTI -
CONTRO in persona del legale rappr.te pro-tempore, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti FABIO PAGANO e FLORINDO DI LUCENTE;
- APPELLATA -
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
- APPELLATA CONTUMACE - avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 149/2022 pubblicata il 21/03/2022 resa all'esito del procedimento RG n. 604/2020
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di appello ritualmente notificati , il 17/1/2022, e Controparte_4 [...]
, il 30/1/2022, impugnano la sentenza, con la Parte_2 quale, il Tribunale di Chieti in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società
ha annullato una cartella esattoriale emessa per il pagamento di € Controparte_2
201.410,11, dichiarato inammissibile la domanda di nei Parte_2 confronti di in quanto materia estranea al procedimento in esame ed ha AR compensato le spese tra le parti.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta, fonda la propria decisione sulla mancanza di prove adeguate riguardo all'escussione della garanzia, ritenendo, quindi, insufficiente la dimostrazione del credito vantato da Parte_2
in esito alla pretesa escussione delle garanzie concernenti affidamenti da
[...] finanziamento pubblico.
Al proposito ritiene legittimo il ricorso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo di ruolo esattoriale, ma alla luce del contenuto della sentenza resa tra la società opponente ed il creditore garantito - ora - che aveva AR Controparte_4 escluso la sussistenza di una posizione creditoria di quest'ultima nei riguardi della società opponente che anzi ne era creditrice, accoglieva l'opposizione.
Con il proprio appello, censura la sentenza in quanto avrebbe Controparte_4 omesso di considerare che il finanziamento garantito ed escusso era successivo al periodo oggetto della sentenza di riferimento e, pertanto, il credito esisteva e la cartella esattoriale era legittima e non considerando che il Tribunale aveva precedentemente stabilito, in sede di reclamo, che il finanziamento oggetto della garanzia era distinto e successivo rispetto ai rapporti contestati da Controparte_2
Ciò rendeva erronea la decisione di annullare la cartella, sicchè così conclude: “in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Chieti n. 149/2022, pubblicata il
21.3.2022, così giudicare: (A) accogliere il primo e secondo motivo di appello e, conseguentemente: 1) accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per
l'importo di € 280.000, concesso da a in data AR Controparte_2
15.11.2017 e garantito dalla Controparte_1 con Delibera del giorno 11.10.2017, è estraneo, come tipologia di rapporto contrattuale
e anche temporalmente, alla causa R.G. n. 1497/2018 a suo tempo pendente presso
2 il Tribunale di Chieti (definita con la sentenza n.623/21, attualmente sub iudice presso la Corte di Appello di L'Aquila) con la quale ha svolto domanda di Controparte_2
“rideterminazione del saldo” del diverso rapporto contrattuale di conto corrente sino al
30.9.2017, per essere stato il “perimetro temporale” di esame processuale e del ricalcolo del dare/avere nella menzionata causa R.G. n. 1497/2018 limitato dalla stessa al 30.9.2017; 2) accertare e dichiarare che la allora Controparte_2 AR ha legittimamente escusso la garanzia pubblica rilasciata dalla
[...] [...] con Delibera del giorno 11.10.2017, per Controparte_1 inadempimento di al contratto di finanziamento per l'importo di € Controparte_2
280.000, concesso da a in data 15.11.2017; 3) AR Controparte_2 rigettare le domande svolte dalla Controparte_1 nei confronti della terza chiamata (ora
[...] AR AR
, per essere integralmente infondate in fatto ed in diritto. (B) in ogni caso
[...] confermare la sentenza di primo grado nella parte motiva e dispositiva che “dichiara inammissibile la domanda resa da “ nei confronti di “ Parte_3 [...]
(C) con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio. AR
Con il gravame riunito Parte_4 censura la sentenza del Tribunale di Chieti evidenziando come il Tribunale
[...] avesse erroneamente ritenuto che la procedura esattoriale fosse applicabile solo in caso di revoca di finanziamenti pubblici mentre la normativa vigente (D.Lgs. 123/1998
e altre disposizioni) consente la riscossione coattiva anche per finanziamenti garantiti da fondi pubblici, all'uopo. richiamano i precedenti giurisprudenziali di Cass. n.
2664/2019 e Cass. n. 30739/2019 che riconoscono la possibilità di iscrivere a ruolo le somme derivanti dall'escussione di una garanzia pubblica.
contesta anche la circostanza che il Tribunale non avesse tenuto conto Parte_2 del procedimento di reclamo (R.G. 670/2021), in cui era stato revocato il provvedimento di sospensione della cartella esattoriale, confermando la legittimità dell'azione di riscossione promossa nei riguardi di CP_2
Evidenzia inoltre come il Tribunale avrebbe fatto indebito riferimento a una precedente sentenza (n. 693/2021), la quale riguardava rapporti bancari differenti, relativi a un diverso periodo temporale (saldo al 30.09.2017) e non al finanziamento oggetto della garanzia escussa (stipulato il 15.11.2017), sicchè l'erronea correlazione tra i due
3 procedimenti avrebbe portato alla dichiarazione di insussistenza del credito, con conseguente annullamento della cartella.
Mediocredito censura altresì la sentenza laddove ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione nei confronti di , giacchè AR ritiene che, qualora venisse confermata l'annullabilità del contratto di finanziamento,
(ex ) dovrebbe restituire le somme ricevute a titolo di AR AR escussione della garanzia trattandosi di un pagamento indebito.
Così conclude: “accogliere il proposto appello in quanto fondato in fatto e in diritto e per l‟effetto dichiarare nulla e priva di effetti giuridici la sentenza N° 149/2022, nella quale si: “1. accoglie l'opposizione e annulla la cartella esattoriale “de quo”;
2. dichiara inammissibile la domanda resa da “ nei confronti di “ Parte_3 [...]
3. compensa le spese in tutti i rapporti processuali” in luogo di: “accoglie AR la domanda promossa da e per Parte_4
l‟effetto respinge in ogni caso ogni e qualsiasi eccezione e domanda proposta dall‟opponente in quanto destituita di ogni fondamento per quanto CP_2 esposto in narrativa;
conferma la cartella esattoriale opposta, ovvero condanna in ogni caso parte opponente al pagamento delle somme dalla stessa portate;
in caso di conferma della domanda avanzata dalla e di declaratoria di nullità / CP_2 annullamento del contratto di affidamento, si chiede voler condannare la AR
già oggi intesa alla
[...] Controparte_5 AR ripetizione in favore della odierna comparente delle spese legali sostenute da CP_6 dal pagamento al soddisfo. - In ogni caso, vinte le spese e competenze del
[...] doppio grado di giudizio, oltre gli accessori di legge.”
Si costituisce nell'appello di contestandone le ragioni Controparte_7 CP_2
e deducendo specificamente inammissibilità dell'appello per la novità delle domande
(art. 345 c.p.c.) in quanto avrebbe avanzato richieste diverse rispetto AR al primo grado, violando il divieto dello “ius novorum”.
Eccepisce ancora il difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) poichè la sentenza di Parte_ primo grado aveva già dichiarato inammissibile la domanda di nei confronti di
, dunque non avrebbe alcun interesse a impugnare ed in AR AR ogni caso il verificarsi del giudicato della sentenza: non avendo AR impugnato la dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa,
4 Così, quindi, conclude: “VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 cpc;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, nonché la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 342 cpc in combinato disposto con l'art. 163, III comma,
n. 3 e n. 4, cpc;
- accertare e dichiarare, in ogni caso l'inammissibilità dell'appello atteso che lo stesso è immotivato, illogico, palesemente dilatorio e pretestuoso, oltre che infondato non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis cpc, provvedendo sullo spese a norma dell'art. 91 come disposto dall'art. 348 ter cpc;
NEL
MERITO: - rigettare l'appello stante la sua assoluta infondatezza per tutte le ragioni di cui in premessa e per l'effetto confermare la sentenza n149/2022, pubblicata in data
21/03/2022, resa dal Tribunale di Chieti, nella persona del Giudice Dott. N. Valletta;
- condannare la quale società incorporante AR [...]
,, al pagamento delle spese e dei compensi del AR presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari;
”
Si costituisce, nell'appello di , , riportandosi al AR Parte_2 proprio atto di appello ed evidenziando essere differenti i rapporti oggetto del contenzioso con rispetto a quelli oggetto della garanzia prestata da AR
, in quanto successivi all'epoca di ricomputo dei rapporti di conto Parte_2 corrente intercorsi tra e la banca ed all'uopo richiamando il contenuto CP_2 dell'ordinanza resa in corso di causa e del tutto ignorata dal primo Giudice.
Così, quindi, conclude: “Accogliere l'atto di appello per quanto di ragione, rigettando invece tutte le avverse richieste e deduzioni per i motivi spiegati nel presente atto, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello notificato nell'interesse di da intendersi qui di seguito riportate e trascritte. Con vittoria di Parte_5 spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”
Si costituisce nell'appello di contestando le Controparte_8 ragioni di gravame ed in particolare eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività (art. 327 c.p.c.) e per difetto di specificità dei motivi di impugnazione (art. 342
c.p.c.), sostenendo che la sentenza impugnata sia conforme alla giurisprudenza e basata su elementi probatori solidi tenendo conto dell'inesistenza del credito azionato Parte_ da essendo risultato, nel giudizio tra e , che la società non CP_2 AR era debitrice, bensì creditrice della banca.
5 Così lì conclude: “accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 cpc, essendo stato notificato oltre mesi 6 dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, nonché la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 342 cpc in combinato disposto con l'art. 163, III comma, n. 3 e n. 4, cpc;
- accertare e dichiarare, in ogni caso l'inammissibilità dell'appello atteso che lo stesso è immotivato, illogico, palesemente dilatorio e pretestuoso, oltre che infondato non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis cpc, provvedendo sullo spese a norma dell'art. 91 come disposto dall'art. 348 ter cpc;
NEL
MERITO: - rigettare l'appello stante la sua assoluta infondatezza per tutte le ragioni di cui in premessa e per l'effetto confermare la sentenza n149/2022, pubblicata in data
21/03/2022, resa dal Tribunale di Chieti, nella persona del Giudice Dott. N. Valletta;
- condannare la Parte_4
al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, con
[...] distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari;
”
L' , cui gli appellanti notificavano ritualmente il Controparte_3 gravame, non si costituiva rimanendo contumace.
All'udienza del 16/01/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del 19/01/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_
1. Gli appelli proposti da e da sono fondati per quanto di Controparte_4 ragione.
2. Preliminarmente deve evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione della società appellata relativa al difetto di interesse di al gravame, giacchè Controparte_4 il passaggio in giudicato della sentenza, ben opponibile alla banca appellante che a tale giudizio aveva partecipato, che accertava l'insussistenza della posta debitoria in capo alla era direttamente pregiudizievole del diritto di CP_2 essa appellante, che sarebbe rimasta esposta all'azione di ripetizione da parte Parte_ della
2.1. Ne consegue come la banca appellante fosse ben legittimata ed
6 interessata alla proposizione del gravame al fine di far accertare la fondatezza della posta debitoria in capo alla CP_2
3. Sempre in via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame della per la ritenuta Parte_4 tardività della notificazione rispetto alla scadenza del termine ex art. 327 c.p.c., alla luce della conversione del gravame proposto da essa appellante in gravame incidentale tardivo da valersi nell'appello proposto tempestivamente dalla parte appellante , anche in quanto in tale giudizio Controparte_4 compiutamente richiamato.
3.1. Difatti, così come ritenuto dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n.
8486/2024 del 28/3/2024, ai fini della valutazione dell'ammissibilità del gravame successivo alla scadenza del termine ordinario di impugnazione, non può aversi riguardo alla preesistenza dell'interesse all'impugnazione quanto, piuttosto al sopravvenire dell'interesse discendente dall'impugnazione proposta da altre parti del giudizio, in grado (anche potenzialmente) di influire sull'assetto degli interessi conseguente al provvedimento oggetto di impugnazione.
3.2. Ne consegue che mentre alla luce della sentenza impugnata,
avrebbe potuto azionare il proprio diritto di Parte_2 rivalersi nei confronti della banca garantita, l'eventuale accoglimento del gravame di con il passaggio in cosa giudicata della Controparte_4 sentenza nei propri confronti, avrebbe determinato il venire meno del diritto di ripetizione nei riguardi di delle somme ad essa Controparte_4 pagate quale garante di CP_2
3.3. L'interesse sopravvenuto e conseguente al gravame di , Controparte_4 quindi, rende pienamente ammissibile il gravame della
[...]
. Parte_4
4. Nel merito, deve evidenziarsi come il Tribunale abbia errato nel valutare la sentenza di primo grado resa nel giudizio pendente tra la società ed AR
(ora ), affermando che poichè era risultata l'esistenza di un Controparte_4 credito dal conseguente al ricomputo del conto corrente bancario, non esistesse Parte_ il credito che con il legittimo ricorso alla procedura di riscossione, vantava
7 nei riguardi della società alla luce della garanzia prestata all'affidamento concesso da alla società stessa. Controparte_4
4.1. La stessa sentenza resa nel giudizio contro , infatti, Controparte_4 evidenzia come la domanda della società riguardasse il ricomputo di rapporti bancari e di conto corrente, all'epoca di introduzione della domanda ancora aperti, alla data del 30/9/2017.
4.2. Infatti, nel giudizio pendente nei confronti della AR rubricato al R.G. n. 1497/2018 del Tribunale di Chieti e che ha dato corso alla sentenza n. 693/2021 la società appellata ha chiesto l'accertamento del fatto che sui rapporti di conto corrente n. 520080147, n. 520080166
e n. 520115897 le erano stati addebitati interessi superiori alla soglia usuraria, interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta, commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni non pattuite e prive di causa, ed interessi anatocistici, ed ha chiesto la rideterminazione del saldo dei rapporti con riguardo alla data del 30/9/2017.
4.3. Infatti, così concludeva la società appellata nel detto giudizio: “ … accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente conto corrente n. 520080147 (già n.80147), e degli altri conti di cui è causa, nonché il reale saldo del suddetto conto n.
520080147 (depurato di tutte le competenze relative al conto anticipi e al conto sovvenzione, illegittimamente addebitate e capitalizzate) al
30.09.2017, in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al punto n.9 del presente atto;
”
4.4. Anche in sede di memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. la società appellata così concludeva: “.. accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente n. 520080147 (già n.80147)
e degli altri conti di cui è causa, nonché che il reale saldo del conto n.
520080147 (già n.80147) (depurato di tutte le competenze relative al conto anticipi e al conto sovvenzione, illegittimamente addebitate e capitalizzate) in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa
è pari, alla data del 30.09.2017, ad euro € 172.704,34 a credito della Pt_6
8 attrice, a fronte del saldo desunto dagli estratti conto della pari, Pt_1 alla medesima data, a euro +2.340,49, in base ai risultati della Ctp tecnico contabile del Dott. che si allega, o, in via gradata, che è Per_1 pari alla diversa somma, maggiore, o minore, ritenuta di giustizia, che potrà essere determinata in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri seguiti dal Ctp, o, in via gradata secondo i criteri indicati in atto di citazione (punto 9), o, in via ancor più gradata, secondo i criteri che saranno ritenuti di giustizia dall'On.le G.I.;” ed anche i quesiti posti al
CTU e la conseguente ricostruzione contabile in quel giudizio si riferivano alla situazione dare/avere dei rapporti bancari alla data del 30/9/2017.
4.5. I rapporti azionati in quel giudizio, quindi, sono del tutti distinti da quelli in relazione al quale ha azionato il proprio diritto Parte_2 di surroga, ossia il finanziamento in forma di affidamento discendente dal successivo contratto di affidamento del 15/11/2017 intercorso con
[...]
(all'epoca ). CP_4 AR
4.6. Essendo stata espressamente limitata dalla parte attrice nel precedente giudizio contro (ora ) la ricostruzione dei AR Controparte_4 rapporti dare avere con la banca e la conseguente rideterminazione del saldo alla data del 30/9/2017 ed avendo, quindi, statuito il Tribunale nella sentenza 693/2021 resa in quel precedente giudizio che alla data del
30/9/2017 vi era un saldo a credito del correntista, le appostazioni e gli affidamenti successivi a tale data non potevano che ritenersi esclusi dalla materia del contendere di quel giudizio nè, tantomeno portarsi in compensazione dalle somme dovute al garante nei cui confronti il creditore aveva azionato la garanzia discendente da contratto successivo e che azionava il medesimo credito in via di surrogazione.
4.7. Infatti, è pienamente condiviso dal Collegio l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art.
35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243
9 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.” (Cassazione SS.UU. 15 novembre
2016, n. 23225)
4.8. Stante la circostanza che il controcredito preteso in compensazione non discendeva da una sentenza passata in giudicato (nè la circostanza è mai stata dedotta da alcuna delle parti), neanche poteva operarsi la compensazione, fermo restando che fosse del tutto opinabile l'opponibilità del creditore in surrogazione di tale controcredito in quanto fondato su un rapporto diverso da quello da cui originava la surrogazione.
4.9. Ne consegue l'accoglimento dell'appello ed il conseguente rigetto dell'opposizione proposta da parte della società appellata.
5. Le ragioni di accoglimento dell'appello assorbono le altre questioni sollevate in sede di gravame dalle parti, dovendosi, peraltro, ritenere inammissibile il Parte_ gravame di relativo al capo afferente la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione coattiva del credito, così come affermata dal Giudice Parte_ di prime cure, per la carenza di interesse di non essendovi stato sul punto alcuna soccombenza di essa appellante.
6. Le spese di lite, seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio nella società appellata, e sono CP_2 liquidate per ciascuna delle Banche appellanti e per entrambi i gradi di giudizio nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi:
6.1. in euro 14.103,00 per il primo grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.552,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.628,00
10 3. Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.670,00
4. Fase decisionale € 4.253,00
6.2. in Euro 9.991,00 per il presente grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.977,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.911,00
4. Fase decisionale € 5.103,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie gli appelli proposti dalle banche appellanti e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da vverso la cartella esattoriale n. CP_2
03220190008728075000 e del relativo ruolo n. 2019/003290;
2) condanna l pagamento in favore delle appellanti, CP_2 [...]
ed ., delle spese Parte_4 Controparte_9 di lite di entrambi i gradi del giudizio e che liquida, per ciascuna delle parti appellanti, in euro 14.103,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per il presente grado, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Carla Ciofani )
11
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Carla Ciofani Presidente
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 857/2022, in grado di appello, alla quale è riunita la causa R.G.N. 934/2022 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 16/1/2024 all'esito dell'ordinanza del 19/1/2024 e promossa
DA
(C.F. AR
) rappresentato e difeso dall'Avv. BOCCI GIULIO P.IVA_1
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIO FRANCESCO CLAUSI
- APPELLANTI -
CONTRO in persona del legale rappr.te pro-tempore, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti FABIO PAGANO e FLORINDO DI LUCENTE;
- APPELLATA -
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
- APPELLATA CONTUMACE - avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 149/2022 pubblicata il 21/03/2022 resa all'esito del procedimento RG n. 604/2020
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di appello ritualmente notificati , il 17/1/2022, e Controparte_4 [...]
, il 30/1/2022, impugnano la sentenza, con la Parte_2 quale, il Tribunale di Chieti in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società
ha annullato una cartella esattoriale emessa per il pagamento di € Controparte_2
201.410,11, dichiarato inammissibile la domanda di nei Parte_2 confronti di in quanto materia estranea al procedimento in esame ed ha AR compensato le spese tra le parti.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta, fonda la propria decisione sulla mancanza di prove adeguate riguardo all'escussione della garanzia, ritenendo, quindi, insufficiente la dimostrazione del credito vantato da Parte_2
in esito alla pretesa escussione delle garanzie concernenti affidamenti da
[...] finanziamento pubblico.
Al proposito ritiene legittimo il ricorso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo di ruolo esattoriale, ma alla luce del contenuto della sentenza resa tra la società opponente ed il creditore garantito - ora - che aveva AR Controparte_4 escluso la sussistenza di una posizione creditoria di quest'ultima nei riguardi della società opponente che anzi ne era creditrice, accoglieva l'opposizione.
Con il proprio appello, censura la sentenza in quanto avrebbe Controparte_4 omesso di considerare che il finanziamento garantito ed escusso era successivo al periodo oggetto della sentenza di riferimento e, pertanto, il credito esisteva e la cartella esattoriale era legittima e non considerando che il Tribunale aveva precedentemente stabilito, in sede di reclamo, che il finanziamento oggetto della garanzia era distinto e successivo rispetto ai rapporti contestati da Controparte_2
Ciò rendeva erronea la decisione di annullare la cartella, sicchè così conclude: “in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Chieti n. 149/2022, pubblicata il
21.3.2022, così giudicare: (A) accogliere il primo e secondo motivo di appello e, conseguentemente: 1) accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per
l'importo di € 280.000, concesso da a in data AR Controparte_2
15.11.2017 e garantito dalla Controparte_1 con Delibera del giorno 11.10.2017, è estraneo, come tipologia di rapporto contrattuale
e anche temporalmente, alla causa R.G. n. 1497/2018 a suo tempo pendente presso
2 il Tribunale di Chieti (definita con la sentenza n.623/21, attualmente sub iudice presso la Corte di Appello di L'Aquila) con la quale ha svolto domanda di Controparte_2
“rideterminazione del saldo” del diverso rapporto contrattuale di conto corrente sino al
30.9.2017, per essere stato il “perimetro temporale” di esame processuale e del ricalcolo del dare/avere nella menzionata causa R.G. n. 1497/2018 limitato dalla stessa al 30.9.2017; 2) accertare e dichiarare che la allora Controparte_2 AR ha legittimamente escusso la garanzia pubblica rilasciata dalla
[...] [...] con Delibera del giorno 11.10.2017, per Controparte_1 inadempimento di al contratto di finanziamento per l'importo di € Controparte_2
280.000, concesso da a in data 15.11.2017; 3) AR Controparte_2 rigettare le domande svolte dalla Controparte_1 nei confronti della terza chiamata (ora
[...] AR AR
, per essere integralmente infondate in fatto ed in diritto. (B) in ogni caso
[...] confermare la sentenza di primo grado nella parte motiva e dispositiva che “dichiara inammissibile la domanda resa da “ nei confronti di “ Parte_3 [...]
(C) con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio. AR
Con il gravame riunito Parte_4 censura la sentenza del Tribunale di Chieti evidenziando come il Tribunale
[...] avesse erroneamente ritenuto che la procedura esattoriale fosse applicabile solo in caso di revoca di finanziamenti pubblici mentre la normativa vigente (D.Lgs. 123/1998
e altre disposizioni) consente la riscossione coattiva anche per finanziamenti garantiti da fondi pubblici, all'uopo. richiamano i precedenti giurisprudenziali di Cass. n.
2664/2019 e Cass. n. 30739/2019 che riconoscono la possibilità di iscrivere a ruolo le somme derivanti dall'escussione di una garanzia pubblica.
contesta anche la circostanza che il Tribunale non avesse tenuto conto Parte_2 del procedimento di reclamo (R.G. 670/2021), in cui era stato revocato il provvedimento di sospensione della cartella esattoriale, confermando la legittimità dell'azione di riscossione promossa nei riguardi di CP_2
Evidenzia inoltre come il Tribunale avrebbe fatto indebito riferimento a una precedente sentenza (n. 693/2021), la quale riguardava rapporti bancari differenti, relativi a un diverso periodo temporale (saldo al 30.09.2017) e non al finanziamento oggetto della garanzia escussa (stipulato il 15.11.2017), sicchè l'erronea correlazione tra i due
3 procedimenti avrebbe portato alla dichiarazione di insussistenza del credito, con conseguente annullamento della cartella.
Mediocredito censura altresì la sentenza laddove ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione nei confronti di , giacchè AR ritiene che, qualora venisse confermata l'annullabilità del contratto di finanziamento,
(ex ) dovrebbe restituire le somme ricevute a titolo di AR AR escussione della garanzia trattandosi di un pagamento indebito.
Così conclude: “accogliere il proposto appello in quanto fondato in fatto e in diritto e per l‟effetto dichiarare nulla e priva di effetti giuridici la sentenza N° 149/2022, nella quale si: “1. accoglie l'opposizione e annulla la cartella esattoriale “de quo”;
2. dichiara inammissibile la domanda resa da “ nei confronti di “ Parte_3 [...]
3. compensa le spese in tutti i rapporti processuali” in luogo di: “accoglie AR la domanda promossa da e per Parte_4
l‟effetto respinge in ogni caso ogni e qualsiasi eccezione e domanda proposta dall‟opponente in quanto destituita di ogni fondamento per quanto CP_2 esposto in narrativa;
conferma la cartella esattoriale opposta, ovvero condanna in ogni caso parte opponente al pagamento delle somme dalla stessa portate;
in caso di conferma della domanda avanzata dalla e di declaratoria di nullità / CP_2 annullamento del contratto di affidamento, si chiede voler condannare la AR
già oggi intesa alla
[...] Controparte_5 AR ripetizione in favore della odierna comparente delle spese legali sostenute da CP_6 dal pagamento al soddisfo. - In ogni caso, vinte le spese e competenze del
[...] doppio grado di giudizio, oltre gli accessori di legge.”
Si costituisce nell'appello di contestandone le ragioni Controparte_7 CP_2
e deducendo specificamente inammissibilità dell'appello per la novità delle domande
(art. 345 c.p.c.) in quanto avrebbe avanzato richieste diverse rispetto AR al primo grado, violando il divieto dello “ius novorum”.
Eccepisce ancora il difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) poichè la sentenza di Parte_ primo grado aveva già dichiarato inammissibile la domanda di nei confronti di
, dunque non avrebbe alcun interesse a impugnare ed in AR AR ogni caso il verificarsi del giudicato della sentenza: non avendo AR impugnato la dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa,
4 Così, quindi, conclude: “VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 cpc;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, nonché la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 342 cpc in combinato disposto con l'art. 163, III comma,
n. 3 e n. 4, cpc;
- accertare e dichiarare, in ogni caso l'inammissibilità dell'appello atteso che lo stesso è immotivato, illogico, palesemente dilatorio e pretestuoso, oltre che infondato non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis cpc, provvedendo sullo spese a norma dell'art. 91 come disposto dall'art. 348 ter cpc;
NEL
MERITO: - rigettare l'appello stante la sua assoluta infondatezza per tutte le ragioni di cui in premessa e per l'effetto confermare la sentenza n149/2022, pubblicata in data
21/03/2022, resa dal Tribunale di Chieti, nella persona del Giudice Dott. N. Valletta;
- condannare la quale società incorporante AR [...]
,, al pagamento delle spese e dei compensi del AR presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari;
”
Si costituisce, nell'appello di , , riportandosi al AR Parte_2 proprio atto di appello ed evidenziando essere differenti i rapporti oggetto del contenzioso con rispetto a quelli oggetto della garanzia prestata da AR
, in quanto successivi all'epoca di ricomputo dei rapporti di conto Parte_2 corrente intercorsi tra e la banca ed all'uopo richiamando il contenuto CP_2 dell'ordinanza resa in corso di causa e del tutto ignorata dal primo Giudice.
Così, quindi, conclude: “Accogliere l'atto di appello per quanto di ragione, rigettando invece tutte le avverse richieste e deduzioni per i motivi spiegati nel presente atto, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello notificato nell'interesse di da intendersi qui di seguito riportate e trascritte. Con vittoria di Parte_5 spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”
Si costituisce nell'appello di contestando le Controparte_8 ragioni di gravame ed in particolare eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività (art. 327 c.p.c.) e per difetto di specificità dei motivi di impugnazione (art. 342
c.p.c.), sostenendo che la sentenza impugnata sia conforme alla giurisprudenza e basata su elementi probatori solidi tenendo conto dell'inesistenza del credito azionato Parte_ da essendo risultato, nel giudizio tra e , che la società non CP_2 AR era debitrice, bensì creditrice della banca.
5 Così lì conclude: “accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 cpc, essendo stato notificato oltre mesi 6 dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, nonché la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 342 cpc in combinato disposto con l'art. 163, III comma, n. 3 e n. 4, cpc;
- accertare e dichiarare, in ogni caso l'inammissibilità dell'appello atteso che lo stesso è immotivato, illogico, palesemente dilatorio e pretestuoso, oltre che infondato non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis cpc, provvedendo sullo spese a norma dell'art. 91 come disposto dall'art. 348 ter cpc;
NEL
MERITO: - rigettare l'appello stante la sua assoluta infondatezza per tutte le ragioni di cui in premessa e per l'effetto confermare la sentenza n149/2022, pubblicata in data
21/03/2022, resa dal Tribunale di Chieti, nella persona del Giudice Dott. N. Valletta;
- condannare la Parte_4
al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, con
[...] distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari;
”
L' , cui gli appellanti notificavano ritualmente il Controparte_3 gravame, non si costituiva rimanendo contumace.
All'udienza del 16/01/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del 19/01/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_
1. Gli appelli proposti da e da sono fondati per quanto di Controparte_4 ragione.
2. Preliminarmente deve evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione della società appellata relativa al difetto di interesse di al gravame, giacchè Controparte_4 il passaggio in giudicato della sentenza, ben opponibile alla banca appellante che a tale giudizio aveva partecipato, che accertava l'insussistenza della posta debitoria in capo alla era direttamente pregiudizievole del diritto di CP_2 essa appellante, che sarebbe rimasta esposta all'azione di ripetizione da parte Parte_ della
2.1. Ne consegue come la banca appellante fosse ben legittimata ed
6 interessata alla proposizione del gravame al fine di far accertare la fondatezza della posta debitoria in capo alla CP_2
3. Sempre in via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame della per la ritenuta Parte_4 tardività della notificazione rispetto alla scadenza del termine ex art. 327 c.p.c., alla luce della conversione del gravame proposto da essa appellante in gravame incidentale tardivo da valersi nell'appello proposto tempestivamente dalla parte appellante , anche in quanto in tale giudizio Controparte_4 compiutamente richiamato.
3.1. Difatti, così come ritenuto dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n.
8486/2024 del 28/3/2024, ai fini della valutazione dell'ammissibilità del gravame successivo alla scadenza del termine ordinario di impugnazione, non può aversi riguardo alla preesistenza dell'interesse all'impugnazione quanto, piuttosto al sopravvenire dell'interesse discendente dall'impugnazione proposta da altre parti del giudizio, in grado (anche potenzialmente) di influire sull'assetto degli interessi conseguente al provvedimento oggetto di impugnazione.
3.2. Ne consegue che mentre alla luce della sentenza impugnata,
avrebbe potuto azionare il proprio diritto di Parte_2 rivalersi nei confronti della banca garantita, l'eventuale accoglimento del gravame di con il passaggio in cosa giudicata della Controparte_4 sentenza nei propri confronti, avrebbe determinato il venire meno del diritto di ripetizione nei riguardi di delle somme ad essa Controparte_4 pagate quale garante di CP_2
3.3. L'interesse sopravvenuto e conseguente al gravame di , Controparte_4 quindi, rende pienamente ammissibile il gravame della
[...]
. Parte_4
4. Nel merito, deve evidenziarsi come il Tribunale abbia errato nel valutare la sentenza di primo grado resa nel giudizio pendente tra la società ed AR
(ora ), affermando che poichè era risultata l'esistenza di un Controparte_4 credito dal conseguente al ricomputo del conto corrente bancario, non esistesse Parte_ il credito che con il legittimo ricorso alla procedura di riscossione, vantava
7 nei riguardi della società alla luce della garanzia prestata all'affidamento concesso da alla società stessa. Controparte_4
4.1. La stessa sentenza resa nel giudizio contro , infatti, Controparte_4 evidenzia come la domanda della società riguardasse il ricomputo di rapporti bancari e di conto corrente, all'epoca di introduzione della domanda ancora aperti, alla data del 30/9/2017.
4.2. Infatti, nel giudizio pendente nei confronti della AR rubricato al R.G. n. 1497/2018 del Tribunale di Chieti e che ha dato corso alla sentenza n. 693/2021 la società appellata ha chiesto l'accertamento del fatto che sui rapporti di conto corrente n. 520080147, n. 520080166
e n. 520115897 le erano stati addebitati interessi superiori alla soglia usuraria, interessi ultralegali in difetto di pattuizione scritta, commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni non pattuite e prive di causa, ed interessi anatocistici, ed ha chiesto la rideterminazione del saldo dei rapporti con riguardo alla data del 30/9/2017.
4.3. Infatti, così concludeva la società appellata nel detto giudizio: “ … accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente conto corrente n. 520080147 (già n.80147), e degli altri conti di cui è causa, nonché il reale saldo del suddetto conto n.
520080147 (depurato di tutte le competenze relative al conto anticipi e al conto sovvenzione, illegittimamente addebitate e capitalizzate) al
30.09.2017, in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al punto n.9 del presente atto;
”
4.4. Anche in sede di memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. la società appellata così concludeva: “.. accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente n. 520080147 (già n.80147)
e degli altri conti di cui è causa, nonché che il reale saldo del conto n.
520080147 (già n.80147) (depurato di tutte le competenze relative al conto anticipi e al conto sovvenzione, illegittimamente addebitate e capitalizzate) in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa
è pari, alla data del 30.09.2017, ad euro € 172.704,34 a credito della Pt_6
8 attrice, a fronte del saldo desunto dagli estratti conto della pari, Pt_1 alla medesima data, a euro +2.340,49, in base ai risultati della Ctp tecnico contabile del Dott. che si allega, o, in via gradata, che è Per_1 pari alla diversa somma, maggiore, o minore, ritenuta di giustizia, che potrà essere determinata in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri seguiti dal Ctp, o, in via gradata secondo i criteri indicati in atto di citazione (punto 9), o, in via ancor più gradata, secondo i criteri che saranno ritenuti di giustizia dall'On.le G.I.;” ed anche i quesiti posti al
CTU e la conseguente ricostruzione contabile in quel giudizio si riferivano alla situazione dare/avere dei rapporti bancari alla data del 30/9/2017.
4.5. I rapporti azionati in quel giudizio, quindi, sono del tutti distinti da quelli in relazione al quale ha azionato il proprio diritto Parte_2 di surroga, ossia il finanziamento in forma di affidamento discendente dal successivo contratto di affidamento del 15/11/2017 intercorso con
[...]
(all'epoca ). CP_4 AR
4.6. Essendo stata espressamente limitata dalla parte attrice nel precedente giudizio contro (ora ) la ricostruzione dei AR Controparte_4 rapporti dare avere con la banca e la conseguente rideterminazione del saldo alla data del 30/9/2017 ed avendo, quindi, statuito il Tribunale nella sentenza 693/2021 resa in quel precedente giudizio che alla data del
30/9/2017 vi era un saldo a credito del correntista, le appostazioni e gli affidamenti successivi a tale data non potevano che ritenersi esclusi dalla materia del contendere di quel giudizio nè, tantomeno portarsi in compensazione dalle somme dovute al garante nei cui confronti il creditore aveva azionato la garanzia discendente da contratto successivo e che azionava il medesimo credito in via di surrogazione.
4.7. Infatti, è pienamente condiviso dal Collegio l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art.
35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243
9 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.” (Cassazione SS.UU. 15 novembre
2016, n. 23225)
4.8. Stante la circostanza che il controcredito preteso in compensazione non discendeva da una sentenza passata in giudicato (nè la circostanza è mai stata dedotta da alcuna delle parti), neanche poteva operarsi la compensazione, fermo restando che fosse del tutto opinabile l'opponibilità del creditore in surrogazione di tale controcredito in quanto fondato su un rapporto diverso da quello da cui originava la surrogazione.
4.9. Ne consegue l'accoglimento dell'appello ed il conseguente rigetto dell'opposizione proposta da parte della società appellata.
5. Le ragioni di accoglimento dell'appello assorbono le altre questioni sollevate in sede di gravame dalle parti, dovendosi, peraltro, ritenere inammissibile il Parte_ gravame di relativo al capo afferente la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione coattiva del credito, così come affermata dal Giudice Parte_ di prime cure, per la carenza di interesse di non essendovi stato sul punto alcuna soccombenza di essa appellante.
6. Le spese di lite, seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio nella società appellata, e sono CP_2 liquidate per ciascuna delle Banche appellanti e per entrambi i gradi di giudizio nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi:
6.1. in euro 14.103,00 per il primo grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.552,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.628,00
10 3. Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.670,00
4. Fase decisionale € 4.253,00
6.2. in Euro 9.991,00 per il presente grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.977,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.911,00
4. Fase decisionale € 5.103,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie gli appelli proposti dalle banche appellanti e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da vverso la cartella esattoriale n. CP_2
03220190008728075000 e del relativo ruolo n. 2019/003290;
2) condanna l pagamento in favore delle appellanti, CP_2 [...]
ed ., delle spese Parte_4 Controparte_9 di lite di entrambi i gradi del giudizio e che liquida, per ciascuna delle parti appellanti, in euro 14.103,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per il presente grado, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Carla Ciofani )
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