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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/10/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 798/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
dott. Davide Capizzello Consigliere rel.
dott. Cesare Garofalo Consigliere on.
dott.ssa Isabella Cumia Consigliere on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 798/2024 R.G.V.G., avente per oggetto: “Altri
procedimenti camerali”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 75, C.F._1
presso lo studio dell'avv. LO FARO ROSA EMANUELA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, in persona del Procuratore Generale pro tempore;
1 E CONTRO
Avv. , già nominato tutore del minorenne nato a CP_1 Persona_1
LU (Ucraina) in data 13.11.2011, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Catania, Via Verona n. 33.
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con sede a Napoli, ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la Procura Generale presso questa Corte d'appello, in persona del
Procuratore Generale pro tempore, e l'avv. , già nominato tutore del minorenne CP_1
nato a [...] in data [...], riassumendo, ex art. 392 Persona_1
c.p.c., il giudizio proveniente dalla Corte di Cassazione, esponendo quanto segue.
Il Tribunale per i minorenni di Catania, dapprima con decreto del 21.4.2022 e poi con decreto del 15.6.2022, ha ritenuto applicabile al minorenne la disciplina Persona_2
dei minorenni stranieri non accompagnati ai sensi della legge n. 47/2017, ha ritenuto inammissibile l'intervento dello stesso ricorrente e ha nominato come tutore del minorenne l'avv. , disponendo, inoltre, l'affidamento dello stesso ai Servizi Sociali del CP_1
Comune di Catania.
Nel contesto del detto procedimento, il ricorrente ha esposto di aver nominato come tutore internazionale del minorenne tale Persona_3
Questa Corte, con decreto del 4.4.2023, ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Catania del 15.6.2022, ritenendo l'azione introitata riconducibile a quelle ricadenti nell'alveo della legge n. 64/1994.
2 Proposto dal ricorrente ricorso in Cassazione, con ordinanza del 4.9.2024 è stato precisato che avverso il sopra menzionato decreto del Tribunale per i minorenni di Catania, pronunciato all'esito di un giudizio di natura camerale, è possibile proporre reclamo alla Corte, avendo carattere decisorio e definitivo, e che la statuizione di quest'ultima appare, inoltre, ricorribile in
Cassazione.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, annullato con rinvio il sopra menzionato decreto,
enunciando il relativo principio di diritto e invitando, altresì, questa Corte a pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con il primo motivo di riassunzione, il ricorrente ha chiesto di annullare e revocare i decreti pronunciati dal Tribunale per i minorenni in data 21.4.2022 e in data 15.6.2022, nonché il decreto pronunciato da questa Corte in data 4.4.2023.
Con il secondo motivo di riassunzione, il ricorrente ha chiesto di dichiarare Persona_1
come minorenne straniero accompagnato, e per l'effetto di ripristinare il collocamento e l'affidamento del minorenne presso tutore internazionale di nomina Persona_3
consolare.
Con il terzo motivo di riassunzione, il ricorrente ha chiesto di condannare le controparti al pagamento delle spese dei precedenti gradi di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio l'avv. , già nominato tutore del minorenne CP_1
, nato a [...] in data [...], esponendo che, con decreto Persona_1
conclusivo del 25.7.2023, il Tribunale per i minorenni di Catania ha chiuso il procedimento dichiarando cessato dall'ufficio lo stesso tutore ed emettendo il nullaosta al rientro del minorenne in Ucraina con come poi è avvenuto. Persona_3
Ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento ai primi due motivi di riassunzione, e riguardo al terzo motivo di riassunzione ha chiesto di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio dei precedenti gradi di giudizio.
3 Il primo e il secondo motivo di riassunzione vanno trattati congiuntamente, e per essi va dichiarata la cessazione della materia del contendere, apparendo incontestata la circostanza che il minorenne sia rientrato in Ucraina con tutore Persona_1 Persona_3
internazionale nominato dal ricorrente.
Infatti, con il menzionato decreto conclusivo del 25.7.2023, il Tribunale per i minorenni di
Catania, preso atto della sentenza n. 17605/23, nel cui contesto la Corte di Cassazione ha annullato la nomina del tutore nazionale in un analogo caso giuridico, nomina disposta sempre dal Tribunale per i minorenni di Catania, riconoscendo i legittimi poteri del tutore internazionale di nomina consolare, ha dichiarato cessato l'ufficio di tutore legale ricoperto dall'avv. CP_1
, sollevato dall'incarico, e ha dato il nullaosta al rientro del minorenne nel suo paese di
[...]
residenza, l'Ucraina, con l'accompagnamento proprio del predetto tutore internazionale.
Ed infatti, le parti, come le stesse pacificamente ammettono, con dichiarazioni presenti in atti, non hanno più alcun interesse alla prosecuzione dello stesso, essendo state già chiarite e regolarizzate le reciproche posizioni sulla vicenda.
L'avv. non ricopre più la qualità di tutore del minorenne, e il Console CP_1
reclamante ha visto riconosciuta la legittimità del proprio intervento e l'efficacia in Italia del suo provvedimento di nomina del tutore internazionale, ovvero e non ha Persona_3
altresì più ragione di disquisire sul collocamento del minorenne che è stato già rimpatriato in
Ucraina ad opera della stessa che lo ha fisicamente prelevato dalla comunità in cui Persona_3
egli alloggiava.
Oltre ad essere cessato l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, è stato soddisfatto l'interesse del minorenne - obiettivo prevalente a cui sostanzialmente è teso qualsiasi giudizio che lo riguardi - per un cambiamento delle circostanze tale da rendere ininfluente sia il provvedimento impugnato che un eventuale provvedimento nel merito di questa Corte.
Ed infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (si v. Cass. Civ., Sez. Un.,
28.9.2000 n. 1048), la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce una
4 ipotesi di estinzione del processo da pronunziare con sentenza d'ufficio o ad istanza di parte (e nel caso di specie tutte le parti hanno rinunciato alle reciproche pretese, ad eccezione di quelle sulle spese legali), ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Passando, infine, al terzo motivo di riassunzione, inerente alle spese processuali, si ritiene che esse vadano compensate, sebbene con le precisazioni che seguono.
Va anzitutto rilevato che infondata appare la domanda del ricorrente volta ad ottenere una statuizione sulle spese “dei precedenti gradi di giudizio”, apparendo competente questa Corte in ordine alle spese del giudizio di legittimità, per come disposto dalla Cassazione in sede di rinvio, e in ordine alle spese dell'odierno giudizio.
Ebbene, come la stessa Suprema Corte ha disposto con pronuncia emessa a conclusione di un analogo giudizio, avente ad oggetto la tutela dei minorenni ucraini, le questioni di diritto trattate nel caso che ci occupa sono caratterizzate da particolare complessità e novità, nonché
dall'urgenza nella loro risoluzione (motivata dagli imprevedibili scontri bellici in atto in
Ucraina), che non hanno di certo consentito la sedimentazione di orientamenti giuridici sull'argomento (v. Cass. civ., sent. n. 17633/2023).
Tali elementi giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10 Luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
5 dott. Davide Capizzello
6
dott. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
dott. Davide Capizzello Consigliere rel.
dott. Cesare Garofalo Consigliere on.
dott.ssa Isabella Cumia Consigliere on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 798/2024 R.G.V.G., avente per oggetto: “Altri
procedimenti camerali”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 75, C.F._1
presso lo studio dell'avv. LO FARO ROSA EMANUELA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, in persona del Procuratore Generale pro tempore;
1 E CONTRO
Avv. , già nominato tutore del minorenne nato a CP_1 Persona_1
LU (Ucraina) in data 13.11.2011, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Catania, Via Verona n. 33.
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con sede a Napoli, ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la Procura Generale presso questa Corte d'appello, in persona del
Procuratore Generale pro tempore, e l'avv. , già nominato tutore del minorenne CP_1
nato a [...] in data [...], riassumendo, ex art. 392 Persona_1
c.p.c., il giudizio proveniente dalla Corte di Cassazione, esponendo quanto segue.
Il Tribunale per i minorenni di Catania, dapprima con decreto del 21.4.2022 e poi con decreto del 15.6.2022, ha ritenuto applicabile al minorenne la disciplina Persona_2
dei minorenni stranieri non accompagnati ai sensi della legge n. 47/2017, ha ritenuto inammissibile l'intervento dello stesso ricorrente e ha nominato come tutore del minorenne l'avv. , disponendo, inoltre, l'affidamento dello stesso ai Servizi Sociali del CP_1
Comune di Catania.
Nel contesto del detto procedimento, il ricorrente ha esposto di aver nominato come tutore internazionale del minorenne tale Persona_3
Questa Corte, con decreto del 4.4.2023, ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Catania del 15.6.2022, ritenendo l'azione introitata riconducibile a quelle ricadenti nell'alveo della legge n. 64/1994.
2 Proposto dal ricorrente ricorso in Cassazione, con ordinanza del 4.9.2024 è stato precisato che avverso il sopra menzionato decreto del Tribunale per i minorenni di Catania, pronunciato all'esito di un giudizio di natura camerale, è possibile proporre reclamo alla Corte, avendo carattere decisorio e definitivo, e che la statuizione di quest'ultima appare, inoltre, ricorribile in
Cassazione.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, annullato con rinvio il sopra menzionato decreto,
enunciando il relativo principio di diritto e invitando, altresì, questa Corte a pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con il primo motivo di riassunzione, il ricorrente ha chiesto di annullare e revocare i decreti pronunciati dal Tribunale per i minorenni in data 21.4.2022 e in data 15.6.2022, nonché il decreto pronunciato da questa Corte in data 4.4.2023.
Con il secondo motivo di riassunzione, il ricorrente ha chiesto di dichiarare Persona_1
come minorenne straniero accompagnato, e per l'effetto di ripristinare il collocamento e l'affidamento del minorenne presso tutore internazionale di nomina Persona_3
consolare.
Con il terzo motivo di riassunzione, il ricorrente ha chiesto di condannare le controparti al pagamento delle spese dei precedenti gradi di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio l'avv. , già nominato tutore del minorenne CP_1
, nato a [...] in data [...], esponendo che, con decreto Persona_1
conclusivo del 25.7.2023, il Tribunale per i minorenni di Catania ha chiuso il procedimento dichiarando cessato dall'ufficio lo stesso tutore ed emettendo il nullaosta al rientro del minorenne in Ucraina con come poi è avvenuto. Persona_3
Ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento ai primi due motivi di riassunzione, e riguardo al terzo motivo di riassunzione ha chiesto di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio dei precedenti gradi di giudizio.
3 Il primo e il secondo motivo di riassunzione vanno trattati congiuntamente, e per essi va dichiarata la cessazione della materia del contendere, apparendo incontestata la circostanza che il minorenne sia rientrato in Ucraina con tutore Persona_1 Persona_3
internazionale nominato dal ricorrente.
Infatti, con il menzionato decreto conclusivo del 25.7.2023, il Tribunale per i minorenni di
Catania, preso atto della sentenza n. 17605/23, nel cui contesto la Corte di Cassazione ha annullato la nomina del tutore nazionale in un analogo caso giuridico, nomina disposta sempre dal Tribunale per i minorenni di Catania, riconoscendo i legittimi poteri del tutore internazionale di nomina consolare, ha dichiarato cessato l'ufficio di tutore legale ricoperto dall'avv. CP_1
, sollevato dall'incarico, e ha dato il nullaosta al rientro del minorenne nel suo paese di
[...]
residenza, l'Ucraina, con l'accompagnamento proprio del predetto tutore internazionale.
Ed infatti, le parti, come le stesse pacificamente ammettono, con dichiarazioni presenti in atti, non hanno più alcun interesse alla prosecuzione dello stesso, essendo state già chiarite e regolarizzate le reciproche posizioni sulla vicenda.
L'avv. non ricopre più la qualità di tutore del minorenne, e il Console CP_1
reclamante ha visto riconosciuta la legittimità del proprio intervento e l'efficacia in Italia del suo provvedimento di nomina del tutore internazionale, ovvero e non ha Persona_3
altresì più ragione di disquisire sul collocamento del minorenne che è stato già rimpatriato in
Ucraina ad opera della stessa che lo ha fisicamente prelevato dalla comunità in cui Persona_3
egli alloggiava.
Oltre ad essere cessato l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, è stato soddisfatto l'interesse del minorenne - obiettivo prevalente a cui sostanzialmente è teso qualsiasi giudizio che lo riguardi - per un cambiamento delle circostanze tale da rendere ininfluente sia il provvedimento impugnato che un eventuale provvedimento nel merito di questa Corte.
Ed infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (si v. Cass. Civ., Sez. Un.,
28.9.2000 n. 1048), la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce una
4 ipotesi di estinzione del processo da pronunziare con sentenza d'ufficio o ad istanza di parte (e nel caso di specie tutte le parti hanno rinunciato alle reciproche pretese, ad eccezione di quelle sulle spese legali), ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Passando, infine, al terzo motivo di riassunzione, inerente alle spese processuali, si ritiene che esse vadano compensate, sebbene con le precisazioni che seguono.
Va anzitutto rilevato che infondata appare la domanda del ricorrente volta ad ottenere una statuizione sulle spese “dei precedenti gradi di giudizio”, apparendo competente questa Corte in ordine alle spese del giudizio di legittimità, per come disposto dalla Cassazione in sede di rinvio, e in ordine alle spese dell'odierno giudizio.
Ebbene, come la stessa Suprema Corte ha disposto con pronuncia emessa a conclusione di un analogo giudizio, avente ad oggetto la tutela dei minorenni ucraini, le questioni di diritto trattate nel caso che ci occupa sono caratterizzate da particolare complessità e novità, nonché
dall'urgenza nella loro risoluzione (motivata dagli imprevedibili scontri bellici in atto in
Ucraina), che non hanno di certo consentito la sedimentazione di orientamenti giuridici sull'argomento (v. Cass. civ., sent. n. 17633/2023).
Tali elementi giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10 Luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
5 dott. Davide Capizzello
6
dott. Massimo Escher