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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1
dall'avv. CHIODI MARIA ASSUNTA
per il convenuto CP_1
dall'avv. CP_1
Il Giudice
Rilevato che parte ricorrente chiedeva procedersi ad accertamento ex art. 696 c.p.c. in considerazione dell'asserita “urgenza di verificare lo stato dei luoghi attraverso un Consulente Tecnico che possa fornire valutazioni sulla condizione, sulle responsabilità, sui danni e sulle possibili soluzioni atteso il totale disinteresse del proprietario”;
considerato che, sulla base delle stesse allegazioni della parte ricorrente, l'esistenza di condizioni di
“insicurezza dell'immobile” risalirebbero, almeno, al 2023 posto che - si legge a pag. 3 del ricorso -
“in data 23.05.2023, a mezzo del proprio legale, formulava espressa diffida al Sig. CP_1 invitandolo a mettere in sicurezza l'immobile (Doc.2) ma ad oggi, nonostante i solleciti, è rimasto nel proprio stato di degrado con aggravio del pericolo per quello adiacente e per le persone che circolano nell'area comune” (diffida, tra l'altro, richiamata in sede di ricorso ma non presente tra gli allegati);
ritenuto, pertanto, che protraendosi la problematica lamentata da oltre due anni, è evidente come non potrebbe, oggi, parlarsi di urgenza – in assenza di concreti elementi in tal senso – di assicurare anticipatamente, rispetto ai tempi di un ordinario processo di cognizione, la prova;
considerato, dunque, che in assenza del necessario periculum proprio del procedimento ex art. 696
c.p.c. il ricorso non potrà essere accolto;
PQM
Rigetta la richiesta;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si quantificano in complessivi euro 1200,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Ascoli Piceno 09/06/2025
Il Giudice
Enza Foti
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1
dall'avv. CHIODI MARIA ASSUNTA
per il convenuto CP_1
dall'avv. CP_1
Il Giudice
Rilevato che parte ricorrente chiedeva procedersi ad accertamento ex art. 696 c.p.c. in considerazione dell'asserita “urgenza di verificare lo stato dei luoghi attraverso un Consulente Tecnico che possa fornire valutazioni sulla condizione, sulle responsabilità, sui danni e sulle possibili soluzioni atteso il totale disinteresse del proprietario”;
considerato che, sulla base delle stesse allegazioni della parte ricorrente, l'esistenza di condizioni di
“insicurezza dell'immobile” risalirebbero, almeno, al 2023 posto che - si legge a pag. 3 del ricorso -
“in data 23.05.2023, a mezzo del proprio legale, formulava espressa diffida al Sig. CP_1 invitandolo a mettere in sicurezza l'immobile (Doc.2) ma ad oggi, nonostante i solleciti, è rimasto nel proprio stato di degrado con aggravio del pericolo per quello adiacente e per le persone che circolano nell'area comune” (diffida, tra l'altro, richiamata in sede di ricorso ma non presente tra gli allegati);
ritenuto, pertanto, che protraendosi la problematica lamentata da oltre due anni, è evidente come non potrebbe, oggi, parlarsi di urgenza – in assenza di concreti elementi in tal senso – di assicurare anticipatamente, rispetto ai tempi di un ordinario processo di cognizione, la prova;
considerato, dunque, che in assenza del necessario periculum proprio del procedimento ex art. 696
c.p.c. il ricorso non potrà essere accolto;
PQM
Rigetta la richiesta;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si quantificano in complessivi euro 1200,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Ascoli Piceno 09/06/2025
Il Giudice
Enza Foti