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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 12911/2024 , introdotto da
(ROMA (RM), 26/06/1990), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PANNUNZI ALESSANDRA;
e AT CP_1
(GUATEMALA, 11/04/1993), con il patrocinio dell'avv. CAMPETI
FEDERICA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/03/2024 ha Parte_1
chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata dalla sua unione con Persona_1
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un'intesa e condiviso dunque la soluzione da adottare nell'interesse della figlia, rassegnando le 2 seguenti conclusioni congiunte:
1) affidamento condiviso genitori della figlia minore con Persona_2
collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione della madre sita in
Roma, Via Miolata, n. 39.
2)il padre potrà avere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdi alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 22,00 quando la riporterà
a casa della madre, nonché nei fine settimana di spettanza della madre dal venerdi alle ore 18.00 prelevandola dalla palestra soul dance fino alle ore 11.00
del sabato mattina quando la riporterà a casa della madre;
3) durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà il 24 e il 25 dicembre fino a dopo pranzo con un genitore e il 25 sera e il 26 con l'altro ad anni alterni;
dal 27 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro, sempre ad anni alterni;
per le vacanze di pasqua altererà fra i genitori il periodo dal giovedi santo a Pasqua con il periodo dal lunedi dell'Angelo al mercoledi seguente;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15
giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in deroga alla frequentazione ordinaria, per il resto dell'estate si seguirà la frequentazione ordinaria salvi diversi accordi;
i periodi esclusivi dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
4) il giorno del compleanno della minore saranno presenti entrambi i genitori;
5) il padre corrisponderà la somma di € 250,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario, da versarsi entro il giorno 16 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
6) le spese straordinarie saranno regolate secondo il protocollo di intesa vigente presso questo ufficio e divise in pari quota tra i genitori.
7) in caso di viaggio all'estero o in territorio nazionale il genitore che avrà con sé la figlia dovrà informare l'altro almeno 15 giorni prima della partenza ed 3 ottenerne il consenso preventivo.
8) spese di lite compensate.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento della figlia delle parti Per_2
in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate,
[...]
come riportate in parte motiva.
Spese compensate.
Roma, 15/01/2025
Il Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 12911/2024 , introdotto da
(ROMA (RM), 26/06/1990), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PANNUNZI ALESSANDRA;
e AT CP_1
(GUATEMALA, 11/04/1993), con il patrocinio dell'avv. CAMPETI
FEDERICA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/03/2024 ha Parte_1
chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata dalla sua unione con Persona_1
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un'intesa e condiviso dunque la soluzione da adottare nell'interesse della figlia, rassegnando le 2 seguenti conclusioni congiunte:
1) affidamento condiviso genitori della figlia minore con Persona_2
collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione della madre sita in
Roma, Via Miolata, n. 39.
2)il padre potrà avere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdi alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 22,00 quando la riporterà
a casa della madre, nonché nei fine settimana di spettanza della madre dal venerdi alle ore 18.00 prelevandola dalla palestra soul dance fino alle ore 11.00
del sabato mattina quando la riporterà a casa della madre;
3) durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà il 24 e il 25 dicembre fino a dopo pranzo con un genitore e il 25 sera e il 26 con l'altro ad anni alterni;
dal 27 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro, sempre ad anni alterni;
per le vacanze di pasqua altererà fra i genitori il periodo dal giovedi santo a Pasqua con il periodo dal lunedi dell'Angelo al mercoledi seguente;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15
giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in deroga alla frequentazione ordinaria, per il resto dell'estate si seguirà la frequentazione ordinaria salvi diversi accordi;
i periodi esclusivi dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
4) il giorno del compleanno della minore saranno presenti entrambi i genitori;
5) il padre corrisponderà la somma di € 250,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario, da versarsi entro il giorno 16 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
6) le spese straordinarie saranno regolate secondo il protocollo di intesa vigente presso questo ufficio e divise in pari quota tra i genitori.
7) in caso di viaggio all'estero o in territorio nazionale il genitore che avrà con sé la figlia dovrà informare l'altro almeno 15 giorni prima della partenza ed 3 ottenerne il consenso preventivo.
8) spese di lite compensate.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento della figlia delle parti Per_2
in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate,
[...]
come riportate in parte motiva.
Spese compensate.
Roma, 15/01/2025
Il Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi